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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 19/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 7434/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lucia De Parte_1
LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Striano, via Caionche n. 39;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare in capo al sig. un'invalidità civile al 100% con difficoltà persistenti a svolgere i Parte_1 compiti e le funzioni proprie della sua età con necessità di assistenza continua, a far data dalla domanda amministrativa del 23.07.2021, ovvero dalla diversa decorrenza indicata dal CTU medico legale a disporsi;
b) Condannare l' in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
c) Porre le spese della CTU medico-legale a carico dell' CP_1
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l''infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 27.12.2023, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando, di contro, la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento negato dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di ATP non avrebbe adeguatamente valutato la gravità del quadro patologico obbiettivato, non avendo considerato l'incidenza funzionale delle singole patologie sofferte sulla propria autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita e nella deambulazione.
2.1. Alla luce di tali rilievi nonché della documentazione medica sopravvenuta, si è reputato, dunque, necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. il quale ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per la Persona_1 concessione delle prestazioni assistenziali richieste, ma solo a decorrere dal mese di settembre
2024.
3. Il c.t.u., sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato nonché della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “morbo di RO trattato chirurgicamente con colectomia totale ed ileostomia in sede iliaca destra, in soggetto attualmente portatore di voluminosa ernia addominale peristomale e steatosi epatica;
diabete Mellito tipo II in trattamento insulinico, complicato da retinopatia proliferante e vasculopatia cronica pluridistrettuale;
adenocarcinoma prostatico (grade group 5 sec. Epstein -WHO ) con localizzazioni secondarie ossee costali in terapia ormonale e carcinoma uroteliale già trattato con resezione chirurgica transuretrale (TURV), in soggetto con recente riscontro di carcinoma invasivo
NST della mammella destra già sottoposto a mastectomia omolaterale ed in attuale trattamento farmacologico ormonale;
ipertensione arteriosa in terapia farmacologica.
Delle suddette infermità erano già in atto all'epoca di inoltro della domanda amministrativa del
23.07.2021 soltanto quella a carico dell'apparato digerente, quella endocrinologica e quella vescicale, mentre le restanti sono state documentate agli atti solo in epoca successiva.
In particolare, la patologia neoplastica prostatica risulta essere stata diagnosticata per la prima volta a seguito dell'esame istologico eseguito in data 27.06.2022 presso il centro diagnostico di Napoli, quella ipertensiva in occasione della visita specialistica cardiologica effettuata in Per_2 data 17.03.2023 presso l' e quella mammaria solo dopo l'esecuzione di CP_2 accertamenti clinici e strumentali praticati presso diverse strutture sanitarie nel periodo marzo- aprile 2024 (cfr. relativi referti agli atti).
In ogni caso, il quadro clinico complessivo risulta essere andato incontro nel tempo a marcato aggravamento, tenuto conto della marcata entità della compromissione delle condizioni cliniche generali del periziato (con conseguenti ripercussioni anche in ambito motorio ed in particolare sulle variazioni posturali), specificamente rilevata dallo scrivente CTU in occasione della visita medica peritale del 28.03.2025 , laddove nei precedenti certificati agli atti non viene in alcun modo esaustivamente evidenziato che tale compromissione fosse già di estrema gravità”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “Con specifico riferimento alle tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992, la valutazione del grado percentuale di invalidità derivante dalle affezioni descritte, singolarmente considerate, è la seguente:
• Morbo di RO trattato chirurgicamente con colectomia totale ed ileostomia in sede iliaca destra, in soggetto attualmente portatore di voluminosa ernia addominale peristomale e steatosi epatica : 70%. Per morbo di RO si intende una malattia infiammatoria cronica intestinale a genesi autoimmunitaria che può interessare qualsiasi tratto del tubo digerente;
almeno inizialmente, però, le lesioni sono localizzate a livello della porzione terminale dell'intestino tenue
(ileo distale) in circa un terzo dei casi;
in circa la metà dei casi coinvolgono sia l'intestino tenue che il colon;
nei rimanenti casi coinvolgono soltanto il colon (colite di RO). Nel caso in esame, per il trattamento di tale patologia è stato necessario procedere ad una ampia demolizione chirurgica con confezionamento di ileostomia definitiva, a cui ha fatto seguito la formazione di una voluminosa tumefazione erniaria peristomale che in atto limita notevolmente i movimenti del periziato;
pertanto, pur in assenza di deperimento organico, per la valutazione medico-legale di tale quadro morboso si propende per analogia per l'applicazione in misura massima del codice tabellare 6461, che valuta l'infermità “morbo di RO (IV classe)” in un range compreso tra 61%
e 70%.
• Diabete Mellito tipo II in trattamento insulinico, complicato da retinopatia proliferante e vasculopatia cronica pluridistrettuale: 60%. In considerazione del fatto che, pur in presenza di malattia diabetica complicata, oltre che da vasculopatia polidistrettuali, anche da retinopatia proliferante, il ricorrente evidenzia una ancora discreta capacità visiva a sinistra (cfr. certificazione oculistica del 16.03.2023 in atti), per la valutazione di tale patologia , globalmente considerata, si propende per analogia per l'adozione in misura massima del codice tabellare 9310, che valuta dal 51%al 60% l'infermità “diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia [classe III]”).
• Adenocarcinoma prostatico (grade group 5 sec. Epstein-WHO ) con localizzazioni secondarie ossee costali in terapia ormonale e carcinoma uroteliale già trattato con resezione chirurgica transuretrale(TURV), in soggetto con recente riscontro di carcinoma invasivo NST della mammella destra già sottoposto a mastectomiaomolateraleedinattualetrattamentofarmacologicoormonale
:100%. Infatti, tenuto conto delle caratteristiche istologiche della lesione neoplastica prostatica e della contestuale presenza di lesioni metastatiche ossee, nonché del successivo riscontro di carcinoma invasivo mammario, già trattato con mastectomia e terapia ormonale, ma tuttora in corso di definitiva definizione del successivo iter diagnostico e terapeutico, nel caso in esame nel suo complesso risulta del tutto applicabile il codice tabellare 9325, che valuta nella misura fissa del 100% tutte le “neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante l'asportazione chirurgica”.
• Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica: 11%. Tenuto conto che in occasione della visita peritale è stato rilevato un buon compenso emodinamico e pressorio, con assenza di qualsivoglia contestuale evidenza documentale in grado di attestare la sussistenza di un significativo danno d'organo secondario, tale patologia può essere ritenuta responsabile di ripercussioni invalidanti sovrapponibili semplicemente a quelle minime previste per l'infermità
“coronaropatia lieve (I classe NYHA)(codice 6445, valutazione indicata in misura compresa tra
11% e 20%)”.
Considerando nel loro complesso le diverse ripercussioni funzionali causate dalle suddette infermità, le quali risultano in parziale concorrenza tra loro, il periziato presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età sin dall'inoltro della domanda amministrativa del 23.07.2021, epoca in cui, benché non si fosse ancora realizzata quella grave compromissione delle condizioni generali e della funzione motorio-posturale, poi evidenziata all'atto della visita peritale dello scrivente CTU, le patologie già presenti erano sufficienti per il raggiungimento di tale soglia invalidante.
Inoltre, nonostante manifesti tuttora capacità mnesico-cognitive e visive tali da consentire lo svolgimento di una discreta vita di relazione e l'interazione sensoriale con l'ambiente circostante, nonché un preservato compenso cardiorespiratorio, con assenza di ANGOR, cianosi, dispnea ed edemi declivi, e pur se ancora capace, pur con difficoltà e solo per brevi tratti, di deambulare con ausilio di appoggio, allo stato il ricorrente mostra una così severa compromissione delle condizioni generali e della funzione motoria (con particolare riguardo ai passaggi posturali che in atto vengono eseguiti con ausilio di terzi ), nonché una così marcata difficoltà nella quotidiana gestione della sacca ileo-stomica, da non essere più in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita globalmente intesi, per cui ha necessità di assistenza continua.
Per ciò che riguarda la decorrenza di quest'ultima condizione, vi è da rilevare che, essendo in relazione a condizioni morbose croniche a lenta evoluzione e tenuto altresì conto della marcata entità del quadro clinico-funzionale evidenziato al momento della visita peritale, la stessa necessità di assistenza continua, pur se specificamente accertata dallo scrivente CTU solo in occasione dell'attuale accesso peritale (marzo 2025), può essere ragionevolmente retrodatata per lo meno di sei mesi e, quindi, è da far risalire già all'inizio del precedente mese di settembre 2024.
Prima di tale data, invece, in accordo con le conclusioni a cui era a suo tempo già pervenuto il consulente tecnico di ufficio nominato nell'ambito del precedente A,T.P. sulla base della sua visita peritale del 18.02.2023, non è emersa in atti alcuna evidenza che il periziato si trovasse allora in condizioni di impossibilità a deambulare permanentemente senza aiuto di accompagnatore o che già all'epoca non fosse più in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, in quanto non è stata rinvenuta alcuna documentazione in grado di attestare che le sue condizioni generali fossero anche allora tanto precarie da determinare la perdita totale e definitiva della sua autonomia personale.
In particolare, che in precedenza l'autonomia del periziato fosse di gran lunga meno compromessa risulta confermato dal fatto che, così come attestato dalla relativa documentazione in atti, in occasione della visita peritale effettuata in data 18.02.2023 dal consulente nominato nell'ambito del precedente accertamento tecnico preventivo , al contrario di quanto poi rilevato nel corso dell'attuale visita peritale del 28.03.2025, veniva specificamente accertato tra l'altro il riscontro di “tono e trofia muscolare nella norma”, nonché che i cambi posturali e la stazione eretta risultavano all'epoca ancora eseguibili solo “con lieve difficoltà”, senza alcun riferimento già allora all'eventuale necessità di terzi per la loro attuazione (cfr. esame obiettivo riportato Cont nell'elaborato peritale in atti, mentre in occasione della successiva visita geriatrica del
12.04.2023 la compromissione dell'autonomia funzionale del periziato veniva all'epoca giudicata semplicemente “moderata” (cfr. relativo certificato medico-legale agli atti).
Inoltre, considerando sempre globalmente i deficit funzionali determinati dalle varie patologie presenti, si può altresì affermare che il sig. risulta essere soggetto con disabilità ai sensi Pt_1 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 104/92, a far data sin dall'inoltro della domanda amministrativa del 23.07.2021, epoca in cui le infermità in atto, benché non si fosse ancora realizzata quella grave compromissione delle condizioni generali e della funzione motorio- posturale, poi evidenziata nel corso della visita peritale dello scrivente CTU, anche in tale ambito valutativo erano già sufficienti per il raggiungimento della suddetta specifica condizione invalidante.
Oltre a ciò, in conseguenza delle severe ripercussioni funzionali determinate dal successivo e marcato aggravamento dello stato di salute generale ed, in particolare, dalla sopravvenuta compromissione della funzione motorio -posturale, a decorrere dall'inizio del mese di settembre
2024, il ricorrente versa in una condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge104/92, inquanto, da tale data, le minorazioni presenti riducono l'autonomia personale, correlata all'età, così da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Quest'ultimo giudizio viene formulato in difformità da quello già espresso dal consulente nominato nell'ambito del precedente accertamento tecnico preventivo che aveva invece ritenuto che la connotazione di gravità dell'handicap si fosse realizzata già a partire sin dall'epoca di inoltro della domanda amministrativa.
In realtà, tenuto conto che, così come dettagliatamente analizzato in precedenza, la specifica obiettività descritta dallo stesso consulente nel suo elaborato peritale indica chiaramente che allora la compromissione dell'autonomia personale del ricorrente era da ritenere d i entità certamente più modesta, appare evidente come l'individuazione di tale decorrenza temporale non possa essere affatto condivisa, laddove, sulla base delle motivazioni già illustrate, essa possa essere invece fatta coincidere più correttamente con quella già indicata dallo scrivente CTU
(settembre 2024 ).
In ogni caso, dal momento che l'attuale giudizio di necessità di assistenza continua risulta legato in massima parte alla presenza di un plurimo quadro patologico neoplastico, anche in relazione all'eventuale necessità in futuro di intraprendere o meno ulteriori trattamenti (allo stato la patologia mammaria è ancora in corso di definitivo inquadramento diagnostico e terapeutico, soprattutto in riferimento all'evidenza in atti di dato strumentale positivo per linfoadenopatia ascellare destra) e tenuto comunque conto dell'estrema incertezza evolutiva che generalmente caratterizza tali patologie, si ritiene opportuno prevedere una visita medica di revisione nel mese di aprile 2027, epoca in cui saranno trascorsi due anni dalle presenti operazioni peritali”.
3.1. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo espletato e della precisa, diffusa e argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va in parte accolta e, per l'effetto, vanno dichiarati sussistenti i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali richieste, a decorrere dal mese di settembre 2024. 4. Quanto al governo delle spese, in ragione del complessivo esito delle due fasi di giudizio, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 a decorrere dal settembre 2024;
• Compensa integralmente le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 19/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 19/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 7434/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lucia De Parte_1
LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Striano, via Caionche n. 39;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare in capo al sig. un'invalidità civile al 100% con difficoltà persistenti a svolgere i Parte_1 compiti e le funzioni proprie della sua età con necessità di assistenza continua, a far data dalla domanda amministrativa del 23.07.2021, ovvero dalla diversa decorrenza indicata dal CTU medico legale a disporsi;
b) Condannare l' in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
c) Porre le spese della CTU medico-legale a carico dell' CP_1
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l''infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 27.12.2023, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando, di contro, la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento negato dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di ATP non avrebbe adeguatamente valutato la gravità del quadro patologico obbiettivato, non avendo considerato l'incidenza funzionale delle singole patologie sofferte sulla propria autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita e nella deambulazione.
2.1. Alla luce di tali rilievi nonché della documentazione medica sopravvenuta, si è reputato, dunque, necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. il quale ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per la Persona_1 concessione delle prestazioni assistenziali richieste, ma solo a decorrere dal mese di settembre
2024.
3. Il c.t.u., sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato nonché della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “morbo di RO trattato chirurgicamente con colectomia totale ed ileostomia in sede iliaca destra, in soggetto attualmente portatore di voluminosa ernia addominale peristomale e steatosi epatica;
diabete Mellito tipo II in trattamento insulinico, complicato da retinopatia proliferante e vasculopatia cronica pluridistrettuale;
adenocarcinoma prostatico (grade group 5 sec. Epstein -WHO ) con localizzazioni secondarie ossee costali in terapia ormonale e carcinoma uroteliale già trattato con resezione chirurgica transuretrale (TURV), in soggetto con recente riscontro di carcinoma invasivo
NST della mammella destra già sottoposto a mastectomia omolaterale ed in attuale trattamento farmacologico ormonale;
ipertensione arteriosa in terapia farmacologica.
Delle suddette infermità erano già in atto all'epoca di inoltro della domanda amministrativa del
23.07.2021 soltanto quella a carico dell'apparato digerente, quella endocrinologica e quella vescicale, mentre le restanti sono state documentate agli atti solo in epoca successiva.
In particolare, la patologia neoplastica prostatica risulta essere stata diagnosticata per la prima volta a seguito dell'esame istologico eseguito in data 27.06.2022 presso il centro diagnostico di Napoli, quella ipertensiva in occasione della visita specialistica cardiologica effettuata in Per_2 data 17.03.2023 presso l' e quella mammaria solo dopo l'esecuzione di CP_2 accertamenti clinici e strumentali praticati presso diverse strutture sanitarie nel periodo marzo- aprile 2024 (cfr. relativi referti agli atti).
In ogni caso, il quadro clinico complessivo risulta essere andato incontro nel tempo a marcato aggravamento, tenuto conto della marcata entità della compromissione delle condizioni cliniche generali del periziato (con conseguenti ripercussioni anche in ambito motorio ed in particolare sulle variazioni posturali), specificamente rilevata dallo scrivente CTU in occasione della visita medica peritale del 28.03.2025 , laddove nei precedenti certificati agli atti non viene in alcun modo esaustivamente evidenziato che tale compromissione fosse già di estrema gravità”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “Con specifico riferimento alle tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992, la valutazione del grado percentuale di invalidità derivante dalle affezioni descritte, singolarmente considerate, è la seguente:
• Morbo di RO trattato chirurgicamente con colectomia totale ed ileostomia in sede iliaca destra, in soggetto attualmente portatore di voluminosa ernia addominale peristomale e steatosi epatica : 70%. Per morbo di RO si intende una malattia infiammatoria cronica intestinale a genesi autoimmunitaria che può interessare qualsiasi tratto del tubo digerente;
almeno inizialmente, però, le lesioni sono localizzate a livello della porzione terminale dell'intestino tenue
(ileo distale) in circa un terzo dei casi;
in circa la metà dei casi coinvolgono sia l'intestino tenue che il colon;
nei rimanenti casi coinvolgono soltanto il colon (colite di RO). Nel caso in esame, per il trattamento di tale patologia è stato necessario procedere ad una ampia demolizione chirurgica con confezionamento di ileostomia definitiva, a cui ha fatto seguito la formazione di una voluminosa tumefazione erniaria peristomale che in atto limita notevolmente i movimenti del periziato;
pertanto, pur in assenza di deperimento organico, per la valutazione medico-legale di tale quadro morboso si propende per analogia per l'applicazione in misura massima del codice tabellare 6461, che valuta l'infermità “morbo di RO (IV classe)” in un range compreso tra 61%
e 70%.
• Diabete Mellito tipo II in trattamento insulinico, complicato da retinopatia proliferante e vasculopatia cronica pluridistrettuale: 60%. In considerazione del fatto che, pur in presenza di malattia diabetica complicata, oltre che da vasculopatia polidistrettuali, anche da retinopatia proliferante, il ricorrente evidenzia una ancora discreta capacità visiva a sinistra (cfr. certificazione oculistica del 16.03.2023 in atti), per la valutazione di tale patologia , globalmente considerata, si propende per analogia per l'adozione in misura massima del codice tabellare 9310, che valuta dal 51%al 60% l'infermità “diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia [classe III]”).
• Adenocarcinoma prostatico (grade group 5 sec. Epstein-WHO ) con localizzazioni secondarie ossee costali in terapia ormonale e carcinoma uroteliale già trattato con resezione chirurgica transuretrale(TURV), in soggetto con recente riscontro di carcinoma invasivo NST della mammella destra già sottoposto a mastectomiaomolateraleedinattualetrattamentofarmacologicoormonale
:100%. Infatti, tenuto conto delle caratteristiche istologiche della lesione neoplastica prostatica e della contestuale presenza di lesioni metastatiche ossee, nonché del successivo riscontro di carcinoma invasivo mammario, già trattato con mastectomia e terapia ormonale, ma tuttora in corso di definitiva definizione del successivo iter diagnostico e terapeutico, nel caso in esame nel suo complesso risulta del tutto applicabile il codice tabellare 9325, che valuta nella misura fissa del 100% tutte le “neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante l'asportazione chirurgica”.
• Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica: 11%. Tenuto conto che in occasione della visita peritale è stato rilevato un buon compenso emodinamico e pressorio, con assenza di qualsivoglia contestuale evidenza documentale in grado di attestare la sussistenza di un significativo danno d'organo secondario, tale patologia può essere ritenuta responsabile di ripercussioni invalidanti sovrapponibili semplicemente a quelle minime previste per l'infermità
“coronaropatia lieve (I classe NYHA)(codice 6445, valutazione indicata in misura compresa tra
11% e 20%)”.
Considerando nel loro complesso le diverse ripercussioni funzionali causate dalle suddette infermità, le quali risultano in parziale concorrenza tra loro, il periziato presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età sin dall'inoltro della domanda amministrativa del 23.07.2021, epoca in cui, benché non si fosse ancora realizzata quella grave compromissione delle condizioni generali e della funzione motorio-posturale, poi evidenziata all'atto della visita peritale dello scrivente CTU, le patologie già presenti erano sufficienti per il raggiungimento di tale soglia invalidante.
Inoltre, nonostante manifesti tuttora capacità mnesico-cognitive e visive tali da consentire lo svolgimento di una discreta vita di relazione e l'interazione sensoriale con l'ambiente circostante, nonché un preservato compenso cardiorespiratorio, con assenza di ANGOR, cianosi, dispnea ed edemi declivi, e pur se ancora capace, pur con difficoltà e solo per brevi tratti, di deambulare con ausilio di appoggio, allo stato il ricorrente mostra una così severa compromissione delle condizioni generali e della funzione motoria (con particolare riguardo ai passaggi posturali che in atto vengono eseguiti con ausilio di terzi ), nonché una così marcata difficoltà nella quotidiana gestione della sacca ileo-stomica, da non essere più in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita globalmente intesi, per cui ha necessità di assistenza continua.
Per ciò che riguarda la decorrenza di quest'ultima condizione, vi è da rilevare che, essendo in relazione a condizioni morbose croniche a lenta evoluzione e tenuto altresì conto della marcata entità del quadro clinico-funzionale evidenziato al momento della visita peritale, la stessa necessità di assistenza continua, pur se specificamente accertata dallo scrivente CTU solo in occasione dell'attuale accesso peritale (marzo 2025), può essere ragionevolmente retrodatata per lo meno di sei mesi e, quindi, è da far risalire già all'inizio del precedente mese di settembre 2024.
Prima di tale data, invece, in accordo con le conclusioni a cui era a suo tempo già pervenuto il consulente tecnico di ufficio nominato nell'ambito del precedente A,T.P. sulla base della sua visita peritale del 18.02.2023, non è emersa in atti alcuna evidenza che il periziato si trovasse allora in condizioni di impossibilità a deambulare permanentemente senza aiuto di accompagnatore o che già all'epoca non fosse più in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, in quanto non è stata rinvenuta alcuna documentazione in grado di attestare che le sue condizioni generali fossero anche allora tanto precarie da determinare la perdita totale e definitiva della sua autonomia personale.
In particolare, che in precedenza l'autonomia del periziato fosse di gran lunga meno compromessa risulta confermato dal fatto che, così come attestato dalla relativa documentazione in atti, in occasione della visita peritale effettuata in data 18.02.2023 dal consulente nominato nell'ambito del precedente accertamento tecnico preventivo , al contrario di quanto poi rilevato nel corso dell'attuale visita peritale del 28.03.2025, veniva specificamente accertato tra l'altro il riscontro di “tono e trofia muscolare nella norma”, nonché che i cambi posturali e la stazione eretta risultavano all'epoca ancora eseguibili solo “con lieve difficoltà”, senza alcun riferimento già allora all'eventuale necessità di terzi per la loro attuazione (cfr. esame obiettivo riportato Cont nell'elaborato peritale in atti, mentre in occasione della successiva visita geriatrica del
12.04.2023 la compromissione dell'autonomia funzionale del periziato veniva all'epoca giudicata semplicemente “moderata” (cfr. relativo certificato medico-legale agli atti).
Inoltre, considerando sempre globalmente i deficit funzionali determinati dalle varie patologie presenti, si può altresì affermare che il sig. risulta essere soggetto con disabilità ai sensi Pt_1 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 104/92, a far data sin dall'inoltro della domanda amministrativa del 23.07.2021, epoca in cui le infermità in atto, benché non si fosse ancora realizzata quella grave compromissione delle condizioni generali e della funzione motorio- posturale, poi evidenziata nel corso della visita peritale dello scrivente CTU, anche in tale ambito valutativo erano già sufficienti per il raggiungimento della suddetta specifica condizione invalidante.
Oltre a ciò, in conseguenza delle severe ripercussioni funzionali determinate dal successivo e marcato aggravamento dello stato di salute generale ed, in particolare, dalla sopravvenuta compromissione della funzione motorio -posturale, a decorrere dall'inizio del mese di settembre
2024, il ricorrente versa in una condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge104/92, inquanto, da tale data, le minorazioni presenti riducono l'autonomia personale, correlata all'età, così da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Quest'ultimo giudizio viene formulato in difformità da quello già espresso dal consulente nominato nell'ambito del precedente accertamento tecnico preventivo che aveva invece ritenuto che la connotazione di gravità dell'handicap si fosse realizzata già a partire sin dall'epoca di inoltro della domanda amministrativa.
In realtà, tenuto conto che, così come dettagliatamente analizzato in precedenza, la specifica obiettività descritta dallo stesso consulente nel suo elaborato peritale indica chiaramente che allora la compromissione dell'autonomia personale del ricorrente era da ritenere d i entità certamente più modesta, appare evidente come l'individuazione di tale decorrenza temporale non possa essere affatto condivisa, laddove, sulla base delle motivazioni già illustrate, essa possa essere invece fatta coincidere più correttamente con quella già indicata dallo scrivente CTU
(settembre 2024 ).
In ogni caso, dal momento che l'attuale giudizio di necessità di assistenza continua risulta legato in massima parte alla presenza di un plurimo quadro patologico neoplastico, anche in relazione all'eventuale necessità in futuro di intraprendere o meno ulteriori trattamenti (allo stato la patologia mammaria è ancora in corso di definitivo inquadramento diagnostico e terapeutico, soprattutto in riferimento all'evidenza in atti di dato strumentale positivo per linfoadenopatia ascellare destra) e tenuto comunque conto dell'estrema incertezza evolutiva che generalmente caratterizza tali patologie, si ritiene opportuno prevedere una visita medica di revisione nel mese di aprile 2027, epoca in cui saranno trascorsi due anni dalle presenti operazioni peritali”.
3.1. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo espletato e della precisa, diffusa e argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va in parte accolta e, per l'effetto, vanno dichiarati sussistenti i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali richieste, a decorrere dal mese di settembre 2024. 4. Quanto al governo delle spese, in ragione del complessivo esito delle due fasi di giudizio, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 a decorrere dal settembre 2024;
• Compensa integralmente le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 19/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno