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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/07/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7249/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe promossa da: in persona del Parte_1
curatore, dott.ssa , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Ugo Franceschetti come da mandato in atti
ATTORE
CONTRO
in persona dell'amministratore unico, Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli Avv. Tiziana Tinti e Avv. CP_2
Federico Albini, come da mandato in atti
CONVENUTA
All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte: “come da atto di citazione, in via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n.2 cpc.”; per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
1 Tribunale di Firenze, al fine di ottenere la Controparte_1
declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 l. fall e 2901 c.c., dell'atto in data 2.8.2018, trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di
Firenze il 7.8.2018, con il quale ha Parte_1
venduto alla società la proprietà dell'immobile Parte_3
sito in Scandicci, via di Casellina n. 56/a, iscritto al catasto dei fabbricati del Comune di Scandicci al foglio 8, part. 2260, sub. 500, cat. A/10, di vani 7.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto che:
a) l'atto di vendita è stato concluso al prezzo convenuto pari ad euro 240.000,00 oltre iva, da corrispondere in 240 rate mensili di euro 1000,00, senza alcuna maggiorazione di interessi, con scadenza il giorno 1° agosto 2038;
b) il prezzo pattuito risulta incongruo rispetto ai valori di mercato indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), che individua il giusto prezzo in euro 431.000,00 ed a quelli di cui all'art. 79 del D.p.r. 602/1973 che indica il valore pari a euro
560.282,00;
c) le due società parti del contratto in questione sono riconducibili alla stessa famiglia, dal momento che l'amministratore unico della è Parte_1 Parte_4
figlia dell'amministratore unico della Controparte_1 [...]
, la quale oltre al 50% della società acquirente CP_2
detiene altresì una quota di minoranza pari al 5% della società venditrice. Il restante 50% della è, invece, di Controparte_1
proprietà di sorella di Persona_1 Parte_4
[...]
2 d) nel corso del triennio 2018-2020 la società
[...]
ha subìto un netto calo degli utili fino a Parte_1
giungere alla chiusura dell'esercizio dell'anno 2020 con una perdita di euro 846.563,00 (doc. 7, 8, 9, all. atto di citazione);
e) in data 25 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha presentato querela nei confronti della Sig.ra in Parte_5
qualità di amministratore unico e legale rappresentante della per aver fraudolentemente Parte_1
sottratto l'immobile alle azioni di recupero coattivo in danno delle ragioni del creditore erariale (doc. 2 all. atto di citazione);
f) in data 1° marzo 2021, con propria istanza il P.M. ha chiesto il fallimento della (doc. 10 all. atto Parte_1
di citazione);
g) in data 23 aprile 2021 la ha Parte_1
sottoscritto un contratto di affitto di azienda commerciale con la
(doc. 11), nelle cui premesse viene Controparte_1
affermato che “la […] si è venuta a trovare in una Parte_1
situazione di difficoltà di ordine finanziario, gestionale ed economico, inasprita dal calo di fatturato dovuto al periodo
COVID-19”;
h) in data 19 novembre 2021, la ha Parte_1
depositato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.fall. innanzi al Tribunale di Firenze (doc. 12 all. atto di citazione), il quale, decorso inutilmente l'assegnato termine di 60 giorni per il deposito della proposta di concordato, in data 1° dicembre 2021 ne ha dichiarato il fallimento;
i) sussistono i requisiti di cui all'art. 2901 cod. civ. per l'accoglimento della domanda di revocatoria.
3 2. Si è costituita la contestando la Controparte_3
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l'accoglimento della domanda attorea e concludendo, quindi, per il rigetto della stessa.
In particolare, la convenuta ha eccepito che:
i. non vi è prova della sussistenza dell'eventus damni, non potendo ritenersi sufficiente ad integrare una lesione della garanzia patrimoniale del debitore la mera modificazione qualitativa del patrimonio consistente nella trasformazione di un cespite immobiliare;
ii. sotto il profilo quantitativo, non risultano corretti i riferimenti tanto ai parametri OMI, quanto all'art. 79 D.p.r. 602/73; al contrario, i criteri cui fare riferimento per la corretta determinazione del valore sono quelli di cui all'art. 52, co. 4
D.p.r. 131/1968 (Testo unico sull'imposta di registro), applicando i quali emerge la congruità del prezzo pattuito, così come attestato nella perizia di stima effettuata in data
30.07.2018 dal geom. prodotta dalla parte;
CP_4
iii. non vi è altresì prova del scientia damni in capo alla debitrice,
e cioè che la cessione dell'immobile sia stata posta in essere con l'intento di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori, anche in considerazione della circostanza per cui la crisi economica che ha colpito la società venditrice si colloca in un momento temporalmente successivo a quello in cui il trasferimento è stato compiuto e nel quale il debitore ancora ignorava “l'imminente e immanente escussione dei crediti da parte in particolare del creditore erariale”;
4 iv. non vi è prova del consilium fraudis del terzo acquirente, non potendo tale elemento desumersi dal mero vincolo parentale che intercorre tra i soci al quale, invero, non corrisponde un'effettiva conoscenza dell'andamento economico della società.
3. La causa è istruita unicamente attraverso produzioni documentali
4. La domanda ex art. 2901 c.c. è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Come è noto, il patrimonio del debitore costituisce la garanzia generica del credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione di detta garanzia, il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, come descritte al primo comma dell'art. 2901 cod. civ.:
a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
b) il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito ex art. 2740 c.c.; c) la conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, da parte sia del debitore sia del terzo, in caso di atti a titolo onerosi posteriori al sorgere del credito.
Come è noto, l'art. 66 l.fall. consente al curatore del fallimento di esperire l'azione revocatoria ordinaria, per far dichiarare l'inefficacia di atti compiuti in pregiudizio dei creditori. Sul punto giova ricordare che il pieno rinvio operato dall'art. 66, comma 1, l. fall. alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attestando la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, conferma che detta azione, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 5 2901 c.c. Ne deriva che il suo esercizio ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui sono correlati l'accoglimento dell'azione e la natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.
5. Tanto premesso, nel caso di specie la sussistenza di ragioni creditorie antecedenti all'atto dispositivo del 2 agosto 2018 risulta documentalmente provata:
- dalle domande di insinuazione al passivo avanzate da Agenzia delle Entrate per una somma complessiva di euro 957.736,28, riferibile a crediti per mancato pagamento di tributi negli anni dal
2010 al 2017 (doc. 15, 15bis, 16, 17 all. atto di citazione);
- dalla domanda di insinuazione al passivo di
[...]
per euro 26.603,80, relativi a crediti per Controparte_5
mancato integrale pagamento di fatture per prestazioni di spargimento di acque di vegetazione provenienti da frantoi, emesse negli anni 2015-2017 (doc. 18, 18bis, 19 all. atto di citazione).
Trattasi di crediti accertati in sede fallimentare, con l'approvazione dello stato passivo, reso esecutivo in data 28.3.2023 (doc. 20, 21,
22 all. atto di citazione).
6. L'atto dispositivo oggetto di revocatoria deve essere considerato senz'altro oneroso, in considerazione della previsione di un corrispettivo per il trasferimento dell'immobile, poi effettivamente versato dalla e quantificato in euro Parte_1
240.000,00, oltre IVA (doc.1 all. atto di citazione).
6 7. Deve altresì ritenersi sussistente la seconda condizione richiesta dalla legge per il valido esperimento dell'azione revocatoria, ovvero il carattere pregiudizievole dell'atto di disposizione del debitore.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
36033/2021 e Cass. 11649-2025) ha avuto modo di precisare che il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare tre circostanze per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, costituite da:
i. la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
ii. la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
iii. il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (Cass. 26331/2008, Cass.
19515/2019).
Nel caso di specie, quanto alle condizioni sub i. e ii., trattasi di circostanze senz'altro dimostrate, avuto riguardo a quanto esposto al paragrafo 5 che precede, in ordine alla ingente esposizione debitoria della all'epoca dell'atto Parte_1
dispositivo per cui è causa.
Riguardo alla condizione sub iii., si deve affermare che la vendita dell'unico bene immobile di proprietà della società costituisce un
7 peggioramento qualitativo del patrimonio della società debitrice, a seguito della sostituzione di beni reperibili e aggredibili con facilità con altri beni di più difficile individuazione.
Invero, come più volte affermato in giurisprudenza, “la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (ex multis, Cass. civ., sez. I, 14.02.2025, n. 3817).
Va, poi, considerato che tale alienazione è stata posta in essere in una situazione di difficoltà finanziaria della società disponente.
Dal bilancio abbreviato di esercizio 2018 (cfr. doc.7 allegato all'atto di citazione) emerge, infatti, per un verso, una consistente diminuzione del valore della produzione, da €3.664.565 a
€2.784.091 (cfr. altresì la nota integrativa a pag.5, nella quale si afferma che “L'anno 2018 è stato un anno di mercato difficile e il totale dei ricavi ha avuto un decremento..”); per altro verso, un significativo aumento dei debiti, da €1.459.109 a €1.879.193.
Sotto tale profilo, non si può mancare di osservare che una società che produce meno, mentre contemporaneamente aumenta il proprio indebitamento, si trova tipicamente in una situazione finanziaria precaria.
Sul piano patrimoniale si tenga altresì conto dell'esistenza di disponibilità liquide assai scarse (€4.405).
Dal raffronto tra l'anno 2017 ed il 2018, si evince poi che, a fronte di un utile pressoché invariato – e comunque molto contenuto –, il saldo dei crediti risulta in netto incremento, sintomo, in un contesto di forte diminuzione dei ricavi, di una crescente problematicità
8 nell'incasso che ha evidenti ricadute sui flussi di cassa e sulla stabilità finanziaria dell'impresa.
Tale condizione trova altresì conferma nell'impossibilità della
[...]
di adempiere il piano di rateizzazione Parte_1
concordato con Agenzia delle Entrate, per tale ragione poi revocato
(cfr. querela allegata sub doc.2 all'atto di citazione).
Tanto premesso, a prescindere dalla questione della congruità del prezzo della alienazione, tenuto conto della consistenza delle ragioni creditorie preesistenti all'atto dispositivo e della sopra illustrata situazione patrimoniale e finanziaria della società nel 2018, si deve ritenere che l'atto di vendita in questione, avente ad oggetto l'unico bene immobile di proprietà dell'attrice, abbia provocato un mutamento del patrimonio del debitore di natura tale da determinare una maggiore difficoltà od incertezza per la soddisfazione dei crediti, mettendoli così a rischio.
L'elemento dell'eventus damni è, dunque, da considerarsi dimostrato.
8. Quanto all'elemento soggettivo, occorre distinguere tra la scientia damni del debitore e la partecipatio fraudis del terzo.
Come più volte affermato in giurisprudenza, quando l'azione revocatoria abbia riguardo ad atti compiuti tra società il requisito della scientia damni deve essere accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico delle persone fisiche che le rappresentano, stante l'applicazione del principio di cui all'art. 1391
c.c. all'attività delle persone giuridiche.
Per quanto riguarda la scientia damni del debitore, premesso che, allorché - come nel caso oggetto della presente controversia - l'atto
9 di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore
(cfr. Cass. n. 7262/2000), deve ritenersi che, nella specie, vi sia stata, in concreto, detta consapevolezza in capo alla sig.ra
[...]
amministratore unico e legale rappresentante della Parte_4
al momento del compimento dell'atto di disposizione per cui è Pt_1
causa, considerata la pesante situazione debitoria della società maturata a partire dal 2010 ed attestata altresì dal bilancio del 2018, situazione cui peraltro si era cercato di far fronte, chiedendo ed ottenendo dalle Agenzie delle Entrate piani di rateizzazione dei menzionati debiti tributari, poi revocati per inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate (cfr paragrafi 5 e 7).
Circa la consapevolezza del pregiudizio che l'atto dispositivo in esame avrebbe comportato, mette conto anche ricordare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale, tanto nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, che nell'ipotesi – ricorrente nella specie – di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore,
l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa" (cfr. Cass., 27.03.2007, n. 7507).
Inoltre, deve poi considerarsi che le parti contrattuali, a fronte dell'asserito bisogno di liquidità – che nella ricostruzione della parte convenuta sarebbe stata la ragione a fondamento della decisione di cedere il bene – hanno pattuito una modalità di pagamento del
10 prezzo, rateale, senza interessi e privo di garanzie che vale ad escludere la convenienza dell'operazione, la quale appare, dunque, finalizzata a consentire la sottrazione del bene alle azioni esecutive dei creditori della società.
Le ultime due circostanze esposte - relative, rispettivamente, all'alienazione dell'unico bene immobile di proprietà di e delle Pt_1
modalità di pagamento del prezzo della vendita pattuite – assumono altresì rilevanza anche ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo in capo alla società (e cioè al legale Controparte_1
rappresentante ), Parte_6
Sotto questo profilo, è necessario rammentare come la relativa prova, attenendo ad un fatto avvenuto in interiore homine in ordine alla determinazione soggettiva ad effettuare una disposizione patrimoniale in pregiudizio delle ragioni del creditore, normalmente non è acquisibile in termini di prova certa, ma mediante presunzioni
(Cass. 10 luglio 1997, n. 6272; Cass. 3 maggio n. 4077; Cass. 10 maggio 1995, 5095; Cass. 1^ dicembre 1987, n. 8930; Sez. II, sent.
n. 3937 del 08-06-1983), ovvero attraverso circostanze indiziarie dalle quali sia consentito dedurre la consapevolezza o almeno la conoscibilità, in capo al terzo acquirente, del carattere pregiudizievole dell'atto di disposizione nei confronti dei creditori
(Cass. 5 giugno 2000, n. 7452; Cass. Civ sez. III, 1.6.2000, n. 7262
Cass. 28 settembre 1996, n. 8581; Cass. 17 gennaio 1984, n. 402).
Nel caso di specie, viene senz'altro in rilievo, quale elemento presuntivo della partecipatio fraudis del terzo, anche la riconducibilità della società venditrice e della società acquirente al medesimo nucleo familiare;
difatti, l'amministratore della
[...]
è figlia Parte_1 Parte_4
11 dell'amministratore unico della , , Controparte_1 Controparte_2
la quale detiene anche il 5% del capitale sociale della oltre al Pt_1
50% della società , insieme con la figlia Controparte_1 Per_1
– proprietaria del restante 50% – sorella di
[...] Parte_4
(doc. 24, 25 al. atto di citazione).
[...]
D'altra parte, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità
l'orientamento che ricomprende, tra le presunzioni semplici cui può essere ricavata la partecipatio fraudis del terzo, la sussistenza di un vincolo parentale tra disponente e terzo, quando tale vincolo rende estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass., Sez. VI,
26.1.2016, n. 1404).
A nulla vale il rilievo secondo il quale il rapporto di parentela non dovrebbe essere valorizzato nella fattispecie in esame, costituendo le società soggetti diversi e autonomi rispetto ai loro soci. Come sopra evidenziato, e più volte enunciato dalla giurisprudenza, i requisiti soggettivi della scientia damni e della partecipatio fraudis vanno accertati avendo riguardo all'atteggiamento psichico delle persone fisiche che rappresentano la persona giuridica ed è con riferimento a questi, dunque, che dovranno essere vagliati gli indici presuntivi.
Da parte sua, la convenuta ha eccepito che, pur a fronte del rapporto di parentela, non vi è prova che fosse a CP_2 CP_1
conoscenza, o avesse la possibilità di esserlo, della condizione di difficoltà in cui si trovava la che, si Parte_1
afferma, al momento dell'atto dispositivo vantava un fatturato tale da potere essere considerata in grado di far fronte alla propria esposizione debitoria;
in secondo luogo che alla partecipazione
12 formale nella società non avrebbe corrisposto una conoscenza sostanziale dell'andamento della stessa, della revoca del piano rateale da parte di Agenzia delle Entrate e della esposizione della società venditrice alle azioni recuperatorie dei creditori.
Tali argomentazioni, tuttavia, non possono essere considerate idonee a superare la presunzione derivante dai rapporti di stretta parentela intercorrenti tra i soci della due società.
In primis, si rileva come la stretta condivisione della vita delle due società sia testimoniata, non solo dalla circostanza che l'amministratrice unica della , , Controparte_1 Controparte_2
sia stata socia di minoranza della società venditrice, ma anche dal fatto che la stessa abbia preso parte, in qualità di segretario, alle assemblee ordinarie di approvazione del bilancio della stessa (cfr. verbale di assemblea a pag.13 del bilancio abbreviato di esercizio
2018), potendo, dunque, avere precisa contezza dell'andamento economico e finanziario della e della Parte_1
consistenza della sua posizione debitoria.
In secondo luogo, si richiamano le considerazioni sopra svolte circa la situazione patrimoniale della ribadendo l'irrilevanza, ai fini Pt_1
della valutazione di solvibilità dell'impresa, del semplice saldo positivo degli utili, il quale costituisce un mero dato economico non dirimente ai fini della ricostruzione della condizione patrimoniale e finanziaria della società; elemento che certamente non può sfuggire a chi, a sua volta, svolge attività imprenditoriale.
Le circostanze sopra esposte costituiscono, quindi, indizi precisi e concordanti che al momento del compimento CP_1 CP_1
dell'atto dispositivo per cui è causa, abbia avuto piena consapevolezza che quest'ultimo comportava la riduzione, sul piano
13 della consistenza patrimoniale, delle garanzie offerte dalla debitrice in pregiudizio delle ragioni dei Parte_1
creditori.
Tanto premesso, si deve, quindi, prevenire alla conclusione che l'attrice abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, anche sotto il profilo della dimostrazione dell'elemento soggettivo del terzo.
La domanda ex art 2901 c.c. deve, pertanto, trovare accoglimento.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Stante l'accoglimento della domanda di revocatoria, la sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n.5 e 2655 c.c.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in relazione ai parametri di cui al DM 55/2014 (in relazione allo scaglione da €
52.000,01 ad € 260.000,00), con applicazione degli importi medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione ed istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di incombenti istruttori e l'assenza di scambio di memorie conclusionali
(in considerazione della discussione orale ex art. 281 sexies cpc.), devono essere poste a carico della parte convenuta in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede: accoglie la domanda revocatoria proposta e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art 2901 c.c. nei confronti dell'attore l'atto in data
2.8.2018, trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio
Provinciale di Firenze il 7.8.2018, con il quale
[...]
