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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/12/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM IA ST, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1450/2024 R.G. promossa da
, n.q. di erede di , rappresentata e
Parte_1 Persona_1 difeso dall'avv. Maurizio Faticoni;
contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli;
CP_1
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, conveniva in giudizio dinanzi Persona_1 all'intestato Tribunale l' al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito CP_1 del 29.02.2024, con il quale le era stata comunicata l'azione di recupero della somma di euro 1.512,31, indebitamente liquidata sulla pensione di inabilità INVCIV n. 07024575 per superamento dei limiti reddituali nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2024.
A sostegno delle proprie prospettazioni, eccepiva unicamente l'irripetibilità delle prestazioni indebitamente percepite, invocando l'operatività del principio dell'affidamento dell'accipens.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocandone l'integrale reiezione, vinte le CP_2 spese di lite.
Nelle more del giudizio, in data 6.05.2024, parte ricorrente decedeva ed interveniva in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. l'erede in epigrafe, sig.ra insistendo per l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni originariamente rassegnate dalla de cuius.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova in via prioritaria rammentare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale venuto recentemente a consolidarsi in seno alla Suprema Corte di Cassazione, in tema di indebito assistenziale e previdenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ebbene, nella fattispecie dedotta in giudizio il dato reddituale che ha determinato il superamento delle soglie socioeconomiche di accesso al beneficio assistenziale di cui l' chiede la ripetizione CP_1 con la nota di indebito impugnata era da ritenersi senz'altro conosciuto dall' , in Controparte_3 quanto ne era il soggetto erogatore. Trattavasi, infatti, di pensione di reversibilità del coniuge della
(cat. SOART n. 409135032906), a quest'ultima corrisposta -appunto- dallo stesso Per_1 CP_2 resistente con primo rateo a gennaio 2024.
Ritiene, però, il Tribunale che l'azione di recupero, comunicata il 29.02.2024, sia stata intrapresa in maniera tempestiva, impedendo il radicarsi in capo alla originaria parte attrice di quel legittimo affidamento che solo avrebbe potuto fondare l'invocato meccanismo della soluti retentio.
Per le suesposte brevi considerazioni il ricorso deve essere respinto. La complessità delle questioni giuridiche che pone il tema dell'indebito assistenziale e previdenziale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, anche in considerazione della natura e della qualità delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Latina, data del deposito
Il Giudice
UM IA ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM IA ST, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1450/2024 R.G. promossa da
, n.q. di erede di , rappresentata e
Parte_1 Persona_1 difeso dall'avv. Maurizio Faticoni;
contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli;
CP_1
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, conveniva in giudizio dinanzi Persona_1 all'intestato Tribunale l' al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito CP_1 del 29.02.2024, con il quale le era stata comunicata l'azione di recupero della somma di euro 1.512,31, indebitamente liquidata sulla pensione di inabilità INVCIV n. 07024575 per superamento dei limiti reddituali nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2024.
A sostegno delle proprie prospettazioni, eccepiva unicamente l'irripetibilità delle prestazioni indebitamente percepite, invocando l'operatività del principio dell'affidamento dell'accipens.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocandone l'integrale reiezione, vinte le CP_2 spese di lite.
Nelle more del giudizio, in data 6.05.2024, parte ricorrente decedeva ed interveniva in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. l'erede in epigrafe, sig.ra insistendo per l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni originariamente rassegnate dalla de cuius.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova in via prioritaria rammentare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale venuto recentemente a consolidarsi in seno alla Suprema Corte di Cassazione, in tema di indebito assistenziale e previdenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ebbene, nella fattispecie dedotta in giudizio il dato reddituale che ha determinato il superamento delle soglie socioeconomiche di accesso al beneficio assistenziale di cui l' chiede la ripetizione CP_1 con la nota di indebito impugnata era da ritenersi senz'altro conosciuto dall' , in Controparte_3 quanto ne era il soggetto erogatore. Trattavasi, infatti, di pensione di reversibilità del coniuge della
(cat. SOART n. 409135032906), a quest'ultima corrisposta -appunto- dallo stesso Per_1 CP_2 resistente con primo rateo a gennaio 2024.
Ritiene, però, il Tribunale che l'azione di recupero, comunicata il 29.02.2024, sia stata intrapresa in maniera tempestiva, impedendo il radicarsi in capo alla originaria parte attrice di quel legittimo affidamento che solo avrebbe potuto fondare l'invocato meccanismo della soluti retentio.
Per le suesposte brevi considerazioni il ricorso deve essere respinto. La complessità delle questioni giuridiche che pone il tema dell'indebito assistenziale e previdenziale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, anche in considerazione della natura e della qualità delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Latina, data del deposito
Il Giudice
UM IA ST