TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12936/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 10/01/1990), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DELLA CORTE MARIAROSARIA;
(CORI (LT), 18/01/1985), con il patrocinio dell'avv. CP_1
NARDI GUIDO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione e divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 02/06/2023 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto
e fisseranno la loro residenza, domicilio o dimora, ove riterranno opportuno;
2. non avendo i coniugi individuato, in via esclusiva, la casa coniugale,
continueranno a godere ciascuno dell'immobile di cui risultano esclusivi
proprietari, senza che l'altro possa avanzare alcuna pretesa;
a tal proposito
entrambi i coniugi dichiarano di essersi già definitivamente trasferiti,
vivendo ciascuno presso la propria unità abitativa, non essendo peraltro nati
figli dal matrimonio;
3. le parti provvederanno, ciascuna in maniera autonoma, al proprio
mantenimento essendo entrambe economicamente autosufficienti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12936/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 10/01/1990) e CORI (LT), 18/01/1985) CP_1
relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 02/06/2023, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 439, Parte
II, Serie A01, Anno 2023, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12936/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 10/01/1990), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DELLA CORTE MARIAROSARIA;
(CORI (LT), 18/01/1985), con il patrocinio dell'avv. CP_1
NARDI GUIDO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione e divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 02/06/2023 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto
e fisseranno la loro residenza, domicilio o dimora, ove riterranno opportuno;
2. non avendo i coniugi individuato, in via esclusiva, la casa coniugale,
continueranno a godere ciascuno dell'immobile di cui risultano esclusivi
proprietari, senza che l'altro possa avanzare alcuna pretesa;
a tal proposito
entrambi i coniugi dichiarano di essersi già definitivamente trasferiti,
vivendo ciascuno presso la propria unità abitativa, non essendo peraltro nati
figli dal matrimonio;
3. le parti provvederanno, ciascuna in maniera autonoma, al proprio
mantenimento essendo entrambe economicamente autosufficienti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12936/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 10/01/1990) e CORI (LT), 18/01/1985) CP_1
relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 02/06/2023, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 439, Parte
II, Serie A01, Anno 2023, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi