Articolo 59 della Legge 3 febbraio 1963, n. 530
Articolo 58Articolo 60
Versione
11 maggio 1963
Art. 59.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1953-54 (articolo 55)............. L. 2.456.962 - Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 57).... " 534.260 - Somme riscosse e non versate in tesoreria
(colonna s del riepilogo dell'entrata)..... " 3.590 -
----------------- Residui attivi al 30 giugno 1954... L. 2.994.812 -
-----------------
Entrata in vigore il 11 maggio 1963