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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza ex art. 127 bis del 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1907/2024 RG avente ad oggetto:
«Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione – giustificato motivo oggettivo»
TRA
– rappresentato e difeso dagli Avvocati PAPALINI Parte_1
LUCA e DI BARTOLOMEO Andrea ed elettivamente domiciliato in CORSO
GARIBALDI, 144 60121 ANCONA ,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore CP_1 CP_2
– rappresentata e difesa dagli Avvocati CHECCHETTO ALBERTO e
SCOPINICH MARIO ed elettivamente domiciliata in VIA CAPPUCCINA 40
30170 VENEZIA MESTRE,
-resistente
Con il seguente DISPOSITIVO:
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accertata la insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al ricorrente lo annulla e condanna alla reintegrazione del ricorrente nel posto di CP_1 CP_2 lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative,
1 risultante da CUD, buste paga e/o dichiarazione dei redditi, e comunque nei limiti di dodici mensilità sino alla presente pronuncia oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal licenziamento al saldo effettivo;
2) condanna altresì la società resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione nei termini di cui all'art. 18, co. 5, L. 300/1970,
3) Condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 8.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del
15%, Iva e Cpa come per legge, contributo unificato corrisposto.
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Venezia, 19/06/2025
IL GIUDICE dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara
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