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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/05/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3267/2024
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Pt_1 con gli Avv.ti Silvano Imbriaci e Antonello Zaffina
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 con l'Avv. Franca Aureli
RESISTENTE contro
OGGETTO: opposizione ad ATPO
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.02.2024, il sig. ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis CP_1
c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini della concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, a far data dalla domanda presentata in sede amministrativa, corrispondente all'8.06.2023.
L' si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda. Pt_1
Veniva disposta la consulenza e il c.t.u. nominato, dott.ssa concludeva la sua Persona_1 relazione riconoscendo i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave, con decorrenza a far data dal 29.11.2023. Successivamente al deposito della c.t.u., avvenuto il 29.07.2024, l' formulava il dissenso e Pt_1 in seguito proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis com. VI c.p.c.
Le censure delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella fase di a.t.p. riguardano l'asserita inadeguata valutazione della fattispecie e la sommarietà delle motivazioni dell'esito della c.t.u., che sarebbe dimostrata anche dall'erroneo riconoscimento della condizione sanitaria per handicap grave indicata nelle conclusioni della perizia, in difetto della relativa domanda da parte del ricorrente. Concludeva pertanto l' chiedendo la rinnovazione della c.t.u., ai fini del riconoscimento dell'assenza dei Pt_1 requisiti sanitari in capo alla ricorrente, e il rigetto delle domande in quanto nulle, inammissibili e infondate. Si è costituito il sig. eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, per difetto di CP_1 specificità dei motivi della contestazione della c.t.u., contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto, con opposizione al rinnovo della c.t.u. e conferma dell'esito dell'accertamento effettuato in sede di A.T.P. All'udienza di discussione del 25.11.2024 le parti insistevano nelle rispettive difese e il Giudice si riservava;
a scioglimento della riserva, ritenuto di non dover rinnovare la c.t.u., il Giudice rinviava la causa per discussione, in modalità cartolare, con deposito di note autorizzate e note per le sole conclusioni.
Le parti provvedevano al deposito delle note autorizzate e delle note in sostituzione d'udienza.
Il Giudice così decide, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'eccezione preliminare d'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi formulata dal resistente è fondata.
Infatti, non è dato ritrovare nelle censure formulate nel ricorso introduttivo dell' i motivi Pt_1 specifici della contestazione all'esito della c.t.u., richiesti a pena d'inammissibilità dal comma VI dell'art. 445 bis c.p.c. La sommaria e stringata critica si riduce a un mero pedissequo richiamo alle osservazioni formulate dal c.t.p. dell successivamente alla redazione della bozza della Pt_1
c.t.u., alle quali peraltro il c.t.u. aveva già dato motivato riscontro.
Si tratta invero di un mero generico dissenso diagnostico, mentre la norma richiede una critica circostanziata da puntuali e precisi elementi argomentativi, che devono evidenziare gli errori tecnici o logici compiuti dal c.t.u. (in tal senso Trib. NA, sez. lav. 20.01.2023 n. 350; Trib. Velletri, sez. lav.
4.01.2023 n. 4). Generiche censure di inadeguatezza dell'elaborato peritale non sono sufficienti a integrare il requisito.
Quanto all'asserita prova della sommarietà della valutazione che si ricaverebbe dal riconoscimento dell'handicap grave nelle conclusioni della c.t.u., in assenza della relativa domanda del ricorrente, tale argomento non riveste alcun pregio. Trattasi verosimilmente di un refuso dell'elaborato peritale, mentre gli elementi che rilevano sono l'oggetto della domanda della ricorrente e il quesito formulato al c.t.u. in sede di conferimento dell'incarico con l'ordinanza del 6.02.2025, e quindi non c'è dubbio che oggetto dell'accertamento fossero i requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento. L'eccezione preliminare d'inammissibilità del ricorso appare pertanto fondata, e comporta il rigetto della domanda, mentre deve ritenersi definitivamente accertato il requisito sanitario dell'invalidità civile che legittima la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal
29.11.2023, così come riconosciuto in sede di A.T.P.
Le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, così come le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P., già liquidate con decreto, seguono le regole della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, dichiara inammissibile il ricorso, e accerta il requisito sanitario dell'invalidità civile che legittima la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 29.11.2023 in capo al sig. CP_1 così come riconosciuto dal c.t.u. in sede di A.T.P.
Compensa per 1/3 le spese processuali della fase di A.T.P., liquidate nella somma complessiva di €
1.300,00, ponendo la rimanente quota a carico dell' oltre rimborso spese generali, i.v.a. e Pt_1
c.p.a. come per legge, a favore del procuratore antistatario, e condanna l' al pagamento delle Pt_1 spese processuali del presente giudizio, liquidate nella somma di € 2.000,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, a favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata nel corso dell'A.T.P. n. 692/24 CP_2
R.G., come già liquidate con decreto in tale procedura.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Firenze 30/05/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Pt_1 con gli Avv.ti Silvano Imbriaci e Antonello Zaffina
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 con l'Avv. Franca Aureli
RESISTENTE contro
OGGETTO: opposizione ad ATPO
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.02.2024, il sig. ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis CP_1
c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini della concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, a far data dalla domanda presentata in sede amministrativa, corrispondente all'8.06.2023.
