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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/10/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2554/2024 con riunita la causa n. R.G.
2563/2024
TRA
Parte_1
p.iva P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Federico Alati con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, via C. Rezzonico n. 6
ATTRICE-OPPONENTE
E
Controparte_1
p.iva P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Armando Nicastro con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Piazza A. Diaz n. 1
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
p.iva P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Violato con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Vigonza (PD), via Germania n. 7/2
CONVENUTA-OPPOSTA
pagina 1 di 4 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE R.G. 2554/2024:
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE E PER LA PARTE CONVENUTA-OPPOSTA Parte_1
dichiararsi cessata la materia del contendere con revoca del Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto, spese compensate.
NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE R.G. 2563/2024:
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE come da note scritte depositate in data Parte_1
17.09.2025.
PER LA PARTE CONVENUTA-OPPOSTA aderisce alla richiesta di Controparte_2
Part revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 08.04.2024, la società
[...]
d'ora in poi chiedeva che fosse ingiunto alla società d'ora CP_2 CP_2 Parte_1
Par in poi e alla società d'ora in poi di Controparte_1 CP_3 pagare l'importo di euro 17.681,01 di cui euro 16.230,91 portato dalle fatture n. 67 del
30.04.2023 di euro 3.979,40, n. 73 del 31.05.2023 di euro 5.277,48, n. 76 del
31.05.2023 di euro 9,55, n. 92 del 30.06.2023 di euro 4.908,06, n. 108 del 16.08.2023 di euro 6,82 e n. 111 del 31.08.2023 di euro 2.049,60, relative a trasporti eseguiti per
Par conto di ed euro 1.450,10 per interessi moratori maturati sino al 11.03.2024.
L'azione monitoria era proposta anche nei confronti di quale responsabile in solido CP_3 ex art. 7 ter del d.lgs. 286/2005.
Il Tribunale di Padova, in data 11 aprile 2025, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 17.681,01 oltre agli interessi moratori successivi e alle spese del monitorio.
Par ha proposto opposizione, contestando l'assunto attoreo. ha proposto opposizione eccependo la propria carenza di titolarità passiva e la CP_3 carenza di titolarità attiva in capo a CP_2
La convenuta-opposta si è costituita solo nel procedimento R.G. 2554/2024 e ha chiesto
Par nei confronti di la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 4 Dopo la riunione dei procedimenti, ha dichiarato nella memoria ex art. 171 ter CP_2
n. 2 c.p.c. di aderire alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo formulata da CP_3
CAUSA R.G. 2554/2024:
BL e hanno precisato le proprie conclusioni in maniera conforme chiedendo la CP_2 pronuncia di cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite, senza riproporre le rispettive domande ed eccezioni.
Si ritiene, pertanto, che è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia su quanto costituiva oggetto della presente controversia.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
A tale pronuncia consegue, da un lato, la rimozione di ogni precedente provvedimento che possa assumere efficacia di giudicato, dall'altro, la pronuncia finale sulle spese, secondo i criteri della soccombenza virtuale salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione, ipotesi che ricorre nel caso in esame.
Par Pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di e dichiarata l'integrale
Par compensazione delle spese processuali tra e CP_2
CAUSA 2563/2024 ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e ha dichiarato di CP_3 CP_2 aderire a tale richiesta così riconoscendo implicitamente la fondatezza delle eccezioni svolte da detta ingiunta.
L'opposizione va, quindi, accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato anche nei confronti di CP_3
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase decisionale (919+777+850,50=2.546,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 2554/2024 R.G. con riunita la causa R.G. 2563/2024 così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere nella causa di opposizione R.G.
2554/2024 promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
pagina 3 di 4 2) Accoglie l'opposizione promossa da nei Parte_3
confronti di causa rubricata al n. 2563/2024 R.G.; Controparte_2
3) Revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 808/2024 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il 11 aprile 2024;
4) Dichiara integralmente compensate tra e le spese di Parte_1 Controparte_2
lite.
5) Condanna a rifondere a Controparte_2 Parte_3
le spese di lite che liquida nell'importo complessivo di euro 2.692,00 di cui
[...]
euro 2.546,50 per compenso ed euro 145,50 per anticipazioni, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 29 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2554/2024 con riunita la causa n. R.G.
2563/2024
TRA
Parte_1
p.iva P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Federico Alati con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, via C. Rezzonico n. 6
ATTRICE-OPPONENTE
E
Controparte_1
p.iva P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Armando Nicastro con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Piazza A. Diaz n. 1
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
p.iva P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Violato con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Vigonza (PD), via Germania n. 7/2
CONVENUTA-OPPOSTA
pagina 1 di 4 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE R.G. 2554/2024:
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE E PER LA PARTE CONVENUTA-OPPOSTA Parte_1
dichiararsi cessata la materia del contendere con revoca del Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto, spese compensate.
NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE R.G. 2563/2024:
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE come da note scritte depositate in data Parte_1
17.09.2025.
PER LA PARTE CONVENUTA-OPPOSTA aderisce alla richiesta di Controparte_2
Part revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 08.04.2024, la società
[...]
d'ora in poi chiedeva che fosse ingiunto alla società d'ora CP_2 CP_2 Parte_1
Par in poi e alla società d'ora in poi di Controparte_1 CP_3 pagare l'importo di euro 17.681,01 di cui euro 16.230,91 portato dalle fatture n. 67 del
30.04.2023 di euro 3.979,40, n. 73 del 31.05.2023 di euro 5.277,48, n. 76 del
31.05.2023 di euro 9,55, n. 92 del 30.06.2023 di euro 4.908,06, n. 108 del 16.08.2023 di euro 6,82 e n. 111 del 31.08.2023 di euro 2.049,60, relative a trasporti eseguiti per
Par conto di ed euro 1.450,10 per interessi moratori maturati sino al 11.03.2024.
L'azione monitoria era proposta anche nei confronti di quale responsabile in solido CP_3 ex art. 7 ter del d.lgs. 286/2005.
Il Tribunale di Padova, in data 11 aprile 2025, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 17.681,01 oltre agli interessi moratori successivi e alle spese del monitorio.
Par ha proposto opposizione, contestando l'assunto attoreo. ha proposto opposizione eccependo la propria carenza di titolarità passiva e la CP_3 carenza di titolarità attiva in capo a CP_2
La convenuta-opposta si è costituita solo nel procedimento R.G. 2554/2024 e ha chiesto
Par nei confronti di la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 4 Dopo la riunione dei procedimenti, ha dichiarato nella memoria ex art. 171 ter CP_2
n. 2 c.p.c. di aderire alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo formulata da CP_3
CAUSA R.G. 2554/2024:
BL e hanno precisato le proprie conclusioni in maniera conforme chiedendo la CP_2 pronuncia di cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite, senza riproporre le rispettive domande ed eccezioni.
Si ritiene, pertanto, che è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia su quanto costituiva oggetto della presente controversia.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
A tale pronuncia consegue, da un lato, la rimozione di ogni precedente provvedimento che possa assumere efficacia di giudicato, dall'altro, la pronuncia finale sulle spese, secondo i criteri della soccombenza virtuale salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione, ipotesi che ricorre nel caso in esame.
Par Pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di e dichiarata l'integrale
Par compensazione delle spese processuali tra e CP_2
CAUSA 2563/2024 ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e ha dichiarato di CP_3 CP_2 aderire a tale richiesta così riconoscendo implicitamente la fondatezza delle eccezioni svolte da detta ingiunta.
L'opposizione va, quindi, accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato anche nei confronti di CP_3
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase decisionale (919+777+850,50=2.546,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 2554/2024 R.G. con riunita la causa R.G. 2563/2024 così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere nella causa di opposizione R.G.
2554/2024 promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
pagina 3 di 4 2) Accoglie l'opposizione promossa da nei Parte_3
confronti di causa rubricata al n. 2563/2024 R.G.; Controparte_2
3) Revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 808/2024 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il 11 aprile 2024;
4) Dichiara integralmente compensate tra e le spese di Parte_1 Controparte_2
lite.
5) Condanna a rifondere a Controparte_2 Parte_3
le spese di lite che liquida nell'importo complessivo di euro 2.692,00 di cui
[...]
euro 2.546,50 per compenso ed euro 145,50 per anticipazioni, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 29 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
pagina 4 di 4