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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 777/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 12/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BERGAMO ELENA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DALLA MONTA' ROBERTA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale la modifica delle
1 condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 18.1.2022 secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 18.1.2022, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del ricorso, così provvede:
1. Fermo l'affidamento condiviso, la residenza e il collocamento prevalente dei figli e presso Per_1 Per_2
la madre , dispone il diritto di visita paterno nei seguenti termini: Parte_1
- con riferimento alle frequentazioni infrasettimanali
• nelle settimane in cui e trascorreranno il fine settimana con la SI , il padre Per_1 Per_2 Pt_1
starà con i minori il mercoledì, il giovedì e il venerdì, prelevandoli il mercoledì dal luogo di svolgimento delle attività scolastiche frequentate dai figli – e in caso di sospensione delle stesse dal mattino entro le ore 8:30 – e tenendoli con sé anche per il pernotto sino al mattino di sabato, quando li riaccompagnerà a scuola o, entro le ore 8:30, presso l'abitazione della madre in caso di sospensione scolastica;
• nelle settimane in cui e trascorreranno il fine settimana con il OR , il padre Per_1 Per_2 Parte_2
starà con i minori il mercoledì e il giovedì, prelevandoli il mercoledì dal luogo di svolgimento delle attività scolastiche frequentate dai figli – e in caso di sospensione delle stesse dal mattino entro le ore 8:30 – e tenendoli con sé anche per il pernotto sino al mattino di venerdì, quando li riaccompagnerà a scuola o entro le ore 8:30, presso l'abitazione della madre in caso di sospensione scolastica. Inoltre, il OR
in dette settimane e limitatamente al periodo scolastico starà con i minori per il pranzo del Parte_2
2 lunedì, prelevandoli dal luogo di svolgimento delle attività scolastiche e riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre verso le ore 15:00 circa ovvero nel luogo di svolgimento delle attività ludico/ricreative/sportive frequentate dai figli;
- con riferimento alle frequentazioni durante i weekend, il padre starà con i figli a fine settimana alterni dal sabato mattina - entro le ore 8:30 - al lunedì allorquando si curerà di accompagnare e a Per_1 Per_2
scuola oppure nel luogo di svolgimento delle attività ludico/ricreative/sportive frequentate dai minori. In caso di sospensione scolastica e nel periodo estivo, il turno di responsabilità del padre terminerà verso le ore 15.00 del lunedì, con riaccompagnamento di e presso la casa della madre ovvero nel Per_1 Per_2
luogo di svolgimento delle attività ludico/ricreative/sportive frequentate dai minori.
- i ponti scolastici e le altre festività saranno equamente suddivisi in modo alternato tra i due genitori;
- il padre trascorrerà con i figli e sette giorni anche consecutivi durante le vacanze natalizie, Per_1 Per_2
comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale (25-31.12) o quello di Capodanno (31.12-06.01), la giornata del 24.12 di ogni anno e la trascorreranno con il genitore che li terrà a Capodanno;
Per_1 Per_2
due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello dell'Angelo; due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori previo congruo avviso e comunque entro il 30 maggio di ogni anno. Il restante periodo estivo, con esclusione delle due settimane di vacanza con la madre, resterà disciplinato secondo il calendario sopra elencato. I genitori precisano che l'accordo sopraesposto sulle vacanze natalizie, pasquali ed estive sostituisce per detti periodi l'accordo sul diritto di visita paterno che vale per il resto dell'anno, e sarà concordato in modo indipendente dalla cadenza dei weekend con l'uno o l'altro genitore;
- indipendentemente dal calendario sopra elencato, e trascorreranno il giorno del Per_1 Per_2
compleanno di un genitore con quello, mentre nel giorno dei loro rispettivi compleanni i genitori concorderanno le modalità di visita affinché possano trascorrere alcune ore con ciascun genitore (il pranzo con un genitore e la cena con l'altro ovvero in caso di giornata scolastica il pomeriggio con un genitore e la cena con l'altro);
3 - in caso di malattia dei minori o del genitore in turno di responsabilità ovvero in caso di sua temporanea assenza per oltre 12 ore, il genitore non in turno di responsabilità - se libero da impegni anche lavorativi ed in ogni caso se disponibile - verrà preferito rispetto ai terzi nell'accudimento dei figli. In caso di malattia si osserveranno il calendario e gli orari previsti per il periodo di sospensione scolastica;
- in linea generale e salvo diverso accordo in singole occasioni, quando il cambio non avviene mediante accompagnamento a scuola ovvero nel luogo di svolgimento delle attività ludico/ricreative/sportive frequentate dai minori, il genitore che ha con sé i figli li accompagnerà alla fine del proprio turno presso l'abitazione del genitore che deve subentrare.
