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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 08/08/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA Nr. 26/2025
Cron. Nr.
Deposito minuta
______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dr. ROBERTO SPAGNUOLO Presidente rel.
Dr. AIDA SABBATO Consigliera
Dr. ROSA LAROCCA Consigliera
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr. 43 - 2022 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a precetto” e vertente
T R A
, residente in [...], rappresentato e difeso Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente da se medesimo, ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. Fabio
Marcante, elettivamente domiciliato in Trecchina (PZ) alla via S. Elena n. 36 presso e nello studio
APPELLANTE E
con sede legale in Roma, viale Beethoven n. 11, in persona del Controparte_1
procuratore generale, avv. Valentina De Santis, giusta procura rilasciata per atto notaio di Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mungari ed elettivamente Per_1
domiciliata presso il suo studio in Roma, via Guido d'Arezzo n. 32, giusta procura apposta in calce alla memoria di costituzione in appello,
APPELLATA
All'udienza in data 13/2/2025 i procuratori delle parti costituite, rassegnate le seguenti conclusioni:
per l'appellante:
“ Tanto premesso, l'avv. , ut supra difeso, rappresentato e domiciliato, propone Parte_1
appello avverso la sentenza n. 104/2022”;
per la società appellata:
“Voglia Codesta Onorevole Corte d'Appello adita, in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità del vravamedi cui all'art. 434 c.p.c.,
punti 1) e 2), sprovvisto persino di specifiche conclusioni volti alla riforma della sentenza di
I grado, per le ragioni esposte nel presente atto;
nel merito, rigettare integralmente l'appello,
in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto,
confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado. Con vittoria i spese, diritti e onorari del doppio grado del giudizio”,
hanno discusso la causa nella forma della trattazione scritta, con immediata decisione secondo il dispositivo depositato in udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione a precetto depositato il 24/9/2019 presso la Cancelleria del
Tribunale di Lagonegro in funzione di g.l., l'avv. opponeva il precetto Parte_1
notificatogli il 17/9/2019, con il quale gli aveva intimato di pagare la somma Controparte_1
di €. 1.786,18 a titolo di spese legali afferenti un procedimento per reclamo.
Il ricorrente lamentava l'avvenuta notifica dell'atto al civico n. 40 anziché al 36 della via S.
Elena in Trecchina;
di non essersi mai rifiutato di pagare la somma intimata, avendo solo atteso l'emissione della fattura;
che la notifica del precetto non era stata preceduta da atto di messa in mora;
che la procura alle liti allegata al precetto era nulla.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inefficacia e la nullità del precetto opposto.
Con sentenza n. 104/2022 del 8/3/2022 il Tribunale adito rigettava il ricorso per infondatezza della domanda e, comunque, per avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto che lamentava viziato.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il precettato, enunciando i medesimi presunti vizi del precetto dedotti in prime cure. La società creditrice si costituiva e resisteva al gravame.
All'udienza del 13/2/2025 la causa, previa discussione mediante trattazione scritta, è stata decisa come da dispositivo riportato in calce, depositato immediatamente dopo l'udienza cartolare.
MOTIVAZIONE
L'appello va rigettato.
Invero, fondata è l'eccezione di inammissibilità dell'atto formulata dalla società creditrice,
dal momento che il ricorso in appello risulta completamente privo delle conclusioni, talchè
non è consentito al giudice e alla controparte di individuare il quantum devolutum al giudizio di appello (“Tanto premesso, l'avv. , ut supra difeso, rappresentato e Parte_1
domiciliato, propone appello avverso la sentenza n. 104/2022”, vds l'atto di appello).
Ma anche a voler ritenere che l'atto di appello contenga un rinvio implicito alle lagnanze contenute nella parte narrativa della sentenza, s'è comunque al cospetto di un'impugnazione completamente sovrapponibile al ricorso di primo grado e dunque irrimediabilmente viziata sotto il profilo della specificità richiesta dal codice di rito, nel testo vigente al momento dell'atto.
Come è noto con la legge n. 134/2012, che ha convertito con modifiche il D.L. 22 giugno
2012 n. 83, furono introdotte alcune importanti modifiche al codice di rito, per garantire maggiori celerità ed efficienza alla giustizia civile.
La vecchia formulazione dell'art. 342 del codice di rito prevedeva che l'appello dovesse contenere “l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché le
indicazioni prescritte nell'articolo 163”; analogo poi era il contenuto dell'art. 434 c.p.c.
(riguardante l'appello nel processo del lavoro) che effettuava un richiamo all'art. 414 c.p.c.,
che disciplina il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nel rito del lavoro. Tali
norme, nella loro originaria formulazione, non prevedevano conseguenze nella ipotesi di assenza di specificità dei motivi di gravame.
La giurisprudenza di legittimità, però, ha ritenuto che il requisito della specificità dei motivi dell'appello postulasse che alle argomentazioni della sentenza impugnata venissero contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. La nuova versione degli articoli 342 e 434 del codice di rito, dopo avere confermato la necessità della specificità dei motivi di gravame, aggiungeva che l'appello doveva contenere a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In particolare l'obbligo di motivazione è già previsto dal comma 1 dell'art. 342, di talché il n.
1), nella parte in cui richiede l'elencazione “delle modifiche che vengono richieste alla
ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, va interpretato nel senso che l'appellante non può certo limitarsi a criticare la sentenza impugnata, dovendo invece indicare i capi oggetto di gravame, ma pure spiegare in quali termini e per quali motivi il fatto deve essere ricostruito in maniera differente rispetto a quella del primo giudice.
Il n. 2) degli artt. 342 e 434 c.p.c., invece, non si limita a rendere necessaria la specifica indicazione della violazione di legge lamentata, ma aggiunge che la parte dovrà anche indicare le “circostanze” che l'hanno determinata e la “loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata”.
Tutto ciò non è ravvisabile nell'appello proposto da , meramente ripetitivo, Parte_1
parola per parola, del ricorso di primo grado e, pertanto, da respingere (tra le tante, cfr. sul punto Cass. Sez. I, sent. n. 21816 del 11/10/2006: “La specificità dei motivi
di appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. impone all'appellante di individuare con
chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione
della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni
fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla
sentenza impugnata, dovendosi perciò ritenere inammissibile l'appello quando, per
l'individuazione dei motivi, l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi.”. Più
recentemente, vds. Cass. Sez. L., sent. n. 17712 del 7/9/2016).
In conclusione, l'appello del ricorrente va rigettato integralmente.
Onere delle spese del grado a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 43/2022 del ruolo generale appelli lavoro, promosso da nei confronti avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Lagonegro n. 104/2022 del 8/3/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della controparte delle
spese del presente grado, che liquida in complessivi € 962,00 oltre IVA ,
CPA e RSF come per legge.
Potenza, 13/2/2025
Il Presidente rel.
dott. Roberto SPAGNUOLO
Cron. Nr.
Deposito minuta
______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dr. ROBERTO SPAGNUOLO Presidente rel.
Dr. AIDA SABBATO Consigliera
Dr. ROSA LAROCCA Consigliera
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr. 43 - 2022 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a precetto” e vertente
T R A
, residente in [...], rappresentato e difeso Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente da se medesimo, ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. Fabio
Marcante, elettivamente domiciliato in Trecchina (PZ) alla via S. Elena n. 36 presso e nello studio
APPELLANTE E
con sede legale in Roma, viale Beethoven n. 11, in persona del Controparte_1
procuratore generale, avv. Valentina De Santis, giusta procura rilasciata per atto notaio di Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mungari ed elettivamente Per_1
domiciliata presso il suo studio in Roma, via Guido d'Arezzo n. 32, giusta procura apposta in calce alla memoria di costituzione in appello,
APPELLATA
All'udienza in data 13/2/2025 i procuratori delle parti costituite, rassegnate le seguenti conclusioni:
per l'appellante:
“ Tanto premesso, l'avv. , ut supra difeso, rappresentato e domiciliato, propone Parte_1
appello avverso la sentenza n. 104/2022”;
per la società appellata:
“Voglia Codesta Onorevole Corte d'Appello adita, in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità del vravamedi cui all'art. 434 c.p.c.,
punti 1) e 2), sprovvisto persino di specifiche conclusioni volti alla riforma della sentenza di
I grado, per le ragioni esposte nel presente atto;
nel merito, rigettare integralmente l'appello,
in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto,
confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado. Con vittoria i spese, diritti e onorari del doppio grado del giudizio”,
hanno discusso la causa nella forma della trattazione scritta, con immediata decisione secondo il dispositivo depositato in udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione a precetto depositato il 24/9/2019 presso la Cancelleria del
Tribunale di Lagonegro in funzione di g.l., l'avv. opponeva il precetto Parte_1
notificatogli il 17/9/2019, con il quale gli aveva intimato di pagare la somma Controparte_1
di €. 1.786,18 a titolo di spese legali afferenti un procedimento per reclamo.
Il ricorrente lamentava l'avvenuta notifica dell'atto al civico n. 40 anziché al 36 della via S.
Elena in Trecchina;
di non essersi mai rifiutato di pagare la somma intimata, avendo solo atteso l'emissione della fattura;
che la notifica del precetto non era stata preceduta da atto di messa in mora;
che la procura alle liti allegata al precetto era nulla.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inefficacia e la nullità del precetto opposto.
Con sentenza n. 104/2022 del 8/3/2022 il Tribunale adito rigettava il ricorso per infondatezza della domanda e, comunque, per avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto che lamentava viziato.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il precettato, enunciando i medesimi presunti vizi del precetto dedotti in prime cure. La società creditrice si costituiva e resisteva al gravame.
All'udienza del 13/2/2025 la causa, previa discussione mediante trattazione scritta, è stata decisa come da dispositivo riportato in calce, depositato immediatamente dopo l'udienza cartolare.
MOTIVAZIONE
L'appello va rigettato.
Invero, fondata è l'eccezione di inammissibilità dell'atto formulata dalla società creditrice,
dal momento che il ricorso in appello risulta completamente privo delle conclusioni, talchè
non è consentito al giudice e alla controparte di individuare il quantum devolutum al giudizio di appello (“Tanto premesso, l'avv. , ut supra difeso, rappresentato e Parte_1
domiciliato, propone appello avverso la sentenza n. 104/2022”, vds l'atto di appello).
Ma anche a voler ritenere che l'atto di appello contenga un rinvio implicito alle lagnanze contenute nella parte narrativa della sentenza, s'è comunque al cospetto di un'impugnazione completamente sovrapponibile al ricorso di primo grado e dunque irrimediabilmente viziata sotto il profilo della specificità richiesta dal codice di rito, nel testo vigente al momento dell'atto.
Come è noto con la legge n. 134/2012, che ha convertito con modifiche il D.L. 22 giugno
2012 n. 83, furono introdotte alcune importanti modifiche al codice di rito, per garantire maggiori celerità ed efficienza alla giustizia civile.
La vecchia formulazione dell'art. 342 del codice di rito prevedeva che l'appello dovesse contenere “l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché le
indicazioni prescritte nell'articolo 163”; analogo poi era il contenuto dell'art. 434 c.p.c.
(riguardante l'appello nel processo del lavoro) che effettuava un richiamo all'art. 414 c.p.c.,
che disciplina il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nel rito del lavoro. Tali
norme, nella loro originaria formulazione, non prevedevano conseguenze nella ipotesi di assenza di specificità dei motivi di gravame.
La giurisprudenza di legittimità, però, ha ritenuto che il requisito della specificità dei motivi dell'appello postulasse che alle argomentazioni della sentenza impugnata venissero contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. La nuova versione degli articoli 342 e 434 del codice di rito, dopo avere confermato la necessità della specificità dei motivi di gravame, aggiungeva che l'appello doveva contenere a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In particolare l'obbligo di motivazione è già previsto dal comma 1 dell'art. 342, di talché il n.
1), nella parte in cui richiede l'elencazione “delle modifiche che vengono richieste alla
ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, va interpretato nel senso che l'appellante non può certo limitarsi a criticare la sentenza impugnata, dovendo invece indicare i capi oggetto di gravame, ma pure spiegare in quali termini e per quali motivi il fatto deve essere ricostruito in maniera differente rispetto a quella del primo giudice.
Il n. 2) degli artt. 342 e 434 c.p.c., invece, non si limita a rendere necessaria la specifica indicazione della violazione di legge lamentata, ma aggiunge che la parte dovrà anche indicare le “circostanze” che l'hanno determinata e la “loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata”.
Tutto ciò non è ravvisabile nell'appello proposto da , meramente ripetitivo, Parte_1
parola per parola, del ricorso di primo grado e, pertanto, da respingere (tra le tante, cfr. sul punto Cass. Sez. I, sent. n. 21816 del 11/10/2006: “La specificità dei motivi
di appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. impone all'appellante di individuare con
chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione
della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni
fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla
sentenza impugnata, dovendosi perciò ritenere inammissibile l'appello quando, per
l'individuazione dei motivi, l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi.”. Più
recentemente, vds. Cass. Sez. L., sent. n. 17712 del 7/9/2016).
In conclusione, l'appello del ricorrente va rigettato integralmente.
Onere delle spese del grado a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 43/2022 del ruolo generale appelli lavoro, promosso da nei confronti avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Lagonegro n. 104/2022 del 8/3/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della controparte delle
spese del presente grado, che liquida in complessivi € 962,00 oltre IVA ,
CPA e RSF come per legge.
Potenza, 13/2/2025
Il Presidente rel.
dott. Roberto SPAGNUOLO