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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9084/2023
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9084/2023 tra
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 3 febbraio 2025 lette le note di trattazione Il Giudice il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 8 N. R.G. 9084/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 9084/2023 promossa da
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Ferrara presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia
APPELLANTE contro
FI. domiciliata come in atti CP_2 CP_1
APPELLATA CONTUMACE
e rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Crimaldi presso il cui Controparte_3 studio elettivamente domicilia
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per l'udienza del 03.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 8 con atto di appello ritualmente notificato, rispettivamente in data 03.04.2023 ed in data Parte_1
04.12.2023, alla ed alla Controparte_3 Parte_2 impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n 11652 del 03.03.2023 chiedendone la riforma integrale.
Al fine di rendere maggiormente intellegibile la presente sentenza si ritiene utile ripercorrere in termini sintetici l'iter del processo di primo grado. aveva instaurato un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni per le lesioni subite, in data 02.11.2014 alle ore 13.40 circa, a seguito di una caduta avvenuta mentre si trovava all'interno del supermercato “ ”, sito alla via Vicinale Campanile n.15; CP_2 specificava l'attrice che la caduta avveniva a causa di materiale oleoso sul pavimento.
Si costituiva in giudizio la convenuta , la quale chiamava in garanzia la compagnia CP_2 [...]
. Entrambe contestavano la domanda attorea. Controparte_3
Il giudizio di primo grado, dopo l'espletamento dell'istruttoria orale, si concludeva con il rigetto della domanda attorea e la condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta e della chiamata in causa.
Avverso tale pronuncia, proponeva appello, lamentando in un unico motivo di gravame, Parte_1
l'error in judicando del Giudice onorario nella valutazione del materiale probatorio assunto nel corso dell'istruttoria.
L'appellante, pertanto, chiedeva la riforma integrale della sentenza gravata con accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
In data 07.09.2023 si costituiva in giudizio la compagnia la quale, in Controparte_3 via preliminare, eccepiva la inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c.. Nel merito, chiedeva l'integrale rigetto del gravame perché infondato. In merito alla domanda di garanzia, espletata nei suoi confronti dalla convenuta in primo grado, reiterava le eccezioni promosse nel giudizio di prime cure. CP_2
La benché regolarmente citata, restava contumace. Parte_3
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa veniva rinviata all'udienza del 03.02.2025; in tale udienza la scrivente, raccolte le conclusioni scritte delle parti, decide come da presente provvedimento.
In via preliminare, in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello quale sollevata dalla convenuta deve osservarsi come per il principio della specificità dei motivi di Controparte_3 impugnazione, richiesto dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'appellante individui le statuizioni investite dal gravame e le censure mosse in concreto alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che contrastino con le ragioni addotte dal primo giudice e volte ad incrinarne il pagina 3 di 8 fondamento logico-giuridico, non essendo sufficiente un mero rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio.
Non è necessario, invece, che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano sorretti da nuovi argomenti, non esistendo una stretta correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti posti a sostegno di essi, che si collega alla scelta dell'appellante di completare ed integrare le difese (cfr. Cass.
n.22123/2009). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che la indicazione specifica dei motivi di appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. n.
28057/2008; n. 17960/2007; n. 21745/ 2006).
Con riguardo, in particolare, alla denuncia di erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, ipotesi ricorrente nella specie, il Giudice di legittimità ha affermato che è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. n. 16190/2004; n, 18674/2011 e da ultimo n. 12960/2014).
L'appello proposto deve pertanto ritenersi ammissibile alla luce delle coordinate interpretative innanzi richiamate.
Venendo al merito, occorre vagliare l'unica censura sollevata dall'appellante, che attiene alla valutazione del materiale probatorio effettuata dal Giudice Onorario;
in particolare, parte appellante lamentava che erroneamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto che l'attrice non avesse provato il fondamento della sua pretesa risarcitoria, in quanto la teste (di parte attrice) sarebbe risultata inattendibile e le sue dichiarazioni lacunose e generiche.
Ciò posto, occorre esaminare il merito ed indagare le risultanze dell'istruttoria.
Ed allora:
- nel referto n. 45328 del 04.11.2014 del P.S. dell'Ospedale San Paolo (di due giorni successivo al giorno del sinistro), veniva indicato che la aveva riportato “ contusione di ginocchio Pt_1 destro e gomito destro” con prognosi di gg 3 s.c.” e veniva indicato: “riferisce caduta in luogo pubblico Supermercato Super Food Pianura”. E sul punto va rilevato che il referto di pronto soccorso è un atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di pagina 4 di 8 falso ma solo per le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, oltre degli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza (cfr. Cass. 18868/2015);
- in data 20.07.2018 veniva escusso la teste – indifferente -, la quale riferiva: “… ho Testimone_1 visto che la signora è caduta a terra … la signora accusava dolori al ginocchio Vi era dell'olio a terra e la gente … lamentava che spesso vi era liquido a terra”;
- in data 03.12.2018 venivano raccolte le dichiarazioni del teste indicato da parte convenuta
[...]
- dipendente della Super Food - il quale riferiva: “la abbiamo aiutata ad alzare la spesa… Tes_2
Hanno chiesto se si era fatta male ma lei ha risposto di no. Ha preso la spesa e andata via… io non ero presente al fatto … a terra non vi era materiale oleoso e non era bagnato”.
Sussistono ulteriori elementi istruttori di rilievo da esaminare al fine della corretta attribuzione della responsabilità per il sinistro oggetto di causa.
Ed infatti, deve osservarsi che:
- il referto di pronto soccorso non può ritenersi ex se valida prova dell'esistenza di un nesso causale tra sinistro e lesioni, in quanto successivo di due giorni rispetto al momento del sinistro, quale individuato in atto di citazione (cfr. referto cit. del 04.11.2014 di 2 giorni dopo il sinistro);
- la testimonianza della appare molto generica, non fornisce alcun elemento utile (presenza di Tes_1 eventuali indicazioni di pericolo, nonché dimensioni e visibilità della chiazza oleosa) per ricostruire la dinamica dei fatti;
e l'altro teste dichiara di non avere assistito al sinistro;
-non sono state dedotte circostanze soggettive inerenti alla d incidenti negativamente su vista e Pt_1 mobilità;
-non sono emersi, inoltre, altri elementi di riscontro che confermano l'evento quale descritto in atto di citazione, né è intervenuta ambulanza e, pertanto, non è stata allegata ulteriore documentazione da cui poter ricavare informazioni utili alla ricostruzione della data precisa e delle modalità di verificazione dell'evento lesivo;
-l'evento dannoso è avvenuto in condizioni di piena visibilità e non sono state evidenziate circostanze di tempo o di luogo ad essa ostative;
Ebbene, tutti gli elementi istruttori sopra evidenziati vanno letti alla luce dei principi in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.; ciò ferma la permanenza di dubbi in ordine alla effettiva riconducibilità delle Tes lesioni agli eventi intervenuti presso il supermercato ( cfr data PS e dichiarazioni teste ).
La decisone della controversia in esame impone, infatti, di ripercorrere natura e presupposti della responsabilità per cose in custodia.
Nel merito, si osserva come in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato solo dalla sua struttura o dal suo funzionamento pagina 5 di 8 (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio
2013, n. 2660; n. 3297/2015 e Cass. civ. n. 21977/2022).
In virtù del carattere oggettivo, e non presunto della responsabilità di cui all'art 2051 c.c., l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore. (Cass. civ. n. 20943/2022)
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità
e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. 29/07/2016, n. 15761 e Cass. civ. n. 37059/2022)
In merito, la recente Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa ben può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
La recente giurisprudenza di legittimità continua a fornire precisazioni in ordine alla condotta del danneggiato, ai fini della sua sussunzione nella nozione del caso fortuito e più in generale ai fini di esonero di responsabilità del custode. Preliminarmente, ribadisce che la responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. e la seconda dalle oggettive imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole. (Cass. civ. 16034/2023 e 21064/2024).
pagina 6 di 8 La Corte, inoltre, precisa che, a tal fine occorre valutare: in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno e se il danneggiato ha rispettato il generale “dovere di ragionevole cautela”
(ovviamente tali valutazioni dovranno essere operate esclusivamente ex ante e non ex post); ed assume rilievo la presenza o meno di avvisi che richiamano l'utente ad un'attenzione particolare stante la condizione di degrado del manto stradale (cfr. Cass. Civ. 27 marzo 2024 n. 8346). La Giurisprudenza ha puntualizzato che ben può il fatto colposo della vittima interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, non sussistendo in questi casi la responsabilità dell'ente custode. (Cass. Civ. Ord.
18100/2020). Nel caso fortuito rientra quindi anche la scarsa diligenza della vittima, quando con la sua condotta imprudente, o semplicemente per disattenzione, contribuisce al verificarsi di un danno. Sempre la
Suprema Corte ha affermato, ad esempio, che quando la cosa in custodia è statica e inerte, come i gradini delle scale o il pavimento, essa non ha in sé una intrinseca pericolosità mentre spetta al danneggiato provare che essa è divenuta pericolosa a causa di un particolare stato dei luoghi, come la scarsa illuminazione che fanno scivolare chi le percorre normalmente, pur adottando le dovute cautele(cfr. Cass. civ, sez. III, 27 marzo 2020, n. 7580).
