Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 311
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Tardività dell'appello

    La Corte ritiene che la notifica della sentenza alla PEC indicata in atti, anziché al domicilio eletto, valga a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, citando giurisprudenza di legittimità. Nel caso di specie, la notifica è avvenuta in data 08.03.2024 e l'appello è stato proposto il 08.05.2024, oltre il termine di legge.

  • Accolto
    Inammissibilità del deposito della notifica della cartella in appello

    La Corte rileva che la prova della notifica della cartella di pagamento è stata offerta inammissibilmente solo in appello, in spregio dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 311
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 311
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo