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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1138\2024 VG, vertente
TRA
quale amministratore e legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
[...
con sede in Salerno, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA), alla via Roma n.
190, presso lo studio dell'avv. Virginia Chierchia del foro di Torre Annunziata, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di reclamo;
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società “ , in persona del curatore, Parte_2
dott. elettivamente domiciliato in Salerno, alla via R. De Martino n.10, presso Persona_1
lo studio dell'avv. Mario Guarino, che lo rappresenta e difende come da procura conferita su
1 foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello e autorizzazione del
GD del 18\2\2025;
RECLAMATA
NONCHE'
CP_1
RECLAMATA- contumace
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII alla sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale n.
70\2024 del 22-28\11\2024 dal Tribunale di Salerno;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 6\3\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 22\11\2024, pubblicata in data 28\11\2024, il Tribunale di Salerno, in
CP_ composizione collegiale, dichiarava l'apertura della Liquidazione Giudiziale
su istanza di Parte_2 CP_1
Invero, con ricorso depositato in data 13\09\2024 la rappresentava di aver svolto CP_1
attività di lavoro con la qualifica professionale di addetto allea pulizia delle camere dal
16\9\2002 al 17\12\2022; che era, pertanto, creditrice della società della Parte_2
somma di € 4.187,60 per emolumenti non corrisposti e TFR, come da diffida accertativa per crediti patrimoniali “DASA/2003/0255”; che il pignoramento mobiliare tentato presso la sede della società era risultato infruttuoso;
che, di conseguenza, chiedeva l'ammissione al Fondo di
Garanzia presso l'INPS di Salerno, la quale richiedeva, ai fini dell'accoglimento dell'istanza,
almeno il decreto di reiezione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
che, pertanto, era costretto ad adire Tribunale di Salerno al fine di “… pronunciare
2 decreto di reiezione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei
confronti della società “. Parte_2
La società resistente non si costituiva nel giudizio “prefallimentare”, nonostante la regolare notifica ex art. 40, comma sesto, CCII (cfr. PEC del 25\9\2024), e il Tribunale di Salerno
emanava la sentenza qui gravata, con la quale, superata la soglia di fallibilità (credito azionato oltre debitoria erariale per € 599.450,83 e debiti contributivi), riteneva sussistete la legittimazione attiva della creditrice ricorrente in ragione del credito certo, liquido ed esigibile portato dalla diffida accertativa. Per il giudice di primo grado, poi, la società debitrice versava in uno stato di insolvenza, manifestatasi nell'inadempimento nei confronti della ricorrente e nel mancato pagamento dei cospicui debiti erariali e contributivi.
Avverso detta sentenza proponeva reclamo, depositato in data 30\12\2024, Parte_1
quale amministratrice e legale rappresentante della chiedendo, previa
[...] Parte_2
concessione della sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art 52 CCII, di Revocare la sentenza n. 70/2024 emessa in data 22.11.2024 all'esito
del procedimento unitario iscritto al nrg 153-1/2024 del Tribunale di Salerno e notificata in
data 28.11.2024 statuente la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 51/2024
nei confronti della - Condannare la sig.ra al risarcimento danni per Parte_2 CP_1
aver abusato del mezzo processuale con colpa>. Spese vinte.
In particolare, la reclamante censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la diffida accertativa come un valido titolo esecutivo, non rilevando che la stessa costituisce solo un atto di natura amministrativa non idonea alla formazione del giudicato sull'accertamento, ben potendo il debitore promuovere azione di accertamento negativo nelle sedi ordinarie. Di conseguenza, a detta della reclamante,
sarebbe venuta meno una condizione dell'azione per l'attivazione del procedimento ex art. 40
CCII, senza contare che la lavoratrice risultava pagata per i mesi in contestazione, nonché
raggiunta da sanzione disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro dal 17 al 31\12\2022;
3 - Il Tribunale di Salerno avrebbe erroneamente emesso la sentenza reclamata, nonostante l'assenza delle parti all'udienza del 14\11\2024 – il decreto di fissazione udienza non derogava alla necessità dell'audizione delle parti in presenza, come previsto dall'art. 41, comma sesto,
CCII - e le note di trattazione scritta depositate dalla , che nel richiedere il rigetto CP_1
del ricorso aveva formulato una rinuncia allo stesso;
- Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il requisito oggettivo della insolvenza, da intendersi in maniera diversa rispetto alla previgente disciplina normativa:
da un punto di vista dinamico, la otrebbe disporre di flussi prospettici per far Parte_2
fronte alle obbligazioni nei prossimi 12 mesi solo con la continuità aziendale, garantita anche dalla cessione dell'azienda con immissione nella gestione corrente della liquidità necessaria a breve termine;
da un punto di vista statico, la risulta in grado di soddisfare i Parte_2
propri debiti mediante la liquidazione dell'immobile (albergo) - conferito nella Immobiliare del
Golfo srl, di cui la “fallita detiene il 100% delle quote - valutato dall'esperto estimatore nella
Contr procedura esecutiva n. 175\2019 incardinata dalla in € 2.000.000,00;
- In presenza di una situazione economica e finanziaria positiva, come emergente dai brogliacci depositati in sede di reclamo, l'iniziativa della lavoratrice si atteggerebbe ad un abuso del mezzo processuale.
Instauratosi il contraddittorio in sede di reclamo, si costituiva la procedura di Liquidazione
Giudiziale della , contestando analiticamente gli assunti avversi e chiedendo Parte_2
il rigetto della sospensiva e del reclamo, con vittoria delle spese di lite da assegnare direttamente in favore dello Stato, stante l'ammissione della LG al cd. gratuito patrocinio.
Ciò premesso, ritiene la Corte che il reclamo in esame è infondato e va, pertanto, respinto per le seguenti motivazioni.
A. Legittimazione creditore ricorrente.
4 Con il primo motivo la reclamante lamentava che il primo giudice aveva ritenuto la diffida accertativa alla stregua di un valido titolo esecutivo, non rilevando che la stessa costituiva solo un atto di natura amministrativa non idonea alla formazione del giudicato sull'accertamento,
ben potendo il debitore promuovere azione di accertamento negativo nelle sedi ordinarie. Di
conseguenza, a detta della reclamante, sarebbe venuta meno una condizione dell'azione per l'attivazione del procedimento ex art. 40 CCII, senza contare che la lavoratrice risultava pagata per i mesi in contestazione, nonché raggiunta da sanzione disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro dal 17 al 31\12\2022.
Ritiene la Corte che il motivo sia privo di pregio.
Vero è che la diffida accertativa dell'Ispettorato del Lavoro ove non opposta dopo il decorso del termine di 30 giorni dalla notifica oppure confermata dal Comitato regionale, è un atto di natura amministrativa, idoneo ad acquisire automaticamente il valore di un titolo esecutivo ex art. 12, comma terzo, Dlgs n. 124\2004 senza determinare, tuttavia, il passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto, sempre contestabile.
E' pur vero che non risulta mai giudizialmente contestato il credito in questione dalla che solo in sede di reclamo formulato per la prima volta una contestazione Parte_2
del tutto generica.
Comunque, giova ricordare che quando, alla pari di quanto previsto nel vecchio ”fallimento”,
l'art. 40 CCII (già art. 6 LF) stabilisce che la liquidazione giudiziale può essere aperta su istanza di un creditore, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né
l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. in materia di fallimento, Cass., Sez. U., 1521/2013, Cass. 30827/2018; Cass.,
ordinanza n. 16853 del 25/05/2022). In altri termini, con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora
5 scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (cfr. Cass. 3472/2011).
Di conseguenza, in ambito concorsuale, laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento. Quindi, la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare,
compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (cfr. Cass.
Ordinanza n. 23494 del 27/10/2020; Cass. Ordinanza n. 16853 del 25/05/2022).
Alla luce di tali principi, quindi, ritiene la Corte, sia pure in via incidentale, che la documentazione offerta dalla reclamante a sostegno della generica contestazione non fornisca elementi idonei ad escludere la sussistenza del credito come contenuta della diffida accertativa sopra menzionata. In primo luogo, l'estratto conto allegato non fa che confermare il pagamento parziale delle mensilità da settembre a dicembre 2022, come già evidenziato nella stessa diffida accertativa, nella quale si dava atto del pagamento parziale di settembre e ottobre 2022, nonchè
del mancato pagamento di novembre, dicembre e dei ratei del TFR. Inoltre, la dedotta condotta sanzionabile – assenza ingiustificata dal 17 al 31\12\2022 - non solo risulta indicata esclusivamente in una lettera priva di data certa e senza la prova della conseguente notifica alla
6 destinataria, ma è anche destituita di significato laddove la ha collocato le sue CP_1
prestazioni lavorative non retribuite fino al 17\12\2022.
Deve, pertanto, riconoscersi la legittimazione attiva di quale creditore della CP_1
e la legittimazione passiva dell'odierna reclamata. Parte_2
n procedendo: conseguenze e vizi della mancata comparizione dell'istante. CP_4
Con il reclamo in esame, poi, la censurava la sentenza di primo grado per un Parte_2
evidente, a suo dire, errore procedurale, avendo il Tribunale di Salerno provveduto nonostante l'assenza delle parti all'udienza del 14\11\2024 – il decreto di fissazione udienza non derogava alla necessità dell'audizione delle parti in presenza, come previsto dall'art. 41, comma sesto,
CCII - e le note di trattazione scritta depositate dalla , che nel richiedere il rigetto CP_1
del ricorso aveva formulato una rinuncia allo stesso.
Il motivo non è degno di accoglimento.
In via preliminare, deve rilevarsi che, una volta iscritto a ruolo il ricorso della , il CP_1
Giudice Delegato fissava una udienza cd. mista, ossia prevedendo espressamente la possibilità
per il creditore istante, in quanto costituito con proprio difensore, di sostituire la sua partecipazione all'udienza del 14\11\2014 mediante il deposito di note di trattazione scritta,
disponendo, di contro, per la società resistente la facoltà di partecipare all'udienza in presenza
(cfr. decreto del 25\9\2024). Di conseguenza, in data 11\11\2024 la creditrice ricorrente depositava nel fascicolo telematico una memoria di udienza “con espressa rinuncia ad essere
presente in udienza”, ragion per cui non può ritenersi non comparsa, come invece sostenuto da parte reclamante.
Nelle stesse note di trattazione scritta, inoltre, la , pur chiedendo in via preliminare CP_1
di pronunciare decreto di reiezione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione
giudiziale> al fine di accedere al Fondo di Garanzia dell'INPS, poi concludeva nel senso che
qualora ne ricorrano i presupposti e accertata l'esistenza dello stato di insolvenza come per
7 legge, voglia dichiarare la liquidazione giudiziale>. Ragion per cui, non ricorre, nel caso di specie, alcuna rinuncia al ricorso e\o al credito, come sostenuto da parte reclamante.
Anzi, l'iniziativa della creditrice, consistente nel deposito di una istanza rientrante nel modello legale del ricorso per liquidazione giudiziale, con la dichiarata permanenza dell'interesse alla decisione nel merito contenuta nelle richiamate note di trattazione scritta, ha innescato i poteri accertativi del Tribunale circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale.
C. Insolvenza.
Con gli ulteriori motivi di reclamo la società reclamante affermava che il presupposto dell'insolvenza non fosse configurabile a fronte di un unico inadempimento di entità modesta:
da un punto di vista dinamico, la otrebbe disporre di flussi prospettici per far Parte_2
fronte alle obbligazioni nei prossimi 12 mesi solo con la continuità aziendale, garantita anche dalla cessione dell'azienda con immissione nella gestione corrente della liquidità necessaria a breve termine;
da un punto di vista statico, la risultava in grado di soddisfare i Parte_2
propri debiti mediante la liquidazione dell'immobile (albergo) - conferito nella Immobiliare del
Golfo srl, di cui la fallita deteneva il 100% delle quote - valutato dall'esperto estimatore nella
Contr procedura esecutiva n. 175\2019 incardinata dalla in € 2.000.000,00.
A parere della Corte i motivi relativi alla dedotta assenza dello stato di insolvenza sono privi di fondamento.
Nel codice civile e nella legge fallimentare l'insolvenza è lo stato del debitore, sia esso civile o commerciale, caratterizzato dalla incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Parimenti, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (cfr. d.lgs. 12\1\2019 n. 14 e sue successive modifiche) definisce all'art. 2, primo comma lett. b), l'insolvenza come stato del debitore che si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali rivelano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
8 In altri termini, il “nuovo” legislatore ha solo sostituito il termine “fallimento” con la espressione “liquidazione giudiziale” (cfr. Principi generali della Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza ex Lg 19\10\2017 n. 15, art. 2,
comma 1, lett. a), ritenendo che “un diverso approccio lessicale può meglio esprimere una
nuova cultura del superamento dell'insolvenza, vista come evenienza fisiologica nel ciclo vitale
di un'impresa da prevenire ed eventualmente da regolare meglio” (cfr. relazione illustrativa del 10\1\2019). Questo perché il principale scopo del CCII non è quello di rimediare ex post al pregiudizio causato da una insolvenza conclamata e risalente, ma di favorire l'emersione tempestiva della crisi per evitare che essa si verifichi o per ridurne l'impatto ed il conseguente pregiudizio per i creditori. Ciò non toglie, però, che possa manifestarsi anche una “insolvenza prospettica”, quando cioè la crisi dell'impresa è intrinseca e, pur non emergendo all'esterno con inadempimenti o altri fatti esteriori, si sostanzia nella previsione della non sostenibilità della regolarità nella soddisfazione dei crediti d'impresa, in misura tale da compromettere la continuità aziendale.
In definitiva, quello che è cambiato non è il concetto di insolvenza, ma l'approccio culturale ai problemi dell'impresa, distinguendo l'insolvenza dalla crisi rimediabile.
Nel caso che qui ci occupa, tuttavia ci troviamo al di fuori dall'ambito della crisi transeunte,
essendo la società oggi reclamante nella completa impossibilità di continuare ad operare proficuamente sul mercato, ossia in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, come si rileva dai seguenti elementi sintomatici: il mancato adempimento del credito della , CP_1
nonostante il suo esiguo ammontare;
l'ingente debitoria nei confronti dell'Erario per €
599.450,83 e verso l'INPS per € 98.887,76; la mancata approvazione dei bilanci successivi al
2018; l'emersione di una debitoria ulteriore nel progetto di stato passivo depositato del fascicolo fallimentare per oltre € 2.000.000,00; assenza di beni mobili di proprietà, tanto che il pignoramento tentato dalla aveva esito negativo (cfr. verbale di pignoramento CP_1
9 negativo); unico bene immobile di “proprietà”1, anche se di valore, già pignorato per un credito ipotecario della (cessionaria della allo stato di € 1.486.734,41, oltre CP_5 CP_6
interessi (cfr. domanda di ammissione al passivo); la cessazione di fatto dell'attività, soprattutto a seguito della cessione dell'azienda.
