TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/07/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1054 / 25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dr.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dr. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dr.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n. 1054/2025 R.G., promosso con ricorso depositato in data
29/5/2025 da
- (CF: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.04.1985, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Luisa Rubert
RICORRENTE contro
- (C.F. ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura
FERRETTI;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE come da verbale del 15/7/25: “previa applicazione della legge rumena, quale legge nazionale dei coniugi, disporre lo scioglimento del matrimonio celebrato in Romania in data 23/7/2005 tra i coniugi e;
disporsi la trasmissione della sentenza Parte_1 CP_1 all'Ufficiale di stato civile del Comune di Fontanafredda, ove il matrimonio è stato trascritto, per le annotazioni nei registri dello stato civile.”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
allegando condotte di violenza domestica, ha agito nei confronti del Parte_1 marito al fine di ottenere la separazione giudiziale, avendo i coniugi contratto CP_1 matrimonio in Romania in data 23/07/2005, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Fontanafredda (PN).
Si è costituito il resistente, contestando le condizioni richieste dalla ricorrente, ma non opponendosi alla separazione ed anzi chiedendo il divorzio diretto, previa adesione della controparte all'applicazione della legge rumena, che consente ai coniugi, in caso di accordo, di ottenere la diretta pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Disposta la comparizione delle parti davanti al giudice relatore, all'udienza del giorno 15/7/25, fallito il tentativo di conciliazione, avendo aderito parte ricorrente alla richiesta del resistente in punto applicazione della legge nazionale rumena e conseguente divorzio diretto, le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
Emessi i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status.
I coniugi ricorrenti hanno dichiarato di volersi avvalere della legge nazionale rumena, ai sensi dell'art. 5 lett. c) del Regolamento UE n. 1259/2010 c.d. Roma III, ossia optando per “la legge dello
Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza”, che prevede la possibilità di addivenire al divorzio diretto.
L'art. 373 del codice civile rumeno consente ai coniugi di presentare direttamente una richiesta di scioglimento del matrimonio con il loro mutuo consenso.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, sussistendo sia i presupposti per l'applicazione della legge nazionale dei coniugi, sia i requisiti posti da quest'ultima per procedere al divorzio diretto.
Deve conseguentemente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza, dovendo il procedimento proseguire davanti al giudice relatore sulle domande accessorie.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del
Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e a Parte_1 CP_1
Rastoaca, in Romania in data 23/07/2005;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fontanafredda (PN), in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023 , n. 152 , parte II, serie C);
RIMETTE la causa in istruttoria all'udienza in trattazione scritta del 27/1/2026, come da ordinanza pronunciata in udienza in data 15/7/2025.
RINVIA
all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 17/7/25
Il Giudice relatore
Il Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Dott.ssa Maria Paola Costa
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dr.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dr. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dr.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n. 1054/2025 R.G., promosso con ricorso depositato in data
29/5/2025 da
- (CF: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.04.1985, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Luisa Rubert
RICORRENTE contro
- (C.F. ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura
FERRETTI;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE come da verbale del 15/7/25: “previa applicazione della legge rumena, quale legge nazionale dei coniugi, disporre lo scioglimento del matrimonio celebrato in Romania in data 23/7/2005 tra i coniugi e;
disporsi la trasmissione della sentenza Parte_1 CP_1 all'Ufficiale di stato civile del Comune di Fontanafredda, ove il matrimonio è stato trascritto, per le annotazioni nei registri dello stato civile.”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
allegando condotte di violenza domestica, ha agito nei confronti del Parte_1 marito al fine di ottenere la separazione giudiziale, avendo i coniugi contratto CP_1 matrimonio in Romania in data 23/07/2005, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Fontanafredda (PN).
Si è costituito il resistente, contestando le condizioni richieste dalla ricorrente, ma non opponendosi alla separazione ed anzi chiedendo il divorzio diretto, previa adesione della controparte all'applicazione della legge rumena, che consente ai coniugi, in caso di accordo, di ottenere la diretta pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Disposta la comparizione delle parti davanti al giudice relatore, all'udienza del giorno 15/7/25, fallito il tentativo di conciliazione, avendo aderito parte ricorrente alla richiesta del resistente in punto applicazione della legge nazionale rumena e conseguente divorzio diretto, le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
Emessi i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status.
I coniugi ricorrenti hanno dichiarato di volersi avvalere della legge nazionale rumena, ai sensi dell'art. 5 lett. c) del Regolamento UE n. 1259/2010 c.d. Roma III, ossia optando per “la legge dello
Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza”, che prevede la possibilità di addivenire al divorzio diretto.
L'art. 373 del codice civile rumeno consente ai coniugi di presentare direttamente una richiesta di scioglimento del matrimonio con il loro mutuo consenso.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, sussistendo sia i presupposti per l'applicazione della legge nazionale dei coniugi, sia i requisiti posti da quest'ultima per procedere al divorzio diretto.
Deve conseguentemente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza, dovendo il procedimento proseguire davanti al giudice relatore sulle domande accessorie.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del
Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e a Parte_1 CP_1
Rastoaca, in Romania in data 23/07/2005;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fontanafredda (PN), in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023 , n. 152 , parte II, serie C);
RIMETTE la causa in istruttoria all'udienza in trattazione scritta del 27/1/2026, come da ordinanza pronunciata in udienza in data 15/7/2025.
RINVIA
all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 17/7/25
Il Giudice relatore
Il Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Dott.ssa Maria Paola Costa
3