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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 18 febbraio 2025, ha deli- berato di definire mediante la pronuncia del presente
DECRETO il procedimento iscritto al n. 477/2023 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giu- risdizione e da trattarsi in camera di consiglio, al quale sono riuniti quelli iscritti ai nn.
595/2023 e 596/2023 dello stesso ruolo generale, ed avente ad oggetto i reclami avverso la
«sentenza» del Tribunale di OL, Prima Sezione Civile, n. 3/2023, pubblicata il 13 febbraio
2023, proposti, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., rispettivamente:
I. con ricorso depositato il 27 febbraio 2023 (ed iscritto al n. 477/2023 r.g.v.g.),
DA il (codice fiscale ), in persona del Ministro in carica, e la Parte_1 P.IVA_1
(codice fiscale , in Parte_2 P.IVA_2
persona del Prefetto in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Ufficio Distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale ) - reclamanti - P.IVA_3
CONTRO
(codice fiscale ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(NA) il 10 maggio 1967 ed ivi residente a[...]13, come procura- tori e difensori del quale il 21 aprile 2023 nel relativo procedimento si sono costituiti gli avv.ti prof. Settimio Di Salvo (codice fiscale , Domenico Visone (codice fiscale C.F._2
N. (+
+ 1 c. + 3 Pag. 1 di 19 P.IVA_4 Parte_1 Controparte_1
+ P.IVA_5 596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
) e (codice fiscale C.F._3 Parte_3 C.F._4
- resistente -
E codice fiscale ), nato a [...]- Controparte_2 C.F._5
no il 29 gennaio 1958 ed ivi residente a[...], quale procuratore e difensore del quale il 20 aprile 2023 s'è costituito nel relativo procedimento l'avv. Rocco Tra- vaglino (codice fiscale - resistente - C.F._4
NONCHÉ NEI CONFRONTI DE il , in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Controparte_3
d'Appello di Napoli - interventore -
II. con ricorso depositato il 13 marzo 2023 (ed iscritto al n. 595/2023 r.g.v.g.),
DA codice fiscale ), nato a [...]- Controparte_2 C.F._5
no il 29 gennaio 1958 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. (codice fiscale - reclamante - Parte_3 C.F._4
CONTRO il (codice fiscale ), in persona del Ministro in carica, e la Parte_1 P.IVA_1
(codice fiscale , in Parte_2 P.IVA_2
persona del Prefetto in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Ufficio Distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale ) - resistenti - P.IVA_3
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(codice fiscale ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(NA) il 10 maggio 1967 ed ivi residente a[...]13
- intimato non costituitosi - il (codice fiscale , in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_6
rappresentante pro tempore - intimato non costituitosi -
E
N. (+
+ 1 c. + 3 Pag. 2 di 19 CP_5 Parte_1 Controparte_1
595/2023 +
596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
il , in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Controparte_3
d'Appello di Napoli - interventore -
III. con ricorso depositato il 13 marzo 2023 (ed iscritto al n. 596/2023 r.g.v.g.),
DA
(codice fiscale ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(NA) il 10 maggio 1967 ed ivi residente a[...]13, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Settimio Di Salvo (codice fiscale , Domenico C.F._2
Visone (codice fiscale ) e (codice fiscale C.F._3 Parte_3
- reclamante - C.F._4
CONTRO il (codice fiscale ), in persona del Ministro in carica, e la Parte_1 P.IVA_1
(codice fiscale , in Parte_2 P.IVA_2
persona del Prefetto in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Ufficio Distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale ) - resistenti - P.IVA_3
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI codice fiscale ), nato a [...]- Controparte_2 C.F._5
no il 29 gennaio 1958 ed ivi residente a[...]
- intimato non costituitosi - il (codice fiscale , in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_6
rappresentante pro tempore - intimato non costituitosi -
E il PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Napoli - interventore -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il provvedimento nella specie impugnato, il Tribunale di OL ha dichiarato e «non candidabili nelle prossime elezioni regionali, Controparte_1 Controparte_2
N. 477/2023 (+
+ 1 c. + 3 Pag. 3 di 19 Parte_1 Controparte_1
595/2023 +
596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
provinciali, comunali e circoscrizionali successive» alla stessa pronuncia ai sensi dell'art. 143, co 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ritenendoli responsabili – il primo, quale sindaco e, il secondo, quale consigliere comunale di – delle condotte che aveva- Controparte_4
no dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare di detto Comune disposto ai sensi dell'art. 143, co. 1, d.lgs. cit. con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno
2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 163 del 14 luglio 2022.
1.2. Al predetto provvedimento il Tribunale nolano ha ritenuto di attribuire il nome iuris di «sentenza» erroneamente, posto che l'art. 143, co. 11, cit. dispone che ai procedimenti aventi ad oggetto la dichiarazione dell'incandidabilità ivi prevista «[s]i applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile», cioè le norme che disciplinano i provvedimenti che devono essere pronunciati in camera di consi- glio, tra cui quella di cui all'art. 737 c.p.c., secondo il quale tali provvedimenti «hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti».
Ciò nonostante, il , la Parte_1 Parte_2
il e il lo hanno ritualmente e tempestivamente impugnato pro-
[...] CP_1 CP_2
ponendo a questa Corte i loro reclami secondo quanto previsto dall'art. 739 c.p.c.
1.3. Poiché l'art. 143, co. 11, cit. attribuisce al il potere-dovere di Parte_1
inviare la proposta di scioglimento del consiglio comunale o provinciale al tribunale compe- tente per territorio deve però ritenersi che, nel procedimento camerale avente ad oggetto la dichiarazione dell'incandidabilità prevista dalla stessa norma, la tutela delle ragioni dello Sta- to-amministrazione sia affidata esclusivamente al medesimo (cfr. Cass. 393/2021 e Parte_1
11994/2016).
Dal che consegue che va d'ufficio dichiarato il difetto di legittimazione della
[...]
a partecipare al procedimento svoltosi innanzi al Parte_2
Tribunale di OL, ad impugnare il provvedimento emesso al suo esito ed a partecipare al pro- cedimento di reclamo incardinato innanzi a questa Corte.
2.1. Passando quindi all'esame dei reclami nella specie proposti dal Parte_1
N. 477/2023 (+
+ 1 c. + 3 Pag. 4 di 19 Parte_1 Controparte_1
595/2023 +
596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
dell' , dal e dal va osservato che il primo sostiene che il Tribunale Pt_1 CP_1 CP_2
di OL ha dichiarato gli altri due incandidabili alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali successive alla sua pronuncia applicando erroneamente l'art. 143, co. 11, cit. nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dall'art. 28, co. 1-bis, del d.l. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, alle stregua delle quali la dichiarazione dell'incandidabilità ivi prevista avrebbe dovuto, ad avviso del medesimo Mini- stero, riguardare le elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il
Parlamento Europeo, oltre a quelle regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, «in rela- zione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento degli organi elettivi del Comune di San
Giuseppe Vesuviano (NA), disposto con D.P.R. 10.06.2022 (GU Serie Generale n. 163 del 14-
07-2022)», mentre il e il chiedono la revoca del provvedimento impugna- CP_1 CP_2
to.
È dunque evidente che va data la precedenza ai reclami proposti da questi ultimi, en- trambi i quali, in sostanza, sostengono di essere stati dichiarati incandidabili con un provvedi- mento inadeguatamente motivato ed emesso all'esito di un procedimento non debitamente istruito e in mancanza della prova dei comportamenti a loro addebitati o comunque della sus- sistenza di un nesso di causalità tra tali comportamenti e gli altri fatti presi in considerazione dal tribunale nolano e lo scioglimento del Consiglio Comunale di Controparte_4
disposto nel giugno del 2022.
2.2. Orbene, destinatari della misura dell'incandidabilità prevista dall'art. 143, co. 11, cit. sono «gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo sciogli- mento» del consiglio comunale o provinciale previsto dal primo comma del medesimo artico- lo;
scioglimento che, a sua volta, presuppone la sussistenza di «concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simi- lare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2» (nel cui novero sono compresi i sin- daci e i consiglieri comunali), «ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da deter- minare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni
N. 477/2023 (+
+ 1 c. + 3 Pag. 5 di 19 Parte_1 Controparte_1
595/2023 +
596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubbli- ca».
Sicché, ai fini dell'esame dei reclami proposti dal e dal occorre CP_1 CP_2
necessariamente prendere le mosse dalla proposta formulata dal il 31 CP_6 Parte_1
maggio 2022 sulla cui base è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 2022 con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di CP_4
eletto nel giugno del 2018 e dalla quale risulta che dagli accertamenti ispettivi ef-
[...]
fettuati ai sensi dell'art. 143, co. 2, d.lgs. cit. erano emerse «una generalizzata condizione di illegalità nei diversi settori amministrativi» del predetto Comune, ubicato nell'ambito di un ter- ritorio ad alta densità criminale, e, in particolare, in quelli degli appalti e del contrasto all'abusivismo edilizio e, al contempo, l'esistenza di intricati rapporti di parentela, di affinità. di frequentazione o di cointeressenza tra diversi amministratori nonché di dipendenti comunali ed esponenti della criminalità locale, alcuni dei quali ritenuti membri di un'associazione ca- morristica, il cd. clan , e dunque una situazione complessiva caratterizzata da una Per_1
sostanziale continuità con quella che aveva determinato gli analoghi provvedimenti disposti con il decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1993 e, soprattutto, di quello del 9 dicembre 2009 e tale da far ritenere plausibile che il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale fosse, come in precedenza, condizionata da detti rapporti, anche perché ben undici, alcuni dei quali «con precedenti penali o di polizia», dei sedici consi- glieri comunali avevano fatto parte anche della precedente consiliatura e quattro di loro anche di quella sciolta per analoghe ragioni nel 2009, tra cui il sindaco, avv. , che Controparte_1
era allora consigliere di minoranza mentre l'amministrazione era guidata da CP_7 [...]
, e il consigliere di maggioranza che era pure allora Persona_2 Controparte_2
consigliere comunale di maggioranza nonché vicesindaco e venne, insieme al predetto
[...]
e ad un altro consigliere, , dichiarato incandidabile ai Controparte_8 Parte_4
sensi dell'art. 143, co. 11, cit. (nel testo allora vigente) dal Tribunale di OL con un provvedi- mento poi confermato da questa Corte d'Appello con un provvedimento che non risulta impu-
N. 477/2023 (+
+ 1 c. + 3 Pag. 6 di 19 Parte_1 Controparte_1
595/2023 +
596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
gnato.
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, «[l]a verifica giudiziale che il tribu- nale è chiamato a fare in ordine all'accertamento amministrativo sull'incandidabilità degli amministratori degli enti locali, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, attiene alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare, non alla valutazione di legittimità del provvedimento di scioglimento dell'organo, disposto con d.P.R., esulando tale valutazione dal “thema decidendum” – che è costituito dalla verifica della re- sponsabilità degli amministratori dell'ente locale con riferimento alle condotte omissive o commissive che hanno dato causa o siano state concausa dello scioglimento dell'organo con- siliare rispetto al quale l'atto di scioglimento costituisce un mero presupposto di fatto» (così
Cass. 3024/2019).
Peraltro, il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 2022 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di ha retto al Controparte_4
ricorso contro di esso proposto innanzi alla giurisdizione amministrativa dal , dal CP_1
e da altri, che, dopo esser stato rigettato con la sentenza dal Tribunale Amministra- CP_2
tivo Regionale del Lazio n. 16391/2023, pubblicata il 6 novembre 2023, poi, a seguito dell'appello contro di essa proposto da due soli degli originari ricorrenti, tra cui il , CP_1
annullata, per assoluto difetto di motivazione, con la sentenza del Consiglio di Stato n.
4069/2024, è stato nuovamente rigettato con la sentenza del suddetto Tribunale Amministra- tivo n. 22138/2024, pubblicata il 9 dicembre 2024, con la quale le critiche mosse al suddetto decreto dai ricorrenti – e sostanzialmente analoghe a quelle sulle quali si fondano i reclami proposti a questa Corte dal e dal concernenti il merito del provvedimento CP_1 CP_2
qui impugnato – sono state in definitiva respinte.
Non può dunque innanzitutto ragionevolmente dubitarsi della sussistenza quanto me- no della maggior parte delle gravi irregolarità nell'attività amministrativa del
[...]
concernente, in particolare, il settore degli appalti e quello del contrasto Controparte_4
all'abusivismo edilizio evidenziate nella proposta di scioglimento dell'organo consiliare di det- to Comune avanzata dal Ministro dell'Interno il 31 maggio 2022.
N. 477/2023 (+
+ 1 c. + 3 Pag. 7 di 19 Parte_1 Controparte_1
595/2023 +
596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
In proposito il Giudice amministrativo ha infatti persuasivamente affermato quanto se- gue:
«32. In primis, deve osservarsi come la generale situazione di illegalità evidenziata dal- la proposta ministeriale (es. le diffuse carenze istruttorie, la mancata programmazione degli appalti da bandire, l'eccessivo e non giustificato ricorso all'istituto della proroga, la mancata acquisizione delle certificazioni antimafia, l'omissione delle verifiche dei requisiti previsti dall'art. 80 d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 – cod. app. – la nomina di responsabili unici del proce- dimento – r.u.p. – sprovvisti dei requisiti previsti dalla legge per tale mansione, le inefficienze conseguenti alla pubblicazione tardiva dei bandi di gara e all'indeterminatezza degli importi degli appalti, le irregolarità conseguenti alla mancata valutazione delle offerte anomale, di quelle migliorative non allegate ai relativi contratti e ai pagamenti effettuati in assenza di con- tratto) non è stata minimamente contestata dalla parte ricorrente. Questa si è limitata ad evi- denziare, in generale, come per ogni gara si sia fatto ricorso al sistema Avcpass predisposto dall'Anac: ciò, tuttavia, conferma per tabulas l'omessa consultazione della banca dati nazio- nale antimafia (sulle differenze tra le due verifiche v. Tar Campania, sez. VIII, 27 luglio 2022, n.
5023).
33. Muovendo verso le singole gare censurate, viene in rilievo quella per l'affidamento del servizio di refezione scolastica degli anni 2017/2018 e 2018/2019. Sul punto, parte ricor- rente ribadisce di non aver provveduto alle verifiche antimafia, essendosi limitata alla richiesta tramite sistema Avcpass, aggiungendo come effettivamente vi sia stata una proroga nell'anno
2018. Nulla, invece, è detto in relazione all'omessa verifica dei requisiti d'integrità ed affidabili- tà richiesti agli appaltatori;
all'omessa aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto
(nonostante fossero comunque liquidati dei compensi per il servizio), né sull'omessa verifica della corretta esecuzione dell'appalto (riscontro delle partite indicate nelle fatture della pre- detta ditta, applicazione dei prezzi unitari, verifica da parte dei dirigenti scolastici sul numero dei pasti effettivamente serviti).
34. Appare manifesto, dunque, come la proposta ministeriale, su questo punto, resista agevolmente alle doglianze spiegate nel ricorso. Difatti, esse sono palesemente fuori fuoco,
N. 477/2023 (+
+ 1 c. + 3 Pag. 8 di 19 Parte_1 Controparte_1
595/2023 +
596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
trattando del servizio per l'anno 2020, fatto non posto a fondamento della decisione di scio- glimento.
35. Identiche considerazioni valgono per la gara per il trasporto scolastico: sul punto, gli esponenti sostengono – apoditticamente, non avendo argomentato in alcun modo – la rego- larità della procedura.
36. In riferimento alla gara per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mante- nimento degli animali randagi, va osservato come anche in tal caso nulla venga contestato dal ricorrente circa le plurime (illegittime) proroghe disposte in favore della ditta affidataria: simil- mente, è incontestato come solo dopo l'accesso da parte della commissione prefettizia, si sia proceduto ad acquisire la certificazione antimafia. Quanto all'affidamento del servizio alla medesima ditta da parte della commissione straordinaria, va osservato come trattasi di dato neutro che non vizia la decisione di scioglimento: difatti, la contestazione mossa afferisce al mancato rispetto delle procedure che regolano gli appalti pubblici e non alla particolare con- troindicazione della società affidataria (v. anche Tar Lazio, sez. I, 19 agosto 2024, n. 15853).
