Sentenza breve 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza breve 12/12/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01381/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01318/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2025, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Di Capua e Antonio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Liguria, non costituita in giudizio;
la -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Lavatelli e Pierpaolo Traverso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
« 1) del provvedimento-OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca totale del contributo concesso ad -OMISSIS- nell'ambito del -OMISSIS- - "Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive", con richiesta di restituzione di € 185.917,82; 2) della comunicazione di avvio del procedimento a firma del -OMISSIS- del -OMISSIS-) -OMISSIS-; 3) della decisione -OMISSIS-e dei relativi verbali di controllo, in quanto presupposti diretti della revoca; 4) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi eventuali provvedimenti interni di -OMISSIS- attuativi del bando, adottati in applicazione del -OMISSIS-. Tutti atti non conosciuti. nonché per l'accertamento dell'illegittimità derivante dal ritardo ingiustificato nella formulazione delle contestazioni (essendo trascorso quasi un anno tra la richiesta di saldo del 31.07.2024 e l'avviso del 21.05.2025), in violazione dei principi di tempestività, correttezza, buona fede e tutela dell'affidamento;
nonché per l'accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla -OMISSIS- in ragione del mancato esame delle memorie difensive promosse dalla -OMISSIS- giusta propria nota pec del 30.05.2025 a seguito dell'avviso di avvio del procedimento di cui al punto 2) e per l'effetto per la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di riesaminare la posizione della società ricorrente alla luce di tali giustificativi:
In ogni caso, per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire legittimamente il contributo pubblico erogato dalla resistente, in applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di confermarne l'erogazione ed, in via meramente subordinata, per l'adozione di una misura correttiva proporzionata, limitata alle sole poste eventualmente ritenute non ammissibili, con esclusione della revoca totale »
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-. - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 il dott. IC PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 14 novembre 2025 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. La ricorrente ha partecipato a un bando regionale per il sostegno delle produzioni audiovisive con
localizzazione nel territorio ligure, risultando prima in graduatoria. Ha ricevuto il contributo e realizzato la produzione.
In data 17 maggio 2025 la -OMISSIS-. ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento, adducendo irregolarità nella rendicontazione.
Disattese le memorie procedimentali della ricorrente, la -OMISSIS-ha adottato il provvedimento di revoca -OMISSIS-
3. Avverso tale determinazione ha interposto ricorso la -OMISSIS-., deducendo, tra l’altro, la violazione delle garanzie procedimentali e dei principi di proporzionalità, buone fede e legittimo affidamento, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.
Si è costituita in giudizio la -OMISSIS-s.p.a., che, oltre a chiedere il rigetto dei due gravami, ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, atteso che le censure dedotte dalla ricorrente riguardano la fase posteriore all’erogazione del contributo.
La Regione, benché regolarmente evocata in giudizio, è rimasta intimata.
Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2025 la ricorrente ha aderito all’eccezione di giurisdizione e i Procuratori delle parti hanno chiesto la compensazione delle spese di lite. Previo avviso della possibile emissione di una sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
4.1. Va premesso che il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo avviene sulla base del petitum sostanziale, « ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione » (tra le tante Cass. Civ., Sez. Un., 1° marzo 2023, n. 61003). Con specifico riferimento alla materia dei contributi pubblici, per costante giurisprudenza, quando la controversia attiene alla fase della ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, atteso che la controversia riguarda la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e l'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione: si tratta di profili che riguardano il diritto soggettivo perfetto del privato, senza che venga in rilievo l’esercizio di poteri discrezionali in ordine all’ an , al quid e al quomodo dell'erogazione da parte dell’Amministrazione erogatrice del contributo (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014 n. 6; Cass. civ., Sez. Un., 25 gennaio 2013, n. 1776).
4.2. Applicando tali coordinate al caso di specie il Collegio osserva quanto segue.
La revoca del contributo è motivata sulla base di una rendicontazione irregolare, all’esito della quale le spese sostenute renderebbero l’importo del finanziamento inferiore alla soglia minima ammissibile (secondo la ricostruzione della -OMISSIS-.): si tratta di circostanze per le quali l’art. 12 del bando prevede la revoca della sovvenzione.
Trattandosi di una revoca motivata con riferimento all’inadempimento del beneficiario rispetto agli obblighi di rendicontazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Cass. civ., Sez. Un., 15 dicembre 2015, n.25211; T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. V, 12 marzo 2025, n. 549; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I-quater, 15 dicembre 2021, n. 12969).
4.2.1. Per completezza, va osservato che, anche a voler considerare isolatamente la componente del corredo motivazionale che si basa sul mancato raggiungimento della soglia minima di finanziamento ammissibile, la soluzione non muterebbe, in quanto « spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario la controversia in cui, sul fondamento della normativa che disciplina la specifica sovvenzione, il privato richieda il riconoscimento di un contributo pubblico, prima concesso e successivamente revocato, qualora l'intervento dell'Amministrazione abbia avuto ad oggetto, in sede di revoca, soltanto la verifica della mancata ricorrenza di condizioni predeterminate dalla legge » (Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 2024, n. 4639; sul punto si veda, più diffusamente, anche T.A.R. Liguria, Sez. I, 4 novembre 2025, n. 1192).
5. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, co. 2 c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni di fatto e di diritto proposte dalle parti.
6. La definizione in rito e la richiesta congiunta delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PP RU, Presidente
AN TI, Primo Referendario
IC PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC PI | PP RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.