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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
IZ NI UD
Enrica DI TURSI - UD
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3521 del R.G. 2025
T R A
- rappresentata e difesa dall'avv. Maria Occhibianco Parte_1
ATTORE
E
– contumace Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
il presso il Tribunale di Taranto Controparte_2
INTERVENUTO
All'udienza del 3-12-2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle
conclusioni di cui al relativo verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso del 25-7-2025 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in data 27-7-2000, dal quale Controparte_1
erano nati i figli , e , attualmente Persona_1 Persona_2 Persona_3
maggiorenni ed autonomi. Ha evidenziato l'istante che con decreto di questo Tribunale del
3-2-2023 era stata omologata la separazione trasformata in consensuale tra le parti, ed in seguito la convivenza non era più ripresa;
nulla è stato chiesto per le questioni economiche.
Il convenuto non si è costituito in giudizio nonostante regolare notifica Controparte_1
del ricorso.
Nell'udienza del 3-12-2025 è stata disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art.473bis.22 c.p.c..
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Grottaglie il 27-7-2000, sono consensualmente separati in forza di decreto di omologa del 3-2-2023 di questo Tribunale. Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità
della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue
la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve inoltre essere disposta la revoca degli assegni già posti a carico dei genitori per concorso al mantenimento dei figli , e , Persona_1 Persona_4 Persona_5
attualmente maggiorenni e dei quali non è stata contestata la raggiunta autonomia economica.
Non sono state proposte domande di assegno di divorzio.
La natura della causa e la non opposizione del convenuto comportano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Grottaglie il 27-
7-2000 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato civile del
[...]
Comune di Grottaglie dell'anno 2000 (atto n.66 , p. II serie A anno 2000);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) revoca l'obbligo posto a carico di e di Parte_1 Controparte_1
versamento di assegni per concorso al mantenimento dei figli , Persona_1
e ; Persona_2 Persona_3
4) nulla per assegno di divorzio;
5) spese compensate.
Così deciso il 3-12-2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto
Il Presidente est.