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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1463/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1463/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025 innanzi alla Dr.ssa Federica Manfré sono comparsi collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Lugarà Rossella per il resistente il dott. Antonio Guercio i procuratori delle parti rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
L'avv. Lugarà contesta l'eccezione di nullità del ricorso in quanto sono indicati i giorni di servizio e i parametri del CCNL per la quantificazione del credito;
aderisce ai conteggi formulati dal CP_1 convenuto.
Il dott. Guercio si riporta alla memoria e ai conteggi ivi formulati. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1463/2024 promossa da:
(C.F. C.F. ) con il patrocinio dell'avv.. Parte_1 C.F._1
BALDISSERA ANTONIO e dell'avv. LUGARA' ROSSELLA
Parte ricorrente contro
(C.F ) con il patrocinio ex art Controparte_1 P.IVA_1
417 bis cpc dei funzionari Controparte_2
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni: <voglia l'Ecc.mo Tribunale dichiarare il diritto del ricorrente alla Retribuzione Professionale
Docenti (RPD), di cui all'art. 7 CCNL, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee come specificati in ricorso e alla corresponsione delle relative differenze retributive. - per
l'effetto condannare il , al pagamento delle differenze retributive maturate a Controparte_1 titolo di Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati, nei limiti della prescrizione di legge, in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso, per le ore di incarico assegnate, calcolate sulla base del CCNL, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento di fine rapporto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito>>.
2 Il ricorrente, premesso di aver lavorato in qualità di docente in forza di diversi contratti di lavoro a tempo determinato nel corso dell'a.s. 2020/2021 presso l'Istituto Tecnico Industriale G. Galilei Livorno (LI) lamenta di non aver percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, pur assumendo responsabilità non inferiori a quelle dei docenti di ruolo e precari con supplenze annuali.
2.1 Si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica che, eccepita l'indeterminatezza del petitum non avendo il ricorrente quantificato l'ammontare del credito richiesto, ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso.
3. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'udienza odierna, in cui le parti, anche alla luce delle
1 contestazioni del convenuto, hanno concordato che, laddove la domanda meriti accoglimento, il credito CP_1 del ricorrente ammonta ad euro 704,22 a titolo di RPD.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
5. Con ordinanza n. 20015/2018, i giudici di legittimità hanno infatti chiarito che per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la " retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo>>.
6. Nella parte motiva della sentenza si legge in particolare che: <<
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del
CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della
2 clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Per_1
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); (…) 8. si deve, pertanto, ritenere,
3 come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il CP_1 chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”>>.
7. Tanto chiarito, considerato che le parti concordano sull'ammontare del credito di cui è causa e superata l'eccezione di indeterminatezza formulata dall'amministrazione scolastica, deve concludersi per la condanna del convenuto al pagamento a favore di a titolo di retribuzione professionale docenti CP_1 Parte_1 per l'anno scolastico 2020-2021 di € 704,22 a titolo di RPD oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore accertato inferiore ad € 1100,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, dell'assenza di attività istruttoria e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il convenuto al pagamento a favore del ricorrente per i titoli di cui in parte motiva di € 704,22, CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari di € CP_1
258,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 26 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1463/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025 innanzi alla Dr.ssa Federica Manfré sono comparsi collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Lugarà Rossella per il resistente il dott. Antonio Guercio i procuratori delle parti rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
L'avv. Lugarà contesta l'eccezione di nullità del ricorso in quanto sono indicati i giorni di servizio e i parametri del CCNL per la quantificazione del credito;
aderisce ai conteggi formulati dal CP_1 convenuto.
Il dott. Guercio si riporta alla memoria e ai conteggi ivi formulati. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1463/2024 promossa da:
(C.F. C.F. ) con il patrocinio dell'avv.. Parte_1 C.F._1
BALDISSERA ANTONIO e dell'avv. LUGARA' ROSSELLA
Parte ricorrente contro
(C.F ) con il patrocinio ex art Controparte_1 P.IVA_1
417 bis cpc dei funzionari Controparte_2
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni: <voglia l'Ecc.mo Tribunale dichiarare il diritto del ricorrente alla Retribuzione Professionale
Docenti (RPD), di cui all'art. 7 CCNL, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee come specificati in ricorso e alla corresponsione delle relative differenze retributive. - per
l'effetto condannare il , al pagamento delle differenze retributive maturate a Controparte_1 titolo di Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati, nei limiti della prescrizione di legge, in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso, per le ore di incarico assegnate, calcolate sulla base del CCNL, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento di fine rapporto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito>>.
2 Il ricorrente, premesso di aver lavorato in qualità di docente in forza di diversi contratti di lavoro a tempo determinato nel corso dell'a.s. 2020/2021 presso l'Istituto Tecnico Industriale G. Galilei Livorno (LI) lamenta di non aver percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, pur assumendo responsabilità non inferiori a quelle dei docenti di ruolo e precari con supplenze annuali.
2.1 Si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica che, eccepita l'indeterminatezza del petitum non avendo il ricorrente quantificato l'ammontare del credito richiesto, ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso.
3. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'udienza odierna, in cui le parti, anche alla luce delle
1 contestazioni del convenuto, hanno concordato che, laddove la domanda meriti accoglimento, il credito CP_1 del ricorrente ammonta ad euro 704,22 a titolo di RPD.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
5. Con ordinanza n. 20015/2018, i giudici di legittimità hanno infatti chiarito che per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la " retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo>>.
6. Nella parte motiva della sentenza si legge in particolare che: <<
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del
CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della
2 clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Per_1
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); (…) 8. si deve, pertanto, ritenere,
3 come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il CP_1 chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”>>.
7. Tanto chiarito, considerato che le parti concordano sull'ammontare del credito di cui è causa e superata l'eccezione di indeterminatezza formulata dall'amministrazione scolastica, deve concludersi per la condanna del convenuto al pagamento a favore di a titolo di retribuzione professionale docenti CP_1 Parte_1 per l'anno scolastico 2020-2021 di € 704,22 a titolo di RPD oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore accertato inferiore ad € 1100,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, dell'assenza di attività istruttoria e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il convenuto al pagamento a favore del ricorrente per i titoli di cui in parte motiva di € 704,22, CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari di € CP_1
258,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 26 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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