Articolo 2 della Legge 21 ottobre 1960, n. 1209
Articolo 1Articolo 3
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13 novembre 1960
Art. 2.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, e su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61, concernenti oneri di carattere generale, il fondo inscritto al capitolo n. 123 del detto stato di previsione.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960