TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 913/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 913/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. MARIANI LINDA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. GALBIATI SIMONA e dell'avv. PANUCCIO ISABELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la signora Parte_1 ed il signor in SE (MB) il 12.04.1997, ed iscritto nei registri di stato civile del CP_1 medesimo Comune (n. 25, Parte 2, Serie A, Anno 1997), ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile l'annotazione nel registro dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1. Il signor corrisponderà mensilmente a mezzo bonifico bancario entro il giorno CP_1
15 (quindici) alla signora a titolo di concorso al mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 400,00=, fino Persona_1 all'indipendenza economica della stessa, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT;
2. i ricorrenti contribuiranno a tutte le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, come stabilite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
3. il padre, in considerazione della maggiore età della figlia, stabilirà con quest'ultima le modalità di frequentazione;
4. i genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente ogni loro cambiamento di residenza e/o domicilio;
5. i genitori si autorizzano reciprocamente all'espatrio e al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o degli altri documenti equipollenti validi per l'espatrio anche nell'interesse della figlia, qualora necessario;
6. le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente ed in grado di provvedere a sé stessi, nulla pretendendo l'uno dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
7. le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio;
8. le spese di lite del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza in data 18.04.2024 (sent. n. 163/24 – pubbl. in data 24.04.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (25.09.2006) e, per le restanti Persona_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 10/02/2025, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n SE (MB) in data 12/04/1997 (atto n. 25, Parte II, Serie A, del registro CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di SE (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SE (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 913/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. MARIANI LINDA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. GALBIATI SIMONA e dell'avv. PANUCCIO ISABELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la signora Parte_1 ed il signor in SE (MB) il 12.04.1997, ed iscritto nei registri di stato civile del CP_1 medesimo Comune (n. 25, Parte 2, Serie A, Anno 1997), ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile l'annotazione nel registro dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1. Il signor corrisponderà mensilmente a mezzo bonifico bancario entro il giorno CP_1
15 (quindici) alla signora a titolo di concorso al mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 400,00=, fino Persona_1 all'indipendenza economica della stessa, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT;
2. i ricorrenti contribuiranno a tutte le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, come stabilite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
3. il padre, in considerazione della maggiore età della figlia, stabilirà con quest'ultima le modalità di frequentazione;
4. i genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente ogni loro cambiamento di residenza e/o domicilio;
5. i genitori si autorizzano reciprocamente all'espatrio e al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o degli altri documenti equipollenti validi per l'espatrio anche nell'interesse della figlia, qualora necessario;
6. le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente ed in grado di provvedere a sé stessi, nulla pretendendo l'uno dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
7. le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio;
8. le spese di lite del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza in data 18.04.2024 (sent. n. 163/24 – pubbl. in data 24.04.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (25.09.2006) e, per le restanti Persona_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 10/02/2025, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n SE (MB) in data 12/04/1997 (atto n. 25, Parte II, Serie A, del registro CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di SE (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SE (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona