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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/12/2025, n. 5311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5311 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N.923/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 923 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020
TRA
, c.f , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Parte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'AVV. GRECO NICOLA e dall'AVV. GORGA
ANTONIO, presso il cui studio elett.te domicilia, in ROCCADASPIDE (SA), VIA
DEGLI ULIVI;
ATTORE
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. FLORIMONTE
FRANCESCO, presso il cui studio elettivamente domicilia, in VIA SAN
BENEDETTO, 26, LE (SA);
CONVENUTA
1 OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la società , in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
(di seguito “ ), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la Pt_1
, in persona del legale rapp.te p.t. (di seguito “ ), Controparte_1 CP_2
esponendo: di aver stipulato con la (già “Banco di Napoli, filiale di CP_2
RO (SA)”) un contratto di conto corrente bancario recante n. 0027/1257;
che detto c/c -a detta dell'attore regolato con “capitalizzazione trimestrale sia degli
interessi passivi che della commissioni di massimo scoperto e spese”- è stato utilizzato e movimentato sino al 29.09.2017; che a fronte della richiesta di esibizione degli estratti conto e della documentazione contrattuale afferente al rapporto bancario
de quibus sin dalla sua apertura, pervenuta alla mediante le raccomandate a/r CP_2
nn. 15066303848-1 e n.12153722739-7, l'Istituto di credito convenuto ha trasmesso al correntista unicamente gli estratti conto dal 31.08.2009; che ciò ha precluso l'analisi delle condizioni applicate dalla Banca;
che, tuttavia, l'odierno attore ha conferito all'uopo incarico ad un consulente contabile di fiducia, il quale avrebbe accertato la applicazione di “competenze ed interessi illegittimi per euro 150.434,42,
in modo, quindi, da far ritenere l'illegittimità dell'applicazione dei tassi di interesse
ultralegali senza specifica convenzione scritta;
(l'illegittimità) dell'applicazione di
2 massimo scoperto anch'essa senza specifica statuizione e, infine, (l'illegittimità)
della capitalizzazione trimestrale degli interessi senza specifica pattuizione”, somma in relazione alla quale l'odierno attore vanterebbe diritto alla ripetizione.
Tanto premesso in fatto, in diritto, invece, parte attrice lamentava la mancata pattuizione in forma scritta degli interessi ultralegali di cui al c/c; l'illegittima applicazione di clausole contrattuali anatocistiche;
la nullità della c.m.s. e, ad ogni modo, la violazione della normativa antiusura, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) ritenere e dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale del contratto di
conto corrente n. 0027/1257, laddove prevede la capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi, l'applicazione della commissione di massimo scoperto e dei tassi
d'interesse ultralegale, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle
condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto;
2) ritenere e dichiarare
non dovute, per prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di
massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dell'apertura di credito
(scopertura) in aggiunta agli interessi passivi;
3) rideterminare il saldo effettivo del
conto corrente per cui è causa al momento della chiusura, calcolando per tutta la
durata del rapporto, sin dall'apertura, interessi passivi al tasso legale, senza alcuna
capitalizzazione, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo
scoperto ed applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione
quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
4) in conseguenza,
condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 150.434,42 o CP_2
la somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta operando il ricalcolo e la
3 rideterminazione dell'intero rapporto, ovvero in subordine condannare la al CP_2
pagamento di tali somme risultanti quale indennità per l'arricchimento senza causa
derivante dall'incasso di tali somme;
5) Con vittoria di spese, competenze e
onorari”.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la contestando la pretesa CP_2
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, disposto il triplice termine di cui all'art. 183, co. VI,
c.p.c., la causa, originariamente riservata in decisione, veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire l'espletamento della CTU contabile;
quindi, depositata la consulenza, dopo una serie di rinvii, il processo proseguiva e, all'udienza del
21.05.2025, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito
di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È pacifica l'inammissibilità della domanda di ripetizione, atteso che il c/c per cui è
causa è ancora in essere.
Come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. n.
24418/2010, condivisa in modo pacifico dai successivi orientamenti dei Tribunali di merito), l'azione de qua non è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali ha agito in giudizio, non potendosi configurare, sino ad allora, delle prestazioni aventi natura solutoria di cui chiedere la
4 restituzione.
Tale circostanza (la non estinzione del conto corrente), invero, è pacifica, dal momento che la stessa parte attrice espressamente afferma la permanenza del conto corrente per cui è causa, con rinuncia al capo della domanda relativo alla restituzione delle somme che asserisce essere state indebitamente conteggiate dalla Banca.
In virtù di ciò, la tutela del correntista si concentra nella azione vòlta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria della illegittimità e/o nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese, o quella di accertamento dell'esatto saldo contabile.
Nel caso di specie, la sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha richiesto Pt_1
all'adìto Tribunale di “dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale del
contratto di conto corrente n. 0027/1257, laddove prevede la capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione della commissione di massimo
scoperto e dei tassi d'interesse ultralegale, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte
le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto;
ritenere e dichiarare non dovute, per prestazione senza causa, le somme addebitate
per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dell'apertura
di credito (scopertura) in aggiunta agli interessi;
rideterminare il saldo effettivo del
conto corrente per cui è causa al momento della chiusura, calcolando per tutta la
durata del rapporto, sin dall'apertura, interessi passivi al tasso legale, senza alcuna
capitalizzazione, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo
scoperto ed applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione
5 quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni”; sicché in relazione tali aspetti la domanda può essere esaminata.
Orbene, sul punto ritiene il Tribunale di poter far proprie, condividendole, le conclusioni cui è pervenuto il CTU nella disposta consulenza.
Nello specifico, il Consulente ha rilevato che in relazione al conto corrente n.
0827/1257, (riportante un saldo al 30/09/2008 di - € 150.560,20 e un saldo al
30/09/2017 di - € 78.586,07) la Banca “ha applicato commissioni di massimo
scoperto non correttamente pattuite;
superato per alcuni periodi il tasso soglia usura
per valori davvero bassi che non comportano di effettuare un nuovo ricalcolo;
applicato la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi debitori sia per quelli
creditori (con conseguente accredito degli stessi sul conto corrente) anche se il saldo
di conto corrente è stato sempre in negativo per tutto l'arco temporale esaminato ad
eccezione della data del 04/12/2024”.
È noto che la commissione di massimo scoperto (CMS) deve essere pattuita e indicata nel contratto esplicitando i criteri e le modalità di calcolo della stessa. In
mancanza del rispetto di tali requisiti va considerata nulla per indeterminatezza dell'oggetto (Cass. Civ. 19825.2022) e che, in tema di ius variandi, nella materia che ci occupa le modifiche sfavorevoli al cliente abbisognando di una apposita pattuizione ed approvazione scritta di quest'ultimo e di una preventiva comunicazione: “in un rapporto di conto corrente bancario con riferimento allo ius
variandi, l'art. 118 t.u.b. dispone, a pena di inefficacia, che il potere della banca di
applicare variazioni sfavorevoli per il cliente sia espressamente previsto e
6 specificamente sottoscritto dal cliente, il quale deve ricevere previa comunicazione
scritta da parte dell'istituto di credito” (Cfr. Trib. Sondrio sentenza n. 333/2021). In
sostanza, la facoltà, per la Banca, di esercitare il cd. ius variandi, applicando una modifica delle condizioni economiche in senso sfavorevole per il cliente, deve formare oggetto di una clausola contrattuale che sia espressamente prevista, oltre che debitamente sottoscritta, dal cliente stesso, restando fermo, tuttavia, l'obbligo per la
Banca che intenda procedere ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, di fornire una preventiva comunicazione scritta al correntista, a pena di inefficacia.
Sulla base di tali considerazioni, correttamente il CTU ha elaborato il ricalcolo del saldo azzerando tutte le commissioni di massimo scoperto e riconducendo le ulteriori spese e commissioni nei limiti di quanto pattuito per iscritto, per un complessivo importo di - € 46.247,95 (vedi Tab. 1 Spese e commissioni).
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte, deve concludersi per il parziale accoglimento della domanda, accertandosi la nullità delle clausole determinative della c.m.s. e la inefficacia delle successive variazioni contrattuali violative dell'art. 118 T.U.B., rideterminandosi il saldo del c/c così come indicato dal
CTU.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
7 così provvede:
-accoglie la domanda, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per
l'effetto, accerta e dichiara la nullità delle clausole determinative della c.m.s., la
inefficacia delle successive variazioni contrattuali violative dell'art. 118 T.U.B.,
ridetermina il saldo del c/c n. 0827/1257, in € - 46.247,95;
-compensa le spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali
nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Salerno il 16 settembre 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 923 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020
TRA
, c.f , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Parte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'AVV. GRECO NICOLA e dall'AVV. GORGA
ANTONIO, presso il cui studio elett.te domicilia, in ROCCADASPIDE (SA), VIA
DEGLI ULIVI;
ATTORE
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. FLORIMONTE
FRANCESCO, presso il cui studio elettivamente domicilia, in VIA SAN
BENEDETTO, 26, LE (SA);
CONVENUTA
1 OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la società , in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
(di seguito “ ), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la Pt_1
, in persona del legale rapp.te p.t. (di seguito “ ), Controparte_1 CP_2
esponendo: di aver stipulato con la (già “Banco di Napoli, filiale di CP_2
RO (SA)”) un contratto di conto corrente bancario recante n. 0027/1257;
che detto c/c -a detta dell'attore regolato con “capitalizzazione trimestrale sia degli
interessi passivi che della commissioni di massimo scoperto e spese”- è stato utilizzato e movimentato sino al 29.09.2017; che a fronte della richiesta di esibizione degli estratti conto e della documentazione contrattuale afferente al rapporto bancario
de quibus sin dalla sua apertura, pervenuta alla mediante le raccomandate a/r CP_2
nn. 15066303848-1 e n.12153722739-7, l'Istituto di credito convenuto ha trasmesso al correntista unicamente gli estratti conto dal 31.08.2009; che ciò ha precluso l'analisi delle condizioni applicate dalla Banca;
che, tuttavia, l'odierno attore ha conferito all'uopo incarico ad un consulente contabile di fiducia, il quale avrebbe accertato la applicazione di “competenze ed interessi illegittimi per euro 150.434,42,
in modo, quindi, da far ritenere l'illegittimità dell'applicazione dei tassi di interesse
ultralegali senza specifica convenzione scritta;
(l'illegittimità) dell'applicazione di
2 massimo scoperto anch'essa senza specifica statuizione e, infine, (l'illegittimità)
della capitalizzazione trimestrale degli interessi senza specifica pattuizione”, somma in relazione alla quale l'odierno attore vanterebbe diritto alla ripetizione.
Tanto premesso in fatto, in diritto, invece, parte attrice lamentava la mancata pattuizione in forma scritta degli interessi ultralegali di cui al c/c; l'illegittima applicazione di clausole contrattuali anatocistiche;
la nullità della c.m.s. e, ad ogni modo, la violazione della normativa antiusura, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) ritenere e dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale del contratto di
conto corrente n. 0027/1257, laddove prevede la capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi, l'applicazione della commissione di massimo scoperto e dei tassi
d'interesse ultralegale, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle
condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto;
2) ritenere e dichiarare
non dovute, per prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di
massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dell'apertura di credito
(scopertura) in aggiunta agli interessi passivi;
3) rideterminare il saldo effettivo del
conto corrente per cui è causa al momento della chiusura, calcolando per tutta la
durata del rapporto, sin dall'apertura, interessi passivi al tasso legale, senza alcuna
capitalizzazione, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo
scoperto ed applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione
quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
4) in conseguenza,
condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 150.434,42 o CP_2
la somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta operando il ricalcolo e la
3 rideterminazione dell'intero rapporto, ovvero in subordine condannare la al CP_2
pagamento di tali somme risultanti quale indennità per l'arricchimento senza causa
derivante dall'incasso di tali somme;
5) Con vittoria di spese, competenze e
onorari”.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la contestando la pretesa CP_2
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, disposto il triplice termine di cui all'art. 183, co. VI,
c.p.c., la causa, originariamente riservata in decisione, veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire l'espletamento della CTU contabile;
quindi, depositata la consulenza, dopo una serie di rinvii, il processo proseguiva e, all'udienza del
21.05.2025, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito
di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È pacifica l'inammissibilità della domanda di ripetizione, atteso che il c/c per cui è
causa è ancora in essere.
Come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. n.
24418/2010, condivisa in modo pacifico dai successivi orientamenti dei Tribunali di merito), l'azione de qua non è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali ha agito in giudizio, non potendosi configurare, sino ad allora, delle prestazioni aventi natura solutoria di cui chiedere la
4 restituzione.