Invero, ad opinione di questa Corte nessun rilevo assume nella descritta situazione di conclamata insolvenza la invocata cessione dell'azienda. In primo luogo, perchè i debiti rimangono a carico della cedente, prevedendo il contratto del 24\6\2024 il richiamo al principio generale di solidarietà tra cedente e cessionario nell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dei debiti dell'azienda ceduta, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., previsione posta a tutela dei creditori, che non determina il trasferimento della posizione debitoria sostanziale,
la quale rimane in capo al cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che, quale coobbligato in solido, abbia pagato il debito pregresso dell'azienda, mentre lo stesso non può fare il cedente che abbia pagato il debito verso il coobbligato in solido (cfr. ex multis,
Cass., Ordinanza n. 19806 del 12\7\2023). Inoltre, la cessione del 24\6\2024, stipulata soli tre mesi prima del deposito del ricorso della , avente ad oggetto il ramo di azienda CP_1
relativo sia all'attività di ristorazione che di fittacamere, realizza di fatto un vero e proprio svuotamento della società, non solo all'irrisorio prezzo di € 40.000,00 – peraltro, da pagare a rate mensili di € 4.000,00 con effetti cambiari emessi a garanzia – somma del tutto inidonea a favorire la continuità aziendale con immissione nella gestione corrente della liquidità
necessaria a breve termine>, ma soprattutto a favore della a socio unico, il cui CP_7
amministratore delegato, legale rappresentante e socio unico risulta essere quel Persona_2
che era il proprietario proprio della e suo amministratore dalla costituzione Parte_2
fino al 2019, ossia nel periodo in cui già si manifestava l'insolvenza societaria (cfr. visura camerale e bilanci fino al 2018 in atti).
10 Del tutto inconferente, inoltre, deve ritenersi la giustificazione della “crisi” per la chiusura forzata dovuta al COVID, visto che l'ingente debitoria registrata era già presente in epoca anteriore al 2020, con uno stato economico in disavanzo di oltre € 4.000.000,00 (cfr. bilanci e segnazione Centrale Rischi in atti).
Infine, generica e priva di qualsiasi sopporto probatorio deve, infine ritenersi l'indicata prospettiva di realizzo, allo stato solo sperato, dei crediti – la reclamante parla di “flussi di cassa prospettici per far fronte alle obbligazioni nei prossimi 12 mesi” - senza elementi idonei a dimostrare la sicura recuperabilità dei predetti crediti e il tempo di realizzo.
In tale quadro, anche la ipotizzata vendita dell'unico bene immobile di proprietà, una volta cancellati i vincoli pregiudizievoli a seguito dell' accordo transattivo con il creditore fondiario,
(quale cessionaria della , si è palesata irrealizzabile, atteso che detta CP_5 CP_6
transazione – giova sottolineare che la transazione copriva solo i debiti derivanti dai contratto di mutuo dell'11-12\5\2005 e del 26\5\2006, mentre il credito dell' comprende anche CP_5
l'ulteriore mutuo del 3\7\2007 del residuo importo di € 477.104,94 e il saldo di c\c per €
312.463,94 (cfr. domanda di ammissione al passivo) - è venuta meno, non per l'apertura della
Liquidazione Giudiziale, bensì per il mancato rispetto dei termini e delle condizioni dell'accordo da parte della (cfr. nota del 12\12\2024, all. 15 produzione Parte_2
reclamata).
In conclusione, nel caso che qui ci occupa, deve condividersi la valutazione del primo giudice,
che ha ritenuto sussistente l'insolvenza della oggi reclamante. Parte_2
D. Abuso del processo.
Va escluso, infine, l'eccepito abuso dello strumento processuale, a detta di parte reclamante consistente nella proposizione del ricorso per l'apertura della procedura di LG al solo scopo di poter accedere al Fondo di Garanzia gestito dell'INPS e per una cifra irrisoria.
A tal riguardo deve rilevarsi che la , come sopra ampiamente argomentato, è titolare CP_1
di un valido ed efficace titolo esecutivo ed ha, conseguentemente, tentato di recuperare il
11 proprio credito mediante la semplice esecuzione mobiliare. Tuttavia, di fronte all'esito negativo del pignoramento mobiliare, legittimo si palesa il suo interesse a soddisfare il proprio credito anche mediante la richiesta di apertura della Liquidazione Giudiziale, rimettendo la valutazione circa la sussistenza dei presupposti al Tribunale.
Concludendo, le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto del reclamo e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
E. Spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, così come in dispositivo, con attribuzione diretta in favore dello Stato, essendo stata la procedura reclamata ammessa al cd.
patrocinio a spese dello Stato.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto da quale amministratore e legale rappresentante Parte_1
della avverso la sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale n Parte_2
70\2024, emessa dal Tribunale di Salerno in data 22-28\11\2024, nei confronti della
LIQUIDAZIONE della società “ e di CP_8 Parte_2 CP_1
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) RIGETTA il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la reclamante al pagamento delle spese processuali relative alla
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE n. 51\24 della direttamente in favore dello Parte_2
12 Stato, che si liquidano in € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo;
MANDA alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza alle parti, la comunicazione al Tribunale e l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Salerno in Camera di Consiglio il 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marina Mainenti Dott. Aldo Gubitosi
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'immobile oggetto di pignoramento immobiliare, in realtà, è nella titolarità della Immobiliare del Golfo srl, con partecipata al 100% dalla Parte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1138\2024 VG, vertente
TRA
quale amministratore e legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
[...
con sede in Salerno, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA), alla via Roma n.
