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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 311/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
09/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente e Relatore
CANANZI FRANCESCO, Giudice
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3969/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3776/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239029801056000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220084202443000 TRIBUTI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4554/2025 depositato il
10/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato l'Agenzia delle Entrate-RI impugna la sentenza n°
3776/26/2024 della Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli che aveva accolto il ricorso di Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239029801056000 relativamente alla cartella di pagamento n. 07120220084202443000 dell'importo di euro 4.908,56, per difetto di notifica.
L'appellante sostiene di aver tempestivamente depositato sia copia della cartella di pagamento che la notifica a mezzo pec come da allegato 6311800_PEC.eml.p7m, con ricevuta 24012911270939977.
Chiede pertanto la riforma della sentenza con vittoria delle spese di lite.
Si costituisce l'appellato Resistente_1 ed eccepisce: 1) l'inammissibilità dell'appello perché la sentenza era già passata in giudicato siccome la sentenza era stata notificata all'Ente impositore l'8 marzo 2024 – notifica da ritenersi valida sulla base della sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 21884/2022 - mentre l'appello era stato notificato l'8 maggio 2024, oltre il sessantesimo giorno;
2) l'inammissibilità del deposito della notifica nel grado di appello, alla luce della modifica dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, entrata in vigore il 4 gennaio 2024; 3) l'inammissibilità dell'appello per genericità; 4) la nullità della notifica dell'atto perché la pec non era censita nell'apposito registro. Conclude chiedendo l'inammissibilità dell'appello con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
L'appellante osserva nella memoria di replica che la notifica a mezzo pec della sentenza all'indirizzo elettronico della parte, e non al domicilio eletto in atti, non sia assimilabile alla notificazione in mani proprie, di cui all'art. 17 d.lgs. n. 54 del 1992.
All'udienza del 9 luglio 2025 il Collegio ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per tardività.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica della sentenza alla pec indicata in atti, anziché al domicilio eletto, vale a far decorrere il termine breve per l'impugnazione (Cass. n. 21579 del 2024, Rv.
672096 – 01, ma si veda anche Sez. U, n. 21884 del 11/07/2022, Rv. 665192 - 01). Nel caso in esame, la notifica della sentenza è stata effettuata in data 08.03.2024 (ricevute di accettazione e consegna), mentre l'appello è stato proposto l'8.05.2024, alle ore 22.53, oltre il termine di legge (ovvero 61 gg dopo, in considerazione che il mese di marzo è di 31 gg) e pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992. Peraltro, la prova della notifica della cartella di pagamento è stata offerta inammissibilmente solo in appello in spregio dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, alla stregua delle risultanze di causa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000 per competenze oltre accessori in favore di Resistente_1, con attribuzione
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
09/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente e Relatore
CANANZI FRANCESCO, Giudice
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3969/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3776/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239029801056000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220084202443000 TRIBUTI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4554/2025 depositato il
10/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato l'Agenzia delle Entrate-RI impugna la sentenza n°
3776/26/2024 della Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli che aveva accolto il ricorso di Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239029801056000 relativamente alla cartella di pagamento n. 07120220084202443000 dell'importo di euro 4.908,56, per difetto di notifica.
L'appellante sostiene di aver tempestivamente depositato sia copia della cartella di pagamento che la notifica a mezzo pec come da allegato 6311800_PEC.eml.p7m, con ricevuta 24012911270939977.
Chiede pertanto la riforma della sentenza con vittoria delle spese di lite.
Si costituisce l'appellato Resistente_1 ed eccepisce: 1) l'inammissibilità dell'appello perché la sentenza era già passata in giudicato siccome la sentenza era stata notificata all'Ente impositore l'8 marzo 2024 – notifica da ritenersi valida sulla base della sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 21884/2022 - mentre l'appello era stato notificato l'8 maggio 2024, oltre il sessantesimo giorno;
2) l'inammissibilità del deposito della notifica nel grado di appello, alla luce della modifica dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, entrata in vigore il 4 gennaio 2024; 3) l'inammissibilità dell'appello per genericità; 4) la nullità della notifica dell'atto perché la pec non era censita nell'apposito registro. Conclude chiedendo l'inammissibilità dell'appello con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
L'appellante osserva nella memoria di replica che la notifica a mezzo pec della sentenza all'indirizzo elettronico della parte, e non al domicilio eletto in atti, non sia assimilabile alla notificazione in mani proprie, di cui all'art. 17 d.lgs. n. 54 del 1992.
All'udienza del 9 luglio 2025 il Collegio ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per tardività.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica della sentenza alla pec indicata in atti, anziché al domicilio eletto, vale a far decorrere il termine breve per l'impugnazione (Cass. n. 21579 del 2024, Rv.
672096 – 01, ma si veda anche Sez. U, n. 21884 del 11/07/2022, Rv. 665192 - 01). Nel caso in esame, la notifica della sentenza è stata effettuata in data 08.03.2024 (ricevute di accettazione e consegna), mentre l'appello è stato proposto l'8.05.2024, alle ore 22.53, oltre il termine di legge (ovvero 61 gg dopo, in considerazione che il mese di marzo è di 31 gg) e pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992. Peraltro, la prova della notifica della cartella di pagamento è stata offerta inammissibilmente solo in appello in spregio dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, alla stregua delle risultanze di causa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000 per competenze oltre accessori in favore di Resistente_1, con attribuzione