Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 521
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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    Veicolo asservito a trasporto disabile

    Il giudice rileva che la circostanza oggettiva della avvenuta cancellazione del fermo amministrativo ha posto fine alla controversia, facendo venir meno la materia del contendere. Tuttavia, a seguito della notifica dell'atto di preavviso, il ricorrente si era già attivato producendo all'esattore documenti idonei a descrivere il fatto che il veicolo in questione era ad uso di due disabili. Successivamente, in considerazione del fatto che lo stesso ricorrente aveva rilevato, al contrario, la successiva iscrizione del fermo, aveva altresì formalizzato richiesta di annullamento della misura cautelare amministrativa, disattesa dall'esattore, motivo per cui aveva notificato e depositato il ricorso. L'agente della riscossione ha esposto che la cancellazione è avvenuta solo in data 4 agosto, ovvero due giorni prima della notifica e deposito del ricorso. Pertanto, l'annullamento del provvedimento di fermo ha messo comunque fine alla controversia, poiché ha certamente fatto venire meno la materia del contendere. Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale dell'agente della riscossione

    La Corte rileva la soccombenza virtuale in capo all'agente della riscossione che ha dato seguito almeno alla prima richiesta del contribuente in modo intempestivo, quand'anche per un inusitato ritardo da parte del Conservatore, che non è parte del processo, nell'effettiva cancellazione. Si richiama il principio secondo il quale "Quando l'annullamento in autotutela non si realizza come adempimento spontaneo, ma segue alla proposizione del ricorso in riassunzione, non è premiato con la compensazione delle spese. In tal caso opera, infatti, il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12 luglio 2005, secondo il quale “nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 521
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 521
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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