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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/06/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 112/2021 RG vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Giuseppe D'Acunti
APPELLANTI
E
(P.I.: ) in liquidazione, in persona dei liquidatori dott.ri Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e , rappresentata e difesa dall'avv. Felicia Russo CP_2 CP_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 110/2020 del Tribunale di Lagonegro;
opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 8.2.2010 la società Parte_4
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Sala Consilina, proponendo
[...] Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 442/2009, in forza del quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 46.195,47 oltre accessori e spese, a titolo di pagamento delle forniture indicate nelle fatture n. 45 del 30.4.2009, n. 56 del 31.5.2009, n. 62 del 30.6.2009, n. 70 del
31.7.2009, n. 83 del 31.8.2009, n. 89 del 30.9.2009, n. 95 del 10.10.2009.
Deduceva la mancanza di prova del credito azionato ed eccepiva che il latte fornito dalla società opposta non rispondeva agli standard richiesti.
Si costituiva in giudizio la quale sosteneva che l'asserito inadempimento nella Controparte_1 fornitura del latte non era mai stato denunciato prima dell'opposizione ed affermava che il credito era supportato da idonea prova.
Veniva svolta un'istruttoria orale mediante l'assunzione di prove testimoniali.
2. Con sentenza n. 110/2020 pubblicata in data 25.8.2020, il Tribunale di Lagonegro -che, nelle more del giudizio, aveva accorpato il Tribunale di Sala Consilina- rigettava l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 442/2009 del Tribunale di Sala Consilina e condannava la società opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 7.254,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che a fronte dell'eccezione relativa alla mancanza di prova scritta, la parte opposta aveva prodotto i buoni di consegna della merce indicata nelle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, recanti in calce la firma del destinatario;
il teste aveva poi confermato di Tes_1
aver curato personalmente la consegna della merce di cui alle menzionate fatture;
b) andava disattesa l'eccezione di inadempimento, poiché la parte opponente non aveva fornito alcuna prova di aver effettivamente riscontrato vizi nella merce al momento della sua consegna e di averli tempestivamente e formalmente denunciati alla controparte;
c) che la parte opponente non aveva fornito la prova del suo adempimento;
d) che le spese di lite seguivano la soccombenza.
3. Con atto di citazione notificato in data 20.2.2021 e Parte_1 Parte_3 Parte_2
in qualità di successori ex lege della società
[...] Parte_4 proponevano appello avverso detta sentenza, sostenendo:
3.1. la nullità della sentenza n. 110/2020 per violazione dell'art. 102 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2291 c.c. in tema di litisconsorzio necessario tra la società Parte_4
e i soci;
[...]
3.2. la mancanza di prova in ordine alla fornitura di latte da parte di l'inammissibilità Controparte_1 della prova testimoniale ex art. 2725 c.c.. Chiedevano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di riformare la sentenza impugnata, revocando il decreto ingiuntivo.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.11.2021 si costituiva in giudizio
, la quale in via preliminare eccepiva la tardività dell'atto di appello e Controparte_4
l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, contestava la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 18.3.2025 -che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta-, la causa veniva assegnata in decisione, con la concessione di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di
20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è tardivo e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, l'art. 325 comma 1 c.p.c. stabilisce che il termine per proporre appello è di trenta giorni, mentre l'art. 326 c.p.c. stabilisce che tale termine è perentorio e decorre dalla notificazione della sentenza.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 25.8.2020 ed è stata notificata via pec in data 2.11.2020 alla società , presso il difensore Parte_4 costituito in primo grado avv. -come risulta dalla documentazione prodotta dalla Controparte_5 parte appellata-; pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c., il termine breve per proporre appello è spirato il 2.12.2020, cioè decorsi 30 giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
Ne consegue che l'appello, notificato ad da e Controparte_1 Parte_1 Parte_3
[..
-in qualità di soci illimitatamente responsabili, successori ex lege, della società Parte_2
- in data 20.2.2021 è stato proposto quando era ormai Parte_4 decorso il termine di 30 giorni dalla data della notificazione della sentenza.
Appare utile precisare che la notifica della sentenza eseguita presso il difensore costituito in primo grado della società è risultata idonea a far decorrere Parte_4 il termine breve per l'impugnazione, nonostante l'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, non dichiarata dal difensore nel corso del giudizio di primo grado, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti;
a tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea
a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal difensore munito di mandato a tal fine conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima dell'estinzione dell'ente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese)” (cfr. Cass.
Civ., n. 30341/2018).
6. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro
52.000,00) e dei parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 110/2020 emessa dal Tribunale di Lagonegro e pubblicata in data 25.8.2020, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in Euro 3.473,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.6.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 112/2021 RG vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Giuseppe D'Acunti
APPELLANTI
E
(P.I.: ) in liquidazione, in persona dei liquidatori dott.ri Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e , rappresentata e difesa dall'avv. Felicia Russo CP_2 CP_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 110/2020 del Tribunale di Lagonegro;
opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 8.2.2010 la società Parte_4
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Sala Consilina, proponendo
[...] Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 442/2009, in forza del quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 46.195,47 oltre accessori e spese, a titolo di pagamento delle forniture indicate nelle fatture n. 45 del 30.4.2009, n. 56 del 31.5.2009, n. 62 del 30.6.2009, n. 70 del
31.7.2009, n. 83 del 31.8.2009, n. 89 del 30.9.2009, n. 95 del 10.10.2009.
Deduceva la mancanza di prova del credito azionato ed eccepiva che il latte fornito dalla società opposta non rispondeva agli standard richiesti.
Si costituiva in giudizio la quale sosteneva che l'asserito inadempimento nella Controparte_1 fornitura del latte non era mai stato denunciato prima dell'opposizione ed affermava che il credito era supportato da idonea prova.
Veniva svolta un'istruttoria orale mediante l'assunzione di prove testimoniali.
2. Con sentenza n. 110/2020 pubblicata in data 25.8.2020, il Tribunale di Lagonegro -che, nelle more del giudizio, aveva accorpato il Tribunale di Sala Consilina- rigettava l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 442/2009 del Tribunale di Sala Consilina e condannava la società opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 7.254,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che a fronte dell'eccezione relativa alla mancanza di prova scritta, la parte opposta aveva prodotto i buoni di consegna della merce indicata nelle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, recanti in calce la firma del destinatario;
il teste aveva poi confermato di Tes_1
aver curato personalmente la consegna della merce di cui alle menzionate fatture;
b) andava disattesa l'eccezione di inadempimento, poiché la parte opponente non aveva fornito alcuna prova di aver effettivamente riscontrato vizi nella merce al momento della sua consegna e di averli tempestivamente e formalmente denunciati alla controparte;
c) che la parte opponente non aveva fornito la prova del suo adempimento;
d) che le spese di lite seguivano la soccombenza.
3. Con atto di citazione notificato in data 20.2.2021 e Parte_1 Parte_3 Parte_2
in qualità di successori ex lege della società
[...] Parte_4 proponevano appello avverso detta sentenza, sostenendo:
3.1. la nullità della sentenza n. 110/2020 per violazione dell'art. 102 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2291 c.c. in tema di litisconsorzio necessario tra la società Parte_4
e i soci;
[...]
3.2. la mancanza di prova in ordine alla fornitura di latte da parte di l'inammissibilità Controparte_1 della prova testimoniale ex art. 2725 c.c.. Chiedevano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di riformare la sentenza impugnata, revocando il decreto ingiuntivo.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.11.2021 si costituiva in giudizio
, la quale in via preliminare eccepiva la tardività dell'atto di appello e Controparte_4
l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, contestava la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 18.3.2025 -che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta-, la causa veniva assegnata in decisione, con la concessione di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di
20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è tardivo e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, l'art. 325 comma 1 c.p.c. stabilisce che il termine per proporre appello è di trenta giorni, mentre l'art. 326 c.p.c. stabilisce che tale termine è perentorio e decorre dalla notificazione della sentenza.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 25.8.2020 ed è stata notificata via pec in data 2.11.2020 alla società , presso il difensore Parte_4 costituito in primo grado avv. -come risulta dalla documentazione prodotta dalla Controparte_5 parte appellata-; pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c., il termine breve per proporre appello è spirato il 2.12.2020, cioè decorsi 30 giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
Ne consegue che l'appello, notificato ad da e Controparte_1 Parte_1 Parte_3
[..
-in qualità di soci illimitatamente responsabili, successori ex lege, della società Parte_2
- in data 20.2.2021 è stato proposto quando era ormai Parte_4 decorso il termine di 30 giorni dalla data della notificazione della sentenza.
Appare utile precisare che la notifica della sentenza eseguita presso il difensore costituito in primo grado della società è risultata idonea a far decorrere Parte_4 il termine breve per l'impugnazione, nonostante l'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, non dichiarata dal difensore nel corso del giudizio di primo grado, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti;
a tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea
a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal difensore munito di mandato a tal fine conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima dell'estinzione dell'ente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese)” (cfr. Cass.
Civ., n. 30341/2018).
6. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro
52.000,00) e dei parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 110/2020 emessa dal Tribunale di Lagonegro e pubblicata in data 25.8.2020, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in Euro 3.473,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.6.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria