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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 20/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 275/2022 R.G. promossa da
, Parte_1 [...]
, con sede in Narni in via della Luna n.6, in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t. , C.F. e P. IV , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Pier Lorenzo Parenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Firenze, via della Condotta n.6, in forza di mandato depositato unitamente all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
di ET, nato a [...] il 1° giugno 1944, C.F. Controparte_1 [...]
C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_2
pagina 1 di 17 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabrizio Pollari Maglietta e Michela Tenerini,
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Elisa Battistoni in Perugia, via
Favorita n.9, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione in fase inibitoria;
-Appellati=
OGGETTO: proprietà
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di appello;
Per la parte appellata come alle note d'udienza datate 26.3.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_3 CP_2
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Terni l'
[...] [...]
, in persona Parte_1 Parte_2
del suo legale rappresentante p.t., al fine di sentir accertare che la convenuta aveva occupato illegittimamente parte della proprietà e violato la normativa in Controparte_3
materia di distanze (artt. 873 e ss. Cod. civile) e, per l'effetto:
1. sentirla condannare al ripristino dello stato dei luoghi antecedente ai lavori effettuati (scavo di fossi ed installazione di tubazioni), oltre al risarcimento del danno;
2. sentir accertare l'ingiusta e
“arbitraria compressione del diritto reale di servitù di passaggio a carico del fondo di
proprietà dell' in relazione agli interventi da eseguirsi a sostegno del Parte_1
versante”;
3. in subordine, sentirla condannare a realizzare a proprie cura e spese tutti gli interventi ritenuti “opportuni a salvaguardare l'integrità e il pieno godimento della
proprietà . CP_1
pagina 2 di 17 Esponevano gli attori di essere comproprietari di terreni nel Comune di Narni, posti a monte della proprietà e che l'azienda convenuta nel mese di agosto del 2017 CP_1
aveva fatto eseguire una serie di scavi e sbancamenti per realizzare due fossi e posizionare un prefabbricato in calcestruzzo ed un tubo in polietilene, nonché distrutto una parte del bosco insistente sulle particelle n.4 e 92 degli attori, abbandonando dei rifiuti speciali (i sostegni in cemento armato della vigna); inoltre coi lavori in discorso era stata arbitrariamente rimossa una recinzione posta al confine tra le due proprietà
(cioè tra le particelle nn.83 e 94 della proprietà e le particelle nn.95 e 93 della CP_1
proprietà ), erano state abbattute delle alberature costituenti il confine tra la Pt_1
particella n.5 della proprietà e la part. 93 dell' , distrutta la CP_1 Parte_1
recinzione esistente tra la part. 94 di proprietà e la part. 93 (proprietà ) e CP_1 Pt_1
realizzato un pozzo in prossimità della strada gravata di servitù; sulla base di quanto esposto gli attori rassegnavano le citate conclusioni.
Radicatosi il contraddittorio, l'azienda agricola convenuta resisteva alla domanda deducendo che i lavori de quibus -realizzati per ovviare all'omessa regimentazione delle acque da parte degli attori- non avevano creato alcun dissesto o pericolo per la stabilità
del versante;
oltre a ciò la convenuta rilevava che non era stato tagliato alcun albero
(anche perché avevano usato la macchina decespugliatrice, che non tagliava le piante di alto fusto), che i fossi realizzati erano profondi non più di 50 centimetri, che la servitù di passaggio non era stata lesa (anzi, il passaggio sulla strada doveva ritenersi ancor più
agevole e sicuro), che non era stata invasa la proprietà degli attori e che, ove invasione vi fosse stata, l'area in contestazione doveva considerarsi usucapita.
In conformità di quanto dedotto la convenuta chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice e la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 17 La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi ed una CTU
diretta a descrivere lo stato dei luoghi e dei lavori effettuati dalla convenuta, con accertamento di sconfinamenti e/o dell'eventuale violazione della normativa in tema di distanze;
quindi il Tribunale di Terni in composizione monocratica, con sentenza n.239/2022, pubblicata il 15.3.2022, accoglieva le domande di parte attrice e, per l'effetto, condannava l'azienda agricola convenuta alla “rimozione delle costruzioni in
violazione delle distanze legali, dei rifiuti speciali nonché all'adozione delle misure così
come individuate dal CTU nella consulenza depositata in data 5.9.2020 – conclusioni da
pagg. 46-55”; condannava inoltre la convenuta al pagamento a favore degli attori di
€.5.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento del danno,
oltre al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avverso tale decisione ha interposto appello l' Parte_1
, , per una nutrita serie di motivi
[...] Parte_2
e precisamente per:
“A. Riproduzione pedissequa delle conclusioni del CTU. Omessa motivazione – nullità
della sentenza.
B. Omessa valutazione delle prove testimoniali assunte nel processo.
C. Omessa pronuncia sulle eccezioni di merito formulate da parte convenuta.
D. Errata applicazione degli articoli 889, 891 e 899 del Codice civile.
E. Violazione di legge e mancato accoglimento della eccezione di usucapione.
F. Manifesta illogicità della pronuncia.
G. Esecuzione dei lavori individuati dal CTU – ultra petizione della decisione.
H. Condanna al risarcimento danni – erroneità della pronuncia.
I. Decorrenza degli interessi – erroneità della pronuncia”.
pagina 4 di 17 Sulla base dei motivi di gravame proposti l'azienda agricola appellante ha chiesto che,
previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fosse dichiarata la nullità della sentenza stessa e comunque dovessero essere accolte le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte dagli attori e vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
in via istruttoria l'appellante ha chiesto l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale non ammessi dal primo giudice ed il rinnovo della CTU.
Con comparsa di costituzione datata 18.11.2022 e di Controparte_2 Controparte_1
ET hanno resistito all'appello sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione e,
per conseguenza, hanno concluso perché venissero rigettate tutte le domande proposte dall' con conferma della sentenza n.239/2022 Parte_1
del Tribunale di Terni e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con provvedimento emesso inaudita altera parte dal Presidente in data 17.5.2022 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
quindi la
Corte, con ordinanza collegiale del 14.7.2022, ha confermato il detto decreto sospensivo.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
11.4.2024, previa concessione dei termini di legge (art. 190 cpc) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Il primo dato da cui prendere le mosse è che la sentenza gravata ha recepito integralmente le risultanze della CTU, sì che la motivazione, di fatto, è costituita dalla semplice ritrasposizione (cfr. pagg. 4-7) dei rilievi e delle conclusioni del Consulente
d'Ufficio ing. Persona_1
pagina 5 di 17 In proposito osserva però questa Corte che le domande proposte da parte attrice (vedi pagg. 19-21 dell'atto di citazione) richiedevano – e richiedono – l'esame di svariate questioni giuridiche, che sono state completamente ignorate dal giudice di prime cure,
ma che vanno affrontate.
Innanzitutto è doveroso rilevare che in tema di distanze la linea di confine deve essere adeguatamente individuata, perché le violazioni delle distanze possono invocarsi se vi è
certezza oggettiva sul confine dei fondi finitimi, cosa che non si riscontra nel caso di specie.
In disparte la considerazione che la convenuta in primo grado aveva eccepito l'intervenuta usucapione “della fascia di terreno interessata dalle opere dell'
[...]
” (pag.7 della comparsa di risposta) e che su tale eccezione Parte_1
riconvenzionale è stata omessa ogni pronuncia dal Tribunale di Terni, occorre osservare che dalle foto prodotte in atti si ricava l'assenza di un confine preciso, dal momento che mancavano e mancano dei termini a ciò deputati (i fondi contigui sono dei terreni siti in aperta campagna).
In effetti è lo stesso atto di citazione a sottolineare il fatto che i lavori fatti eseguire dall'azienda agricola non fossero stati preceduti da alcuna rilevazione topografica Pt_1
“per l'esatta determinazione dei rispettivi confini” (pag.4), anzi le parti avevano in precedenza incaricato dei tecnici per individuare i limiti delle rispettive proprietà, ma nessun accordo era stato trovato (pag.5), tanto che non erano stati apposti i relativi termini, anche se erano stati posizionati dei picchetti che avrebbero visto sostanzialmente concordi i tecnici delle parti e che sulla base di tali rilievi parte attrice avesse ritenuto esistenti gli sconfinamenti (pag.6).
Il fatto è che parte convenuta ha affermato che il confine tra le due proprietà era stato stabilito da tempo immemorabile “dalla vegetazione arbustiva lasciata crescere tra i
pagina 6 di 17 due fondi finitimi e dalla strada”; quindi l'azienda agricola aveva ritenuto “in Pt_1
assoluta buona fede” “che la confinazione arbustiva fosse posta sulla sua proprietà” e che, pertanto, i lavori fossero stati “realizzati correttamente” (cfr. pag. 6 della comparsa di risposta).
Orbene, a fronte di tale contrasto la questione preliminare da dirimere non poteva che essere l'individuazione dell'esatto confine tra le due proprietà, tema a cui le parti avevano -a dire il vero- prestato dovuta attenzione nei capitoli di prova formulati
(capitolo “e” della memoria ex art. 183 c.6 n.2 cpc di parte attrice;
numeri 2, 6, 12 e 13
della memoria ex art. 183 c.6 n.2 cpc di parte convenuta) e che aveva ricevuto considerazione anche nella memoria ex art. 183 c.6 n.3 cpc di parte attrice, dove si affermava che per districare la matassa dell'individuazione dei confini l' , Parte_1
tramite il dipendente si era rivolto “ad un vecchio abitante del luogo” (cfr. CP_4
pag.4).
In ogni caso alcuni testimoni esaminati, sia di parte attrice, vale a dire Testimone_1
secondo la quale “prima dei lavori gli indicatori dei confini non erano presenti”
[...]
(cfr. il verbale d'udienza del 28.5.2019), sia di parte convenuta, cioè e Per_2
(quest'ultimo all'udienza del 28.5.19 ha riferito che le uniche tracce di CP_5
confine visibile erano date da una recinzione formata da pali portanti due fili spinati,
recinzione in parte abbattuta), hanno sostanzialmente affermato che le parti non fossero in grado di stabilire l'esatta collocazione dei confini tra i fondi contigui.
Nonostante ciò l'elaborato del CTU prende le mosse dal presupposto contrario, vale a dire l'esistenza di un confine certo dal quale calcolare le distanze, ma senza che il
Consulente abbia specificato il criterio di individuazione del confine, che costituisce quindi una sorta di assioma (che, come tale, non necessita di dimostrazione).
pagina 7 di 17 L'unica ipotesi plausibile è che il CTU abbia preso come base di calcolo per individuare le estensioni dei rispettivi diritti di proprietà le mappe catastali, che come è noto costituiscono un mezzo di prova residuale e sussidiario, in quanto vanno privilegiati altri mezzi di prova (tra le tante vedi Cass. 10062/2018).
Orbene, il primo problema che si pone è che la mappa catastale è la rappresentazione grafica del terreno, realizzata in scala, e se la scala è 1:1000 (come le mappe allegate alla
CTU) oppure è 1:2000, come le mappe depositate al catasto, il rigo di circa 1 millimetro sul disegno equivale ad 1 metro lineare sul terreno oppure 2 metri (se la scala è 1:2000),
dunque anche utilizzando le mappe catastali vi sarebbe un margine di oscillazione di 1/2
metri, ciò che rende incerti tutti i calcoli delle distanze effettuati dal CTU (praticamente da pag.20 a pag.53 dell'elaborato).
Il fatto è che tra la part. 94 di proprietà e la part. 93 (proprietà ) esisteva CP_1 Pt_1
una recinzione -parzialmente distrutta nel corso dei lavori- che per quanto emerso dal corso dell'istruttoria costituiva il confine convenzionale (risalente a tempo immemorabile) tra i fondi contigui. Da ciò consegue che per individuare il confine tra le particelle 5 e 94 (proprietà e 93 (proprietà ) non potevano comunque CP_1 Pt_1
utilizzarsi le mappe catastali, se non in quanto coincidenti con la linea della recinzione,
ciò che non è stato mai appurato.
In buona sostanza le deduzioni del CTU in ordine alla violazione delle distanze risultano assiomatiche e non si fondano su una condivisibile soluzione giuridica delle problematiche che avrebbero dovuto precedere l'individuazione dei confini tra le proprietà delle parti in causa.
Il quadro è insomma giuridicamente confuso, al contrario dell'accaduto che tutto sommato è ricostruibile con sufficiente certezza, vale a dire:
pagina 8 di 17 - avendo in animo di mettere a dimora sulla particella n.93 un vigneto, di ben 89 filari con direzione nella maggior pendenza del terreno (cd. ritto chino), l'azienda agricola aveva deciso di regimentare le acque meteoriche per evitare potenziali movimenti Pt_1
di terreno (l'area, complessivamente intesa, risultava infatti a rischio dissesto);
- i lavori effettuati hanno riguardato: A) la realizzazione di un “primo” fosso, che costeggia (lato a monte) la strada oggetto di servitù di passaggio, ha origine in corrispondenza della curva della strada di accesso ai fondi ed è posto a confine tra la particella n.93 (di proprietà dell'azienda ) e la n.94 (di proprietà Parte_1 Per_3
, con funzione di raccogliere le acque piovane che provengono dalla
[...]
corrivazione naturale della particella 94, posta a quota più elevata. La profondità del fosso è tutt'altro che uniforme, risultando compresa tra il valore massimo di mt. 2,43 ed il minimo di mt. 0,53, così come la “distanza dal confine”, che va da un massimo di mt.