37. Sulla gara per l'affidamento del servizio di nettezza urbana è doveroso premettere che le doglianze spiegate non colpiscono il noyau dur delle argomentazioni poste a base del commissariamento. Difatti, è corretto che l'ente d'ambito territoriale ottimale (a.t.o.) non avesse proceduto ad alcun tipo di gara per il servizio de quo, ma tale informazione veniva otte- nuta dall'amministrazione comunale dopo aver già prorogato per circa due anni il servizio: in altre parole, è evidente la negligenza dei responsabili dell'ente che prima decidevano di adot- tare varie proroghe tecniche e poi domandavano se l'a.t.o. stesse provvedendo alla gara.
Avendo poi ricevuto un riscontro negativo da parte dell'a.t.o., l'amministrazione indiceva una nuova gara settennale, affidata al gestore uscente (il consorzio Gema): questo dato neutro è infirmato dall'omesso espletamento delle verifiche antimafia, avendo reputato valida docu- mentazione risalente a circa dieci anni prima. Viepiù, proprio in quel lasso temporale,
l'affidataria risultava per un breve periodo «scoperta», essendo stata inviata una segnalazione dalla Prefettura di quella di LE (competente ad iscrivere il consorzio nella white Pt_2
list antimafia). Si aggiunga che l'amministrazione comunale, conscia delle inadempienze
N. 477/2023 (+
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596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
nell'espletamento del precedente servizio, decideva di contestarle solo dopo la conclusione della procedura ad evidenza pubblica del 2020: si tratta di un'omissione che evidenzia come
l'istruttoria della gara fosse in parte viziata.
38. In aggiunta, il Gema risulta essere stato in seguito (nell'anno 2022) sot- CP_9
toposto ad una verifica per l'eventuale adozione di un provvedimento di interdittiva antimafia
(non sfociato in un tale atto): invero, esso era incaricato di un analogo servizio di nettezza ur- bana in altro comune disciolto ai sensi dell'art. 143 Tuel (Sant'Antimo, sempre in provincia di
, ove l'affidamento veniva revocato ex art. 145, comma 4 Tuel, con decisione confer- Pt_2
mata dal Consiglio di Stato. In particolare, si evidenziava come la ditta effettuava la sosta dei proprî mezzi sul terreno di proprietà di un imprenditore risultato contiguo ai clan camorristici locali, nonché l'esistenza di legami familiari tra alcuni dipendenti ed amministratori del con- sorzio ed esponenti della malavita. Sul punto, i ricorrenti evidenziano come uno dei dipendenti fosse poi stato assolto nel giudizio penale che lo vedeva imputato per associazione mafiosa e
l'altra sarebbe figlia di un pregiudicato che avrebbe smesso col malaffare dopo esser stato condannato nel 1995 per aver partecipato al clan della Nuova famiglia di Or- Persona_3
bene, sul punto è sufficiente richiamare le riflessioni spese in precedenza sulla rilevanza di tali relazioni personali: va solo aggiunto che neppure una parola è spesa sulle persone di Per_3
e (ambedue già presidenti del ) che risultano rispettivamente il primo Persona_4 CP_9
invischiato in vicende di gestione non autorizzata di rifiuti e inquinamento ambientale (nonché figlio di un soggetto condannato per associazione mafiosa), il secondo già deferito sia per reati ambientali (e poi assolto) e per reati fiscali (emissioni di fatture per operazioni inesistenti, pro- sciolto per intervenuta prescrizione).
39. Sempre il medesimo consorzio risulta gestire l'isola ecologica dal 2017: per tale af- fidamento non risulta esser mai stato stipulato il contratto. A fronte di tale dato oggettivo, par- te ricorrente non muove alcun rilievo.
40. Allo stesso modo anche per quanto concerne l'affidamento del servizio di tesore- ria, negozio concluso nel 2015 e scaduto nel 2019, va rilevato come il contratto non risulta esser stato più rinnovato: pertanto, l'esecuzione del servizio e il pagamento del corrispettivo
N. 477/2023 (+
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596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
sono avvenuti in assenza di un valido titolo. Sul punto, quindi, la proroga disposta dalla com- missione straordinaria non rappresenta (come sostenuto dalla parte ricorrente) evidenza della bontà dell'operato della disciolta amministrazione, ma determinazione contingente finalizzata
a fornire una base giuridicamente valida a determinati pagamenti.
41. In merito al servizio di conferimento dei rifiuti di natura organica, parte ricorrente evidenzia la corretta iscrizione della ditta Tortora Guido s.r.l. in white list nel 2009: conseguen- temente, non viene smentito (anzi trova conferma) quanto allegato dal circa Parte_1
l'omissione, da parte del comune, delle verifiche dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 cod. app., e dell'acquisizione della certificazione antimafia.
42. Del pari poco precise sono le censure mosse alla vicenda dell'adeguamento anti- sismico di un edificio scolastico: a tal proposito, infatti, parte ricorrente si affretta a dimostrare la regolarità della posizione penale dell'amministratore della ditta affidataria;
tuttavia, le criti- cità emerse e poste in evidenza non afferiscono (solo) a tale soggetto, bensì alla gara, aggiudi- cata senza validazione del progetto esecutivo, senza verifica dello stato dei luoghi e senza al- legare al contratto l'offerta migliorativa.
43. Identiche considerazioni valgono circa l'affidamento diretto del servizio di postaliz- zazione: invero, la proposta non contesta la mancata messa a gara del contratto, bensí
l'omessa verifica della posizione fiscale dell'affidataria (v. pag. 154 relazione della commis- sione d'accesso).
44. Passando alla questione afferente all'abusivismo edilizio (lettera D del ricorso), va rilevato come il gravame si sostanzi unicamente nell'elencazione astratta delle pregevoli azio- ni compiute dalla disciolta amministrazione locale. Tuttavia, non vengono affrontate (o mini- mizzate) le osservazioni formulate nella proposta ministeriale: esemplificativamente, viene sostanzialmente reputato irrilevante l'abuso commesso dal vicesindaco (installazione di una caldaia all'esterno di un terrazzo – in realtà, ben più articolata è la violazione riscontrata dalla
, v. pag. 37); viceversa, non trovano alcuna contestazione il lungo elenco di abusi Parte_2
(più o meno rilevanti) riscontrati a carico dei varî amministratori locali (v. pagg. 164 ss. relazio- ne commissione d'accesso).
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+ 1 c. + 3 Pag. 11 di 19 Parte_1 Controparte_1
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45. Allo stesso tempo, gli organi statali hanno evidenziato la sostanziale inerzia dei controlli (incrementati proprio nel periodo di accesso della commissione presso l'ente locale), nonché l'omesso recupero delle somme per occupazione sine titulo degli immobili acquisiti dal comune che avrebbe potuto essere fonte di un'entrata utile per finanziare le ulteriori de- molizioni: semplificando, sulla carta l'amministrazione ha dimostrato un certo impegno che però, concretamente, coincide con una generale accondiscendenza repressiva.
46. Infine, quanto alle ditte menzionate nella proposta ministeriale (lettera C del ricor- so), deve precisarsi come le doglianze non mirino a censurare direttamente quanto accertato
(essendo dati inconfutabili, risultanti da atti pubblici), bensì si limitino nell'allegazione di ele- menti fattuali che dovrebbero, in ipotesi, rendere irragionevole la valutazione adottata dalla commissione, spesso comparando la fattispecie in esame con altre. Orbene, tale modo di argomentare rende evidente come le censure siano infondate, in quanto volte a sindacare la valutazione discrezionale dell'amministrazione, senza smentire o contestare gli elementi fat- tuali sui quali basare il giudizio, bensì aggiungendo (al più) un ulteriore elemento che non stra- volge in alcun modo il logico percorso motivazionale: a tal proposito, come evidenziato in pre- cedenza, appare opportuno ribadire come lo scrutinio del giudice amministrativo è circoscritto alle fattispecie di patente irragionevolezza della decisione amministrativa (v. Cons. Stato, sez.
