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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 3588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3588 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: DR RI - Presidente - NO ER IC CA - Relatore - AS OT TA OL Sent. n. sez. 1600/2025 UP - 27/11/2025 R.G.N. 29090/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI RA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE di APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IC CA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 17 marzo 2025 la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa il 28 novembre 2023 dal Tribunale di Ancona, con la quale l’imputata NI RA era stata dichiarata colpevole del reato di truffa continuata, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata in relazione ai reati di truffa commessi in danno di NT LA AR, SI CA e IP AR, LI CA e AC RA, IO AD, perché estinti per remissione di querela, escludeva la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7), cod. pen. e rideterminava la pena inflitta in Penale Sent. Sez. 2 Num. 3588 Anno 2026 Presidente: RI DR Relatore: CA IC Data Udienza: 27/11/2025 2 relazione ai residui reati di truffa, unificati per continuazione, in anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 600,00 di multa. Alla NI, in particolare, era stato contestato il reato di truffa continuata per avere, nella qualità di titolare dell’agenzia viaggi denominata “Vanilla”, predisposto nei confronti di una serie di clienti falsa documentazione attestante le avvenute prenotazioni di voli e soggiorni in Italia e all’estero e incassato i corrispettivi delle dette apparenti attività di prenotazione, della cui falsità i detti clienti si erano avveduti solo successivamente, in prossimità dei viaggi o anche nel corso degli stessi. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo, con il quale deduceva violazione degli artt. 163, 164 e 133 cod. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Rassegnava che la Corte d’Appello aveva ritenuto l’imputata non meritevole del detto beneficio in considerazione dell’elevato numero dei reati di truffa posti in essere, della non breve durata temporale nella quale gli stessi erano stati commessi, dell’iniziale abbandono da parte della NI del territorio nazionale, circostanza che ne aveva determinato l’irreperibilità con conseguente sospensione del processo, del fatto che l’avvenuto risarcimento del danno in favore di alcune delle parti offese, che avevano provveduto a rimettere la querela, era stato determinato da ragioni di opportunità processuale che non potevano essere valutate positivamente ai fini della concessione del beneficio in discorso. Assumeva che l’affermazione secondo la quale il risarcimento del danno sarebbe stato dettato da mere ragioni di opportunità processuale era una mera illazione, che i reati erano stati commessi nell’arco di pochi mesi, nel corso dei quali la NI aveva attraversato un periodo di difficoltà economiche, che il fatto che l’imputata si fosse allontanata solo temporaneamente dal territorio italiano costituiva circostanza di valenza neutra per i fini qui di interesse e, infine, che la NI risultava del tutto incensurata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte d’Appello ha reso una motivazione che risulta immune da vizi in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo richiamato in maniera puntuale gli elementi considerati ai fini dell’emissione di una prognosi negativa circa il futuro comportamento dell’imputata – rinvenuti, in particolare, nell’elevato numero di reati di truffa commessi (dovendosi considerare, per i fini di interesse, anche quelli dichiarati estinti per remissione di querela), del fatto che i detti reati erano stati posti in essere nel corso di un consistente arco di tempo, della circostanza che l’imputata si era resa irreperibile abbandonando il territorio nazionale, con ciò causando la sospensione del processo ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. - e avendo tratto da tali elementi conseguenze improntate a logica. Non appare, invero, manifestamente illogico l’avere ritenuto collegato a ragioni di opportunità processuale l’avvenuto risarcimento del danno in favore di alcune delle persone offese, né l’avere ritenuto di connotazione negativa il fatto che la NI, nel corso del processo, si fosse resa irreperibile. Del resto, risulta meramente assertiva l’affermazione dell’imputata secondo la quale la stessa si sarebbe determinata a commettere i contestati reati di truffa in ragione di insorte difficoltà economiche che l’avrebbero afflitta per un certo periodo. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
la ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2025 4 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AL EA PE
udita la relazione svolta dal Consigliere IC CA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 17 marzo 2025 la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa il 28 novembre 2023 dal Tribunale di Ancona, con la quale l’imputata NI RA era stata dichiarata colpevole del reato di truffa continuata, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata in relazione ai reati di truffa commessi in danno di NT LA AR, SI CA e IP AR, LI CA e AC RA, IO AD, perché estinti per remissione di querela, escludeva la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7), cod. pen. e rideterminava la pena inflitta in Penale Sent. Sez. 2 Num. 3588 Anno 2026 Presidente: RI DR Relatore: CA IC Data Udienza: 27/11/2025 2 relazione ai residui reati di truffa, unificati per continuazione, in anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 600,00 di multa. Alla NI, in particolare, era stato contestato il reato di truffa continuata per avere, nella qualità di titolare dell’agenzia viaggi denominata “Vanilla”, predisposto nei confronti di una serie di clienti falsa documentazione attestante le avvenute prenotazioni di voli e soggiorni in Italia e all’estero e incassato i corrispettivi delle dette apparenti attività di prenotazione, della cui falsità i detti clienti si erano avveduti solo successivamente, in prossimità dei viaggi o anche nel corso degli stessi. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo, con il quale deduceva violazione degli artt. 163, 164 e 133 cod. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Rassegnava che la Corte d’Appello aveva ritenuto l’imputata non meritevole del detto beneficio in considerazione dell’elevato numero dei reati di truffa posti in essere, della non breve durata temporale nella quale gli stessi erano stati commessi, dell’iniziale abbandono da parte della NI del territorio nazionale, circostanza che ne aveva determinato l’irreperibilità con conseguente sospensione del processo, del fatto che l’avvenuto risarcimento del danno in favore di alcune delle parti offese, che avevano provveduto a rimettere la querela, era stato determinato da ragioni di opportunità processuale che non potevano essere valutate positivamente ai fini della concessione del beneficio in discorso. Assumeva che l’affermazione secondo la quale il risarcimento del danno sarebbe stato dettato da mere ragioni di opportunità processuale era una mera illazione, che i reati erano stati commessi nell’arco di pochi mesi, nel corso dei quali la NI aveva attraversato un periodo di difficoltà economiche, che il fatto che l’imputata si fosse allontanata solo temporaneamente dal territorio italiano costituiva circostanza di valenza neutra per i fini qui di interesse e, infine, che la NI risultava del tutto incensurata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte d’Appello ha reso una motivazione che risulta immune da vizi in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo richiamato in maniera puntuale gli elementi considerati ai fini dell’emissione di una prognosi negativa circa il futuro comportamento dell’imputata – rinvenuti, in particolare, nell’elevato numero di reati di truffa commessi (dovendosi considerare, per i fini di interesse, anche quelli dichiarati estinti per remissione di querela), del fatto che i detti reati erano stati posti in essere nel corso di un consistente arco di tempo, della circostanza che l’imputata si era resa irreperibile abbandonando il territorio nazionale, con ciò causando la sospensione del processo ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. - e avendo tratto da tali elementi conseguenze improntate a logica. Non appare, invero, manifestamente illogico l’avere ritenuto collegato a ragioni di opportunità processuale l’avvenuto risarcimento del danno in favore di alcune delle persone offese, né l’avere ritenuto di connotazione negativa il fatto che la NI, nel corso del processo, si fosse resa irreperibile. Del resto, risulta meramente assertiva l’affermazione dell’imputata secondo la quale la stessa si sarebbe determinata a commettere i contestati reati di truffa in ragione di insorte difficoltà economiche che l’avrebbero afflitta per un certo periodo. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
la ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2025 4 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AL EA PE