190, presso lo studio dell'avv. Virginia Chierchia del foro di Torre Annunziata, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di reclamo;
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società “ , in persona del curatore, Parte_2
dott. elettivamente domiciliato in Salerno, alla via R. De Martino n.10, presso Persona_1
lo studio dell'avv. Mario Guarino, che lo rappresenta e difende come da procura conferita su
1 foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello e autorizzazione del
GD del 18\2\2025;
RECLAMATA
NONCHE'
CP_1
RECLAMATA- contumace
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII alla sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale n.
70\2024 del 22-28\11\2024 dal Tribunale di Salerno;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 6\3\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 22\11\2024, pubblicata in data 28\11\2024, il Tribunale di Salerno, in
CP_ composizione collegiale, dichiarava l'apertura della Liquidazione Giudiziale
su istanza di Parte_2 CP_1
Invero, con ricorso depositato in data 13\09\2024 la rappresentava di aver svolto CP_1
attività di lavoro con la qualifica professionale di addetto allea pulizia delle camere dal
16\9\2002 al 17\12\2022; che era, pertanto, creditrice della società della Parte_2
somma di € 4.187,60 per emolumenti non corrisposti e TFR, come da diffida accertativa per crediti patrimoniali “DASA/2003/0255”; che il pignoramento mobiliare tentato presso la sede della società era risultato infruttuoso;
che, di conseguenza, chiedeva l'ammissione al Fondo di
Garanzia presso l'INPS di Salerno, la quale richiedeva, ai fini dell'accoglimento dell'istanza,
almeno il decreto di reiezione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
che, pertanto, era costretto ad adire Tribunale di Salerno al fine di “… pronunciare
2 decreto di reiezione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei
confronti della società “. Parte_2
La società resistente non si costituiva nel giudizio “prefallimentare”, nonostante la regolare notifica ex art. 40, comma sesto, CCII (cfr. PEC del 25\9\2024), e il Tribunale di Salerno
emanava la sentenza qui gravata, con la quale, superata la soglia di fallibilità (credito azionato oltre debitoria erariale per € 599.450,83 e debiti contributivi), riteneva sussistete la legittimazione attiva della creditrice ricorrente in ragione del credito certo, liquido ed esigibile portato dalla diffida accertativa. Per il giudice di primo grado, poi, la società debitrice versava in uno stato di insolvenza, manifestatasi nell'inadempimento nei confronti della ricorrente e nel mancato pagamento dei cospicui debiti erariali e contributivi.
Avverso detta sentenza proponeva reclamo, depositato in data 30\12\2024, Parte_1
quale amministratrice e legale rappresentante della chiedendo, previa
[...] Parte_2
concessione della sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art 52 CCII, di Revocare la sentenza n. 70/2024 emessa in data 22.11.2024 all'esito
del procedimento unitario iscritto al nrg 153-1/2024 del Tribunale di Salerno e notificata in
data 28.11.2024 statuente la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 51/2024
nei confronti della - Condannare la sig.ra al risarcimento danni per Parte_2 CP_1
aver abusato del mezzo processuale con colpa>. Spese vinte.
In particolare, la reclamante censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la diffida accertativa come un valido titolo esecutivo, non rilevando che la stessa costituisce solo un atto di natura amministrativa non idonea alla formazione del giudicato sull'accertamento, ben potendo il debitore promuovere azione di accertamento negativo nelle sedi ordinarie. Di conseguenza, a detta della reclamante,
sarebbe venuta meno una condizione dell'azione per l'attivazione del procedimento ex art. 40
CCII, senza contare che la lavoratrice risultava pagata per i mesi in contestazione, nonché
raggiunta da sanzione disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro dal 17 al 31\12\2022;
3 - Il Tribunale di Salerno avrebbe erroneamente emesso la sentenza reclamata, nonostante l'assenza delle parti all'udienza del 14\11\2024 – il decreto di fissazione udienza non derogava alla necessità dell'audizione delle parti in presenza, come previsto dall'art. 41, comma sesto,
CCII - e le note di trattazione scritta depositate dalla , che nel richiedere il rigetto CP_1
del ricorso aveva formulato una rinuncia allo stesso;
- Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il requisito oggettivo della insolvenza, da intendersi in maniera diversa rispetto alla previgente disciplina normativa:
da un punto di vista dinamico, la otrebbe disporre di flussi prospettici per far Parte_2
fronte alle obbligazioni nei prossimi 12 mesi solo con la continuità aziendale, garantita anche dalla cessione dell'azienda con immissione nella gestione corrente della liquidità necessaria a breve termine;
da un punto di vista statico, la risulta in grado di soddisfare i Parte_2
propri debiti mediante la liquidazione dell'immobile (albergo) - conferito nella Immobiliare del
Golfo srl, di cui la “fallita detiene il 100% delle quote - valutato dall'esperto estimatore nella
Contr procedura esecutiva n. 175\2019 incardinata dalla in € 2.000.000,00;
- In presenza di una situazione economica e finanziaria positiva, come emergente dai brogliacci depositati in sede di reclamo, l'iniziativa della lavoratrice si atteggerebbe ad un abuso del mezzo processuale.
Instauratosi il contraddittorio in sede di reclamo, si costituiva la procedura di Liquidazione
Giudiziale della , contestando analiticamente gli assunti avversi e chiedendo Parte_2
il rigetto della sospensiva e del reclamo, con vittoria delle spese di lite da assegnare direttamente in favore dello Stato, stante l'ammissione della LG al cd. gratuito patrocinio.
Ciò premesso, ritiene la Corte che il reclamo in esame è infondato e va, pertanto, respinto per le seguenti motivazioni.
A. Legittimazione creditore ricorrente.
4 Con il primo motivo la reclamante lamentava che il primo giudice aveva ritenuto la diffida accertativa alla stregua di un valido titolo esecutivo, non rilevando che la stessa costituiva solo un atto di natura amministrativa non idonea alla formazione del giudicato sull'accertamento,
ben potendo il debitore promuovere azione di accertamento negativo nelle sedi ordinarie. Di
conseguenza, a detta della reclamante, sarebbe venuta meno una condizione dell'azione per l'attivazione del procedimento ex art. 40 CCII, senza contare che la lavoratrice risultava pagata per i mesi in contestazione, nonché raggiunta da sanzione disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro dal 17 al 31\12\2022.
Ritiene la Corte che il motivo sia privo di pregio.
Vero è che la diffida accertativa dell'Ispettorato del Lavoro ove non opposta dopo il decorso del termine di 30 giorni dalla notifica oppure confermata dal Comitato regionale, è un atto di natura amministrativa, idoneo ad acquisire automaticamente il valore di un titolo esecutivo ex art. 12, comma terzo, Dlgs n. 124\2004 senza determinare, tuttavia, il passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto, sempre contestabile.
E' pur vero che non risulta mai giudizialmente contestato il credito in questione dalla che solo in sede di reclamo formulato per la prima volta una contestazione Parte_2
del tutto generica.
Comunque, giova ricordare che quando, alla pari di quanto previsto nel vecchio ”fallimento”,
l'art. 40 CCII (già art. 6 LF) stabilisce che la liquidazione giudiziale può essere aperta su istanza di un creditore, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né
l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. in materia di fallimento, Cass., Sez. U., 1521/2013, Cass. 30827/2018; Cass.,
ordinanza n. 16853 del 25/05/2022). In altri termini, con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora
5 scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (cfr. Cass. 3472/2011).
Di conseguenza, in ambito concorsuale, laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento. Quindi, la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare,
compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (cfr. Cass.
Ordinanza n. 23494 del 27/10/2020; Cass. Ordinanza n. 16853 del 25/05/2022).
Alla luce di tali principi, quindi, ritiene la Corte, sia pure in via incidentale, che la documentazione offerta dalla reclamante a sostegno della generica contestazione non fornisca elementi idonei ad escludere la sussistenza del credito come contenuta della diffida accertativa sopra menzionata. In primo luogo, l'estratto conto allegato non fa che confermare il pagamento parziale delle mensilità da settembre a dicembre 2022, come già evidenziato nella stessa diffida accertativa, nella quale si dava atto del pagamento parziale di settembre e ottobre 2022, nonchè
del mancato pagamento di novembre, dicembre e dei ratei del TFR. Inoltre, la dedotta condotta sanzionabile – assenza ingiustificata dal 17 al 31\12\2022 - non solo risulta indicata esclusivamente in una lettera priva di data certa e senza la prova della conseguente notifica alla
6 destinataria, ma è anche destituita di significato laddove la ha collocato le sue CP_1
prestazioni lavorative non retribuite fino al 17\12\2022.
Deve, pertanto, riconoscersi la legittimazione attiva di quale creditore della CP_1
e la legittimazione passiva dell'odierna reclamata. Parte_2
n procedendo: conseguenze e vizi della mancata comparizione dell'istante. CP_4
Con il reclamo in esame, poi, la censurava la sentenza di primo grado per un Parte_2
evidente, a suo dire, errore procedurale, avendo il Tribunale di Salerno provveduto nonostante l'assenza delle parti all'udienza del 14\11\2024 – il decreto di fissazione udienza non derogava alla necessità dell'audizione delle parti in presenza, come previsto dall'art. 41, comma sesto,
CCII - e le note di trattazione scritta depositate dalla , che nel richiedere il rigetto CP_1
del ricorso aveva formulato una rinuncia allo stesso.
Il motivo non è degno di accoglimento.
In via preliminare, deve rilevarsi che, una volta iscritto a ruolo il ricorso della , il CP_1
Giudice Delegato fissava una udienza cd. mista, ossia prevedendo espressamente la possibilità
per il creditore istante, in quanto costituito con proprio difensore, di sostituire la sua partecipazione all'udienza del 14\11\2014 mediante il deposito di note di trattazione scritta,
disponendo, di contro, per la società resistente la facoltà di partecipare all'udienza in presenza
(cfr. decreto del 25\9\2024). Di conseguenza, in data 11\11\2024 la creditrice ricorrente depositava nel fascicolo telematico una memoria di udienza “con espressa rinuncia ad essere
presente in udienza”, ragion per cui non può ritenersi non comparsa, come invece sostenuto da parte reclamante.