ha venduto alla società la Parte_1 Parte_3
14 proprietà dell'immobile sito in Scandicci, via di Casellina n. 56/a, iscritto al catasto dei fabbricati del Comune di Scandicci al foglio 8, part. 2260, sub. 500, cat. A/10, di vani 7; condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, liquidate in 9.142,00 per compensi, euro 786,00 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 24 luglio 2025
Il Giudice dott. Carlo Carvisiglia
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Clementina
Colucci, MOT
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe promossa da: in persona del Parte_1
curatore, dott.ssa , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Ugo Franceschetti come da mandato in atti
ATTORE
CONTRO
in persona dell'amministratore unico, Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli Avv. Tiziana Tinti e Avv. CP_2
Federico Albini, come da mandato in atti
CONVENUTA
All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte: “come da atto di citazione, in via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n.2 cpc.”; per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
1 Tribunale di Firenze, al fine di ottenere la Controparte_1
declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 l. fall e 2901 c.c., dell'atto in data 2.8.2018, trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di
Firenze il 7.8.2018, con il quale ha Parte_1
venduto alla società la proprietà dell'immobile Parte_3
sito in Scandicci, via di Casellina n. 56/a, iscritto al catasto dei fabbricati del Comune di Scandicci al foglio 8, part. 2260, sub. 500, cat. A/10, di vani 7.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto che:
a) l'atto di vendita è stato concluso al prezzo convenuto pari ad euro 240.000,00 oltre iva, da corrispondere in 240 rate mensili di euro 1000,00, senza alcuna maggiorazione di interessi, con scadenza il giorno 1° agosto 2038;
b) il prezzo pattuito risulta incongruo rispetto ai valori di mercato indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), che individua il giusto prezzo in euro 431.000,00 ed a quelli di cui all'art. 79 del D.p.r. 602/1973 che indica il valore pari a euro
560.282,00;
c) le due società parti del contratto in questione sono riconducibili alla stessa famiglia, dal momento che l'amministratore unico della è Parte_1 Parte_4
figlia dell'amministratore unico della Controparte_1 [...]
, la quale oltre al 50% della società acquirente CP_2
detiene altresì una quota di minoranza pari al 5% della società venditrice. Il restante 50% della è, invece, di Controparte_1
proprietà di sorella di Persona_1 Parte_4
[...]
2 d) nel corso del triennio 2018-2020 la società
[...]
ha subìto un netto calo degli utili fino a Parte_1
giungere alla chiusura dell'esercizio dell'anno 2020 con una perdita di euro 846.563,00 (doc. 7, 8, 9, all. atto di citazione);
e) in data 25 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha presentato querela nei confronti della Sig.ra in Parte_5
qualità di amministratore unico e legale rappresentante della per aver fraudolentemente Parte_1
sottratto l'immobile alle azioni di recupero coattivo in danno delle ragioni del creditore erariale (doc. 2 all. atto di citazione);
f) in data 1° marzo 2021, con propria istanza il P.M. ha chiesto il fallimento della (doc. 10 all. atto Parte_1
di citazione);
g) in data 23 aprile 2021 la ha Parte_1
sottoscritto un contratto di affitto di azienda commerciale con la
(doc. 11), nelle cui premesse viene Controparte_1
affermato che “la […] si è venuta a trovare in una Parte_1
situazione di difficoltà di ordine finanziario, gestionale ed economico, inasprita dal calo di fatturato dovuto al periodo
COVID-19”;
h) in data 19 novembre 2021, la ha Parte_1
depositato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.fall. innanzi al Tribunale di Firenze (doc. 12 all. atto di citazione), il quale, decorso inutilmente l'assegnato termine di 60 giorni per il deposito della proposta di concordato, in data 1° dicembre 2021 ne ha dichiarato il fallimento;
i) sussistono i requisiti di cui all'art. 2901 cod. civ. per l'accoglimento della domanda di revocatoria.
3 2. Si è costituita la contestando la Controparte_3
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l'accoglimento della domanda attorea e concludendo, quindi, per il rigetto della stessa.
In particolare, la convenuta ha eccepito che:
i. non vi è prova della sussistenza dell'eventus damni, non potendo ritenersi sufficiente ad integrare una lesione della garanzia patrimoniale del debitore la mera modificazione qualitativa del patrimonio consistente nella trasformazione di un cespite immobiliare;
ii. sotto il profilo quantitativo, non risultano corretti i riferimenti tanto ai parametri OMI, quanto all'art. 79 D.p.r. 602/73; al contrario, i criteri cui fare riferimento per la corretta determinazione del valore sono quelli di cui all'art. 52, co. 4
D.p.r. 131/1968 (Testo unico sull'imposta di registro), applicando i quali emerge la congruità del prezzo pattuito, così come attestato nella perizia di stima effettuata in data
30.07.2018 dal geom. prodotta dalla parte;
CP_4
iii. non vi è altresì prova del scientia damni in capo alla debitrice,
e cioè che la cessione dell'immobile sia stata posta in essere con l'intento di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori, anche in considerazione della circostanza per cui la crisi economica che ha colpito la società venditrice si colloca in un momento temporalmente successivo a quello in cui il trasferimento è stato compiuto e nel quale il debitore ancora ignorava “l'imminente e immanente escussione dei crediti da parte in particolare del creditore erariale”;
4 iv. non vi è prova del consilium fraudis del terzo acquirente, non potendo tale elemento desumersi dal mero vincolo parentale che intercorre tra i soci al quale, invero, non corrisponde un'effettiva conoscenza dell'andamento economico della società.
3. La causa è istruita unicamente attraverso produzioni documentali
4. La domanda ex art. 2901 c.c. è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Come è noto, il patrimonio del debitore costituisce la garanzia generica del credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione di detta garanzia, il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, come descritte al primo comma dell'art. 2901 cod. civ.:
a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
b) il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito ex art. 2740 c.c.; c) la conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, da parte sia del debitore sia del terzo, in caso di atti a titolo onerosi posteriori al sorgere del credito.
Come è noto, l'art. 66 l.fall. consente al curatore del fallimento di esperire l'azione revocatoria ordinaria, per far dichiarare l'inefficacia di atti compiuti in pregiudizio dei creditori. Sul punto giova ricordare che il pieno rinvio operato dall'art. 66, comma 1, l. fall. alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attestando la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, conferma che detta azione, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 5 2901 c.c. Ne deriva che il suo esercizio ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui sono correlati l'accoglimento dell'azione e la natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.
5. Tanto premesso, nel caso di specie la sussistenza di ragioni creditorie antecedenti all'atto dispositivo del 2 agosto 2018 risulta documentalmente provata:
- dalle domande di insinuazione al passivo avanzate da Agenzia delle Entrate per una somma complessiva di euro 957.736,28, riferibile a crediti per mancato pagamento di tributi negli anni dal
2010 al 2017 (doc. 15, 15bis, 16, 17 all. atto di citazione);
- dalla domanda di insinuazione al passivo di
[...]
per euro 26.603,80, relativi a crediti per Controparte_5
mancato integrale pagamento di fatture per prestazioni di spargimento di acque di vegetazione provenienti da frantoi, emesse negli anni 2015-2017 (doc. 18, 18bis, 19 all. atto di citazione).
Trattasi di crediti accertati in sede fallimentare, con l'approvazione dello stato passivo, reso esecutivo in data 28.3.2023 (doc. 20, 21,
22 all. atto di citazione).
6. L'atto dispositivo oggetto di revocatoria deve essere considerato senz'altro oneroso, in considerazione della previsione di un corrispettivo per il trasferimento dell'immobile, poi effettivamente versato dalla e quantificato in euro Parte_1
240.000,00, oltre IVA (doc.1 all. atto di citazione).
6 7. Deve altresì ritenersi sussistente la seconda condizione richiesta dalla legge per il valido esperimento dell'azione revocatoria, ovvero il carattere pregiudizievole dell'atto di disposizione del debitore.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
36033/2021 e Cass. 11649-2025) ha avuto modo di precisare che il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare tre circostanze per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, costituite da:
i. la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
ii. la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
iii. il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (Cass. 26331/2008, Cass.
19515/2019).
Nel caso di specie, quanto alle condizioni sub i. e ii., trattasi di circostanze senz'altro dimostrate, avuto riguardo a quanto esposto al paragrafo 5 che precede, in ordine alla ingente esposizione debitoria della all'epoca dell'atto Parte_1
dispositivo per cui è causa.
Riguardo alla condizione sub iii., si deve affermare che la vendita dell'unico bene immobile di proprietà della società costituisce un
7 peggioramento qualitativo del patrimonio della società debitrice, a seguito della sostituzione di beni reperibili e aggredibili con facilità con altri beni di più difficile individuazione.
Invero, come più volte affermato in giurisprudenza, “la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (ex multis, Cass. civ., sez. I, 14.02.2025, n. 3817).
Va, poi, considerato che tale alienazione è stata posta in essere in una situazione di difficoltà finanziaria della società disponente.
Dal bilancio abbreviato di esercizio 2018 (cfr. doc.7 allegato all'atto di citazione) emerge, infatti, per un verso, una consistente diminuzione del valore della produzione, da €3.664.565 a
€2.784.091 (cfr. altresì la nota integrativa a pag.5, nella quale si afferma che “L'anno 2018 è stato un anno di mercato difficile e il totale dei ricavi ha avuto un decremento..”); per altro verso, un significativo aumento dei debiti, da €1.459.109 a €1.879.193.
Sotto tale profilo, non si può mancare di osservare che una società che produce meno, mentre contemporaneamente aumenta il proprio indebitamento, si trova tipicamente in una situazione finanziaria precaria.
Sul piano patrimoniale si tenga altresì conto dell'esistenza di disponibilità liquide assai scarse (€4.405).
