TRIB
Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/12/2024, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2329/2024 R.G. promosso con ricorso in data 30 ottobre 2024 da parte di:
, nata in [...] il [...] (C.F. ), residente CP_1 C.F._1
a Bondeno, Via Virgiliana Pilastri n. 206
e
, nato a [...] il [...] (C.F: ), Controparte_2 C.F._2
residente in [...] entrambi rappresentati e difesi, in forza di mandati allegati al ricorso congiunto, dall'Avv. Gianluca
Filippone (CF. ) del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3
Studio in Ferrara, Via Contrari n. 5 (con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero 0532/471931 e indirizzo di posta elettronica certificata:
) Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo “che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole”.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, che del pari congiuntamente provvederanno ad ogni loro necessità ordinaria e straordinaria.
3) L'immobile adibito a casa familiare, sito in sito in Bondeno, Via Virgiliana Pilastri n. 206, rimarrà nella disponibilità del SI. mentre la SI.ra si trasferirà (in CP_2 CP_1 locazione) presso l'abitazione di Bondeno, Via Pironi n. 110/B int. H unitamente ai figli Per_1
e , che parimenti trasferiranno la loro residenza. Per_2
4) Per quanto concerne il diritto di visita, il SI. avrà piena libertà di frequentazione dei CP_2
figli, conformemente a quanto disposto dalla vigente disciplina in materia di affido condiviso.
In ogni caso, i coniugi hanno stabilito che i bambini trascorreranno alternativamente con ciascun genitore i seguenti periodi: da domenica sera a mercoledì fino all'ingresso a scuola;
da mercoledì dall'uscita di scuola sino a venerdì sino all'ingresso a scuola;
da venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 della domenica;
Per quanto concerne i periodi di vacanza, i figli trascorreranno con il padre i seguenti periodi continuativi: una settimana durante le vacanze natalizie;
tre giorni durante le vacanze Pasquali e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre, per quanto attiene a questi ultimi, con anticipo di almeno un mese.
5) Per quanto concerne le festività dei compleanni, del Natale, del Capodanno, della Pasqua e del lunedì dell'Angelo, gli stessi verranno trascorsi alternativamente con i genitori.
6) Il SInor si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_2 la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00 euro) per ciascun figlio. Gli importi sopra indicati dovranno essere corrisposti entro e non oltre il 10° giorno di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a avente il seguente IBAN: CP_1
[...] – Cassa Padana. L'obbligo alla corresponsione di tale importo sorgerà al momento della sottoscrizione del presente atto.
7) Per quanto concerne le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, le stesse sono poste al 50% ciascuno, secondo lo schema di cui al Protocollo del Tribunale di Ferrara che di seguito si riporta: a. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante o già in corso;
2) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) spese sanitarie urgenti;
5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e
2 oculistiche presso strutture private;
2) cure termali, fisioterapiche e psicoterapeutiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
4) farmaci omeopatici;
5) chirurgia estetica;
6) attrezzatura medica non prescritta dal pediatra o dal medico curante;
c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico o scuolabus;
6) strumenti tecnici necessari e obbligatori per lo studio (computer e relativi programmi, materiali per laboratorio); 7) dotazione informatica (pc. Tablet, etc) imposta dalla scuola connessa al programma di studio differenziato;
8) assicurazione scolastica;
9) fondo cassa richiesta dalla scuola;
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) Corsi di specializzazione, master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; 4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
7) corsi di lingue;
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; 2) mensa scolastica, 3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
4) spese di bollo e di assicurazione e manutenzione per il mezzo di trasporto;
f. Spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi
(oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali;
3) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); 4) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (auto, motorino, mini – car). Le somme anticipate per tali titoli dal genitore verranno rimborsate dall'altro genitore entro il mese successivo da quando sono state sostenute, previa esibizione di idonea documentazione dei relativi importi di spesa da parte di quest'ultimo, come meglio precisato nel Protocollo redatto dal Tribunale di
Ferrara, che deve intendersi in questa sede integralmente richiamato.
8) L'assegno Unico verrà corrisposto esclusivamente alla SI.ra il SI. si Per_3 CP_2
rende disponibile a sottoscrivere presso le competenti autorità il nulla osta al trasferimento del beneficio.
9) Le spese di funzionamento e di ordinaria manutenzione delle abitazioni saranno a carico esclusivo della persona che vi abita.
3 10) I mobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale sono lasciati di comune accordo al marito nell'interesse dei figli, con facoltà per lo stesso di disporne liberamente e autonomamente, ad eccezione del divano del salotto di colore bianco.
11) Per quanto concerne le auto in uso alla famiglia, ciascuno terrà l'automobile a sé intestata.
12) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni obbligo al mantenimento, essendo entrambi attualmente in grado di poter provvedere ciascuno alle proprie necessità.
13) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra la somma di € 10.000,00 a CP_2 CP_1 titolo di rimborso delle spese sostenute dalla SI.ra per l'acquisto del mobilio e la CP_1 manutenzione della casa. Il pagamento avverrà non in un'unica soluzione ma entro giugno
2025.
14) La SI.ra si impegna a ritirare dall'abitazione i propri effetti personali entro il mese CP_1
di dicembre 2024, unitamente al divano del salotto di colore bianco.
15) I coniugi si impegnano a non intraprendere una nuova convivenza entro il termine di legge per la presentazione della domanda di divorzio.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 ottobre 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 12 dicembre 2024 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come integrate/modificate con le nuove condizioni di cui alla memoria depositata in data 10 dicembre 2024.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
4 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] CP_1
MA (Marocco) il 31.08.1997, e , nato a [...] Controparte_2
il 26.09.1992, unitisi in matrimonio a Bondeno (FE) il 16 luglio 2022 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Bondeno: Atto n. 17 Parte 1 Anno 2022).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bondeno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 12 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2329/2024 R.G. promosso con ricorso in data 30 ottobre 2024 da parte di:
, nata in [...] il [...] (C.F. ), residente CP_1 C.F._1
a Bondeno, Via Virgiliana Pilastri n. 206
e
, nato a [...] il [...] (C.F: ), Controparte_2 C.F._2
residente in [...] entrambi rappresentati e difesi, in forza di mandati allegati al ricorso congiunto, dall'Avv. Gianluca
Filippone (CF. ) del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3
Studio in Ferrara, Via Contrari n. 5 (con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero 0532/471931 e indirizzo di posta elettronica certificata:
) Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo “che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole”.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, che del pari congiuntamente provvederanno ad ogni loro necessità ordinaria e straordinaria.
3) L'immobile adibito a casa familiare, sito in sito in Bondeno, Via Virgiliana Pilastri n. 206, rimarrà nella disponibilità del SI. mentre la SI.ra si trasferirà (in CP_2 CP_1 locazione) presso l'abitazione di Bondeno, Via Pironi n. 110/B int. H unitamente ai figli Per_1
e , che parimenti trasferiranno la loro residenza. Per_2
4) Per quanto concerne il diritto di visita, il SI. avrà piena libertà di frequentazione dei CP_2
figli, conformemente a quanto disposto dalla vigente disciplina in materia di affido condiviso.
In ogni caso, i coniugi hanno stabilito che i bambini trascorreranno alternativamente con ciascun genitore i seguenti periodi: da domenica sera a mercoledì fino all'ingresso a scuola;
da mercoledì dall'uscita di scuola sino a venerdì sino all'ingresso a scuola;
da venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 della domenica;
Per quanto concerne i periodi di vacanza, i figli trascorreranno con il padre i seguenti periodi continuativi: una settimana durante le vacanze natalizie;
tre giorni durante le vacanze Pasquali e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre, per quanto attiene a questi ultimi, con anticipo di almeno un mese.
