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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/10/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1795/2024 R.G.
n. 1798/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1795 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno
2024, avente ad oggetto attribuzione di quota di pensione di reversibilità e altri assegni, riunito al proc.
1798/2024 R.G., avente ad oggetto assegno a carico dell'eredità, promossi da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente ad Acireale Parte_1 C.F._1
(CT) nelal via Santa Maria LA Scala n. 28, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Russo, giusta procura in atti, ricorrente
contro
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2 nella C.le Variante Zappulla n.8, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Iemmolo, giusta procura in atti,
- resistente –
E
pagina 1 di 5 (C.F. Controparte_2 Parte_2
, rappresentato dall'avv. Manlio Galeano P.IVA_1
-resistente - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, il quale ha apposto il proprio visto, nulla opponendo;
avendo le parti precisato congiuntamente le conclusioni come in atti, all'udienza del 14/06/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 12 bis della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, depositato in data
1/7/2024, - premettendo di aver convissuto more uxorio con , Parte_1 Persona_1 di aver contratto matrimonio con lo stesso nel 2001 e che il Tribunale di Modica, con sentenza di divorzio del 16/11/2006, ne aveva pronunciato lo scioglimento, riconoscendo in suo favore un assegno divorzile di €. 500,00 al mese - ha chiesto a questo Tribunale l'attribuzione diretta da parte dell' della quota della pensione di reversibilità e dell'indennità di fine rapporto maturate CP_3 dall'ex coniuge, deceduto in data 1/2/2024, il quale era stato dirigente medico presso l'ASP di e, pertanto, titolare di pensione . Pt_2 CP_3
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che l'ex coniuge dopo il loro Persona_1 divorzio, aveva contratto matrimonio con , per cui sia la pensione di reversibilità CP_1 che il TFR maturato dal defunto avrebbero dovuto essere ripartite pro quota tra la ricorrente e la coniuge superstite in base agli anni di matrimonio e di convivenza;
ha precisato di versare in grave stato di bisogno, avendo perso l'unica fonte di reddito (assegno divorzile) e svolgendo solo lavori saltuari ed irregolari, per cui aveva dovuto lasciare l'abitazione in locazione, non potendone sostenere il relativo costo, ed era andata a vivere come ospite a casa di amici, in quanto priva di ulteriori redditi e di immobili in proprietà; ha sostenuto di avere diritto alla quota di pensione di reversibilità ed all'indennità di fine rapporto in quanto titolare di assegno divorzile e non avendo contratto nuove nozze, precisando che la durata della convivenza prematrimoniale (dal 1989) doveva ritenersi rilevante ai fini della ripartizione con la coniuge superstite CP_1 secondo giurisprudenza consolidata (Corte Cost. 419/1999, Cass. 25369/2022).
Con memoria del 9/10/2024 si è costituita in giudizio la quale ha dedotto di CP_1 aver convissuto con dal 19/03/2004 e di aver contratto matrimonio con Persona_1 quest'ultimo il 7/12/2008, per cui la loro relazione era durata 20 anni (16 di matrimonio), di cui gli ultimi 7 assistendo il marito afflitto da malattia grave, per la quale aveva subito vari interventi neurochirurgici e sostenuto ingenti spese mediche. pagina 2 di 5 ha contestato che l'effettiva convivenza della con era stata CP_1 Pt_1 Per_1 interrotta già nel 2002 (per cui il matrimonio tra i due era durato solo un anno) ed ha precisato che la
è comproprietaria di una villa di lusso a Pedara (CT) e che aveva lavorato in nero per 20 CP_4 anni, pur dichiarandosi disoccupata al fine di non perdere il diritto all'assegno divorzile, mentre la resistente ha lavorato con contratti part-time per il Comune di Scicli dal 1996 ed è proprietaria solo della casa dove ha vissuto con il marito e non possiede ulteriori immobili o risparmi accantonati.
