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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) D.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 8 del ruolo generale anno 2025, decisa all'udienza del 14.11.25
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariateresa Parrelli Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
[...] a Distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLATA a seguito di ricorso in appello depositato in data 09.01.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1241/2024 pubblicata in data 11.06.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1241/2024 del Tribunale di Taranto pubblicata in data 11.06.2024, con cui è stata rigettata l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 239 del 06.09.2022, emessa dall' Controparte_1 sezione territoriale di , ed ha chiesto, in riforma della decisone impugnata,
[...] CP_1 ne della sua efficacia va, accogliersi integralmente la spiegata opposizione nonché disporsi in suo favore la condanna alle spese e competenze di giudizio.
Costituitasi l'appellata con comparsa di risposta depositata a cura dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, ha concluso per l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., e per la conferma dell'appellata sentenza, stante l'infondatezza dei motivi di gravame, avendo gli agenti accertatori, contrariamente all'assunto di controparte, fatto corretta applicazione nella fattispecie in esame della normativa di riferimento (art. 7, co. 3 quater del D.L. n. 158/12 e art. 1 co. 923 L. n. 208/2015), la quale punisce con la sanzione di € 20.000,00 la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che consentano ai clienti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti non autorizzati e privi di qualsiasi titolo concessorio rilasciato dalle competenti autorità.
Alla prima udienza del 09.05.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 10.10.25, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di incostituzionalità sollevata dalla S.C. con le ordinanze nn. 20483 e 20485 del 24.07.2024, in relazione all'art. 7, co. 3 quater del D.L. n. 158/12 convertito con modificazioni dalla L. n. 189/12, e all'art. 1 co. 923 primo periodo della L. n. 208/2015 nella parte in cui è comminata la sanzione amministrativa di € 20.000,00 per la violazione del richiamato art. 7.
Sopraggiunta nelle more del giudizio la pronuncia della Consulta n. 104 del 10 luglio 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle suddette norme, l'ente accertatore ha provveduto al deposito di provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ritualmente notificato alla parte appellante.
Pertanto, all'udienza del 10/10/2025 l'appellata ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 14.11.25, all'esito della discussione delle parti, riportatesi alle conclusioni in atti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo, letto in udienza, con riserva di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che l'amministrazione opposta ha provveduto all'annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio, prendendo atto della pronuncia della Corte Costituzionale n.104/25, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.7 comma 3 quater del d.l.n.158/12, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/12 e dell'art.1 comma 923 l. n. 208/15, nella parte in cui prevedeva la sanzione in misura fissa irrogata con l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione. E' rinvenibile in atti il provvedimento di annullamento d'ufficio n. 288 dell'Ordinanza Ingiunzione n. 239/2022, assunto al prot. 52004 del 03/09/2025, le cui evidenze documentali inducono a dichiararsi, in questa sede, la cessata la materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese processuali, si ritiene che il sopravvenuto mutamento della normativa di riferimento giustifichi nel caso in esame l'integrale compensazione tra le parti, ricorrendo l'ipotesi di
“gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle indicate dall'art. 92 co. 2 c.p.c., la quali costituiscono ulteriore motivo di compensazione per effetto della pronuncia della corte cost. n. 77/18, essendo innegabile che dette ragioni siano integrate dall'intervento, in corso di lite, della Corte Costituzionale, che ha espunto dall'ordinamento la norma che prevedeva la sanzione irrogata.
Si osserva, infatti, che ad aver dato causa alla controversia sono state proprio le norme dichiarate incostituzionali, ragione che induce a ritenere che gli oneri e le spese del giudizio non possano che ricadere a carico di entrambe le parti, atteso che a mente dell'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11815 del 15/05/2018) la compensazione delle spese di lite, ai sensi l'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del 2009, può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per la “sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1241/2024 proposto da
, nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) D.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 8 del ruolo generale anno 2025, decisa all'udienza del 14.11.25
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariateresa Parrelli Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
[...] a Distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLATA a seguito di ricorso in appello depositato in data 09.01.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1241/2024 pubblicata in data 11.06.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1241/2024 del Tribunale di Taranto pubblicata in data 11.06.2024, con cui è stata rigettata l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 239 del 06.09.2022, emessa dall' Controparte_1 sezione territoriale di , ed ha chiesto, in riforma della decisone impugnata,
[...] CP_1 ne della sua efficacia va, accogliersi integralmente la spiegata opposizione nonché disporsi in suo favore la condanna alle spese e competenze di giudizio.
Costituitasi l'appellata con comparsa di risposta depositata a cura dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, ha concluso per l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., e per la conferma dell'appellata sentenza, stante l'infondatezza dei motivi di gravame, avendo gli agenti accertatori, contrariamente all'assunto di controparte, fatto corretta applicazione nella fattispecie in esame della normativa di riferimento (art. 7, co. 3 quater del D.L. n. 158/12 e art. 1 co. 923 L. n. 208/2015), la quale punisce con la sanzione di € 20.000,00 la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che consentano ai clienti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti non autorizzati e privi di qualsiasi titolo concessorio rilasciato dalle competenti autorità.
Alla prima udienza del 09.05.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 10.10.25, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di incostituzionalità sollevata dalla S.C. con le ordinanze nn. 20483 e 20485 del 24.07.2024, in relazione all'art. 7, co. 3 quater del D.L. n. 158/12 convertito con modificazioni dalla L. n. 189/12, e all'art. 1 co. 923 primo periodo della L. n. 208/2015 nella parte in cui è comminata la sanzione amministrativa di € 20.000,00 per la violazione del richiamato art. 7.
Sopraggiunta nelle more del giudizio la pronuncia della Consulta n. 104 del 10 luglio 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle suddette norme, l'ente accertatore ha provveduto al deposito di provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ritualmente notificato alla parte appellante.
Pertanto, all'udienza del 10/10/2025 l'appellata ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 14.11.25, all'esito della discussione delle parti, riportatesi alle conclusioni in atti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo, letto in udienza, con riserva di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che l'amministrazione opposta ha provveduto all'annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio, prendendo atto della pronuncia della Corte Costituzionale n.104/25, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.7 comma 3 quater del d.l.n.158/12, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/12 e dell'art.1 comma 923 l. n. 208/15, nella parte in cui prevedeva la sanzione in misura fissa irrogata con l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione. E' rinvenibile in atti il provvedimento di annullamento d'ufficio n. 288 dell'Ordinanza Ingiunzione n. 239/2022, assunto al prot. 52004 del 03/09/2025, le cui evidenze documentali inducono a dichiararsi, in questa sede, la cessata la materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese processuali, si ritiene che il sopravvenuto mutamento della normativa di riferimento giustifichi nel caso in esame l'integrale compensazione tra le parti, ricorrendo l'ipotesi di
“gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle indicate dall'art. 92 co. 2 c.p.c., la quali costituiscono ulteriore motivo di compensazione per effetto della pronuncia della corte cost. n. 77/18, essendo innegabile che dette ragioni siano integrate dall'intervento, in corso di lite, della Corte Costituzionale, che ha espunto dall'ordinamento la norma che prevedeva la sanzione irrogata.
Si osserva, infatti, che ad aver dato causa alla controversia sono state proprio le norme dichiarate incostituzionali, ragione che induce a ritenere che gli oneri e le spese del giudizio non possano che ricadere a carico di entrambe le parti, atteso che a mente dell'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11815 del 15/05/2018) la compensazione delle spese di lite, ai sensi l'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del 2009, può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per la “sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1241/2024 proposto da
, nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra