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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/05/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Valentina Vitulano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 939/2024 promossa da:
, in persona del procuratore Controparte_1
, in virtù dei poteri conferiti giusta procura notarile del Controparte_2
22.06.2023 Rep. 180134 Racc. 12348; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Maria Teresa Caprio e con questa elettivamente domiciliata in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 126;
- APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Valerio CP_3
Malafronte, e con questo elettivamente domiciliata in Gragnano (NA), alla via
Mariani d'Italia n. 2;
- APPELLATA CONTUMACE
nonché contro
, C.F. , in persona del Presidente p.t., Controparte_4 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81.
- APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 4702/2023 del GdP di Gragnano del
15.01.2023, depositata in data 22.08.2023;
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1 Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c. / accertamento negativo del credito, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Gragnano l' CP_3 [...]
e la impugnando l'estratto di ruolo n. Controparte_5 Controparte_4
2013/ 1840, autonomamente richiesto al concessionario, che riportava la cartella esattoriale n. 0712013004144919000, notificata in data 20.02.2013, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008, per l'importo di €
243,01, con Ente Impositore la Controparte_4
A sostegno della opposizione assumeva: - l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e la sussistenza della giurisdizione ordinaria;
- nel merito, il decorso del termine di prescrizione triennale previsto per il tributo in esame, in assenza di atti interruttivi. Chiedeva, dunque, dichiararsi prescritta la pretesa esattoriale, con conseguente annullamento della cartella n. 0712013004144919000.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree.
Non si costituiva la Controparte_4
Il Giudice di Pace, con sentenza emessa in data 15.01.2023 e depositata in data
22.08.2023, qualificata l'azione come opposizione ex art. 615 c.p.c., riteneva sussistenza della giurisdizione ordinaria per essere la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale;
riteneva altresì la domanda supportata da un idoneo interesse ad agire, anche alla luce dell'inevasa domanda di sgravio in autotutela;
nel merito, dichiarava prescritto il credito esattoriale, per decorso ininterrotto del termine, condannando l' alla refusione delle spese di CP_6 lite in favore di parte vittoriosa.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l' chiedendone la riforma CP_6 reiterando le doglianze già sollevate nel primo giudizio con riferimento, in particolare, al difetto della giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, in considerazione dell'oggetto della controversia (tassa automobilistica per l'anno
2008) e l'inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto ruolo per carenza d'interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce delle già evidenziate modifiche apportate al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973 dal D.L. n. 146/2021, convertito in Legge n. 215/2021.
Dichiarata la contumacia degli appellati e CP_3 Controparte_4 all'esito della acquisizione del fascicolo di primo grado, il giudizio è stato rinviato per la decisione alla udienza cartolare del 23.04.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..
***
2 L'appello proposto da è fondato, e pertanto va Parte_1 accolto, per i motivi che verranno esposti.
Carattere preliminare e assorbente assume il vaglio del primo motivo d'appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è fondato.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs.
546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni Tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale: cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie, sia di natura tributaria.
E difatti, con decorrenza dall'1 gennaio 1993, il Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, articolo 23, comma 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre
2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
Orbene, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configuranti, queste, atti di riscossione e non già di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU. 9840/11; Cass.
SS.UU. 5994 del 17.4.2012).
In relazione al citato art. 2 co. 1 D. lgs. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art. 57, co. 1 lett. a) D. lgs. N.
3 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento richiamata nell' estratto di ruolo impugnato è, come detto, riferita ad un credito di natura tributaria (tassa automobilistica).
Va richiamato il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del 25.5.2022).
Da ultimo le Sezioni Unite con l' ordinanza n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione, a fronte del proliferare di distinzioni esegetiche, hanno inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, statuito che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del
1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve
a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse,
4 quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”.
La recente pronuncia delle SS.UU. ha concluso nel senso che “…in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.
546/1992, alla cui stregua “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U.,
n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n.21642/2021 e
Cass. S.U., n.1394/2022).
Tra l'altro, l'estratto di ruolo non è un atto dell'esecuzione forzata, bensì un “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015) e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella portata dall'estratto impugnato non muta, all'evidenza, le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito.
5 Dagli atti di causa si evince che alcuna esecuzione era stata intrapresa in danno dell'appellata per il credito in oggetto.
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributari, ogni ulteriore questione, pertanto, deve ritenersi assorbita.
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del G.d.P.), alla luce delle annose oscillazioni giurisprudenziali e del dibattito ermeneutico occorso in materia di confini tra la giurisdizione tributaria e ordinaria, direttamente incidenti sulla decisione in concreto assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Gragnano n. 4702/2023 del 15.01.2023, depositata in data
22.08.2023, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., in favore della giurisdizione tributaria;
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
(riformando anche in parte qua la sentenza appellata).
6 Torre Annunziata, lì 30 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Vitulano
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