L' si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda. Pt_1
Veniva disposta la consulenza e il c.t.u. nominato, dott.ssa concludeva la sua Persona_1 relazione riconoscendo i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave, con decorrenza a far data dal 29.11.2023. Successivamente al deposito della c.t.u., avvenuto il 29.07.2024, l' formulava il dissenso e Pt_1 in seguito proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis com. VI c.p.c.
Le censure delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella fase di a.t.p. riguardano l'asserita inadeguata valutazione della fattispecie e la sommarietà delle motivazioni dell'esito della c.t.u., che sarebbe dimostrata anche dall'erroneo riconoscimento della condizione sanitaria per handicap grave indicata nelle conclusioni della perizia, in difetto della relativa domanda da parte del ricorrente. Concludeva pertanto l' chiedendo la rinnovazione della c.t.u., ai fini del riconoscimento dell'assenza dei Pt_1 requisiti sanitari in capo alla ricorrente, e il rigetto delle domande in quanto nulle, inammissibili e infondate. Si è costituito il sig. eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, per difetto di CP_1 specificità dei motivi della contestazione della c.t.u., contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto, con opposizione al rinnovo della c.t.u. e conferma dell'esito dell'accertamento effettuato in sede di A.T.P. All'udienza di discussione del 25.11.2024 le parti insistevano nelle rispettive difese e il Giudice si riservava;
a scioglimento della riserva, ritenuto di non dover rinnovare la c.t.u., il Giudice rinviava la causa per discussione, in modalità cartolare, con deposito di note autorizzate e note per le sole conclusioni.
Le parti provvedevano al deposito delle note autorizzate e delle note in sostituzione d'udienza.
Il Giudice così decide, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'eccezione preliminare d'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi formulata dal resistente è fondata.
Infatti, non è dato ritrovare nelle censure formulate nel ricorso introduttivo dell' i motivi Pt_1 specifici della contestazione all'esito della c.t.u., richiesti a pena d'inammissibilità dal comma VI dell'art. 445 bis c.p.c. La sommaria e stringata critica si riduce a un mero pedissequo richiamo alle osservazioni formulate dal c.t.p. dell successivamente alla redazione della bozza della Pt_1
c.t.u., alle quali peraltro il c.t.u. aveva già dato motivato riscontro.
Si tratta invero di un mero generico dissenso diagnostico, mentre la norma richiede una critica circostanziata da puntuali e precisi elementi argomentativi, che devono evidenziare gli errori tecnici o logici compiuti dal c.t.u. (in tal senso Trib. NA, sez. lav. 20.01.2023 n. 350; Trib. Velletri, sez. lav.
4.01.2023 n. 4). Generiche censure di inadeguatezza dell'elaborato peritale non sono sufficienti a integrare il requisito.
Quanto all'asserita prova della sommarietà della valutazione che si ricaverebbe dal riconoscimento dell'handicap grave nelle conclusioni della c.t.u., in assenza della relativa domanda del ricorrente, tale argomento non riveste alcun pregio. Trattasi verosimilmente di un refuso dell'elaborato peritale, mentre gli elementi che rilevano sono l'oggetto della domanda della ricorrente e il quesito formulato al c.t.u. in sede di conferimento dell'incarico con l'ordinanza del 6.02.2025, e quindi non c'è dubbio che oggetto dell'accertamento fossero i requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento. L'eccezione preliminare d'inammissibilità del ricorso appare pertanto fondata, e comporta il rigetto della domanda, mentre deve ritenersi definitivamente accertato il requisito sanitario dell'invalidità civile che legittima la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal
29.11.2023, così come riconosciuto in sede di A.T.P.
Le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, così come le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P., già liquidate con decreto, seguono le regole della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, dichiara inammissibile il ricorso, e accerta il requisito sanitario dell'invalidità civile che legittima la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 29.11.2023 in capo al sig. CP_1 così come riconosciuto dal c.t.u. in sede di A.T.P.
Compensa per 1/3 le spese processuali della fase di A.T.P., liquidate nella somma complessiva di €
1.300,00, ponendo la rimanente quota a carico dell' oltre rimborso spese generali, i.v.a. e Pt_1
c.p.a. come per legge, a favore del procuratore antistatario, e condanna l' al pagamento delle Pt_1 spese processuali del presente giudizio, liquidate nella somma di € 2.000,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, a favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata nel corso dell'A.T.P. n. 692/24 CP_2
R.G., come già liquidate con decreto in tale procedura.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Firenze 30/05/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.