5) Per quanto concerne le festività dei compleanni, del Natale, del Capodanno, della Pasqua e del lunedì dell'Angelo, gli stessi verranno trascorsi alternativamente con i genitori.
6) Il SInor si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_2 la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00 euro) per ciascun figlio. Gli importi sopra indicati dovranno essere corrisposti entro e non oltre il 10° giorno di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a avente il seguente IBAN: CP_1
[...] – Cassa Padana. L'obbligo alla corresponsione di tale importo sorgerà al momento della sottoscrizione del presente atto.
7) Per quanto concerne le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, le stesse sono poste al 50% ciascuno, secondo lo schema di cui al Protocollo del Tribunale di Ferrara che di seguito si riporta: a. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante o già in corso;
2) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) spese sanitarie urgenti;
5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e
2 oculistiche presso strutture private;
2) cure termali, fisioterapiche e psicoterapeutiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
4) farmaci omeopatici;
5) chirurgia estetica;
6) attrezzatura medica non prescritta dal pediatra o dal medico curante;
c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico o scuolabus;
6) strumenti tecnici necessari e obbligatori per lo studio (computer e relativi programmi, materiali per laboratorio); 7) dotazione informatica (pc. Tablet, etc) imposta dalla scuola connessa al programma di studio differenziato;
8) assicurazione scolastica;
9) fondo cassa richiesta dalla scuola;
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) Corsi di specializzazione, master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; 4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
7) corsi di lingue;
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; 2) mensa scolastica, 3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
4) spese di bollo e di assicurazione e manutenzione per il mezzo di trasporto;
f. Spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi
(oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali;
3) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); 4) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (auto, motorino, mini – car). Le somme anticipate per tali titoli dal genitore verranno rimborsate dall'altro genitore entro il mese successivo da quando sono state sostenute, previa esibizione di idonea documentazione dei relativi importi di spesa da parte di quest'ultimo, come meglio precisato nel Protocollo redatto dal Tribunale di
Ferrara, che deve intendersi in questa sede integralmente richiamato.
8) L'assegno Unico verrà corrisposto esclusivamente alla SI.ra il SI. si Per_3 CP_2
rende disponibile a sottoscrivere presso le competenti autorità il nulla osta al trasferimento del beneficio.
9) Le spese di funzionamento e di ordinaria manutenzione delle abitazioni saranno a carico esclusivo della persona che vi abita.
3 10) I mobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale sono lasciati di comune accordo al marito nell'interesse dei figli, con facoltà per lo stesso di disporne liberamente e autonomamente, ad eccezione del divano del salotto di colore bianco.
11) Per quanto concerne le auto in uso alla famiglia, ciascuno terrà l'automobile a sé intestata.
12) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni obbligo al mantenimento, essendo entrambi attualmente in grado di poter provvedere ciascuno alle proprie necessità.
13) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra la somma di € 10.000,00 a CP_2 CP_1 titolo di rimborso delle spese sostenute dalla SI.ra per l'acquisto del mobilio e la CP_1 manutenzione della casa. Il pagamento avverrà non in un'unica soluzione ma entro giugno
2025.
14) La SI.ra si impegna a ritirare dall'abitazione i propri effetti personali entro il mese CP_1
di dicembre 2024, unitamente al divano del salotto di colore bianco.
15) I coniugi si impegnano a non intraprendere una nuova convivenza entro il termine di legge per la presentazione della domanda di divorzio.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 ottobre 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 12 dicembre 2024 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come integrate/modificate con le nuove condizioni di cui alla memoria depositata in data 10 dicembre 2024.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
4 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] CP_1
MA (Marocco) il 31.08.1997, e , nato a [...] Controparte_2
il 26.09.1992, unitisi in matrimonio a Bondeno (FE) il 16 luglio 2022 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Bondeno: Atto n. 17 Parte 1 Anno 2022).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bondeno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 12 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
5