1,55 a mt. -0,27 (cfr. pagg.21 e 22 della CTU); B) installazione di un pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di dimensioni 100 cm. X 100 cm. X 100 cm., con funzione di raccolta delle acque del “primo” fosso e scolo delle suddette acque tramite una apertura a sezione circolare posta sul lato sinistro (pag.23 della CTU); C) installazione di un tubo di polietilene corrugato del diametro di 50 cm, posto sotto la strada oggetto di servitù di passaggio, che ha origine dal pozzetto in calcestruzzo indicato al punto B) e termina all'inizio del “secondo” fosso;
D) il cd. “secondo” fosso, “a sezione trapezoidale non uniforme”, con una profondità variabile tra un valore massimo di mt. 1,49 ed un valore minimo di mt. 0,43 (cfr. pag.25 della CTU), che inizia in corrispondenza del tubo di polietilene di cui al punto C) e termina sulla particella 4, di proprietà Controparte_3
La sezione e la pendenza del “secondo” fosso, alla data del 31.10.19, risultavano variabili a causa del terreno trasportato dalle acque meteoriche, inoltre il fosso era ricoperto da una “vegetazione arbustiva infestante” (pag.24) e le distanze dal confine pagina 9 di 17 (individuato dal CTU secondo criteri non esplicitati) dell'argine più prossimo erano comprese in un range che andava da un minimo di 0,00 cm (vale a dire l'argine coincideva col confine) ad 1,49 mt., quindi non risultavano rispettare il dettato dell'art. 891 cod. civile (secondo cui la distanza dal confine dovrebbe essere eguale alla profondità del fosso).
Sempre in risposta ai quesiti demandati ed in rapporto alle doglianze di parte attrice, il
CTU ha rilevato che:
- in loco erano ancora esistenti tracce di materiale residuo di demolizione, costituito da paletti in cemento e pezzi di rete plastificata ad uso cantiere di colore arancione,
abbandonati in prossimità dei confini in corrispondenza del primo e del secondo fosso
(pag.26);
- la recinzione che in tempi remoti costituiva il confine tra le particelle nn. 83 e 94 della proprietà e le particelle 93 e 95 della proprietà , alla data del Controparte_3 Pt_1
sopralluogo dell'11.2.2020 era costituita da “residui di paletti in legno”, a confine tra le particelle 93 e 94, e “spezzoni di paletti in cemento”, a confine delle particelle 5 e 93
(pag.27);
- il lamentato abbattimento delle alberature esistenti sul confine non era accertabile “in maniera puntuale”, comunque da un confronto con le foto Google Maps del 2009 era possibile ricavare la mancanza di “alcune alberature” in corrispondenza dello sfogatoio terminale del secondo fosso (particelle 5 e 92);
- la scarpata nata dalla realizzazione del primo fosso, sul lato a monte, presentava “un importante pendio”. Secondo la relazione geologica-geotecnica del dr. le Per_4
pendenze originarie – comprese tra i 10 ed i 20 gradi – erano state incrementate coi lavori de quibus, tanto da raggiungere “fronti con pendenze tra i 40 ed i 55 gradi”
(pag.28 della CTU);
pagina 10 di 17 - la realizzazione di un pozzo in prossimità della strada gravata da servitù di passaggio era effettivamente avvenuta, visto che è ora ben visibile un “manufatto prefabbricato in
cemento vibrato posto a (sua) copertura” delle dimensioni 95 cm x 95 cm x 95 cm. Il
manufatto risulta poi coperto da un coperchio metallico con apertura a doppia battuta e relativo lucchetto di chiusura. Peraltro la distanza sarebbe di circa mt. 6,65 dal confine
(individuato dal CTU con criteri non specificati) ed il pozzo sarebbe dunque posizionato ad una distanza di molto maggiore di quella prevista dall'art. 889 cod. civile (due metri);
- la strada di accesso, che di fatto interessa le particelle 94 e 95, occupa ora “la cuspide
della particella 94, con la curvatura della sede della strada di accesso in discesa verso
sinistra” (pag.38), ciò che comporterebbe il lamentato sconfinamento (visto che la part. 94 è di proprietà e che, giuridicamente, non è possibile ipotizzare una Controparte_3
servitù sui propri beni, in omaggio al principio che nemini res sua servit).
Orbene, traendo le fila del discorso e considerato tutto quanto sopra esposto ritiene questa Corte che:
1) la mancata individuazione del confine secondo criteri certi e giuridicamente accettabili comporta che non vi sia prova di alcuna violazione di distanze per quello che riguarda la realizzazione dei due fossi, il posizionamento del pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di dimensioni 100 cm. X 100 cm. X 100 cm. e l'installazione di un tubo di polietilene corrugato del diametro di 50 cm, posto sotto la strada oggetto di servitù di passaggio;
2) parimenti non è ipotizzabile alcuno sconfinamento e/o violazione delle distanze minime per quello che riguarda il pozzo, costituito da un “manufatto prefabbricato in
cemento vibrato posto a (sua) copertura” delle dimensioni 95 cm x 95 cm x 95 cm.
coperto da un coperchio metallico con apertura a doppia battuta, posizionato a supposta pagina 11 di 17 distanza di circa mt. 6,65 dal confine, quindi situato ad una distanza di molto maggiore di quella di due metri prevista dall'art. 889 cod. civile;
ne deriva che, in accoglimento dei motivi di appello indicati ai punti A-B-C-D, va riformata la sentenza per quello che riguarda la condanna dell'azienda agricola Pt_1
alla “rimozione delle costruzioni in violazione delle distanze legali”, dato che le relative domande proposte dagli attori originari sono da respingere.
Quanto alla statuizione relativa al danno lamentato, che secondo il giudice di prime cure trarrebbe origine dalla violazione delle distanze in materia di costruzioni (cfr. pag.8 della sentenza impugnata), è del tutto consequenziale che -non essendosi ravvisata alcuna violazione in materia di distanze- il supposto danno debba essere ritenuto insussistente,
sicché va accolto il motivo di appello di cui alla lettera H.
*****
Ritiene comunque questa Corte che le argomentazioni sopra esposte non esauriscano la materia del contendere.
Infatti il dispositivo della sentenza gravata ordina “l'adozione delle misure così come
individuate dal consulente tecnico d'ufficio nella consulenza depositata in data 5.9.2020
– conclusioni pagg. 46-55 – da intendersi integralmente richiamata” (cfr. pag.8).
Orbene le dieci pagine della CTU richiamate dal primo giudice contengono a loro volta un rimando agli Allegati (in particolare C08 e C09), di cui uno – il C09 – si compone di ben 34 fogli formato A4, quindi è del tutto evidente che le statuizioni della sentenza appellata siano sul piano pratico ineseguibili per la loro intrinseca indeterminatezza,
anche perché le citate pagg. 46-55 dell'elaborato del Consulente hanno carattere discorsivo / valutativo e giammai precettivo.
pagina 12 di 17 Tanto premesso, ritiene questa Corte che, respinte le domande relative ai fossi ed ai manufatti per le ragioni sopra esplicitate, due siano le violazioni accertate rispetto alle quali i motivi di appello non colgono nel segno, vale a dire:
i) la rimozione dei rifiuti speciali abbandonati nella part. 92, questione affrontata a pag.52 della CTU e rispetto alla quale vi è poco da argomentare (nel senso che i residui dei pali in cemento e della rete plastificata, ancora presenti al momento dei sopralluoghi del CTU, dovranno essere asportati dalla azienda agricola appellante, che ha effettuato i lavori);
ii) la modifica dello stato dei luoghi determinata dai lavori di realizzazione del primo e del secondo fosso, che hanno creato delle pendenze eccessive rispetto alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni e pongono in pericolo la stabilità geologica del fronte di scavo, a prescindere dalla loro posizione rispetto al limite di proprietà (nel senso che anche ove fossero stati realizzati entro il confine dell'azienda agricola e nel Pt_1
rispetto dei limiti di legge – ciò di cui non v'è il minimo di certezza allo stato attuale –
costituiscono comunque un pericolo per i fondi contigui).
Al proposito occorre infatti rilevare che antecedentemente alle opere eseguite dall' è pacifico che in loco non vi fossero opere di regimentazione idrica, Parte_1
ma gli scavi eseguiti per la realizzazione dei fossi hanno determinato un'inasprimento delle pendenze (anche tale dato è incontestabile) che richiedono gli interventi indicati dal CTU (pag.51) depurati dalle considerazioni inerenti alle distanze e quindi:
* rivestimento dei fossi con materiale anti erosivo;
** estensione della canaletta del lato sud, in superficie o con tratto intubato, sino a confluire con il reticolo idrografico di superficie, per evitare che le acque vengano fatte assorbire a dispersione dall'area di proprietà Controparte_3
pagina 13 di 17 *** rinterro dello scavo esistente e rimodellamento con pendenze non superiori ai 40
gradi e protezione di tale tratto di pendio con geo stuoie di rinforzo ed antierosione inerbite, dove le altezze della scarpata e/o lo spessore dei rinterri risulti inferiore ad 1,5
metri;
**** opere di sostegno di ingegneria naturalistica, in legname e vegetali, tipo palificazione viva, adatte ad un contesto agricolo, da utilizzare dove la scarpata o lo spessore dei rinterri risulti superiore ad 1,5 metri (lato est, profili D, E ed F), unite al rimodellamento con pendenze non superiori ai 40 gradi e protezione delle scarpate residue con geo stuoie di rinforzo ed antierosione inerbite.
Infine due ultime notazioni:
1) la “compressione” del diritto reale di servitù di passaggio, denunciata dagli attori in citazione (cfr. pagg. 16, 17 e 20), non può dirsi verificata, atteso che non è emerso un restringimento della carreggiata a seguito della creazione dei fossi o del pozzo, ed in disparte la considerazione che quanto allo spostamento del tracciato non si hanno evidenze certe, non vi è prova che sia stato diminuito o in qualche modo leso il diritto di esercizio della servitù;
2) l'abbattimento di piante di alto fusto (non di cespugli) non può dirsi dimostrata con sufficiente certezza;
ne consegue che per tali doglianze non si possano accogliere le domande di parte attrice
(e prevedere interventi di sorta).
*****
Da tutto quanto argomentato deriva che:
1. in accoglimento dei motivi di appello di cui alle lettere vanno respinte tutte le domande di parte attrice in primo grado Parte_4
dirette ad accertare la violazione della normativa in tema di distanze, la condanna alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la condanna al risarcimento del danno per pagina 14 di 17 violazione di distanze nelle costruzioni;
2. va confermata la condanna dell'
[...]
a rimuovere i rifiuti speciali abbandonati nella part. 92, questione Parte_1
affrontata a pag.52 della CTU, nel senso che i residui dei pali in cemento e della rete plastificata dovranno essere asportati dalla azienda agricola appellante;
3. Va
parzialmente confermata la condanna dell' ad effettuare gli Parte_1
interventi indicati dal CTU (pag.51), secondo le seguenti modalità:
* rivestimento dei fossi con materiale anti erosivo;
** estensione della canaletta del lato sud, in superficie o con tratto intubato, sino a confluire con il reticolo idrografico di superficie, per evitare che le acque vengano fatte assorbire a dispersione dall'area di proprietà Controparte_3
*** rinterro dello scavo esistente e rimodellamento con pendenze non superiori ai 40
gradi e protezione di tale tratto di pendio con geo stuoie di rinforzo ed antierosione inerbite, dove le altezze della scarpata e/o lo spessore dei rinterri risulti inferiore ad 1,5
metri;
**** realizzazione di opere di sostegno di ingegneria naturalistica, in legname e vegetali, tipo palificazione viva, adatte ad un contesto agricolo, da utilizzare dove la scarpata o lo spessore dei rinterri risulti superiore ad 1,5 metri (lato est, profili D, E ed
F), unite al rimodellamento con pendenze non superiori ai 40 gradi e protezione delle scarpate residue con geo stuoie di rinforzo ed antierosione inerbite;
4. va accolto l'appello per quello che riguarda il rigetto di ogni ulteriore domanda;
5. tutte le spese di lite e di CTU, di entrambi i gradi di giudizio, vanno compensate in ragione della soccombenza parziale reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall , Parte_1
pagina 15 di 17 , in persona del suo legale rappresentante p.t. Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza n.239/2022, emessa dal Tribunale di Terni il 15.3.2022, contrariis
reiectis, così provvede:
1. in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello di cui alle lettere , respinge tutte le domande di parte attrice in primo grado dirette Parte_4
ad accertare la violazione della normativa in tema di distanze e la condanna alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno;
2. conferma la condanna dell'azienda agricola a rimuovere i rifiuti speciali Pt_1
abbandonati nella part. 92 della proprietà nel senso che i residui dei pali Controparte_3
in cemento e della rete plastificata dovranno essere asportati dalla azienda agricola appellante;
3. conferma la condanna dell'azienda agricola ad effettuare gli interventi indicati Pt_1
dal CTU (pag.51) secondo le seguenti modalità:
* rivestimento dei fossi con materiale anti erosivo;
** estensione della canaletta del lato sud, in superficie o con tratto intubato, sino a confluire con il reticolo idrografico di superficie, per evitare che le acque vengano fatte assorbire a dispersione dall'area di proprietà Controparte_3
*** rinterro dello scavo esistente e rimodellamento con pendenze non superiori ai 40
gradi e protezione di tale tratto di pendio con geo stuoie di rinforzo ed antierosione inerbite, dove le altezze della scarpata e/o lo spessore dei rinterri risulti inferiore ad 1,5
metri;
**** realizzazione di opere di sostegno di ingegneria naturalistica, in legname e vegetali, tipo palificazione viva, adatte ad un contesto agricolo, da utilizzare dove la scarpata o lo spessore dei rinterri risulti superiore ad 1,5 metri (lato est, profili D, E ed pagina 16 di 17 F), unite al rimodellamento con pendenze non superiori ai 40 gradi e protezione delle scarpate residue con geo stuoie di rinforzo ed antierosione inerbite;
4. rigetta ogni ulteriore domanda ed eccezione hic et inde proposta;
5. dichiara integralmente compensate tra le parti tutte le spese di lite e di CTU, di entrambi i gradi di giudizio, a norma dell'art. 92 c.2 cpc.
Così deciso in Perugia, lì 20 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 275/2022 R.G. promossa da
, Parte_1 [...]
, con sede in Narni in via della Luna n.6, in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t. , C.F. e P. IV , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Pier Lorenzo Parenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Firenze, via della Condotta n.6, in forza di mandato depositato unitamente all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
di ET, nato a [...] il 1° giugno 1944, C.F. Controparte_1 [...]
C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_2
pagina 1 di 17 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabrizio Pollari Maglietta e Michela Tenerini,
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Elisa Battistoni in Perugia, via
Favorita n.9, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione in fase inibitoria;
-Appellati=
OGGETTO: proprietà
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di appello;
Per la parte appellata come alle note d'udienza datate 26.3.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_3 CP_2
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Terni l'
[...] [...]
, in persona Parte_1 Parte_2
del suo legale rappresentante p.t., al fine di sentir accertare che la convenuta aveva occupato illegittimamente parte della proprietà e violato la normativa in Controparte_3
materia di distanze (artt. 873 e ss. Cod. civile) e, per l'effetto:
1. sentirla condannare al ripristino dello stato dei luoghi antecedente ai lavori effettuati (scavo di fossi ed installazione di tubazioni), oltre al risarcimento del danno;
2. sentir accertare l'ingiusta e
“arbitraria compressione del diritto reale di servitù di passaggio a carico del fondo di
proprietà dell' in relazione agli interventi da eseguirsi a sostegno del Parte_1
versante”;
3. in subordine, sentirla condannare a realizzare a proprie cura e spese tutti gli interventi ritenuti “opportuni a salvaguardare l'integrità e il pieno godimento della
proprietà . CP_1
pagina 2 di 17 Esponevano gli attori di essere comproprietari di terreni nel Comune di Narni, posti a monte della proprietà e che l'azienda convenuta nel mese di agosto del 2017 CP_1
aveva fatto eseguire una serie di scavi e sbancamenti per realizzare due fossi e posizionare un prefabbricato in calcestruzzo ed un tubo in polietilene, nonché distrutto una parte del bosco insistente sulle particelle n.4 e 92 degli attori, abbandonando dei rifiuti speciali (i sostegni in cemento armato della vigna); inoltre coi lavori in discorso era stata arbitrariamente rimossa una recinzione posta al confine tra le due proprietà
(cioè tra le particelle nn.83 e 94 della proprietà e le particelle nn.95 e 93 della CP_1
proprietà ), erano state abbattute delle alberature costituenti il confine tra la Pt_1
particella n.5 della proprietà e la part. 93 dell' , distrutta la CP_1 Parte_1
recinzione esistente tra la part. 94 di proprietà e la part. 93 (proprietà ) e CP_1 Pt_1
realizzato un pozzo in prossimità della strada gravata di servitù; sulla base di quanto esposto gli attori rassegnavano le citate conclusioni.
Radicatosi il contraddittorio, l'azienda agricola convenuta resisteva alla domanda deducendo che i lavori de quibus -realizzati per ovviare all'omessa regimentazione delle acque da parte degli attori- non avevano creato alcun dissesto o pericolo per la stabilità
del versante;
oltre a ciò la convenuta rilevava che non era stato tagliato alcun albero
(anche perché avevano usato la macchina decespugliatrice, che non tagliava le piante di alto fusto), che i fossi realizzati erano profondi non più di 50 centimetri, che la servitù di passaggio non era stata lesa (anzi, il passaggio sulla strada doveva ritenersi ancor più
agevole e sicuro), che non era stata invasa la proprietà degli attori e che, ove invasione vi fosse stata, l'area in contestazione doveva considerarsi usucapita.
In conformità di quanto dedotto la convenuta chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice e la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 17 La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi ed una CTU
diretta a descrivere lo stato dei luoghi e dei lavori effettuati dalla convenuta, con accertamento di sconfinamenti e/o dell'eventuale violazione della normativa in tema di distanze;
quindi il Tribunale di Terni in composizione monocratica, con sentenza n.239/2022, pubblicata il 15.3.2022, accoglieva le domande di parte attrice e, per l'effetto, condannava l'azienda agricola convenuta alla “rimozione delle costruzioni in
violazione delle distanze legali, dei rifiuti speciali nonché all'adozione delle misure così
come individuate dal CTU nella consulenza depositata in data 5.9.2020 – conclusioni da
pagg. 46-55”; condannava inoltre la convenuta al pagamento a favore degli attori di
€.5.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento del danno,
oltre al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avverso tale decisione ha interposto appello l' Parte_1
, , per una nutrita serie di motivi
[...] Parte_2
e precisamente per:
“A. Riproduzione pedissequa delle conclusioni del CTU. Omessa motivazione – nullità
della sentenza.
B. Omessa valutazione delle prove testimoniali assunte nel processo.
C. Omessa pronuncia sulle eccezioni di merito formulate da parte convenuta.
D. Errata applicazione degli articoli 889, 891 e 899 del Codice civile.
E. Violazione di legge e mancato accoglimento della eccezione di usucapione.
F. Manifesta illogicità della pronuncia.
G. Esecuzione dei lavori individuati dal CTU – ultra petizione della decisione.
H. Condanna al risarcimento danni – erroneità della pronuncia.
I. Decorrenza degli interessi – erroneità della pronuncia”.
pagina 4 di 17 Sulla base dei motivi di gravame proposti l'azienda agricola appellante ha chiesto che,
previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fosse dichiarata la nullità della sentenza stessa e comunque dovessero essere accolte le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte dagli attori e vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
in via istruttoria l'appellante ha chiesto l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale non ammessi dal primo giudice ed il rinnovo della CTU.
Con comparsa di costituzione datata 18.11.2022 e di Controparte_2 Controparte_1
ET hanno resistito all'appello sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione e,
per conseguenza, hanno concluso perché venissero rigettate tutte le domande proposte dall' con conferma della sentenza n.239/2022 Parte_1
del Tribunale di Terni e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con provvedimento emesso inaudita altera parte dal Presidente in data 17.5.2022 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
quindi la
Corte, con ordinanza collegiale del 14.7.2022, ha confermato il detto decreto sospensivo.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
11.4.2024, previa concessione dei termini di legge (art. 190 cpc) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Il primo dato da cui prendere le mosse è che la sentenza gravata ha recepito integralmente le risultanze della CTU, sì che la motivazione, di fatto, è costituita dalla semplice ritrasposizione (cfr. pagg. 4-7) dei rilievi e delle conclusioni del Consulente
d'Ufficio ing. Persona_1
pagina 5 di 17 In proposito osserva però questa Corte che le domande proposte da parte attrice (vedi pagg. 19-21 dell'atto di citazione) richiedevano – e richiedono – l'esame di svariate questioni giuridiche, che sono state completamente ignorate dal giudice di prime cure,
ma che vanno affrontate.
Innanzitutto è doveroso rilevare che in tema di distanze la linea di confine deve essere adeguatamente individuata, perché le violazioni delle distanze possono invocarsi se vi è
certezza oggettiva sul confine dei fondi finitimi, cosa che non si riscontra nel caso di specie.