2. Dà atto che, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, il OR si obbliga a versare Parte_2
alla SI , entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 300,00 a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento ordinario di ciascun figlio minore, e ciò per un ammontare complessivo di €
600,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT con base gennaio 2025. Tale importo verrà versato dal OR a mezzo bonifico bancario sul conto corrente personale intestato alla SI Parte_2
. Pt_1
3. Le spese straordinarie necessarie per i figli minori, previamente concordate e con obbligo reciproco dei genitori di consegnare all'altro il documento giustificativo della spesa effettuata, verranno ripartite in ragione del 50% in capo a ciascun genitore, con la precisazione che l'eventuale spesa per la baby sitter sarà sostenuta dalla parte che ne farà ricorso secondo i tempi di permanenza di e presso Per_1 Per_2
ciascun genitore. I ricorrenti concordano, inoltre, nel sostenere al 50% ciascuno le spese per l'acquisto di due giubbotti e di due paia di scarpe a figlio all'anno nonché per l'acquisto di tutti i capi di abbigliamento il cui costo unitario superi l'importo di € 70,00 (tali spese saranno preventivamente concordate tra i genitori).
In ogni caso le spese straordinarie sono da individuarsi e ripartirsi come segue:
Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
- spese scolastiche: iscrizioni, assicurazioni e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici ed altresì
4 relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra i genitori;
mensa; libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00 a figlio);
- spese mediche sanitarie: spese sanitarie urgenti;
ticket sanitari;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
- spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: spese di bollo, di assicurazione e manutenzione ordinaria per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
- spese sportive: spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00 a figlio;
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- spese scolastiche: spese per scuola dell'infanzia; tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede);
- spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione e soggiorni all'estero per motivi di studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di
5 trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida
(corso e lezioni);
- spese sportive: attività sportive di rilevante impegno finanziario comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese mediche sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore ad € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
4. L'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito al 100% dalla SI , la quale Pt_1
riconoscerà a tale titolo al OR la somma mensile di € 35,00 per ciascun figlio e ciò per un Parte_2
totale complessivo di € 70,00 mensili da imputarsi quale rimborso di spese straordinarie necessarie per i figli minori. In ipotesi l'assegno unico venisse a cessare, nulla sarà riconosciuto e dovuto dalla SI
al OR a tale titolo;
mentre nell'ipotesi in cui l'attuale importo di € 233,50 - Pt_1 Parte_2
percepito oggi dalla madre quale assegno unico per ciascun figlio minore - dovesse essere diminuito in misura pari o superiore al 50% del suo ammontare, la SI riconoscerà al OR Pt_1 Parte_2
il 50% del contributo minimo previsto dalla legge per ciascun figlio.
5. Le detrazioni per i figli a carico, se previste, saranno effettuate da ciascun genitore in ragione del 50%; le spese straordinarie fiscalmente detraibili o deducibili saranno poste allo scarico fiscale in base alla quota di ripartizione delle stesse.
6. Dà atto che la SI si impegna a consegnare al OR , che provvederà poi alla Pt_1 Parte_2
restituzione, i cambi di vestiario e tutto il necessario di e nei giorni in cui questi ultimi Per_1 Per_2
rimarranno presso il padre.
7. Dà atto che i genitori si impegnano inoltre: a darsi tempestiva comunicazione relativa a qualsiasi evento che riguardi la salute dei figli;
a comunicarsi la località ove intenderanno trascorrere le vacanze con i figli;
6 a garantirsi, nei periodi in cui ciascuno terrà con sé i figli, la possibilità di sentirli telefonicamente almeno una volta al giorno;
a collaborare direttamente anche in caso di assenza di un genitore per ragioni di lavoro, salute e/o durante eventuali periodi di vacanza;
a far completare ai minori e controllare la corretta esecuzione dei compiti scolastici nelle giornate e nei week end di rispettiva competenza;
a presentare ai figli e i nuovi rispettivi compagni solo laddove si tratti di relazioni stabili e a far sì che le loro Per_1 Per_2
frequentazioni personali non ingenerino incertezza e confusione nei figli minori riguardo alle rispettive figure e prerogative genitoriali;
a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
a collaborare in occasione dei sacramenti, di eventi scolastici, extrascolastici e sportivi nonché a tutti gli eventi importanti che riguardino i figli minori, con la precisazione che entrambi i genitori potranno liberamente partecipare e presenziare a detti avvenimenti.
8. I genitori prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per i figli minori, sia per turismo che per motivi di lavoro, sostenendo le relative spese in ugual misura.
9. Spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/02/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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