Art. 2.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, e su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61, concernenti oneri di carattere generale, il fondo inscritto al capitolo n. 123 del detto stato di previsione.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, e su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61, concernenti oneri di carattere generale, il fondo inscritto al capitolo n. 123 del detto stato di previsione.