La resistente, quindi, ha chiesto, previo riconoscimento del suo diritto alla pensione di reversibilità ed al TFR del marito, la ripartizione tra coniuge superstite e la ricorrente, tenendo conto della durata legale dei rispettivi matrimoni con il defunto, della convivenza prematrimoniale di entrambe le parti, dell'assistenza prestata e delle rispettive condizioni economiche, nonché del fatto che il TFR era stato maturato per gli anni di servizio 2006-2023, successivi alla separazione ed al divorzio tra la e . Pt_1 Per_1
Con comparsa del 12/11/2024 si è costituito l' che, Controparte_2 pur non contestando il diritto della alla quota di pensione di reversibilità, ha rilevato che la Pt_1 domanda di reversibilità da parte della era stata presentata il 22/02/2024 ed era CP_1 stata accolta il 22/03/2024, senza alcuna dichiarazione di altri aventi diritto, sicché la pensione di reversibilità era stata interamente liquidata alla resistente;
ha precisato, inoltre, l' che non CP_2 erano stati effettuati accantonamenti cautelativi come previsto dalle Circolari n. 132/2001 e CP_3
84/2012 e che dal mese successivo avrebbe operato una trattenuta cautelativa di € .500,00 al mese sulla pensione, pari all'assegno divorzile, a partire dal successivo rateo utile, mentre il TFR per il periodo 1/8/2006 fino al 16/11/2006 (data del divorzio) avrebbe potuto essere liquidato solo dalla data del 1/10/2025 ma che tali somme sarebbero state accantonate fino alla decisione del Tribunale.
In data 29 maggio 2025 veniva disposta la riunione del presente procedimento con quello portante il n. 1798/2024 R.G., entrambi azionati dalla ricorrente.
Nelle note congiuntamente depositate il 4/6/2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo “transattivo-conciliativo definitivo” per definire le questioni tra loro insorte, oggetto dei procedimenti n. 1795/2024 RG e 1798/2024 R.G., alle seguenti condizioni: CP_ 1) riconoscere alla sig.ra il diritto a percepire direttamente dall' la quota Parte_1 percentuale del 35% dell'importo netto dell'attuale pensione di reversibilità del de cuius Dr. CP_
nell'importo che risulterà dovuto dai calcoli a far data dal primo giorno Persona_1 del mese successivo al decesso del de cuius Dr. avvenuto l'1.2.24, con interessi Persona_1
e rivalutazione per legge;
riconoscere alla sig.ra il diritto a percepire il Parte_1 pagamento, sempre nella predetta misura del 35% dell'importo netto, degli arretrati relativi alla pagina 3 di 5 pensione di reversibilità del defunto ex coniuge, dal mese successivo al decesso, con interessi e rivalutazione per legge;
attribuire alla sig.ra il diritto a percepire direttamente Parte_1
CP_ dall' la quota del 40% del TFR netto a liquidare maturato per i quattro mesi di coincidenza del rapporto di lavoro col matrimonio (dall'1.8.06 al 16.11.06) in quell'importo che risulterà dovuto CP_ dai calcoli 2) Riconoscere alla sig.ra il diritto a percepire direttamente CP_1
CP_ dall' la quota nella misura percentuale del 65% dell'importo netto dell'attuale pensione di reversibilità del de cuius Dr. a far data dal primo giorno del mese successivo al Persona_1 decesso del de cuius avvenuto l'1.2.24 con int e riv.; e attribuire alla coniuge superstite CP_1
CP_
il diritto a percepire direttamente dall' la restante parte del TFR netto maturato ancora
[...]
a liquidare, detratto l'importo da attribuire alla ex coniuge divorziata. 3) Conseguentemente, CP_ ordinare all' di , in pers del leg. rappr. pt, di provvedere direttamente alle relative Pt_2 liquidazioni delle percentuali di pensione a ciascuno spettante, ex coniuge divorziato e coniuge superstite, nella misura percentuale concordata del 35% alla ex coniuge divorziata
[...]
e nella misura del 65% alla coniuge superstite di dell'attuale trattamento Parte_1 CP_1 pensionistico netto del de cuius, a far data dal primo giorno del mese successivo al decesso avvenuto l'1.2.24, con interessi e rivalutazione come per legge. 4) Confermare il diritto della CP_ ricorrente e della resistente a percepire direttamente dall' le Parte_1 CP_1 quote percentuali di TFR netto ancora a liquidare nelle misure rispettivamente spettanti come da accordi raggiunti con le precisazioni congiunte oltre int. e riv. al soddisfo, ossia il 40% del TFR per quattro mesi dall'1.8.06 al 16.11.06 da versare alla sig.ra , nella misura che Parte_1
CP_ CP_ risulterà dovuta dai calcoli e la differenza di TFR netto ancora a liquidare da versare l' direttamente alla coniuge superstite . Dare atto che la ricorrente CP_1 Parte_1 ha rinunciato all'azione promossa con ricorso proc 1798/24 di assegno a carico dell'eredità, rinuncia accettata dalla resistente, con compensazione delle spese di lite.”
L'accordo tra le parti può essere recepito dal Tribunale, sussistendo, tra l'altro, nel caso di specie i presupposti dettati dall'art. 12 bis della legge n.898/1970.
Il Pubblico Ministero in sede ha apposto il proprio visto senza nulla opporre.
Le spese di lite vanno compensate tra tutte le parti, stante il loro accordo in tal senso e la non opposizione dell' . CP_3
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti n. 1795/2024 R.G. e 1798/2024
R.G.:
pagina 4 di 5 accoglie la domanda di attribuzione di quota della pensione di reversibilità e del T.F.R. provvedendo alla ripartizione tra e in base alle quote indicate nel verbale a Parte_1 CP_1 precisazione congiunte sottoscritto dalle parti e versato in atti, le cui condizioni sono state sopra riportate e che si intendono qui trascritte;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del
10.9.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Emanuela A. Favara Massimo Pulvirenti
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
n. 1798/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1795 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno
2024, avente ad oggetto attribuzione di quota di pensione di reversibilità e altri assegni, riunito al proc.
1798/2024 R.G., avente ad oggetto assegno a carico dell'eredità, promossi da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente ad Acireale Parte_1 C.F._1
(CT) nelal via Santa Maria LA Scala n. 28, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Russo, giusta procura in atti, ricorrente
contro
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2 nella C.le Variante Zappulla n.8, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Iemmolo, giusta procura in atti,
- resistente –
E
pagina 1 di 5 (C.F. Controparte_2 Parte_2
, rappresentato dall'avv. Manlio Galeano P.IVA_1
-resistente - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, il quale ha apposto il proprio visto, nulla opponendo;
avendo le parti precisato congiuntamente le conclusioni come in atti, all'udienza del 14/06/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 12 bis della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, depositato in data
1/7/2024, - premettendo di aver convissuto more uxorio con , Parte_1 Persona_1 di aver contratto matrimonio con lo stesso nel 2001 e che il Tribunale di Modica, con sentenza di divorzio del 16/11/2006, ne aveva pronunciato lo scioglimento, riconoscendo in suo favore un assegno divorzile di €. 500,00 al mese - ha chiesto a questo Tribunale l'attribuzione diretta da parte dell' della quota della pensione di reversibilità e dell'indennità di fine rapporto maturate CP_3 dall'ex coniuge, deceduto in data 1/2/2024, il quale era stato dirigente medico presso l'ASP di e, pertanto, titolare di pensione . Pt_2 CP_3
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che l'ex coniuge dopo il loro Persona_1 divorzio, aveva contratto matrimonio con , per cui sia la pensione di reversibilità CP_1 che il TFR maturato dal defunto avrebbero dovuto essere ripartite pro quota tra la ricorrente e la coniuge superstite in base agli anni di matrimonio e di convivenza;
ha precisato di versare in grave stato di bisogno, avendo perso l'unica fonte di reddito (assegno divorzile) e svolgendo solo lavori saltuari ed irregolari, per cui aveva dovuto lasciare l'abitazione in locazione, non potendone sostenere il relativo costo, ed era andata a vivere come ospite a casa di amici, in quanto priva di ulteriori redditi e di immobili in proprietà; ha sostenuto di avere diritto alla quota di pensione di reversibilità ed all'indennità di fine rapporto in quanto titolare di assegno divorzile e non avendo contratto nuove nozze, precisando che la durata della convivenza prematrimoniale (dal 1989) doveva ritenersi rilevante ai fini della ripartizione con la coniuge superstite CP_1 secondo giurisprudenza consolidata (Corte Cost. 419/1999, Cass. 25369/2022).
Con memoria del 9/10/2024 si è costituita in giudizio la quale ha dedotto di CP_1 aver convissuto con dal 19/03/2004 e di aver contratto matrimonio con Persona_1 quest'ultimo il 7/12/2008, per cui la loro relazione era durata 20 anni (16 di matrimonio), di cui gli ultimi 7 assistendo il marito afflitto da malattia grave, per la quale aveva subito vari interventi neurochirurgici e sostenuto ingenti spese mediche. pagina 2 di 5 ha contestato che l'effettiva convivenza della con era stata CP_1 Pt_1 Per_1 interrotta già nel 2002 (per cui il matrimonio tra i due era durato solo un anno) ed ha precisato che la
è comproprietaria di una villa di lusso a Pedara (CT) e che aveva lavorato in nero per 20 CP_4 anni, pur dichiarandosi disoccupata al fine di non perdere il diritto all'assegno divorzile, mentre la resistente ha lavorato con contratti part-time per il Comune di Scicli dal 1996 ed è proprietaria solo della casa dove ha vissuto con il marito e non possiede ulteriori immobili o risparmi accantonati.
La resistente, quindi, ha chiesto, previo riconoscimento del suo diritto alla pensione di reversibilità ed al TFR del marito, la ripartizione tra coniuge superstite e la ricorrente, tenendo conto della durata legale dei rispettivi matrimoni con il defunto, della convivenza prematrimoniale di entrambe le parti, dell'assistenza prestata e delle rispettive condizioni economiche, nonché del fatto che il TFR era stato maturato per gli anni di servizio 2006-2023, successivi alla separazione ed al divorzio tra la e . Pt_1 Per_1
Con comparsa del 12/11/2024 si è costituito l' che, Controparte_2 pur non contestando il diritto della alla quota di pensione di reversibilità, ha rilevato che la Pt_1 domanda di reversibilità da parte della era stata presentata il 22/02/2024 ed era CP_1 stata accolta il 22/03/2024, senza alcuna dichiarazione di altri aventi diritto, sicché la pensione di reversibilità era stata interamente liquidata alla resistente;
ha precisato, inoltre, l' che non CP_2 erano stati effettuati accantonamenti cautelativi come previsto dalle Circolari n. 132/2001 e CP_3
84/2012 e che dal mese successivo avrebbe operato una trattenuta cautelativa di € .500,00 al mese sulla pensione, pari all'assegno divorzile, a partire dal successivo rateo utile, mentre il TFR per il periodo 1/8/2006 fino al 16/11/2006 (data del divorzio) avrebbe potuto essere liquidato solo dalla data del 1/10/2025 ma che tali somme sarebbero state accantonate fino alla decisione del Tribunale.
In data 29 maggio 2025 veniva disposta la riunione del presente procedimento con quello portante il n. 1798/2024 R.G., entrambi azionati dalla ricorrente.
Nelle note congiuntamente depositate il 4/6/2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo “transattivo-conciliativo definitivo” per definire le questioni tra loro insorte, oggetto dei procedimenti n. 1795/2024 RG e 1798/2024 R.G., alle seguenti condizioni: CP_ 1) riconoscere alla sig.ra il diritto a percepire direttamente dall' la quota Parte_1 percentuale del 35% dell'importo netto dell'attuale pensione di reversibilità del de cuius Dr. CP_
nell'importo che risulterà dovuto dai calcoli a far data dal primo giorno Persona_1 del mese successivo al decesso del de cuius Dr. avvenuto l'1.2.24, con interessi Persona_1
e rivalutazione per legge;
riconoscere alla sig.ra il diritto a percepire il Parte_1 pagamento, sempre nella predetta misura del 35% dell'importo netto, degli arretrati relativi alla pagina 3 di 5 pensione di reversibilità del defunto ex coniuge, dal mese successivo al decesso, con interessi e rivalutazione per legge;
attribuire alla sig.ra il diritto a percepire direttamente Parte_1
CP_ dall' la quota del 40% del TFR netto a liquidare maturato per i quattro mesi di coincidenza del rapporto di lavoro col matrimonio (dall'1.8.06 al 16.11.06) in quell'importo che risulterà dovuto CP_ dai calcoli 2) Riconoscere alla sig.ra il diritto a percepire direttamente CP_1
CP_ dall' la quota nella misura percentuale del 65% dell'importo netto dell'attuale pensione di reversibilità del de cuius Dr. a far data dal primo giorno del mese successivo al Persona_1 decesso del de cuius avvenuto l'1.2.24 con int e riv.; e attribuire alla coniuge superstite CP_1
CP_
il diritto a percepire direttamente dall' la restante parte del TFR netto maturato ancora
[...]
a liquidare, detratto l'importo da attribuire alla ex coniuge divorziata. 3) Conseguentemente, CP_ ordinare all' di , in pers del leg. rappr. pt, di provvedere direttamente alle relative Pt_2 liquidazioni delle percentuali di pensione a ciascuno spettante, ex coniuge divorziato e coniuge superstite, nella misura percentuale concordata del 35% alla ex coniuge divorziata
[...]
e nella misura del 65% alla coniuge superstite di dell'attuale trattamento Parte_1 CP_1 pensionistico netto del de cuius, a far data dal primo giorno del mese successivo al decesso avvenuto l'1.2.24, con interessi e rivalutazione come per legge. 4) Confermare il diritto della CP_ ricorrente e della resistente a percepire direttamente dall' le Parte_1 CP_1 quote percentuali di TFR netto ancora a liquidare nelle misure rispettivamente spettanti come da accordi raggiunti con le precisazioni congiunte oltre int. e riv. al soddisfo, ossia il 40% del TFR per quattro mesi dall'1.8.06 al 16.11.06 da versare alla sig.ra , nella misura che Parte_1
CP_ CP_ risulterà dovuta dai calcoli e la differenza di TFR netto ancora a liquidare da versare l' direttamente alla coniuge superstite . Dare atto che la ricorrente CP_1 Parte_1 ha rinunciato all'azione promossa con ricorso proc 1798/24 di assegno a carico dell'eredità, rinuncia accettata dalla resistente, con compensazione delle spese di lite.”
L'accordo tra le parti può essere recepito dal Tribunale, sussistendo, tra l'altro, nel caso di specie i presupposti dettati dall'art. 12 bis della legge n.898/1970.
Il Pubblico Ministero in sede ha apposto il proprio visto senza nulla opporre.
Le spese di lite vanno compensate tra tutte le parti, stante il loro accordo in tal senso e la non opposizione dell' . CP_3
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti n. 1795/2024 R.G. e 1798/2024
R.G.:
pagina 4 di 5 accoglie la domanda di attribuzione di quota della pensione di reversibilità e del T.F.R. provvedendo alla ripartizione tra e in base alle quote indicate nel verbale a Parte_1 CP_1 precisazione congiunte sottoscritto dalle parti e versato in atti, le cui condizioni sono state sopra riportate e che si intendono qui trascritte;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del
10.9.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Emanuela A. Favara Massimo Pulvirenti
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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