CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 521/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AR GUIDO, Giudice monocratico in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3746/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Tel_studio_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Tel_studio_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3517/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso RGR n. 3746/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, si oppone a fermo amministrativo del veicolo targato
Targa_1, rappresentando il fatto che detto veicolo non potesse essere assoggettato a fermo amministrativo, poiché asservito a trasporto di persona disabile. Lamenta altresì di aver dato opportunamente e tempestivamento notizia di tale circostanza anche alla sua attuale controparte DE, che tuttavia non provvedeva ad annullare il proprio atto, tanto da indurlo a ricorrere.
Si costituiva l'agente della riscossione, il quale rappresenta alla Corte che < attivazione dell'Ente, soltanto in data 04/08/2025 il P.R.A. ha provveduto a iscrivere la formalità di cancellazione del fermo, come da documentazione agli atti. Pertanto, alla data dell'iscrizione a ruolo del ricorso avvenuto in data 06/08/2025 il fermo risultava già stato cancellato e quindi la pretesa oggetto del presente giudizio deve ritenersi venuta meno, essendo stato integralmente soddisfatto l'interesse del ricorrente.>>
Pertanto, mentre da un lato chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire in giudizio, dall'altro fa espressa richiesta affinché sia dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
Con successiva memoria, in replica, il ricorrente riassume i fatti, corredandoli di date, e ribadisce le richieste già formulate nell'atto introduttivo.
Va quindi preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente che aveva provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi esaminato, nel merito, il ricorso, tenendo conto di tutti i fatti relativi.
Si osserva che la circostanza oggettiva della avvenuta cancellazione del fermo amministrativo, che era risultato iscritto al PRA a far data dal 20/06/2025, ha palesemente posto fine alla controversia, facendo venir meno la materia del contendere.
Purtuttavia, al fine della corretta regolazione delle spese di lite, è necessario precisare che, a seguito della notifica dell'atto di preavviso, il ricorrente si era già attivato, producendo all'esattore documenti idonei a descrivere il fatto che il veicolo in questione era ad uso di due disabili. Successivamente, in considerazione del fatto che lo stesso ricorrente aveva rilevato, al contrario, la successiva iscrizione del fermo in data 20/06/2025, aveva altresì formalizzato richiesta di annullamento della misura cautelare amministrativa, disattesa dall'esattore. Pertanto, in data 06/08/2025 aveva notificato e depositato il ricorso de quo.
Il resistente ente esattore ha poi esposto nel proprio atto di costituzione in giudizio, che, con comportamento in verità inconsueto, il Conservatore, solitamente tempestivo nei propri adempimenti, aveva dato seguito solo a mesi distanza alla cancellazione, provvedendo alla eliminazione del fermo al
PRA solo in data 4 agosto, ovvero due giorni prima della notifica e deposito del ricorso.
Pertanto, l'annullamento del provvedimento di fermo ha messo comunque fine alla controversia, poiché ha certamente fatto venire meno la materia del contendere. Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio.
Per quel che attiene la regolazione delle spese, va tuttavia rilevata la soccombenza virtuale in capo all'agente della riscossione che ha dato seguito almeno alla prima richiesta del contribuente in modo intempestivo, quand'anche per un inusitato ritardo da parte del Conservatore, che non è parte del processo, nell'effettiva cancellazione.
Ciò, in considerazione del principio, ormai consolidato in Diritto, secondo il quale << Quando l'annullamento in autotutela non si realizza come adempimento spontaneo, ma segue alla proposizione del ricorso in riassunzione, non è premiato con la compensazione delle spese. In tal caso opera, infatti, il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12 luglio 2005, secondo il quale
“nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale>>. Sul punto si sono pronunciate, oltre a questa stessa CGT di I g., diverse CGT di II grado, nonché la Suprema Corte di Cassazione.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara dunque estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e, rilevata la soccombenza virtuale dell'Ente, condanna la resistente alle spese, liquidate in € 500,00.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Vista la soccombenza virtuale della Parte Resistente, la condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in Euro 500,00 onnicomprensive, che vengono distratte in favore del difensore costituito dichiarato antistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AR GUIDO, Giudice monocratico in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3746/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Tel_studio_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Tel_studio_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3517/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso RGR n. 3746/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, si oppone a fermo amministrativo del veicolo targato
Targa_1, rappresentando il fatto che detto veicolo non potesse essere assoggettato a fermo amministrativo, poiché asservito a trasporto di persona disabile. Lamenta altresì di aver dato opportunamente e tempestivamento notizia di tale circostanza anche alla sua attuale controparte DE, che tuttavia non provvedeva ad annullare il proprio atto, tanto da indurlo a ricorrere.
Si costituiva l'agente della riscossione, il quale rappresenta alla Corte che < attivazione dell'Ente, soltanto in data 04/08/2025 il P.R.A. ha provveduto a iscrivere la formalità di cancellazione del fermo, come da documentazione agli atti. Pertanto, alla data dell'iscrizione a ruolo del ricorso avvenuto in data 06/08/2025 il fermo risultava già stato cancellato e quindi la pretesa oggetto del presente giudizio deve ritenersi venuta meno, essendo stato integralmente soddisfatto l'interesse del ricorrente.>>
Pertanto, mentre da un lato chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire in giudizio, dall'altro fa espressa richiesta affinché sia dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
Con successiva memoria, in replica, il ricorrente riassume i fatti, corredandoli di date, e ribadisce le richieste già formulate nell'atto introduttivo.
Va quindi preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente che aveva provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi esaminato, nel merito, il ricorso, tenendo conto di tutti i fatti relativi.
Si osserva che la circostanza oggettiva della avvenuta cancellazione del fermo amministrativo, che era risultato iscritto al PRA a far data dal 20/06/2025, ha palesemente posto fine alla controversia, facendo venir meno la materia del contendere.
Purtuttavia, al fine della corretta regolazione delle spese di lite, è necessario precisare che, a seguito della notifica dell'atto di preavviso, il ricorrente si era già attivato, producendo all'esattore documenti idonei a descrivere il fatto che il veicolo in questione era ad uso di due disabili. Successivamente, in considerazione del fatto che lo stesso ricorrente aveva rilevato, al contrario, la successiva iscrizione del fermo in data 20/06/2025, aveva altresì formalizzato richiesta di annullamento della misura cautelare amministrativa, disattesa dall'esattore. Pertanto, in data 06/08/2025 aveva notificato e depositato il ricorso de quo.
Il resistente ente esattore ha poi esposto nel proprio atto di costituzione in giudizio, che, con comportamento in verità inconsueto, il Conservatore, solitamente tempestivo nei propri adempimenti, aveva dato seguito solo a mesi distanza alla cancellazione, provvedendo alla eliminazione del fermo al
PRA solo in data 4 agosto, ovvero due giorni prima della notifica e deposito del ricorso.
Pertanto, l'annullamento del provvedimento di fermo ha messo comunque fine alla controversia, poiché ha certamente fatto venire meno la materia del contendere. Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio.
Per quel che attiene la regolazione delle spese, va tuttavia rilevata la soccombenza virtuale in capo all'agente della riscossione che ha dato seguito almeno alla prima richiesta del contribuente in modo intempestivo, quand'anche per un inusitato ritardo da parte del Conservatore, che non è parte del processo, nell'effettiva cancellazione.
Ciò, in considerazione del principio, ormai consolidato in Diritto, secondo il quale << Quando l'annullamento in autotutela non si realizza come adempimento spontaneo, ma segue alla proposizione del ricorso in riassunzione, non è premiato con la compensazione delle spese. In tal caso opera, infatti, il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12 luglio 2005, secondo il quale
“nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale>>. Sul punto si sono pronunciate, oltre a questa stessa CGT di I g., diverse CGT di II grado, nonché la Suprema Corte di Cassazione.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara dunque estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e, rilevata la soccombenza virtuale dell'Ente, condanna la resistente alle spese, liquidate in € 500,00.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Vista la soccombenza virtuale della Parte Resistente, la condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in Euro 500,00 onnicomprensive, che vengono distratte in favore del difensore costituito dichiarato antistatario.