Tale circostanza (la non estinzione del conto corrente), invero, è pacifica, dal momento che la stessa parte attrice espressamente afferma la permanenza del conto corrente per cui è causa, con rinuncia al capo della domanda relativo alla restituzione delle somme che asserisce essere state indebitamente conteggiate dalla Banca.
In virtù di ciò, la tutela del correntista si concentra nella azione vòlta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria della illegittimità e/o nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese, o quella di accertamento dell'esatto saldo contabile.
Nel caso di specie, la sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha richiesto Pt_1
all'adìto Tribunale di “dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale del
contratto di conto corrente n. 0027/1257, laddove prevede la capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione della commissione di massimo
scoperto e dei tassi d'interesse ultralegale, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte
le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto;
ritenere e dichiarare non dovute, per prestazione senza causa, le somme addebitate
per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dell'apertura
di credito (scopertura) in aggiunta agli interessi;
rideterminare il saldo effettivo del
conto corrente per cui è causa al momento della chiusura, calcolando per tutta la
durata del rapporto, sin dall'apertura, interessi passivi al tasso legale, senza alcuna
capitalizzazione, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo
scoperto ed applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione
5 quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni”; sicché in relazione tali aspetti la domanda può essere esaminata.
Orbene, sul punto ritiene il Tribunale di poter far proprie, condividendole, le conclusioni cui è pervenuto il CTU nella disposta consulenza.
Nello specifico, il Consulente ha rilevato che in relazione al conto corrente n.
0827/1257, (riportante un saldo al 30/09/2008 di - € 150.560,20 e un saldo al
30/09/2017 di - € 78.586,07) la Banca “ha applicato commissioni di massimo
scoperto non correttamente pattuite;
superato per alcuni periodi il tasso soglia usura
per valori davvero bassi che non comportano di effettuare un nuovo ricalcolo;
applicato la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi debitori sia per quelli
creditori (con conseguente accredito degli stessi sul conto corrente) anche se il saldo
di conto corrente è stato sempre in negativo per tutto l'arco temporale esaminato ad
eccezione della data del 04/12/2024”.
È noto che la commissione di massimo scoperto (CMS) deve essere pattuita e indicata nel contratto esplicitando i criteri e le modalità di calcolo della stessa. In
mancanza del rispetto di tali requisiti va considerata nulla per indeterminatezza dell'oggetto (Cass. Civ. 19825.2022) e che, in tema di ius variandi, nella materia che ci occupa le modifiche sfavorevoli al cliente abbisognando di una apposita pattuizione ed approvazione scritta di quest'ultimo e di una preventiva comunicazione: “in un rapporto di conto corrente bancario con riferimento allo ius
variandi, l'art. 118 t.u.b. dispone, a pena di inefficacia, che il potere della banca di
applicare variazioni sfavorevoli per il cliente sia espressamente previsto e
6 specificamente sottoscritto dal cliente, il quale deve ricevere previa comunicazione
scritta da parte dell'istituto di credito” (Cfr. Trib. Sondrio sentenza n. 333/2021). In
sostanza, la facoltà, per la Banca, di esercitare il cd. ius variandi, applicando una modifica delle condizioni economiche in senso sfavorevole per il cliente, deve formare oggetto di una clausola contrattuale che sia espressamente prevista, oltre che debitamente sottoscritta, dal cliente stesso, restando fermo, tuttavia, l'obbligo per la
Banca che intenda procedere ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, di fornire una preventiva comunicazione scritta al correntista, a pena di inefficacia.
Sulla base di tali considerazioni, correttamente il CTU ha elaborato il ricalcolo del saldo azzerando tutte le commissioni di massimo scoperto e riconducendo le ulteriori spese e commissioni nei limiti di quanto pattuito per iscritto, per un complessivo importo di - € 46.247,95 (vedi Tab. 1 Spese e commissioni).
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte, deve concludersi per il parziale accoglimento della domanda, accertandosi la nullità delle clausole determinative della c.m.s. e la inefficacia delle successive variazioni contrattuali violative dell'art. 118 T.U.B., rideterminandosi il saldo del c/c così come indicato dal
CTU.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
7 così provvede:
-accoglie la domanda, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per
l'effetto, accerta e dichiara la nullità delle clausole determinative della c.m.s., la
inefficacia delle successive variazioni contrattuali violative dell'art. 118 T.U.B.,
ridetermina il saldo del c/c n. 0827/1257, in € - 46.247,95;
-compensa le spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali
nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Salerno il 16 settembre 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
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