Nelle stesse note di trattazione scritta, inoltre, la , pur chiedendo in via preliminare CP_1
di pronunciare decreto di reiezione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione
giudiziale> al fine di accedere al Fondo di Garanzia dell'INPS, poi concludeva nel senso che
qualora ne ricorrano i presupposti e accertata l'esistenza dello stato di insolvenza come per
7 legge, voglia dichiarare la liquidazione giudiziale>. Ragion per cui, non ricorre, nel caso di specie, alcuna rinuncia al ricorso e\o al credito, come sostenuto da parte reclamante.
Anzi, l'iniziativa della creditrice, consistente nel deposito di una istanza rientrante nel modello legale del ricorso per liquidazione giudiziale, con la dichiarata permanenza dell'interesse alla decisione nel merito contenuta nelle richiamate note di trattazione scritta, ha innescato i poteri accertativi del Tribunale circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale.
C. Insolvenza.
Con gli ulteriori motivi di reclamo la società reclamante affermava che il presupposto dell'insolvenza non fosse configurabile a fronte di un unico inadempimento di entità modesta:
da un punto di vista dinamico, la otrebbe disporre di flussi prospettici per far Parte_2
fronte alle obbligazioni nei prossimi 12 mesi solo con la continuità aziendale, garantita anche dalla cessione dell'azienda con immissione nella gestione corrente della liquidità necessaria a breve termine;
da un punto di vista statico, la risultava in grado di soddisfare i Parte_2
propri debiti mediante la liquidazione dell'immobile (albergo) - conferito nella Immobiliare del
Golfo srl, di cui la fallita deteneva il 100% delle quote - valutato dall'esperto estimatore nella
Contr procedura esecutiva n. 175\2019 incardinata dalla in € 2.000.000,00.
A parere della Corte i motivi relativi alla dedotta assenza dello stato di insolvenza sono privi di fondamento.
Nel codice civile e nella legge fallimentare l'insolvenza è lo stato del debitore, sia esso civile o commerciale, caratterizzato dalla incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Parimenti, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (cfr. d.lgs. 12\1\2019 n. 14 e sue successive modifiche) definisce all'art. 2, primo comma lett. b), l'insolvenza come stato del debitore che si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali rivelano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
8 In altri termini, il “nuovo” legislatore ha solo sostituito il termine “fallimento” con la espressione “liquidazione giudiziale” (cfr. Principi generali della Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza ex Lg 19\10\2017 n. 15, art. 2,
comma 1, lett. a), ritenendo che “un diverso approccio lessicale può meglio esprimere una
nuova cultura del superamento dell'insolvenza, vista come evenienza fisiologica nel ciclo vitale
di un'impresa da prevenire ed eventualmente da regolare meglio” (cfr. relazione illustrativa del 10\1\2019). Questo perché il principale scopo del CCII non è quello di rimediare ex post al pregiudizio causato da una insolvenza conclamata e risalente, ma di favorire l'emersione tempestiva della crisi per evitare che essa si verifichi o per ridurne l'impatto ed il conseguente pregiudizio per i creditori. Ciò non toglie, però, che possa manifestarsi anche una “insolvenza prospettica”, quando cioè la crisi dell'impresa è intrinseca e, pur non emergendo all'esterno con inadempimenti o altri fatti esteriori, si sostanzia nella previsione della non sostenibilità della regolarità nella soddisfazione dei crediti d'impresa, in misura tale da compromettere la continuità aziendale.
In definitiva, quello che è cambiato non è il concetto di insolvenza, ma l'approccio culturale ai problemi dell'impresa, distinguendo l'insolvenza dalla crisi rimediabile.
Nel caso che qui ci occupa, tuttavia ci troviamo al di fuori dall'ambito della crisi transeunte,
essendo la società oggi reclamante nella completa impossibilità di continuare ad operare proficuamente sul mercato, ossia in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, come si rileva dai seguenti elementi sintomatici: il mancato adempimento del credito della , CP_1
nonostante il suo esiguo ammontare;
l'ingente debitoria nei confronti dell'Erario per €
599.450,83 e verso l'INPS per € 98.887,76; la mancata approvazione dei bilanci successivi al
2018; l'emersione di una debitoria ulteriore nel progetto di stato passivo depositato del fascicolo fallimentare per oltre € 2.000.000,00; assenza di beni mobili di proprietà, tanto che il pignoramento tentato dalla aveva esito negativo (cfr. verbale di pignoramento CP_1
9 negativo); unico bene immobile di “proprietà”1, anche se di valore, già pignorato per un credito ipotecario della (cessionaria della allo stato di € 1.486.734,41, oltre CP_5 CP_6
interessi (cfr. domanda di ammissione al passivo); la cessazione di fatto dell'attività, soprattutto a seguito della cessione dell'azienda.