III, 15 dicembre 2021, n. 8362).
47. Pertanto, senza procedere ad una prostrante disamina di ogni singolo rilievo mosso
(anche in considerazione della natura spesso apodittica delle censure, v. ad esempio quanto riferito circa la ditta IC) può osservarsi, in generale, come l'iscrizione in white list dell'impresa ovvero l'essere affidatario di altra commessa pubblica (elementi più volte sotto- posti all'attenzione del Collegio come sintomatici dell'illegittimità del commissariamento) non siano in alcun modo circostanze che determinino un'irregolarità del giudizio dell'amministrazione statale. Difatti, la valutazione che deve essere giudicata in questa sede muove da dati incontestabili che determinano – secondo un ragionamento logico – un'evidente pericolo nella gestione dell'amministrazione locale, attese le contiguità con esponenti della criminalità organizzata: d'altro canto, «quand'anche la diversità di trattamento fosse in con-
N. 477/2023 (+
+ 1 c. + 3 Pag. 12 di 19 Parte_1 Controparte_1
595/2023 +
596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
creto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del tratta- mento asseritamente deteriore patito dal ricorrente» (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019 n.
3723), essendo indiscusso che l'esponente non possa invocare a sostegno delle proprie ra- gioni l'applicazione di un trattamento maggiormente favorevole riservato illegittimamente ad altri (v. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4452).
48. Passando alla specifica gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione di una tratta ferroviaria dismessa deve precisarsi come essa, alla luce dell'istruttoria condotta dagli organi statali, risulta essersi svolta con evidenti irregolarità: sul punto va osservato come
Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2020, n. 4314 confermava la legittimità dell'aggiudicazione, ma non scrutinava quelle circostanze afferenti alla procedura (in quanto non dedotte dai ricorren- ti) come la nomina di un r.u.p. privo dei requisiti per tale incarico, l'adozione della determina a contrarre prima dell'approvazione del progetto esecutivo e la mancata verifica dello stato dei luoghi».
È poi plausibile – come ritenuto anche dalla suddetta più recente sentenza del Tribuna- le Amministrativo Regionale del Lazio – o, se si preferisce, presumibile che le più o meno gravi suddette illegalità dell'attività amministrativa svolta dal Controparte_4
fossero ascrivibili, se non solo, anche a forme di condizionamento più o meno larvato derivanti dai rapporti di parentela, affinità, frequentazione o cointeressenza indubbiamente sussistenti tra diversi amministratori e dipendenti comunali con esponenti di vario calibro della criminalità locale sostanzialmente analoghe a quelle che avevano comportato lo scioglimento ai sensi dell'art. 143, co. 1, cit., dell'organo consiliare di detto di cui già erano componenti, CP_4
peraltro allora nell'ambito di schieramenti politicamente contrapposti, il e il CP_1 CP_10
disposto nel 2009 e la conseguente dichiarazione dell'incandidabilità ai sensi dell'art.
[...]
143, co. 11, cit. del secondo, che era allora vicesindaco.
2.3. Queste che si sono sinteticamente esposte essendo le ragioni per le quali è stato proposto dal e disposto con il decreto del Presidente della Repubblica del Controparte_11
12 giugno 2022, che il Giudice amministrativo ha ritenuto non affetto dai vizi di legittimità de- nunciati anche dal e dal lo scioglimento del Consiglio Comunale di CP_1 CP_2
N. 477/2023 (+
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596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
eletto nel 2018, occorre allora stabilire se esse siano causalmente ri- Controparte_4
conducibili anche a comportamenti, commissivi od omissivi, ascrivibili ai medesimi CP_1
e CP_2
2.4. Ebbene, a tale quesito deve, ad avviso di questa Corte, darsi una risposta senz'altro positiva per quel che concerne il . CP_1
Vero è che costui, sebbene più volte denunziato o indagato, non risulta aver mai subìto condanne penali e che i rapporti da lui intrattenuti con persone accusate o condannate per aver commesso più o meno gravi delitti e, in alcuni casi, per aver fatto parte di un'associazione camorristica o con loro familiari sono di significato equivoco ai fini che, per quel che s'è detto, qui interessano, posto che egli da più di 25 anni esercita la professione di avvocato penalista, con l'unica eccezione di quello, invece indubbiamente sospetto, ma desunto da un episodio verificatosi quasi vent'anni or sono, con tal , condannato irrevocabilmente per i Persona_5
delitti di rapina, associazione per delinquere e detenzione illegale di armi, munizioni e sostanze stupefacenti, insieme al quale venne trovato a bordo di un'autovettura alle ore 4:55 antimeri- diane, cioè all'alba, del 19 giugno 2005 in un comune, quale quello di LE, distante molti chilometri da . Controparte_4
Senonché egli è stato per diversi anni al vertice di un il cui organo consiliare CP_4
era già stato sciolto ai sensi dell'art. 143, co. 1, cit. nel 2009, allorché ne era componente di minoranza, e la cui amministrazione, al cui buon andamento e alla cui imparzialità egli doveva, ai sensi degli artt. 50, co. 2, 54, co. 1, lett. c), e 107, co. 1, del d.lgs. 267/2000, sovraintendere, ha, secondo quanto emerge dal provvedimento che ha disposto lo scioglimento del suo orga- no consiliare eletto nel 2018 e dall'ultima delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regio- nale del Lazio pronunciate in ordine alla legittimità di tale provvedimento, continuato a risulta- re permeabile alle infiltrazioni degli interessi delle locali organizzazioni camorristiche.
Sicché, nonostante le poche ed in concreto poco significative iniziative anticamorra da lui prese e sbandierate, non può non essere ritenuto in qualche misura responsabile, even- tualmente anche solo per disattenzione, inefficienza o incapacità, delle condotte, commissive od omissive, sia pur da lui non direttamente tenute, che hanno dato causa allo scioglimento
N. 477/2023 (+
+ 1 c. + 3 Pag. 14 di 19 Parte_1 Controparte_1
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596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
del Consiglio Comunale di eletto nel 2018. Controparte_4
Il che è sufficiente per giustificare la sua sottoposizione alla misura dell'incandidabilità prevista dall'art. 145, co. 11, cit. (v. Cass. 2749/2021, secondo cui: «In tema di accertamento dell'incandidabilità a cariche pubbliche negli enti locali, nel caso in cui, alla luce di una visione di insieme della congerie istruttoria disponibile, risulti che l'amministratore, anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo previsti dagli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c), e 107, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, tale condotta de- ve considerarsi di per sé sufficiente ad integrare i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. cit., così come risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2, comma 30, della legge n. 94 del 2009, dato che la finalità perseguita dalla norma è proprio quella di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale, rendendo possibili ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle già rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni de- mocratiche locali»).
Il reclamo proposto dal va pertanto rigettato. CP_1
2.5. Ad opposta conclusione deve pervenirsi per quel che concerne il CP_2
Vero è che costui, come s'è detto, già vicesindaco del predetto e dichiarato CP_4
incandidabile ai sensi dell'art. 143, co. 11, cit. poiché evidentemente giudicato responsabile delle condotte che avevano dato causa allo scioglimento del Consiglio Comunale disposto ai sensi dell'art. 143, co. 1, cit. nel 2009, e poi, cessata l'incandidabilità, è stato nuovamente eletto consigliere comunale nel 2012 e, passato a sostenere il , nel 2018. CP_1
Egli però non risulta aver avuto nel corso di questa consiliatura la responsabilità di qualche settore dell'amministrazione comunale, né v'è la prova che egli si sia nel medesimo periodo di fatto ingerito nell'attività amministrativa dell'ente comunale.