In disparte la considerazione che la convenuta in primo grado aveva eccepito l'intervenuta usucapione “della fascia di terreno interessata dalle opere dell'
[...]
” (pag.7 della comparsa di risposta) e che su tale eccezione Parte_1
riconvenzionale è stata omessa ogni pronuncia dal Tribunale di Terni, occorre osservare che dalle foto prodotte in atti si ricava l'assenza di un confine preciso, dal momento che mancavano e mancano dei termini a ciò deputati (i fondi contigui sono dei terreni siti in aperta campagna).
In effetti è lo stesso atto di citazione a sottolineare il fatto che i lavori fatti eseguire dall'azienda agricola non fossero stati preceduti da alcuna rilevazione topografica Pt_1
“per l'esatta determinazione dei rispettivi confini” (pag.4), anzi le parti avevano in precedenza incaricato dei tecnici per individuare i limiti delle rispettive proprietà, ma nessun accordo era stato trovato (pag.5), tanto che non erano stati apposti i relativi termini, anche se erano stati posizionati dei picchetti che avrebbero visto sostanzialmente concordi i tecnici delle parti e che sulla base di tali rilievi parte attrice avesse ritenuto esistenti gli sconfinamenti (pag.6).
Il fatto è che parte convenuta ha affermato che il confine tra le due proprietà era stato stabilito da tempo immemorabile “dalla vegetazione arbustiva lasciata crescere tra i
pagina 6 di 17 due fondi finitimi e dalla strada”; quindi l'azienda agricola aveva ritenuto “in Pt_1
assoluta buona fede” “che la confinazione arbustiva fosse posta sulla sua proprietà” e che, pertanto, i lavori fossero stati “realizzati correttamente” (cfr. pag. 6 della comparsa di risposta).
Orbene, a fronte di tale contrasto la questione preliminare da dirimere non poteva che essere l'individuazione dell'esatto confine tra le due proprietà, tema a cui le parti avevano -a dire il vero- prestato dovuta attenzione nei capitoli di prova formulati
(capitolo “e” della memoria ex art. 183 c.6 n.2 cpc di parte attrice;
numeri 2, 6, 12 e 13
della memoria ex art. 183 c.6 n.2 cpc di parte convenuta) e che aveva ricevuto considerazione anche nella memoria ex art. 183 c.6 n.3 cpc di parte attrice, dove si affermava che per districare la matassa dell'individuazione dei confini l' , Parte_1
tramite il dipendente si era rivolto “ad un vecchio abitante del luogo” (cfr. CP_4
pag.4).
In ogni caso alcuni testimoni esaminati, sia di parte attrice, vale a dire Testimone_1
secondo la quale “prima dei lavori gli indicatori dei confini non erano presenti”
[...]
(cfr. il verbale d'udienza del 28.5.2019), sia di parte convenuta, cioè e Per_2
(quest'ultimo all'udienza del 28.5.19 ha riferito che le uniche tracce di CP_5
confine visibile erano date da una recinzione formata da pali portanti due fili spinati,
recinzione in parte abbattuta), hanno sostanzialmente affermato che le parti non fossero in grado di stabilire l'esatta collocazione dei confini tra i fondi contigui.
Nonostante ciò l'elaborato del CTU prende le mosse dal presupposto contrario, vale a dire l'esistenza di un confine certo dal quale calcolare le distanze, ma senza che il
Consulente abbia specificato il criterio di individuazione del confine, che costituisce quindi una sorta di assioma (che, come tale, non necessita di dimostrazione).
pagina 7 di 17 L'unica ipotesi plausibile è che il CTU abbia preso come base di calcolo per individuare le estensioni dei rispettivi diritti di proprietà le mappe catastali, che come è noto costituiscono un mezzo di prova residuale e sussidiario, in quanto vanno privilegiati altri mezzi di prova (tra le tante vedi Cass. 10062/2018).
Orbene, il primo problema che si pone è che la mappa catastale è la rappresentazione grafica del terreno, realizzata in scala, e se la scala è 1:1000 (come le mappe allegate alla
CTU) oppure è 1:2000, come le mappe depositate al catasto, il rigo di circa 1 millimetro sul disegno equivale ad 1 metro lineare sul terreno oppure 2 metri (se la scala è 1:2000),
dunque anche utilizzando le mappe catastali vi sarebbe un margine di oscillazione di 1/2
metri, ciò che rende incerti tutti i calcoli delle distanze effettuati dal CTU (praticamente da pag.20 a pag.53 dell'elaborato).
Il fatto è che tra la part. 94 di proprietà e la part. 93 (proprietà ) esisteva CP_1 Pt_1
una recinzione -parzialmente distrutta nel corso dei lavori- che per quanto emerso dal corso dell'istruttoria costituiva il confine convenzionale (risalente a tempo immemorabile) tra i fondi contigui. Da ciò consegue che per individuare il confine tra le particelle 5 e 94 (proprietà e 93 (proprietà ) non potevano comunque CP_1 Pt_1
utilizzarsi le mappe catastali, se non in quanto coincidenti con la linea della recinzione,
ciò che non è stato mai appurato.
In buona sostanza le deduzioni del CTU in ordine alla violazione delle distanze risultano assiomatiche e non si fondano su una condivisibile soluzione giuridica delle problematiche che avrebbero dovuto precedere l'individuazione dei confini tra le proprietà delle parti in causa.
Il quadro è insomma giuridicamente confuso, al contrario dell'accaduto che tutto sommato è ricostruibile con sufficiente certezza, vale a dire:
pagina 8 di 17 - avendo in animo di mettere a dimora sulla particella n.93 un vigneto, di ben 89 filari con direzione nella maggior pendenza del terreno (cd. ritto chino), l'azienda agricola aveva deciso di regimentare le acque meteoriche per evitare potenziali movimenti Pt_1
di terreno (l'area, complessivamente intesa, risultava infatti a rischio dissesto);
- i lavori effettuati hanno riguardato: A) la realizzazione di un “primo” fosso, che costeggia (lato a monte) la strada oggetto di servitù di passaggio, ha origine in corrispondenza della curva della strada di accesso ai fondi ed è posto a confine tra la particella n.93 (di proprietà dell'azienda ) e la n.94 (di proprietà Parte_1 Per_3
, con funzione di raccogliere le acque piovane che provengono dalla
[...]
corrivazione naturale della particella 94, posta a quota più elevata. La profondità del fosso è tutt'altro che uniforme, risultando compresa tra il valore massimo di mt. 2,43 ed il minimo di mt. 0,53, così come la “distanza dal confine”, che va da un massimo di mt.
1,55 a mt. -0,27 (cfr. pagg.21 e 22 della CTU); B) installazione di un pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di dimensioni 100 cm. X 100 cm. X 100 cm., con funzione di raccolta delle acque del “primo” fosso e scolo delle suddette acque tramite una apertura a sezione circolare posta sul lato sinistro (pag.23 della CTU); C) installazione di un tubo di polietilene corrugato del diametro di 50 cm, posto sotto la strada oggetto di servitù di passaggio, che ha origine dal pozzetto in calcestruzzo indicato al punto B) e termina all'inizio del “secondo” fosso;
D) il cd. “secondo” fosso, “a sezione trapezoidale non uniforme”, con una profondità variabile tra un valore massimo di mt. 1,49 ed un valore minimo di mt. 0,43 (cfr. pag.25 della CTU), che inizia in corrispondenza del tubo di polietilene di cui al punto C) e termina sulla particella 4, di proprietà Controparte_3
La sezione e la pendenza del “secondo” fosso, alla data del 31.10.19, risultavano variabili a causa del terreno trasportato dalle acque meteoriche, inoltre il fosso era ricoperto da una “vegetazione arbustiva infestante” (pag.24) e le distanze dal confine pagina 9 di 17 (individuato dal CTU secondo criteri non esplicitati) dell'argine più prossimo erano comprese in un range che andava da un minimo di 0,00 cm (vale a dire l'argine coincideva col confine) ad 1,49 mt., quindi non risultavano rispettare il dettato dell'art. 891 cod. civile (secondo cui la distanza dal confine dovrebbe essere eguale alla profondità del fosso).
Sempre in risposta ai quesiti demandati ed in rapporto alle doglianze di parte attrice, il
CTU ha rilevato che:
- in loco erano ancora esistenti tracce di materiale residuo di demolizione, costituito da paletti in cemento e pezzi di rete plastificata ad uso cantiere di colore arancione,
abbandonati in prossimità dei confini in corrispondenza del primo e del secondo fosso
(pag.26);
- la recinzione che in tempi remoti costituiva il confine tra le particelle nn. 83 e 94 della proprietà e le particelle 93 e 95 della proprietà , alla data del Controparte_3 Pt_1
sopralluogo dell'11.2.2020 era costituita da “residui di paletti in legno”, a confine tra le particelle 93 e 94, e “spezzoni di paletti in cemento”, a confine delle particelle 5 e 93
(pag.27);
- il lamentato abbattimento delle alberature esistenti sul confine non era accertabile “in maniera puntuale”, comunque da un confronto con le foto Google Maps del 2009 era possibile ricavare la mancanza di “alcune alberature” in corrispondenza dello sfogatoio terminale del secondo fosso (particelle 5 e 92);
- la scarpata nata dalla realizzazione del primo fosso, sul lato a monte, presentava “un importante pendio”. Secondo la relazione geologica-geotecnica del dr. le Per_4
pendenze originarie – comprese tra i 10 ed i 20 gradi – erano state incrementate coi lavori de quibus, tanto da raggiungere “fronti con pendenze tra i 40 ed i 55 gradi”
(pag.28 della CTU);
pagina 10 di 17 - la realizzazione di un pozzo in prossimità della strada gravata da servitù di passaggio era effettivamente avvenuta, visto che è ora ben visibile un “manufatto prefabbricato in
cemento vibrato posto a (sua) copertura” delle dimensioni 95 cm x 95 cm x 95 cm. Il
manufatto risulta poi coperto da un coperchio metallico con apertura a doppia battuta e relativo lucchetto di chiusura. Peraltro la distanza sarebbe di circa mt. 6,65 dal confine
(individuato dal CTU con criteri non specificati) ed il pozzo sarebbe dunque posizionato ad una distanza di molto maggiore di quella prevista dall'art. 889 cod. civile (due metri);
- la strada di accesso, che di fatto interessa le particelle 94 e 95, occupa ora “la cuspide
della particella 94, con la curvatura della sede della strada di accesso in discesa verso
sinistra” (pag.38), ciò che comporterebbe il lamentato sconfinamento (visto che la part. 94 è di proprietà e che, giuridicamente, non è possibile ipotizzare una Controparte_3
servitù sui propri beni, in omaggio al principio che nemini res sua servit).
Orbene, traendo le fila del discorso e considerato tutto quanto sopra esposto ritiene questa Corte che:
1) la mancata individuazione del confine secondo criteri certi e giuridicamente accettabili comporta che non vi sia prova di alcuna violazione di distanze per quello che riguarda la realizzazione dei due fossi, il posizionamento del pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di dimensioni 100 cm. X 100 cm. X 100 cm. e l'installazione di un tubo di polietilene corrugato del diametro di 50 cm, posto sotto la strada oggetto di servitù di passaggio;
2) parimenti non è ipotizzabile alcuno sconfinamento e/o violazione delle distanze minime per quello che riguarda il pozzo, costituito da un “manufatto prefabbricato in
cemento vibrato posto a (sua) copertura” delle dimensioni 95 cm x 95 cm x 95 cm.
coperto da un coperchio metallico con apertura a doppia battuta, posizionato a supposta pagina 11 di 17 distanza di circa mt. 6,65 dal confine, quindi situato ad una distanza di molto maggiore di quella di due metri prevista dall'art. 889 cod. civile;
ne deriva che, in accoglimento dei motivi di appello indicati ai punti A-B-C-D, va riformata la sentenza per quello che riguarda la condanna dell'azienda agricola Pt_1
alla “rimozione delle costruzioni in violazione delle distanze legali”, dato che le relative domande proposte dagli attori originari sono da respingere.
Quanto alla statuizione relativa al danno lamentato, che secondo il giudice di prime cure trarrebbe origine dalla violazione delle distanze in materia di costruzioni (cfr. pag.8 della sentenza impugnata), è del tutto consequenziale che -non essendosi ravvisata alcuna violazione in materia di distanze- il supposto danno debba essere ritenuto insussistente,
sicché va accolto il motivo di appello di cui alla lettera H.
*****
Ritiene comunque questa Corte che le argomentazioni sopra esposte non esauriscano la materia del contendere.
Infatti il dispositivo della sentenza gravata ordina “l'adozione delle misure così come
individuate dal consulente tecnico d'ufficio nella consulenza depositata in data 5.9.2020
– conclusioni pagg. 46-55 – da intendersi integralmente richiamata” (cfr. pag.8).
Orbene le dieci pagine della CTU richiamate dal primo giudice contengono a loro volta un rimando agli Allegati (in particolare C08 e C09), di cui uno – il C09 – si compone di ben 34 fogli formato A4, quindi è del tutto evidente che le statuizioni della sentenza appellata siano sul piano pratico ineseguibili per la loro intrinseca indeterminatezza,
anche perché le citate pagg. 46-55 dell'elaborato del Consulente hanno carattere discorsivo / valutativo e giammai precettivo.
pagina 12 di 17 Tanto premesso, ritiene questa Corte che, respinte le domande relative ai fossi ed ai manufatti per le ragioni sopra esplicitate, due siano le violazioni accertate rispetto alle quali i motivi di appello non colgono nel segno, vale a dire:
i) la rimozione dei rifiuti speciali abbandonati nella part. 92, questione affrontata a pag.52 della CTU e rispetto alla quale vi è poco da argomentare (nel senso che i residui dei pali in cemento e della rete plastificata, ancora presenti al momento dei sopralluoghi del CTU, dovranno essere asportati dalla azienda agricola appellante, che ha effettuato i lavori);
ii) la modifica dello stato dei luoghi determinata dai lavori di realizzazione del primo e del secondo fosso, che hanno creato delle pendenze eccessive rispetto alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni e pongono in pericolo la stabilità geologica del fronte di scavo, a prescindere dalla loro posizione rispetto al limite di proprietà (nel senso che anche ove fossero stati realizzati entro il confine dell'azienda agricola e nel Pt_1
rispetto dei limiti di legge – ciò di cui non v'è il minimo di certezza allo stato attuale –
costituiscono comunque un pericolo per i fondi contigui).
Al proposito occorre infatti rilevare che antecedentemente alle opere eseguite dall' è pacifico che in loco non vi fossero opere di regimentazione idrica, Parte_1
ma gli scavi eseguiti per la realizzazione dei fossi hanno determinato un'inasprimento delle pendenze (anche tale dato è incontestabile) che richiedono gli interventi indicati dal CTU (pag.51) depurati dalle considerazioni inerenti alle distanze e quindi:
* rivestimento dei fossi con materiale anti erosivo;
** estensione della canaletta del lato sud, in superficie o con tratto intubato, sino a confluire con il reticolo idrografico di superficie, per evitare che le acque vengano fatte assorbire a dispersione dall'area di proprietà Controparte_3
pagina 13 di 17 *** rinterro dello scavo esistente e rimodellamento con pendenze non superiori ai 40
gradi e protezione di tale tratto di pendio con geo stuoie di rinforzo ed antierosione inerbite, dove le altezze della scarpata e/o lo spessore dei rinterri risulti inferiore ad 1,5
metri;
**** opere di sostegno di ingegneria naturalistica, in legname e vegetali, tipo palificazione viva, adatte ad un contesto agricolo, da utilizzare dove la scarpata o lo spessore dei rinterri risulti superiore ad 1,5 metri (lato est, profili D, E ed F), unite al rimodellamento con pendenze non superiori ai 40 gradi e protezione delle scarpate residue con geo stuoie di rinforzo ed antierosione inerbite.
Infine due ultime notazioni:
1) la “compressione” del diritto reale di servitù di passaggio, denunciata dagli attori in citazione (cfr. pagg. 16, 17 e 20), non può dirsi verificata, atteso che non è emerso un restringimento della carreggiata a seguito della creazione dei fossi o del pozzo, ed in disparte la considerazione che quanto allo spostamento del tracciato non si hanno evidenze certe, non vi è prova che sia stato diminuito o in qualche modo leso il diritto di esercizio della servitù;
2) l'abbattimento di piante di alto fusto (non di cespugli) non può dirsi dimostrata con sufficiente certezza;
ne consegue che per tali doglianze non si possano accogliere le domande di parte attrice
(e prevedere interventi di sorta).
*****
Da tutto quanto argomentato deriva che:
1. in accoglimento dei motivi di appello di cui alle lettere vanno respinte tutte le domande di parte attrice in primo grado Parte_4
dirette ad accertare la violazione della normativa in tema di distanze, la condanna alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la condanna al risarcimento del danno per pagina 14 di 17 violazione di distanze nelle costruzioni;
2. va confermata la condanna dell'
[...]
a rimuovere i rifiuti speciali abbandonati nella part. 92, questione Parte_1
affrontata a pag.52 della CTU, nel senso che i residui dei pali in cemento e della rete plastificata dovranno essere asportati dalla azienda agricola appellante;
3. Va
parzialmente confermata la condanna dell' ad effettuare gli Parte_1
interventi indicati dal CTU (pag.51), secondo le seguenti modalità:
* rivestimento dei fossi con materiale anti erosivo;
** estensione della canaletta del lato sud, in superficie o con tratto intubato, sino a confluire con il reticolo idrografico di superficie, per evitare che le acque vengano fatte assorbire a dispersione dall'area di proprietà Controparte_3
*** rinterro dello scavo esistente e rimodellamento con pendenze non superiori ai 40
gradi e protezione di tale tratto di pendio con geo stuoie di rinforzo ed antierosione inerbite, dove le altezze della scarpata e/o lo spessore dei rinterri risulti inferiore ad 1,5
metri;
**** realizzazione di opere di sostegno di ingegneria naturalistica, in legname e vegetali, tipo palificazione viva, adatte ad un contesto agricolo, da utilizzare dove la scarpata o lo spessore dei rinterri risulti superiore ad 1,5 metri (lato est, profili D, E ed
F), unite al rimodellamento con pendenze non superiori ai 40 gradi e protezione delle scarpate residue con geo stuoie di rinforzo ed antierosione inerbite;
4. va accolto l'appello per quello che riguarda il rigetto di ogni ulteriore domanda;
5. tutte le spese di lite e di CTU, di entrambi i gradi di giudizio, vanno compensate in ragione della soccombenza parziale reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall , Parte_1
pagina 15 di 17 , in persona del suo legale rappresentante p.t. Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza n.239/2022, emessa dal Tribunale di Terni il 15.3.2022, contrariis
reiectis, così provvede:
1. in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello di cui alle lettere , respinge tutte le domande di parte attrice in primo grado dirette Parte_4
ad accertare la violazione della normativa in tema di distanze e la condanna alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno;
2. conferma la condanna dell'azienda agricola a rimuovere i rifiuti speciali Pt_1
abbandonati nella part. 92 della proprietà nel senso che i residui dei pali Controparte_3
in cemento e della rete plastificata dovranno essere asportati dalla azienda agricola appellante;
3. conferma la condanna dell'azienda agricola ad effettuare gli interventi indicati Pt_1
dal CTU (pag.51) secondo le seguenti modalità:
* rivestimento dei fossi con materiale anti erosivo;
** estensione della canaletta del lato sud, in superficie o con tratto intubato, sino a confluire con il reticolo idrografico di superficie, per evitare che le acque vengano fatte assorbire a dispersione dall'area di proprietà Controparte_3
*** rinterro dello scavo esistente e rimodellamento con pendenze non superiori ai 40
gradi e protezione di tale tratto di pendio con geo stuoie di rinforzo ed antierosione inerbite, dove le altezze della scarpata e/o lo spessore dei rinterri risulti inferiore ad 1,5
metri;
**** realizzazione di opere di sostegno di ingegneria naturalistica, in legname e vegetali, tipo palificazione viva, adatte ad un contesto agricolo, da utilizzare dove la scarpata o lo spessore dei rinterri risulti superiore ad 1,5 metri (lato est, profili D, E ed pagina 16 di 17 F), unite al rimodellamento con pendenze non superiori ai 40 gradi e protezione delle scarpate residue con geo stuoie di rinforzo ed antierosione inerbite;
4. rigetta ogni ulteriore domanda ed eccezione hic et inde proposta;
5. dichiara integralmente compensate tra le parti tutte le spese di lite e di CTU, di entrambi i gradi di giudizio, a norma dell'art. 92 c.2 cpc.
Così deciso in Perugia, lì 20 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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