Invero, ad opinione di questa Corte nessun rilevo assume nella descritta situazione di conclamata insolvenza la invocata cessione dell'azienda. In primo luogo, perchè i debiti rimangono a carico della cedente, prevedendo il contratto del 24\6\2024 il richiamo al principio generale di solidarietà tra cedente e cessionario nell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dei debiti dell'azienda ceduta, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., previsione posta a tutela dei creditori, che non determina il trasferimento della posizione debitoria sostanziale,
la quale rimane in capo al cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che, quale coobbligato in solido, abbia pagato il debito pregresso dell'azienda, mentre lo stesso non può fare il cedente che abbia pagato il debito verso il coobbligato in solido (cfr. ex multis,
Cass., Ordinanza n. 19806 del 12\7\2023). Inoltre, la cessione del 24\6\2024, stipulata soli tre mesi prima del deposito del ricorso della , avente ad oggetto il ramo di azienda CP_1
relativo sia all'attività di ristorazione che di fittacamere, realizza di fatto un vero e proprio svuotamento della società, non solo all'irrisorio prezzo di € 40.000,00 – peraltro, da pagare a rate mensili di € 4.000,00 con effetti cambiari emessi a garanzia – somma del tutto inidonea a favorire la continuità aziendale con immissione nella gestione corrente della liquidità
necessaria a breve termine>, ma soprattutto a favore della a socio unico, il cui CP_7
amministratore delegato, legale rappresentante e socio unico risulta essere quel Persona_2
che era il proprietario proprio della e suo amministratore dalla costituzione Parte_2
fino al 2019, ossia nel periodo in cui già si manifestava l'insolvenza societaria (cfr. visura camerale e bilanci fino al 2018 in atti).
10 Del tutto inconferente, inoltre, deve ritenersi la giustificazione della “crisi” per la chiusura forzata dovuta al COVID, visto che l'ingente debitoria registrata era già presente in epoca anteriore al 2020, con uno stato economico in disavanzo di oltre € 4.000.000,00 (cfr. bilanci e segnazione Centrale Rischi in atti).
Infine, generica e priva di qualsiasi sopporto probatorio deve, infine ritenersi l'indicata prospettiva di realizzo, allo stato solo sperato, dei crediti – la reclamante parla di “flussi di cassa prospettici per far fronte alle obbligazioni nei prossimi 12 mesi” - senza elementi idonei a dimostrare la sicura recuperabilità dei predetti crediti e il tempo di realizzo.
In tale quadro, anche la ipotizzata vendita dell'unico bene immobile di proprietà, una volta cancellati i vincoli pregiudizievoli a seguito dell' accordo transattivo con il creditore fondiario,
(quale cessionaria della , si è palesata irrealizzabile, atteso che detta CP_5 CP_6
transazione – giova sottolineare che la transazione copriva solo i debiti derivanti dai contratto di mutuo dell'11-12\5\2005 e del 26\5\2006, mentre il credito dell' comprende anche CP_5
l'ulteriore mutuo del 3\7\2007 del residuo importo di € 477.104,94 e il saldo di c\c per €
312.463,94 (cfr. domanda di ammissione al passivo) - è venuta meno, non per l'apertura della
Liquidazione Giudiziale, bensì per il mancato rispetto dei termini e delle condizioni dell'accordo da parte della (cfr. nota del 12\12\2024, all. 15 produzione Parte_2
reclamata).
In conclusione, nel caso che qui ci occupa, deve condividersi la valutazione del primo giudice,
che ha ritenuto sussistente l'insolvenza della oggi reclamante. Parte_2
D. Abuso del processo.
Va escluso, infine, l'eccepito abuso dello strumento processuale, a detta di parte reclamante consistente nella proposizione del ricorso per l'apertura della procedura di LG al solo scopo di poter accedere al Fondo di Garanzia gestito dell'INPS e per una cifra irrisoria.
A tal riguardo deve rilevarsi che la , come sopra ampiamente argomentato, è titolare CP_1
di un valido ed efficace titolo esecutivo ed ha, conseguentemente, tentato di recuperare il
11 proprio credito mediante la semplice esecuzione mobiliare. Tuttavia, di fronte all'esito negativo del pignoramento mobiliare, legittimo si palesa il suo interesse a soddisfare il proprio credito anche mediante la richiesta di apertura della Liquidazione Giudiziale, rimettendo la valutazione circa la sussistenza dei presupposti al Tribunale.
Concludendo, le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto del reclamo e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
E. Spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, così come in dispositivo, con attribuzione diretta in favore dello Stato, essendo stata la procedura reclamata ammessa al cd.
patrocinio a spese dello Stato.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto da quale amministratore e legale rappresentante Parte_1
della avverso la sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale n Parte_2
70\2024, emessa dal Tribunale di Salerno in data 22-28\11\2024, nei confronti della
LIQUIDAZIONE della società “ e di CP_8 Parte_2 CP_1
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) RIGETTA il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la reclamante al pagamento delle spese processuali relative alla
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE n. 51\24 della direttamente in favore dello Parte_2
12 Stato, che si liquidano in € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo;
MANDA alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza alle parti, la comunicazione al Tribunale e l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Salerno in Camera di Consiglio il 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marina Mainenti Dott. Aldo Gubitosi
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'immobile oggetto di pignoramento immobiliare, in realtà, è nella titolarità della Immobiliare del Golfo srl, con partecipata al 100% dalla Parte_2