L'unico dato dal quale una tale ingerenza avrebbe potuto esser desunta è invero costi- tuito dalle risultanze degli atti del procedimento penale n. 6522/2019 r.g.n.r. P.M. OL dalla cui lettura – secondo la relazione prefettizia sulla cui base il ha formulato Controparte_11
N. 477/2023 (+
+ 1 c. + 3 Pag. 15 di 19 Parte_1 Controparte_1
595/2023 +
596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
la proposta di scioglimento del Consiglio Comunale di accolta nel Controparte_4
2022 – emerge il pagamento all'ing. , dirigente responsabile del Servizio Urbani- CP_12
stica del della somma di 20.000 € da dividere con il e destinata a favorire CP_4 CP_2
«un'operazione (non meglio specificata)» che il medesimo avrebbe dovuto compiere nel novembre del 2019 «in funzione del suo incarico».
Ma l'unico atto di tale procedimento penale sottoposto alla considerazione di questa
Corte è costituito dal decreto dell'8 febbraio 2022 (prodotto dal con cui il Pubblico CP_2
Ministero ha disposto lo stralcio delle posizioni del del e di altri, essendo CP_2
«emersa la necessità di procedersi con richiesta di archiviazione» nei riguardi di costoro.
Di nessun o comunque insufficiente significato ai fini che qui interessano, cioè la di- mostrazione della responsabilità del nelle condotte che hanno dato causa allo scio- CP_2
glimento del Consiglio Comunale eletto nel 2018, sono poi anche:
a) le plurime denunce penali che risultano presentate contro la moglie del CP_2
dipendente comunale a tempo indeterminato, per i reati di abuso d'ufficio e Persona_6
di omissione di atti d'ufficio, posto che i procedimenti penali da esse scaturite non risultano approdati ad un rinvio a giudizio e, in almeno due casi, sono stati archiviati e comunque non vedevano in alcun modo coinvolto il marito dell'indagata;
b) l'episodio dello schiaffeggiamento pubblico del da parte di tal CP_2 [...]
, soprannominato 'o sparatore, pregiudicato allora rappresentante legale di una Per_7
società operante nel settore della rimozione dei rifiuti solidi urbani, la Ecologia Ambientale
S.R.L., e la sua mancata successiva denuncia alla polizia o all'autorità giudiziaria da parte del- la vittima, detto episodio risalendo all'ormai lontano 20 dicembre 2007;
c) gli episodi in cui il è stato visto o trovato dagli organi di polizia, l'11 febbraio CP_2
2017, in compagnia di , già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., Parte_5
l'11 novembre 2017, ai funerali di , madre di , cognato di Persona_8 Persona_9 [...]
, figlia di , ritenuto capo del clan , il 5 agosto 2018, in Parte_6 Parte_7 Per_1
compagnia di , soprannominato genero di , il 24 Parte_8 CP_13 Parte_7
novembre 2018, in compagnia di , fratello del netturbino , a sua volta fre- Persona_10 Per_11
N. 477/2023 (+
+ 1 c. + 3 Pag. 16 di 19 Parte_1 Controparte_1
595/2023 +
596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
quentatore della famiglia di , ritenuto «elemento di rilievo» del clan Persona_12 CP_14
, e, il 9 dicembre 2018, in compagnia di , denunciato nel 2021 per
[...] Persona_13
un'estorsione, e il citato . Parte_5
Il reclamo proposto dal va pertanto accolto. CP_2
2.6. Di conseguenza, il reclamo proposto dal va, nei termini e Parte_1
con le precisazioni di cui si dirà appresso, accolto solo nella parte in cui è rivolto contro il
[...]
, che il Tribunale di OL ha dichiarato incandidabile «nelle prossime elezioni regionali, Per_14
provinciali comunali e circoscrizionali successive» alla sua pronuncia, in evidente contrasto con quanto disposto dall'art. 143, co. 11, cit., nel testo risultante dalle modifiche apportatevi dall'art. 28, co. 1-bis, del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge
1° dicembre 2018, n. 132, e nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello vigente all'epoca dello scioglimento del Consiglio Comunale di (cfr. Cass. Controparte_4
30428/2023), secondo il quale «gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non sono candidabili alle elezioni per la Ca- mera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento Europeo, nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provve- dimento definitivo».
Tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sua sentenza n.
18696/2015, nell'interpretare la precedente versione di tale disposizione normativa, ma sulla base di considerazioni valide, mutatis mutandis, anche ai fini dell'interpretazione di quella nella specie applicabile, va però chiarito che l'incandidabilità in questione riguarderà i due tur- ni delle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento
Europeo, nonché delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, immediata- mente successivi alla definitività della presente pronuncia.
2.7. Considerato poi l'esito della controversia, il va condannato a rifondere CP_1
al le spese del procedimento di secondo grado ed il Parte_1 Parte_1
N. 477/2023 (+
+ 1 c. + 3 Pag. 17 di 19 Parte_1 Controparte_1
595/2023 +
596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
va condannato a rifondere al le spese dei due gradi processuali nella Parte_1 CP_1
misura liquidata come precisato nel dispositivo del presente decreto, rapportando alle risul- tanze processuali i i parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014,
n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati per i giu- dizi innanzi ai tribunali e alle corti d'appello aventi ad oggetto cause di valore indeterminabile.
2.8. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 mag- gio 2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale (spet- tando alla Cancelleria ogni altra valutazione: v. Cass., SS.UU., 4315/2020) del pagamento da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto CP_1
per il reclamo da lui proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sui reclami avverso la sentenza del Tribunale di OLn.
3/2023, pubblicata il 13 febbraio 2023, proposti dal insieme alla Parte_1 [...]
da e da Controparte_15 Controparte_1 Parte_9
[...]
A) dichiara il difetto di legittimazione della Parte_2
a partecipare al procedimento di primo grado e ad impugnare il decreto emesso al
[...]
suo esito;
B) rigetta il reclamo del;
CP_1
C) in accoglimento del reclamo del revoca la misura interdittiva a costui ap- CP_2
plicata con il decreto impugnato;
D) in accoglimento, per quanto di ragione, del reclamo del e mo- Parte_1
dificando il decreto impugnato, dichiara il non candidabile alle elezioni per la Came- CP_1
ra dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento Europeo, nonché delle ele- zioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni di ciascuna di tali elezioni successivi alla data in cui la presente pronuncia diverrà definitiva;
E) condanna il a rifondere al le spese del procedimen- CP_1 Parte_1
N. 477/2023 (+
+ 1 c. + 3 Pag. 18 di 19 Parte_1 Controparte_1
595/2023 +
596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
to di reclamo riferibili al rapporto tra tali parti, che liquida nel complessivo importo di 4.600,00
€, di cui 4.000,00 € per il totale dei compensi e 600,00 € per le spese generali;
F) condanna il a rifondere al le spese dei due gradi del Parte_1 CP_2
procedimento riferibili al rapporto tra tali parti, che liquida nel complessivo importo di
9.200,00 €, di cui 4.000,00 € per il totale dei compensi e 600,00 € per le spese generali del primo grado e 4.000,00 € per il totale dei compensi e 600,00 € per le spese generali del se- condo grado, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
G) dà atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale del pagamento da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu- CP_1
to per il reclamo da lui proposto.
Così deciso in Napoli, il 25 marzo 2025.
Il Presidente
Caterina Molfino
N. 477/2023 (+
+ 1 c. + 3 Pag. 19 di 19 Parte_1 Controparte_1
595/2023 +
596/2023) r.g.v.g.
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 18 febbraio 2025, ha deli- berato di definire mediante la pronuncia del presente
DECRETO il procedimento iscritto al n. 477/2023 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giu- risdizione e da trattarsi in camera di consiglio, al quale sono riuniti quelli iscritti ai nn.
595/2023 e 596/2023 dello stesso ruolo generale, ed avente ad oggetto i reclami avverso la
«sentenza» del Tribunale di OL, Prima Sezione Civile, n. 3/2023, pubblicata il 13 febbraio
2023, proposti, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., rispettivamente:
I. con ricorso depositato il 27 febbraio 2023 (ed iscritto al n. 477/2023 r.g.v.g.),
DA il (codice fiscale ), in persona del Ministro in carica, e la Parte_1 P.IVA_1
(codice fiscale , in Parte_2 P.IVA_2
persona del Prefetto in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Ufficio Distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale ) - reclamanti - P.IVA_3
CONTRO
(codice fiscale ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(NA) il 10 maggio 1967 ed ivi residente a[...]13, come procura- tori e difensori del quale il 21 aprile 2023 nel relativo procedimento si sono costituiti gli avv.ti prof. Settimio Di Salvo (codice fiscale , Domenico Visone (codice fiscale C.F._2
N. (+
+ 1 c. + 3 Pag. 1 di 19 P.IVA_4 Parte_1 Controparte_1
+ P.IVA_5 596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
) e (codice fiscale C.F._3 Parte_3 C.F._4
- resistente -
E codice fiscale ), nato a [...]- Controparte_2 C.F._5
no il 29 gennaio 1958 ed ivi residente a[...], quale procuratore e difensore del quale il 20 aprile 2023 s'è costituito nel relativo procedimento l'avv. Rocco Tra- vaglino (codice fiscale - resistente - C.F._4
NONCHÉ NEI CONFRONTI DE il , in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Controparte_3
d'Appello di Napoli - interventore -
II. con ricorso depositato il 13 marzo 2023 (ed iscritto al n. 595/2023 r.g.v.g.),
DA codice fiscale ), nato a [...]- Controparte_2 C.F._5
no il 29 gennaio 1958 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. (codice fiscale - reclamante - Parte_3 C.F._4
CONTRO il (codice fiscale ), in persona del Ministro in carica, e la Parte_1 P.IVA_1
(codice fiscale , in Parte_2 P.IVA_2
persona del Prefetto in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Ufficio Distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale ) - resistenti - P.IVA_3
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(codice fiscale ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(NA) il 10 maggio 1967 ed ivi residente a[...]13
- intimato non costituitosi - il (codice fiscale , in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_6
rappresentante pro tempore - intimato non costituitosi -
E
N. (+
+ 1 c. + 3 Pag. 2 di 19 CP_5 Parte_1 Controparte_1
595/2023 +
596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
il , in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Controparte_3
d'Appello di Napoli - interventore -
III. con ricorso depositato il 13 marzo 2023 (ed iscritto al n. 596/2023 r.g.v.g.),
DA
(codice fiscale ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(NA) il 10 maggio 1967 ed ivi residente a[...]13, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Settimio Di Salvo (codice fiscale , Domenico C.F._2
Visone (codice fiscale ) e (codice fiscale C.F._3 Parte_3
- reclamante - C.F._4
CONTRO il (codice fiscale ), in persona del Ministro in carica, e la Parte_1 P.IVA_1
(codice fiscale , in Parte_2 P.IVA_2
persona del Prefetto in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Ufficio Distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale ) - resistenti - P.IVA_3
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI codice fiscale ), nato a [...]- Controparte_2 C.F._5
no il 29 gennaio 1958 ed ivi residente a[...]
- intimato non costituitosi - il (codice fiscale , in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_6
rappresentante pro tempore - intimato non costituitosi -
E il PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Napoli - interventore -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il provvedimento nella specie impugnato, il Tribunale di OL ha dichiarato e «non candidabili nelle prossime elezioni regionali, Controparte_1 Controparte_2
N. 477/2023 (+
+ 1 c. + 3 Pag. 3 di 19 Parte_1 Controparte_1
595/2023 +
596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
provinciali, comunali e circoscrizionali successive» alla stessa pronuncia ai sensi dell'art. 143, co 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ritenendoli responsabili – il primo, quale sindaco e, il secondo, quale consigliere comunale di – delle condotte che aveva- Controparte_4
no dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare di detto Comune disposto ai sensi dell'art. 143, co. 1, d.lgs. cit. con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno
2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 163 del 14 luglio 2022.
1.2. Al predetto provvedimento il Tribunale nolano ha ritenuto di attribuire il nome iuris di «sentenza» erroneamente, posto che l'art. 143, co. 11, cit. dispone che ai procedimenti aventi ad oggetto la dichiarazione dell'incandidabilità ivi prevista «[s]i applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile», cioè le norme che disciplinano i provvedimenti che devono essere pronunciati in camera di consi- glio, tra cui quella di cui all'art. 737 c.p.c., secondo il quale tali provvedimenti «hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti».
Ciò nonostante, il , la Parte_1 Parte_2
il e il lo hanno ritualmente e tempestivamente impugnato pro-
[...] CP_1 CP_2
ponendo a questa Corte i loro reclami secondo quanto previsto dall'art. 739 c.p.c.
1.3. Poiché l'art. 143, co. 11, cit. attribuisce al il potere-dovere di Parte_1
inviare la proposta di scioglimento del consiglio comunale o provinciale al tribunale compe- tente per territorio deve però ritenersi che, nel procedimento camerale avente ad oggetto la dichiarazione dell'incandidabilità prevista dalla stessa norma, la tutela delle ragioni dello Sta- to-amministrazione sia affidata esclusivamente al medesimo (cfr. Cass. 393/2021 e Parte_1
11994/2016).
Dal che consegue che va d'ufficio dichiarato il difetto di legittimazione della
[...]
a partecipare al procedimento svoltosi innanzi al Parte_2
Tribunale di OL, ad impugnare il provvedimento emesso al suo esito ed a partecipare al pro- cedimento di reclamo incardinato innanzi a questa Corte.
2.1. Passando quindi all'esame dei reclami nella specie proposti dal Parte_1
N. 477/2023 (+
+ 1 c. + 3 Pag. 4 di 19 Parte_1 Controparte_1
595/2023 +
596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
dell' , dal e dal va osservato che il primo sostiene che il Tribunale Pt_1 CP_1 CP_2
di OL ha dichiarato gli altri due incandidabili alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali successive alla sua pronuncia applicando erroneamente l'art. 143, co. 11, cit. nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dall'art. 28, co. 1-bis, del d.l. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, alle stregua delle quali la dichiarazione dell'incandidabilità ivi prevista avrebbe dovuto, ad avviso del medesimo Mini- stero, riguardare le elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il
Parlamento Europeo, oltre a quelle regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, «in rela- zione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento degli organi elettivi del Comune di San
Giuseppe Vesuviano (NA), disposto con D.P.R. 10.06.2022 (GU Serie Generale n. 163 del 14-
07-2022)», mentre il e il chiedono la revoca del provvedimento impugna- CP_1 CP_2
to.
È dunque evidente che va data la precedenza ai reclami proposti da questi ultimi, en- trambi i quali, in sostanza, sostengono di essere stati dichiarati incandidabili con un provvedi- mento inadeguatamente motivato ed emesso all'esito di un procedimento non debitamente istruito e in mancanza della prova dei comportamenti a loro addebitati o comunque della sus- sistenza di un nesso di causalità tra tali comportamenti e gli altri fatti presi in considerazione dal tribunale nolano e lo scioglimento del Consiglio Comunale di Controparte_4
disposto nel giugno del 2022.
2.2. Orbene, destinatari della misura dell'incandidabilità prevista dall'art. 143, co. 11, cit. sono «gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo sciogli- mento» del consiglio comunale o provinciale previsto dal primo comma del medesimo artico- lo;
scioglimento che, a sua volta, presuppone la sussistenza di «concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simi- lare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2» (nel cui novero sono compresi i sin- daci e i consiglieri comunali), «ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da deter- minare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni
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comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubbli- ca».
