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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1184/2024 promossa da:
, nata a ER (Tunisia) il 17.4.1976, elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
Bissoni, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“CHIEDE che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Cuneo, fissata l'udienza di comparizione parti e assegnati i termini di Legge per la costituzione di controparte e il deposito delle memorie istruttorie, esperito senza esito alla detta udienza il tentativo di conciliazione, voglia pronunciare i provvedimenti temporanei e urgenti alle seguenti pagina 1 di 7 1) affidando la figlia minore in via super-esclusiva alla madre, presso la quale Per_1 continuerà a mantenere la propria residenza anagrafica;
2) la sig.ra venga autorizzata in via esclusiva ad assumere le decisioni di maggiore Parte_1 importanza inerenti la figlia minore e, tra queste, venga autorizzata a sottoscrivere autonomamente, senza il necessario intervento del sig. , le richieste di rilascio dei CP_1 documenti di identità, nonché del passaporto e quelle relative alle scelte più urgenti in ambito medico e scolastico (ivi incluse gite e permessi) relative alla figlia Per_1
3) la Sig.ra abbia la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella della figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre.
In caso di trasferimento della residenza la sig.ra sarà tenuta a darne notizia al sig. Parte_1 CP_1 tempestivamente;
[...]
4) prevedendo modalità di incontri padre-figlia graduali e, dapprima, in modalità protetta ed alla presenza di un operatore del servizio sociale ed esclusivamente all'esito positivo di un accertamento della capacità genitoriale e/o comunque di una consulenza psicologica sul padre;
dopodiché prevedere modalità di incontri che consentano al padre di vedere la figlia, se lo vorrà, in luogo da concordare con la madre e previo accordo con la stessa da Per_1 raggiungersi almeno 2 giorni prima;
5) condannando il convenuto al versamento, con bonifico alla sig.ra entro il 5 di ogni Parte_1 mese, a titolo di contributo perequativo per il mantenimento della figlia della somma Per_1 mensile che si propone di € 350,00 o quella meglio ritenuta, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
6) condannando il convenuto al versamento in favore della sig.ra con bonifico bancario Parte_1 da effettuarsi entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo perequativo per il mantenimento della stessa, della somma mensile che si propone di € 150,00 o quella meglio ritenuta, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
7) stabilendo che il padre corrisponda, altresì, il 70% delle spese straordinarie per la figlia
(mediche non mutuabili, scolastiche, corsi, ecc..); ordinando, una volta fatte precisare le conclusioni, la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattenere la causa in decisione e, di conseguenza, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 22/11/2010 in RZ
pagina 2 di 7 (Tunisia), iscritto al n. 1 – pagina 0 – registro del 2010 della città di RZ (Tunisia), alle condizioni di cui sopra,
In alternativa, se del caso, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti alle condizioni di cui sopra, fissare l'udienza istruttoria di assunzione dei mezzi di prova richiesti ed ammessi e, all'esito dell'udienza istruttoria, fissare l'udienza di rimessione della causa, assegnando alle parti i termini di Legge per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, e, di conseguenza, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 22/11/2010 in RZ
(Tunisia), iscritto al n. 1 – pagina 0 – registro del 2010 della città di RZ (Tunisia) tra Pt_1 nata a [...], il [...] e , nato a [...],
[...] CP_1 il 30 Maggio 1979, alle condizioni di cui sopra.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.5.2024, ha esposto di essersi sposata il 22.11.2010 Parte_1 in Tunisia con e che dal matrimonio è nata il [...] la figlia ND CP_1 Per_1 atto che con sentenza del 27.9.2022 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, la ricorrente ha domandato pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, chiedendo l'affidamento superesclusivo della minore con collocazione prevalente presso di sé, la previsione di un regime di visita protetto, un contributo al mantenimento della figlia di 350,00 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, e un assegno per sé di 150,00 euro mensili.