Ciò premesso, deve osservarsi che l'esame complessivo dell'istruttoria espletata determina nella scrivente il convincimento che l'accaduto deve essere ascritto ad esclusiva colpa dell'attrice, configurandosi in capo alla stessa la violazione dei comuni obblighi di diligenza e prudenza, scaturenti dal generale c.d. "principio di auto-responsabilità" (cfr. da ultimo in sede di merito Tribunale 06/10/2016 -20/09/2016, n. 5019, sez. III
Bari e T.A.R. Brescia, sez. II, 17/08/2015, ud. 24/06/2015, dep.17/08/2015, n. 1092 che ha ribadito come l'art. 1227 comma 2 del c.c. sancisce il principio di auto-responsabilità, per cui "il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza").
Ed infatti, la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n. 24406, Cass. 14908/2019 e Cass. 19362/2022).
Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il rigetto integrale dell'appello assorbe l'esame di ogni ulteriore domanda.
In ordine alle spese, nei rapporti tra l'appellante e la le stesse seguono la Controparte_3 soccombenza, e si liquidano nel dispositivo, per il presente giudizio in base alla tabella 2, fascia 2, - con esclusione della fase istruttoria – del DM 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022; tuttavia esse, attesa l'assenza di complessità giuridica delle questioni trattate, la qualità delle parti, l'avvenuto accertamento ( a mezzo certificato di PS che la appellante ha effettivamente subito lesioni) si compensano per il 50 %. pagina 7 di 8 Nulla va disposto in ordine alle spese nei rapporti tra l'appellante e la , la Parte_3 quale è rimasta contumace.
Si dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dell'art. 13.
PQM
Il Tribunale definitivamente statuendo sull'appello promosso come in narrativa così dispone:
- rigetta integralmente l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_3
; spese che liquida in Euro 850,50 per compensi professionali oltre 15% per spese generali IVA e CPA
[...] come per legge, se previste;
- nulla per spese per l'appellato contumace;
- dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dell'art. 13.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in pct.
Napoli, 3 febbraio 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
pagina 8 di 8
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9084/2023 tra
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 3 febbraio 2025 lette le note di trattazione Il Giudice il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 8 N. R.G. 9084/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 9084/2023 promossa da
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Ferrara presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia
APPELLANTE contro
FI. domiciliata come in atti CP_2 CP_1
APPELLATA CONTUMACE
e rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Crimaldi presso il cui Controparte_3 studio elettivamente domicilia
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per l'udienza del 03.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 8 con atto di appello ritualmente notificato, rispettivamente in data 03.04.2023 ed in data Parte_1
04.12.2023, alla ed alla Controparte_3 Parte_2 impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n 11652 del 03.03.2023 chiedendone la riforma integrale.
Al fine di rendere maggiormente intellegibile la presente sentenza si ritiene utile ripercorrere in termini sintetici l'iter del processo di primo grado. aveva instaurato un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni per le lesioni subite, in data 02.11.2014 alle ore 13.40 circa, a seguito di una caduta avvenuta mentre si trovava all'interno del supermercato “ ”, sito alla via Vicinale Campanile n.15; CP_2 specificava l'attrice che la caduta avveniva a causa di materiale oleoso sul pavimento.
Si costituiva in giudizio la convenuta , la quale chiamava in garanzia la compagnia CP_2 [...]
. Entrambe contestavano la domanda attorea. Controparte_3
Il giudizio di primo grado, dopo l'espletamento dell'istruttoria orale, si concludeva con il rigetto della domanda attorea e la condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta e della chiamata in causa.
Avverso tale pronuncia, proponeva appello, lamentando in un unico motivo di gravame, Parte_1
l'error in judicando del Giudice onorario nella valutazione del materiale probatorio assunto nel corso dell'istruttoria.
L'appellante, pertanto, chiedeva la riforma integrale della sentenza gravata con accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
In data 07.09.2023 si costituiva in giudizio la compagnia la quale, in Controparte_3 via preliminare, eccepiva la inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c.. Nel merito, chiedeva l'integrale rigetto del gravame perché infondato. In merito alla domanda di garanzia, espletata nei suoi confronti dalla convenuta in primo grado, reiterava le eccezioni promosse nel giudizio di prime cure. CP_2
La benché regolarmente citata, restava contumace. Parte_3
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa veniva rinviata all'udienza del 03.02.2025; in tale udienza la scrivente, raccolte le conclusioni scritte delle parti, decide come da presente provvedimento.
In via preliminare, in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello quale sollevata dalla convenuta deve osservarsi come per il principio della specificità dei motivi di Controparte_3 impugnazione, richiesto dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'appellante individui le statuizioni investite dal gravame e le censure mosse in concreto alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che contrastino con le ragioni addotte dal primo giudice e volte ad incrinarne il pagina 3 di 8 fondamento logico-giuridico, non essendo sufficiente un mero rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio.
Non è necessario, invece, che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano sorretti da nuovi argomenti, non esistendo una stretta correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti posti a sostegno di essi, che si collega alla scelta dell'appellante di completare ed integrare le difese (cfr. Cass.
n.22123/2009). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che la indicazione specifica dei motivi di appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. n.
28057/2008; n. 17960/2007; n. 21745/ 2006).
Con riguardo, in particolare, alla denuncia di erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, ipotesi ricorrente nella specie, il Giudice di legittimità ha affermato che è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. n. 16190/2004; n, 18674/2011 e da ultimo n. 12960/2014).
L'appello proposto deve pertanto ritenersi ammissibile alla luce delle coordinate interpretative innanzi richiamate.
Venendo al merito, occorre vagliare l'unica censura sollevata dall'appellante, che attiene alla valutazione del materiale probatorio effettuata dal Giudice Onorario;
in particolare, parte appellante lamentava che erroneamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto che l'attrice non avesse provato il fondamento della sua pretesa risarcitoria, in quanto la teste (di parte attrice) sarebbe risultata inattendibile e le sue dichiarazioni lacunose e generiche.
Ciò posto, occorre esaminare il merito ed indagare le risultanze dell'istruttoria.
Ed allora:
- nel referto n. 45328 del 04.11.2014 del P.S. dell'Ospedale San Paolo (di due giorni successivo al giorno del sinistro), veniva indicato che la aveva riportato “ contusione di ginocchio Pt_1 destro e gomito destro” con prognosi di gg 3 s.c.” e veniva indicato: “riferisce caduta in luogo pubblico Supermercato Super Food Pianura”. E sul punto va rilevato che il referto di pronto soccorso è un atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di pagina 4 di 8 falso ma solo per le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, oltre degli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza (cfr. Cass. 18868/2015);
- in data 20.07.2018 veniva escusso la teste – indifferente -, la quale riferiva: “… ho Testimone_1 visto che la signora è caduta a terra … la signora accusava dolori al ginocchio Vi era dell'olio a terra e la gente … lamentava che spesso vi era liquido a terra”;
- in data 03.12.2018 venivano raccolte le dichiarazioni del teste indicato da parte convenuta
[...]
- dipendente della Super Food - il quale riferiva: “la abbiamo aiutata ad alzare la spesa… Tes_2
Hanno chiesto se si era fatta male ma lei ha risposto di no. Ha preso la spesa e andata via… io non ero presente al fatto … a terra non vi era materiale oleoso e non era bagnato”.
Sussistono ulteriori elementi istruttori di rilievo da esaminare al fine della corretta attribuzione della responsabilità per il sinistro oggetto di causa.
Ed infatti, deve osservarsi che:
- il referto di pronto soccorso non può ritenersi ex se valida prova dell'esistenza di un nesso causale tra sinistro e lesioni, in quanto successivo di due giorni rispetto al momento del sinistro, quale individuato in atto di citazione (cfr. referto cit. del 04.11.2014 di 2 giorni dopo il sinistro);
- la testimonianza della appare molto generica, non fornisce alcun elemento utile (presenza di Tes_1 eventuali indicazioni di pericolo, nonché dimensioni e visibilità della chiazza oleosa) per ricostruire la dinamica dei fatti;
e l'altro teste dichiara di non avere assistito al sinistro;
-non sono state dedotte circostanze soggettive inerenti alla d incidenti negativamente su vista e Pt_1 mobilità;
-non sono emersi, inoltre, altri elementi di riscontro che confermano l'evento quale descritto in atto di citazione, né è intervenuta ambulanza e, pertanto, non è stata allegata ulteriore documentazione da cui poter ricavare informazioni utili alla ricostruzione della data precisa e delle modalità di verificazione dell'evento lesivo;
-l'evento dannoso è avvenuto in condizioni di piena visibilità e non sono state evidenziate circostanze di tempo o di luogo ad essa ostative;
Ebbene, tutti gli elementi istruttori sopra evidenziati vanno letti alla luce dei principi in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.; ciò ferma la permanenza di dubbi in ordine alla effettiva riconducibilità delle Tes lesioni agli eventi intervenuti presso il supermercato ( cfr data PS e dichiarazioni teste ).
La decisone della controversia in esame impone, infatti, di ripercorrere natura e presupposti della responsabilità per cose in custodia.
Nel merito, si osserva come in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato solo dalla sua struttura o dal suo funzionamento pagina 5 di 8 (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio
2013, n. 2660; n. 3297/2015 e Cass. civ. n. 21977/2022).
In virtù del carattere oggettivo, e non presunto della responsabilità di cui all'art 2051 c.c., l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore. (Cass. civ. n. 20943/2022)
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità
e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. 29/07/2016, n. 15761 e Cass. civ. n. 37059/2022)
In merito, la recente Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa ben può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
La recente giurisprudenza di legittimità continua a fornire precisazioni in ordine alla condotta del danneggiato, ai fini della sua sussunzione nella nozione del caso fortuito e più in generale ai fini di esonero di responsabilità del custode. Preliminarmente, ribadisce che la responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. e la seconda dalle oggettive imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole. (Cass. civ. 16034/2023 e 21064/2024).
pagina 6 di 8 La Corte, inoltre, precisa che, a tal fine occorre valutare: in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno e se il danneggiato ha rispettato il generale “dovere di ragionevole cautela”
(ovviamente tali valutazioni dovranno essere operate esclusivamente ex ante e non ex post); ed assume rilievo la presenza o meno di avvisi che richiamano l'utente ad un'attenzione particolare stante la condizione di degrado del manto stradale (cfr. Cass. Civ. 27 marzo 2024 n. 8346). La Giurisprudenza ha puntualizzato che ben può il fatto colposo della vittima interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, non sussistendo in questi casi la responsabilità dell'ente custode. (Cass. Civ. Ord.
18100/2020). Nel caso fortuito rientra quindi anche la scarsa diligenza della vittima, quando con la sua condotta imprudente, o semplicemente per disattenzione, contribuisce al verificarsi di un danno. Sempre la
Suprema Corte ha affermato, ad esempio, che quando la cosa in custodia è statica e inerte, come i gradini delle scale o il pavimento, essa non ha in sé una intrinseca pericolosità mentre spetta al danneggiato provare che essa è divenuta pericolosa a causa di un particolare stato dei luoghi, come la scarsa illuminazione che fanno scivolare chi le percorre normalmente, pur adottando le dovute cautele(cfr. Cass. civ, sez. III, 27 marzo 2020, n. 7580).
Ciò premesso, deve osservarsi che l'esame complessivo dell'istruttoria espletata determina nella scrivente il convincimento che l'accaduto deve essere ascritto ad esclusiva colpa dell'attrice, configurandosi in capo alla stessa la violazione dei comuni obblighi di diligenza e prudenza, scaturenti dal generale c.d. "principio di auto-responsabilità" (cfr. da ultimo in sede di merito Tribunale 06/10/2016 -20/09/2016, n. 5019, sez. III
Bari e T.A.R. Brescia, sez. II, 17/08/2015, ud. 24/06/2015, dep.17/08/2015, n. 1092 che ha ribadito come l'art. 1227 comma 2 del c.c. sancisce il principio di auto-responsabilità, per cui "il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza").
Ed infatti, la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n. 24406, Cass. 14908/2019 e Cass. 19362/2022).
Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il rigetto integrale dell'appello assorbe l'esame di ogni ulteriore domanda.
In ordine alle spese, nei rapporti tra l'appellante e la le stesse seguono la Controparte_3 soccombenza, e si liquidano nel dispositivo, per il presente giudizio in base alla tabella 2, fascia 2, - con esclusione della fase istruttoria – del DM 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022; tuttavia esse, attesa l'assenza di complessità giuridica delle questioni trattate, la qualità delle parti, l'avvenuto accertamento ( a mezzo certificato di PS che la appellante ha effettivamente subito lesioni) si compensano per il 50 %. pagina 7 di 8 Nulla va disposto in ordine alle spese nei rapporti tra l'appellante e la , la Parte_3 quale è rimasta contumace.
Si dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dell'art. 13.
PQM
Il Tribunale definitivamente statuendo sull'appello promosso come in narrativa così dispone:
- rigetta integralmente l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_3
; spese che liquida in Euro 850,50 per compensi professionali oltre 15% per spese generali IVA e CPA
[...] come per legge, se previste;
- nulla per spese per l'appellato contumace;
- dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dell'art. 13.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in pct.
Napoli, 3 febbraio 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
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