Dal raffronto tra l'anno 2017 ed il 2018, si evince poi che, a fronte di un utile pressoché invariato – e comunque molto contenuto –, il saldo dei crediti risulta in netto incremento, sintomo, in un contesto di forte diminuzione dei ricavi, di una crescente problematicità
8 nell'incasso che ha evidenti ricadute sui flussi di cassa e sulla stabilità finanziaria dell'impresa.
Tale condizione trova altresì conferma nell'impossibilità della
[...]
di adempiere il piano di rateizzazione Parte_1
concordato con Agenzia delle Entrate, per tale ragione poi revocato
(cfr. querela allegata sub doc.2 all'atto di citazione).
Tanto premesso, a prescindere dalla questione della congruità del prezzo della alienazione, tenuto conto della consistenza delle ragioni creditorie preesistenti all'atto dispositivo e della sopra illustrata situazione patrimoniale e finanziaria della società nel 2018, si deve ritenere che l'atto di vendita in questione, avente ad oggetto l'unico bene immobile di proprietà dell'attrice, abbia provocato un mutamento del patrimonio del debitore di natura tale da determinare una maggiore difficoltà od incertezza per la soddisfazione dei crediti, mettendoli così a rischio.
L'elemento dell'eventus damni è, dunque, da considerarsi dimostrato.
8. Quanto all'elemento soggettivo, occorre distinguere tra la scientia damni del debitore e la partecipatio fraudis del terzo.
Come più volte affermato in giurisprudenza, quando l'azione revocatoria abbia riguardo ad atti compiuti tra società il requisito della scientia damni deve essere accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico delle persone fisiche che le rappresentano, stante l'applicazione del principio di cui all'art. 1391
c.c. all'attività delle persone giuridiche.
Per quanto riguarda la scientia damni del debitore, premesso che, allorché - come nel caso oggetto della presente controversia - l'atto
9 di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore
(cfr. Cass. n. 7262/2000), deve ritenersi che, nella specie, vi sia stata, in concreto, detta consapevolezza in capo alla sig.ra
[...]
amministratore unico e legale rappresentante della Parte_4
al momento del compimento dell'atto di disposizione per cui è Pt_1
causa, considerata la pesante situazione debitoria della società maturata a partire dal 2010 ed attestata altresì dal bilancio del 2018, situazione cui peraltro si era cercato di far fronte, chiedendo ed ottenendo dalle Agenzie delle Entrate piani di rateizzazione dei menzionati debiti tributari, poi revocati per inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate (cfr paragrafi 5 e 7).
Circa la consapevolezza del pregiudizio che l'atto dispositivo in esame avrebbe comportato, mette conto anche ricordare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale, tanto nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, che nell'ipotesi – ricorrente nella specie – di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore,
l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa" (cfr. Cass., 27.03.2007, n. 7507).
Inoltre, deve poi considerarsi che le parti contrattuali, a fronte dell'asserito bisogno di liquidità – che nella ricostruzione della parte convenuta sarebbe stata la ragione a fondamento della decisione di cedere il bene – hanno pattuito una modalità di pagamento del
10 prezzo, rateale, senza interessi e privo di garanzie che vale ad escludere la convenienza dell'operazione, la quale appare, dunque, finalizzata a consentire la sottrazione del bene alle azioni esecutive dei creditori della società.
Le ultime due circostanze esposte - relative, rispettivamente, all'alienazione dell'unico bene immobile di proprietà di e delle Pt_1
modalità di pagamento del prezzo della vendita pattuite – assumono altresì rilevanza anche ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo in capo alla società (e cioè al legale Controparte_1
rappresentante ), Parte_6
Sotto questo profilo, è necessario rammentare come la relativa prova, attenendo ad un fatto avvenuto in interiore homine in ordine alla determinazione soggettiva ad effettuare una disposizione patrimoniale in pregiudizio delle ragioni del creditore, normalmente non è acquisibile in termini di prova certa, ma mediante presunzioni
(Cass. 10 luglio 1997, n. 6272; Cass. 3 maggio n. 4077; Cass. 10 maggio 1995, 5095; Cass. 1^ dicembre 1987, n. 8930; Sez. II, sent.
n. 3937 del 08-06-1983), ovvero attraverso circostanze indiziarie dalle quali sia consentito dedurre la consapevolezza o almeno la conoscibilità, in capo al terzo acquirente, del carattere pregiudizievole dell'atto di disposizione nei confronti dei creditori
(Cass. 5 giugno 2000, n. 7452; Cass. Civ sez. III, 1.6.2000, n. 7262
Cass. 28 settembre 1996, n. 8581; Cass. 17 gennaio 1984, n. 402).
Nel caso di specie, viene senz'altro in rilievo, quale elemento presuntivo della partecipatio fraudis del terzo, anche la riconducibilità della società venditrice e della società acquirente al medesimo nucleo familiare;
difatti, l'amministratore della
[...]
è figlia Parte_1 Parte_4
11 dell'amministratore unico della , , Controparte_1 Controparte_2
la quale detiene anche il 5% del capitale sociale della oltre al Pt_1
50% della società , insieme con la figlia Controparte_1 Per_1
– proprietaria del restante 50% – sorella di
[...] Parte_4
(doc. 24, 25 al. atto di citazione).
[...]
D'altra parte, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità
l'orientamento che ricomprende, tra le presunzioni semplici cui può essere ricavata la partecipatio fraudis del terzo, la sussistenza di un vincolo parentale tra disponente e terzo, quando tale vincolo rende estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass., Sez. VI,
26.1.2016, n. 1404).
A nulla vale il rilievo secondo il quale il rapporto di parentela non dovrebbe essere valorizzato nella fattispecie in esame, costituendo le società soggetti diversi e autonomi rispetto ai loro soci. Come sopra evidenziato, e più volte enunciato dalla giurisprudenza, i requisiti soggettivi della scientia damni e della partecipatio fraudis vanno accertati avendo riguardo all'atteggiamento psichico delle persone fisiche che rappresentano la persona giuridica ed è con riferimento a questi, dunque, che dovranno essere vagliati gli indici presuntivi.
Da parte sua, la convenuta ha eccepito che, pur a fronte del rapporto di parentela, non vi è prova che fosse a CP_2 CP_1
conoscenza, o avesse la possibilità di esserlo, della condizione di difficoltà in cui si trovava la che, si Parte_1
afferma, al momento dell'atto dispositivo vantava un fatturato tale da potere essere considerata in grado di far fronte alla propria esposizione debitoria;
in secondo luogo che alla partecipazione
12 formale nella società non avrebbe corrisposto una conoscenza sostanziale dell'andamento della stessa, della revoca del piano rateale da parte di Agenzia delle Entrate e della esposizione della società venditrice alle azioni recuperatorie dei creditori.
Tali argomentazioni, tuttavia, non possono essere considerate idonee a superare la presunzione derivante dai rapporti di stretta parentela intercorrenti tra i soci della due società.
In primis, si rileva come la stretta condivisione della vita delle due società sia testimoniata, non solo dalla circostanza che l'amministratrice unica della , , Controparte_1 Controparte_2
sia stata socia di minoranza della società venditrice, ma anche dal fatto che la stessa abbia preso parte, in qualità di segretario, alle assemblee ordinarie di approvazione del bilancio della stessa (cfr. verbale di assemblea a pag.13 del bilancio abbreviato di esercizio
2018), potendo, dunque, avere precisa contezza dell'andamento economico e finanziario della e della Parte_1
consistenza della sua posizione debitoria.
In secondo luogo, si richiamano le considerazioni sopra svolte circa la situazione patrimoniale della ribadendo l'irrilevanza, ai fini Pt_1
della valutazione di solvibilità dell'impresa, del semplice saldo positivo degli utili, il quale costituisce un mero dato economico non dirimente ai fini della ricostruzione della condizione patrimoniale e finanziaria della società; elemento che certamente non può sfuggire a chi, a sua volta, svolge attività imprenditoriale.
Le circostanze sopra esposte costituiscono, quindi, indizi precisi e concordanti che al momento del compimento CP_1 CP_1
dell'atto dispositivo per cui è causa, abbia avuto piena consapevolezza che quest'ultimo comportava la riduzione, sul piano
13 della consistenza patrimoniale, delle garanzie offerte dalla debitrice in pregiudizio delle ragioni dei Parte_1
creditori.
Tanto premesso, si deve, quindi, prevenire alla conclusione che l'attrice abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, anche sotto il profilo della dimostrazione dell'elemento soggettivo del terzo.
La domanda ex art 2901 c.c. deve, pertanto, trovare accoglimento.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Stante l'accoglimento della domanda di revocatoria, la sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n.5 e 2655 c.c.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in relazione ai parametri di cui al DM 55/2014 (in relazione allo scaglione da €
52.000,01 ad € 260.000,00), con applicazione degli importi medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione ed istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di incombenti istruttori e l'assenza di scambio di memorie conclusionali
(in considerazione della discussione orale ex art. 281 sexies cpc.), devono essere poste a carico della parte convenuta in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede: accoglie la domanda revocatoria proposta e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art 2901 c.c. nei confronti dell'attore l'atto in data
2.8.2018, trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio
Provinciale di Firenze il 7.8.2018, con il quale
[...]
ha venduto alla società la Parte_1 Parte_3
14 proprietà dell'immobile sito in Scandicci, via di Casellina n. 56/a, iscritto al catasto dei fabbricati del Comune di Scandicci al foglio 8, part. 2260, sub. 500, cat. A/10, di vani 7; condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, liquidate in 9.142,00 per compensi, euro 786,00 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 24 luglio 2025
Il Giudice dott. Carlo Carvisiglia
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Clementina
Colucci, MOT
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