Il convenuto non si è costituito e non è comparso all'udienza del 21.1.2025. Non essendo stati dedotti mezzi istruttori, la causa è stata rimessa al collegio a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.4 c.p.c. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio domandando l'accoglimento del ricorso.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b l. 898/1970, essendo stata dichiarata la separazione dei coniugi con sentenza del 27.9.2022 ed essendo trascorso più di un anno pagina 3 di 7 dall'udienza presidenziale nel suddetto giudizio, senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Va altresì accolta la domanda di affidamento esclusivo della minore alla madre. Già nell'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di separazione si dava atto di come fosse in vigore la misura cautelare del divieto di avvicinamento a moglie e figlia a causa di gravi fatti commessi dal convenuto in danno della moglie, anche in presenza della minore, e di come il
Tribunale per i Minorenni avesse sospeso gli incontri in ragione del forte disagio manifestato dalla bambina. È particolarmente significativo che il si sia costituito nel giudizio di CP_1 separazione chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori che prevedevano appunto l'affidamento esclusivo. Successivamente alla separazione, il convenuto è stato condannato in primo grado alla pena di sei anni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia, con la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale. Il padre continua inoltre a mostrarsi gravemente disinteressato nei confronti della figlia minore con cui non ha rapporti da tempo, non provvedendo nemmeno al suo mantenimento.
La gravità delle condotte paterne e l'irreperibilità dello stesso impongono di attribuire alla madre, onde evitare pregiudizi per la minore, di adottare in autonomia anche le decisioni più importanti in materia di istruzione, salute, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio.
4. La minore resterà collocata presso la madre, in continuità con lo stato di fatto esistente. La prolungata assenza di rapporti e la mancanza di informazioni circa l'attuale luogo di domicilio del convenuto non consente allo stato di prevedere un regime di frequentazione padre/figlia, nemmeno in luogo neutro. Laddove il dovesse farne richiesta, potranno eventualmente CP_1 essere previsti incontri in futuro, previa verifica della loro rispondenza all'interesse della minore.
5. Non sussistono i presupposti per la revisione del contributo al mantenimento per la figlia in aumento rispetto a quello stabilito in sede di separazione, su accordo delle parti, in 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente non ha infatti dimostrato alcun mutamento delle condizioni economiche delle parti rispetto ad allora, avendo peraltro completamente omesso il deposito della documentazione economica di cui all'art. 473 bis.12
c.p.c. Dalle dichiarazioni rese in udienza, la situazione della sembrerebbe anzi del tutto Pt_1 analoga a quella presa in considerazione nella separazione, ovvero stato di disoccupazione e percezione del reddito di inclusione (all'epoca reddito di cittadinanza). La ricorrente non ha pagina 4 di 7 posto a base della sua richiesta nemmeno un aumento delle esigenze della figlia connesso alla crescita, che non necessita di specifica dimostrazione, ma deve essere quantomeno allegato.
6. La domanda di contributo al mantenimento per la coniuge va necessariamente riqualificata come domanda di assegno divorzile. Sul punto va richiamato il principio di diritto elaborato da
Cass. SS..UU. n. 1827/2018, secondo cui "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tale principio è stato ribadito, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato come detta regola di giudizio vuole che “il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi” (Cass. 38363/2021,
Cass. 10614/2023, Cass. 31241/2024). Secondo la Cassazione, dunque, per poter riconoscere l'assegno, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. In assenza della prova di questo nesso causale, il cui onere ricade sul soggetto richiedente, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia ne consente il riconoscimento solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato uno squilibrio economico tra i coniugi e non ha nemmeno provato il suo attuale stato di disoccupazione, non depositando alcun documento e non deducendo capi di prova orale sul punto. Anche a voler ritenere che la si trovi Pt_1
pagina 5 di 7 effettivamente in uno stato di disoccupazione, non si può certo affermare che la stessa sia in una condizione di impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi necessari a vivere dignitosamente, trattandosi di donna in giovane età e dotata di capacità lavorativa, proficuamente messa a frutto in passato (lei stessa afferma di aver svolto attività come collaboratrice domestica sino al
31.5.2024). Se a ciò si aggiunge che nel ricorso non è stato allegato alcunché circa il contributo fornito dalla ricorrente alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata.
7. Nulla sulle spese, che resteranno a carico della parte che le ha sostenute, considerati il rigetto delle domande di aumento del contributo per la figlia e di assegno divorzile e la mancanza di opposizione sulle ulteriori questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile tra , nata a [...] il Parte_1
17.4.1976, e , nato a [...], il [...], matrimonio celebrato CP_1 in Tunisia il 22.11.2010 non trascritto in Italia,
la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocazione e residenza Pt_2 Per_1 anagrafica presso la stessa,
DISPONE che la madre possa adottare in autonomia le decisioni più importanti per la figlia in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio,
DISPONE, allo stato, la sospensione degli incontri padre-figlia,
DISPONE che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento della figlia minore, la somma di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
RIGETTA la domanda di assegno divorzile,
NULLA sulle spese.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
pagina 6 di 7 Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1184/2024 promossa da:
, nata a ER (Tunisia) il 17.4.1976, elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
Bissoni, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“CHIEDE che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Cuneo, fissata l'udienza di comparizione parti e assegnati i termini di Legge per la costituzione di controparte e il deposito delle memorie istruttorie, esperito senza esito alla detta udienza il tentativo di conciliazione, voglia pronunciare i provvedimenti temporanei e urgenti alle seguenti pagina 1 di 7 1) affidando la figlia minore in via super-esclusiva alla madre, presso la quale Per_1 continuerà a mantenere la propria residenza anagrafica;
2) la sig.ra venga autorizzata in via esclusiva ad assumere le decisioni di maggiore Parte_1 importanza inerenti la figlia minore e, tra queste, venga autorizzata a sottoscrivere autonomamente, senza il necessario intervento del sig. , le richieste di rilascio dei CP_1 documenti di identità, nonché del passaporto e quelle relative alle scelte più urgenti in ambito medico e scolastico (ivi incluse gite e permessi) relative alla figlia Per_1
3) la Sig.ra abbia la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella della figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre.
In caso di trasferimento della residenza la sig.ra sarà tenuta a darne notizia al sig. Parte_1 CP_1 tempestivamente;
[...]
4) prevedendo modalità di incontri padre-figlia graduali e, dapprima, in modalità protetta ed alla presenza di un operatore del servizio sociale ed esclusivamente all'esito positivo di un accertamento della capacità genitoriale e/o comunque di una consulenza psicologica sul padre;
dopodiché prevedere modalità di incontri che consentano al padre di vedere la figlia, se lo vorrà, in luogo da concordare con la madre e previo accordo con la stessa da Per_1 raggiungersi almeno 2 giorni prima;
5) condannando il convenuto al versamento, con bonifico alla sig.ra entro il 5 di ogni Parte_1 mese, a titolo di contributo perequativo per il mantenimento della figlia della somma Per_1 mensile che si propone di € 350,00 o quella meglio ritenuta, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
6) condannando il convenuto al versamento in favore della sig.ra con bonifico bancario Parte_1 da effettuarsi entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo perequativo per il mantenimento della stessa, della somma mensile che si propone di € 150,00 o quella meglio ritenuta, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
7) stabilendo che il padre corrisponda, altresì, il 70% delle spese straordinarie per la figlia
(mediche non mutuabili, scolastiche, corsi, ecc..); ordinando, una volta fatte precisare le conclusioni, la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattenere la causa in decisione e, di conseguenza, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 22/11/2010 in RZ
pagina 2 di 7 (Tunisia), iscritto al n. 1 – pagina 0 – registro del 2010 della città di RZ (Tunisia), alle condizioni di cui sopra,
In alternativa, se del caso, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti alle condizioni di cui sopra, fissare l'udienza istruttoria di assunzione dei mezzi di prova richiesti ed ammessi e, all'esito dell'udienza istruttoria, fissare l'udienza di rimessione della causa, assegnando alle parti i termini di Legge per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, e, di conseguenza, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 22/11/2010 in RZ
(Tunisia), iscritto al n. 1 – pagina 0 – registro del 2010 della città di RZ (Tunisia) tra Pt_1 nata a [...], il [...] e , nato a [...],
[...] CP_1 il 30 Maggio 1979, alle condizioni di cui sopra.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.5.2024, ha esposto di essersi sposata il 22.11.2010 Parte_1 in Tunisia con e che dal matrimonio è nata il [...] la figlia ND CP_1 Per_1 atto che con sentenza del 27.9.2022 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, la ricorrente ha domandato pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, chiedendo l'affidamento superesclusivo della minore con collocazione prevalente presso di sé, la previsione di un regime di visita protetto, un contributo al mantenimento della figlia di 350,00 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, e un assegno per sé di 150,00 euro mensili.
Il convenuto non si è costituito e non è comparso all'udienza del 21.1.2025. Non essendo stati dedotti mezzi istruttori, la causa è stata rimessa al collegio a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.4 c.p.c. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio domandando l'accoglimento del ricorso.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b l. 898/1970, essendo stata dichiarata la separazione dei coniugi con sentenza del 27.9.2022 ed essendo trascorso più di un anno pagina 3 di 7 dall'udienza presidenziale nel suddetto giudizio, senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Va altresì accolta la domanda di affidamento esclusivo della minore alla madre. Già nell'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di separazione si dava atto di come fosse in vigore la misura cautelare del divieto di avvicinamento a moglie e figlia a causa di gravi fatti commessi dal convenuto in danno della moglie, anche in presenza della minore, e di come il
Tribunale per i Minorenni avesse sospeso gli incontri in ragione del forte disagio manifestato dalla bambina. È particolarmente significativo che il si sia costituito nel giudizio di CP_1 separazione chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori che prevedevano appunto l'affidamento esclusivo. Successivamente alla separazione, il convenuto è stato condannato in primo grado alla pena di sei anni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia, con la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale. Il padre continua inoltre a mostrarsi gravemente disinteressato nei confronti della figlia minore con cui non ha rapporti da tempo, non provvedendo nemmeno al suo mantenimento.
La gravità delle condotte paterne e l'irreperibilità dello stesso impongono di attribuire alla madre, onde evitare pregiudizi per la minore, di adottare in autonomia anche le decisioni più importanti in materia di istruzione, salute, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio.
4. La minore resterà collocata presso la madre, in continuità con lo stato di fatto esistente. La prolungata assenza di rapporti e la mancanza di informazioni circa l'attuale luogo di domicilio del convenuto non consente allo stato di prevedere un regime di frequentazione padre/figlia, nemmeno in luogo neutro. Laddove il dovesse farne richiesta, potranno eventualmente CP_1 essere previsti incontri in futuro, previa verifica della loro rispondenza all'interesse della minore.
5. Non sussistono i presupposti per la revisione del contributo al mantenimento per la figlia in aumento rispetto a quello stabilito in sede di separazione, su accordo delle parti, in 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente non ha infatti dimostrato alcun mutamento delle condizioni economiche delle parti rispetto ad allora, avendo peraltro completamente omesso il deposito della documentazione economica di cui all'art. 473 bis.12
c.p.c. Dalle dichiarazioni rese in udienza, la situazione della sembrerebbe anzi del tutto Pt_1 analoga a quella presa in considerazione nella separazione, ovvero stato di disoccupazione e percezione del reddito di inclusione (all'epoca reddito di cittadinanza). La ricorrente non ha pagina 4 di 7 posto a base della sua richiesta nemmeno un aumento delle esigenze della figlia connesso alla crescita, che non necessita di specifica dimostrazione, ma deve essere quantomeno allegato.
6. La domanda di contributo al mantenimento per la coniuge va necessariamente riqualificata come domanda di assegno divorzile. Sul punto va richiamato il principio di diritto elaborato da
Cass. SS..UU. n. 1827/2018, secondo cui "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tale principio è stato ribadito, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato come detta regola di giudizio vuole che “il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi” (Cass. 38363/2021,
Cass. 10614/2023, Cass. 31241/2024). Secondo la Cassazione, dunque, per poter riconoscere l'assegno, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. In assenza della prova di questo nesso causale, il cui onere ricade sul soggetto richiedente, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia ne consente il riconoscimento solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato uno squilibrio economico tra i coniugi e non ha nemmeno provato il suo attuale stato di disoccupazione, non depositando alcun documento e non deducendo capi di prova orale sul punto. Anche a voler ritenere che la si trovi Pt_1
pagina 5 di 7 effettivamente in uno stato di disoccupazione, non si può certo affermare che la stessa sia in una condizione di impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi necessari a vivere dignitosamente, trattandosi di donna in giovane età e dotata di capacità lavorativa, proficuamente messa a frutto in passato (lei stessa afferma di aver svolto attività come collaboratrice domestica sino al
31.5.2024). Se a ciò si aggiunge che nel ricorso non è stato allegato alcunché circa il contributo fornito dalla ricorrente alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata.
7. Nulla sulle spese, che resteranno a carico della parte che le ha sostenute, considerati il rigetto delle domande di aumento del contributo per la figlia e di assegno divorzile e la mancanza di opposizione sulle ulteriori questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile tra , nata a [...] il Parte_1
17.4.1976, e , nato a [...], il [...], matrimonio celebrato CP_1 in Tunisia il 22.11.2010 non trascritto in Italia,
la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocazione e residenza Pt_2 Per_1 anagrafica presso la stessa,
DISPONE che la madre possa adottare in autonomia le decisioni più importanti per la figlia in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio,
DISPONE, allo stato, la sospensione degli incontri padre-figlia,
DISPONE che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento della figlia minore, la somma di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
RIGETTA la domanda di assegno divorzile,
NULLA sulle spese.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
pagina 6 di 7 Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 7 di 7