Art. 1. Articolo unico.
Agli articoli 26, 29, 30 e 41 dello statuto organico dell'istituto agrario siciliano Valdisavoia in Catania approvata con regio decreto 25 agosto 1899, n. CCLXXIII, sono sostituiti i seguenti:
Art. 26. - Per essere ammessi nel convitto bisogna avere:
1° l'eta' da 10 a 13 anni;
2° l'attestato di promozione del 3° corso elementare, o sostenere un esame che comprovi di saper leggere e scrivere correttamente.
Ed altre speciali condizioni che verranno stabilite per regolamento.
Art. 29. - Il corso degli studi della scuola pratica e' quinquennale. - E' facoltativo un sesto anno complementare.
Art. 30. - Ai giovani che avranno compiuti i 5 anni di corso e superato l'esame finale verra' rilasciato uno speciale certificato di licenza.
Art. 41. - La prima nomina del personale tecnico e didattico di cui al comma 3° della pianta organica puo' essere definitiva, o fatta per un biennio secondo che sara' indicato nell'avviso di concorso.
Nel secondo caso compiuto il biennio con lode sara' deliberata la nomina definitiva.
Sara' concessa al personale dell'istituto, di cui alla pianta organica, la pensione secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 2 settembre 1901.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 23 settembre 1901.
Reg. 231. Atti del Governo a f. 42. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.
G. Baccelli.
Agli articoli 26, 29, 30 e 41 dello statuto organico dell'istituto agrario siciliano Valdisavoia in Catania approvata con regio decreto 25 agosto 1899, n. CCLXXIII, sono sostituiti i seguenti:
Art. 26. - Per essere ammessi nel convitto bisogna avere:
1° l'eta' da 10 a 13 anni;
2° l'attestato di promozione del 3° corso elementare, o sostenere un esame che comprovi di saper leggere e scrivere correttamente.
Ed altre speciali condizioni che verranno stabilite per regolamento.
Art. 29. - Il corso degli studi della scuola pratica e' quinquennale. - E' facoltativo un sesto anno complementare.
Art. 30. - Ai giovani che avranno compiuti i 5 anni di corso e superato l'esame finale verra' rilasciato uno speciale certificato di licenza.
Art. 41. - La prima nomina del personale tecnico e didattico di cui al comma 3° della pianta organica puo' essere definitiva, o fatta per un biennio secondo che sara' indicato nell'avviso di concorso.
Nel secondo caso compiuto il biennio con lode sara' deliberata la nomina definitiva.
Sara' concessa al personale dell'istituto, di cui alla pianta organica, la pensione secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 2 settembre 1901.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 23 settembre 1901.
Reg. 231. Atti del Governo a f. 42. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.
G. Baccelli.