Sicché, ai fini dell'esame dei reclami proposti dal e dal occorre CP_1 CP_2
necessariamente prendere le mosse dalla proposta formulata dal il 31 CP_6 Parte_1
maggio 2022 sulla cui base è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 2022 con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di CP_4
eletto nel giugno del 2018 e dalla quale risulta che dagli accertamenti ispettivi ef-
[...]
fettuati ai sensi dell'art. 143, co. 2, d.lgs. cit. erano emerse «una generalizzata condizione di illegalità nei diversi settori amministrativi» del predetto Comune, ubicato nell'ambito di un ter- ritorio ad alta densità criminale, e, in particolare, in quelli degli appalti e del contrasto all'abusivismo edilizio e, al contempo, l'esistenza di intricati rapporti di parentela, di affinità. di frequentazione o di cointeressenza tra diversi amministratori nonché di dipendenti comunali ed esponenti della criminalità locale, alcuni dei quali ritenuti membri di un'associazione ca- morristica, il cd. clan , e dunque una situazione complessiva caratterizzata da una Per_1
sostanziale continuità con quella che aveva determinato gli analoghi provvedimenti disposti con il decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1993 e, soprattutto, di quello del 9 dicembre 2009 e tale da far ritenere plausibile che il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale fosse, come in precedenza, condizionata da detti rapporti, anche perché ben undici, alcuni dei quali «con precedenti penali o di polizia», dei sedici consi- glieri comunali avevano fatto parte anche della precedente consiliatura e quattro di loro anche di quella sciolta per analoghe ragioni nel 2009, tra cui il sindaco, avv. , che Controparte_1
era allora consigliere di minoranza mentre l'amministrazione era guidata da CP_7 [...]
, e il consigliere di maggioranza che era pure allora Persona_2 Controparte_2
consigliere comunale di maggioranza nonché vicesindaco e venne, insieme al predetto
[...]
e ad un altro consigliere, , dichiarato incandidabile ai Controparte_8 Parte_4
sensi dell'art. 143, co. 11, cit. (nel testo allora vigente) dal Tribunale di OL con un provvedi- mento poi confermato da questa Corte d'Appello con un provvedimento che non risulta impu-
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gnato.
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, «[l]a verifica giudiziale che il tribu- nale è chiamato a fare in ordine all'accertamento amministrativo sull'incandidabilità degli amministratori degli enti locali, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, attiene alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare, non alla valutazione di legittimità del provvedimento di scioglimento dell'organo, disposto con d.P.R., esulando tale valutazione dal “thema decidendum” – che è costituito dalla verifica della re- sponsabilità degli amministratori dell'ente locale con riferimento alle condotte omissive o commissive che hanno dato causa o siano state concausa dello scioglimento dell'organo con- siliare rispetto al quale l'atto di scioglimento costituisce un mero presupposto di fatto» (così
Cass. 3024/2019).
Peraltro, il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 2022 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di ha retto al Controparte_4
ricorso contro di esso proposto innanzi alla giurisdizione amministrativa dal , dal CP_1
e da altri, che, dopo esser stato rigettato con la sentenza dal Tribunale Amministra- CP_2
tivo Regionale del Lazio n. 16391/2023, pubblicata il 6 novembre 2023, poi, a seguito dell'appello contro di essa proposto da due soli degli originari ricorrenti, tra cui il , CP_1
annullata, per assoluto difetto di motivazione, con la sentenza del Consiglio di Stato n.
4069/2024, è stato nuovamente rigettato con la sentenza del suddetto Tribunale Amministra- tivo n. 22138/2024, pubblicata il 9 dicembre 2024, con la quale le critiche mosse al suddetto decreto dai ricorrenti – e sostanzialmente analoghe a quelle sulle quali si fondano i reclami proposti a questa Corte dal e dal concernenti il merito del provvedimento CP_1 CP_2
qui impugnato – sono state in definitiva respinte.
Non può dunque innanzitutto ragionevolmente dubitarsi della sussistenza quanto me- no della maggior parte delle gravi irregolarità nell'attività amministrativa del
[...]
concernente, in particolare, il settore degli appalti e quello del contrasto Controparte_4
all'abusivismo edilizio evidenziate nella proposta di scioglimento dell'organo consiliare di det- to Comune avanzata dal Ministro dell'Interno il 31 maggio 2022.
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In proposito il Giudice amministrativo ha infatti persuasivamente affermato quanto se- gue:
«32. In primis, deve osservarsi come la generale situazione di illegalità evidenziata dal- la proposta ministeriale (es. le diffuse carenze istruttorie, la mancata programmazione degli appalti da bandire, l'eccessivo e non giustificato ricorso all'istituto della proroga, la mancata acquisizione delle certificazioni antimafia, l'omissione delle verifiche dei requisiti previsti dall'art. 80 d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 – cod. app. – la nomina di responsabili unici del proce- dimento – r.u.p. – sprovvisti dei requisiti previsti dalla legge per tale mansione, le inefficienze conseguenti alla pubblicazione tardiva dei bandi di gara e all'indeterminatezza degli importi degli appalti, le irregolarità conseguenti alla mancata valutazione delle offerte anomale, di quelle migliorative non allegate ai relativi contratti e ai pagamenti effettuati in assenza di con- tratto) non è stata minimamente contestata dalla parte ricorrente. Questa si è limitata ad evi- denziare, in generale, come per ogni gara si sia fatto ricorso al sistema Avcpass predisposto dall'Anac: ciò, tuttavia, conferma per tabulas l'omessa consultazione della banca dati nazio- nale antimafia (sulle differenze tra le due verifiche v. Tar Campania, sez. VIII, 27 luglio 2022, n.
5023).
33. Muovendo verso le singole gare censurate, viene in rilievo quella per l'affidamento del servizio di refezione scolastica degli anni 2017/2018 e 2018/2019. Sul punto, parte ricor- rente ribadisce di non aver provveduto alle verifiche antimafia, essendosi limitata alla richiesta tramite sistema Avcpass, aggiungendo come effettivamente vi sia stata una proroga nell'anno
2018. Nulla, invece, è detto in relazione all'omessa verifica dei requisiti d'integrità ed affidabili- tà richiesti agli appaltatori;
all'omessa aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto
(nonostante fossero comunque liquidati dei compensi per il servizio), né sull'omessa verifica della corretta esecuzione dell'appalto (riscontro delle partite indicate nelle fatture della pre- detta ditta, applicazione dei prezzi unitari, verifica da parte dei dirigenti scolastici sul numero dei pasti effettivamente serviti).
34. Appare manifesto, dunque, come la proposta ministeriale, su questo punto, resista agevolmente alle doglianze spiegate nel ricorso. Difatti, esse sono palesemente fuori fuoco,
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trattando del servizio per l'anno 2020, fatto non posto a fondamento della decisione di scio- glimento.
35. Identiche considerazioni valgono per la gara per il trasporto scolastico: sul punto, gli esponenti sostengono – apoditticamente, non avendo argomentato in alcun modo – la rego- larità della procedura.
36. In riferimento alla gara per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mante- nimento degli animali randagi, va osservato come anche in tal caso nulla venga contestato dal ricorrente circa le plurime (illegittime) proroghe disposte in favore della ditta affidataria: simil- mente, è incontestato come solo dopo l'accesso da parte della commissione prefettizia, si sia proceduto ad acquisire la certificazione antimafia. Quanto all'affidamento del servizio alla medesima ditta da parte della commissione straordinaria, va osservato come trattasi di dato neutro che non vizia la decisione di scioglimento: difatti, la contestazione mossa afferisce al mancato rispetto delle procedure che regolano gli appalti pubblici e non alla particolare con- troindicazione della società affidataria (v. anche Tar Lazio, sez. I, 19 agosto 2024, n. 15853).
37. Sulla gara per l'affidamento del servizio di nettezza urbana è doveroso premettere che le doglianze spiegate non colpiscono il noyau dur delle argomentazioni poste a base del commissariamento. Difatti, è corretto che l'ente d'ambito territoriale ottimale (a.t.o.) non avesse proceduto ad alcun tipo di gara per il servizio de quo, ma tale informazione veniva otte- nuta dall'amministrazione comunale dopo aver già prorogato per circa due anni il servizio: in altre parole, è evidente la negligenza dei responsabili dell'ente che prima decidevano di adot- tare varie proroghe tecniche e poi domandavano se l'a.t.o. stesse provvedendo alla gara.
Avendo poi ricevuto un riscontro negativo da parte dell'a.t.o., l'amministrazione indiceva una nuova gara settennale, affidata al gestore uscente (il consorzio Gema): questo dato neutro è infirmato dall'omesso espletamento delle verifiche antimafia, avendo reputato valida docu- mentazione risalente a circa dieci anni prima. Viepiù, proprio in quel lasso temporale,
l'affidataria risultava per un breve periodo «scoperta», essendo stata inviata una segnalazione dalla Prefettura di quella di LE (competente ad iscrivere il consorzio nella white Pt_2
list antimafia). Si aggiunga che l'amministrazione comunale, conscia delle inadempienze
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nell'espletamento del precedente servizio, decideva di contestarle solo dopo la conclusione della procedura ad evidenza pubblica del 2020: si tratta di un'omissione che evidenzia come
l'istruttoria della gara fosse in parte viziata.
38. In aggiunta, il Gema risulta essere stato in seguito (nell'anno 2022) sot- CP_9
toposto ad una verifica per l'eventuale adozione di un provvedimento di interdittiva antimafia
(non sfociato in un tale atto): invero, esso era incaricato di un analogo servizio di nettezza ur- bana in altro comune disciolto ai sensi dell'art. 143 Tuel (Sant'Antimo, sempre in provincia di
, ove l'affidamento veniva revocato ex art. 145, comma 4 Tuel, con decisione confer- Pt_2
mata dal Consiglio di Stato. In particolare, si evidenziava come la ditta effettuava la sosta dei proprî mezzi sul terreno di proprietà di un imprenditore risultato contiguo ai clan camorristici locali, nonché l'esistenza di legami familiari tra alcuni dipendenti ed amministratori del con- sorzio ed esponenti della malavita. Sul punto, i ricorrenti evidenziano come uno dei dipendenti fosse poi stato assolto nel giudizio penale che lo vedeva imputato per associazione mafiosa e
l'altra sarebbe figlia di un pregiudicato che avrebbe smesso col malaffare dopo esser stato condannato nel 1995 per aver partecipato al clan della Nuova famiglia di Or- Persona_3
bene, sul punto è sufficiente richiamare le riflessioni spese in precedenza sulla rilevanza di tali relazioni personali: va solo aggiunto che neppure una parola è spesa sulle persone di Per_3
e (ambedue già presidenti del ) che risultano rispettivamente il primo Persona_4 CP_9
invischiato in vicende di gestione non autorizzata di rifiuti e inquinamento ambientale (nonché figlio di un soggetto condannato per associazione mafiosa), il secondo già deferito sia per reati ambientali (e poi assolto) e per reati fiscali (emissioni di fatture per operazioni inesistenti, pro- sciolto per intervenuta prescrizione).
39. Sempre il medesimo consorzio risulta gestire l'isola ecologica dal 2017: per tale af- fidamento non risulta esser mai stato stipulato il contratto. A fronte di tale dato oggettivo, par- te ricorrente non muove alcun rilievo.
40. Allo stesso modo anche per quanto concerne l'affidamento del servizio di tesore- ria, negozio concluso nel 2015 e scaduto nel 2019, va rilevato come il contratto non risulta esser stato più rinnovato: pertanto, l'esecuzione del servizio e il pagamento del corrispettivo
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sono avvenuti in assenza di un valido titolo. Sul punto, quindi, la proroga disposta dalla com- missione straordinaria non rappresenta (come sostenuto dalla parte ricorrente) evidenza della bontà dell'operato della disciolta amministrazione, ma determinazione contingente finalizzata
a fornire una base giuridicamente valida a determinati pagamenti.
41. In merito al servizio di conferimento dei rifiuti di natura organica, parte ricorrente evidenzia la corretta iscrizione della ditta Tortora Guido s.r.l. in white list nel 2009: conseguen- temente, non viene smentito (anzi trova conferma) quanto allegato dal circa Parte_1
l'omissione, da parte del comune, delle verifiche dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 cod. app., e dell'acquisizione della certificazione antimafia.
42. Del pari poco precise sono le censure mosse alla vicenda dell'adeguamento anti- sismico di un edificio scolastico: a tal proposito, infatti, parte ricorrente si affretta a dimostrare la regolarità della posizione penale dell'amministratore della ditta affidataria;
tuttavia, le criti- cità emerse e poste in evidenza non afferiscono (solo) a tale soggetto, bensì alla gara, aggiudi- cata senza validazione del progetto esecutivo, senza verifica dello stato dei luoghi e senza al- legare al contratto l'offerta migliorativa.
43. Identiche considerazioni valgono circa l'affidamento diretto del servizio di postaliz- zazione: invero, la proposta non contesta la mancata messa a gara del contratto, bensí
l'omessa verifica della posizione fiscale dell'affidataria (v. pag. 154 relazione della commis- sione d'accesso).
44. Passando alla questione afferente all'abusivismo edilizio (lettera D del ricorso), va rilevato come il gravame si sostanzi unicamente nell'elencazione astratta delle pregevoli azio- ni compiute dalla disciolta amministrazione locale. Tuttavia, non vengono affrontate (o mini- mizzate) le osservazioni formulate nella proposta ministeriale: esemplificativamente, viene sostanzialmente reputato irrilevante l'abuso commesso dal vicesindaco (installazione di una caldaia all'esterno di un terrazzo – in realtà, ben più articolata è la violazione riscontrata dalla
, v. pag. 37); viceversa, non trovano alcuna contestazione il lungo elenco di abusi Parte_2
(più o meno rilevanti) riscontrati a carico dei varî amministratori locali (v. pagg. 164 ss. relazio- ne commissione d'accesso).
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45. Allo stesso tempo, gli organi statali hanno evidenziato la sostanziale inerzia dei controlli (incrementati proprio nel periodo di accesso della commissione presso l'ente locale), nonché l'omesso recupero delle somme per occupazione sine titulo degli immobili acquisiti dal comune che avrebbe potuto essere fonte di un'entrata utile per finanziare le ulteriori de- molizioni: semplificando, sulla carta l'amministrazione ha dimostrato un certo impegno che però, concretamente, coincide con una generale accondiscendenza repressiva.
46. Infine, quanto alle ditte menzionate nella proposta ministeriale (lettera C del ricor- so), deve precisarsi come le doglianze non mirino a censurare direttamente quanto accertato
(essendo dati inconfutabili, risultanti da atti pubblici), bensì si limitino nell'allegazione di ele- menti fattuali che dovrebbero, in ipotesi, rendere irragionevole la valutazione adottata dalla commissione, spesso comparando la fattispecie in esame con altre. Orbene, tale modo di argomentare rende evidente come le censure siano infondate, in quanto volte a sindacare la valutazione discrezionale dell'amministrazione, senza smentire o contestare gli elementi fat- tuali sui quali basare il giudizio, bensì aggiungendo (al più) un ulteriore elemento che non stra- volge in alcun modo il logico percorso motivazionale: a tal proposito, come evidenziato in pre- cedenza, appare opportuno ribadire come lo scrutinio del giudice amministrativo è circoscritto alle fattispecie di patente irragionevolezza della decisione amministrativa (v. Cons. Stato, sez.
III, 15 dicembre 2021, n. 8362).
47. Pertanto, senza procedere ad una prostrante disamina di ogni singolo rilievo mosso
(anche in considerazione della natura spesso apodittica delle censure, v. ad esempio quanto riferito circa la ditta IC) può osservarsi, in generale, come l'iscrizione in white list dell'impresa ovvero l'essere affidatario di altra commessa pubblica (elementi più volte sotto- posti all'attenzione del Collegio come sintomatici dell'illegittimità del commissariamento) non siano in alcun modo circostanze che determinino un'irregolarità del giudizio dell'amministrazione statale. Difatti, la valutazione che deve essere giudicata in questa sede muove da dati incontestabili che determinano – secondo un ragionamento logico – un'evidente pericolo nella gestione dell'amministrazione locale, attese le contiguità con esponenti della criminalità organizzata: d'altro canto, «quand'anche la diversità di trattamento fosse in con-
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creto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del tratta- mento asseritamente deteriore patito dal ricorrente» (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019 n.
3723), essendo indiscusso che l'esponente non possa invocare a sostegno delle proprie ra- gioni l'applicazione di un trattamento maggiormente favorevole riservato illegittimamente ad altri (v. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4452).
48. Passando alla specifica gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione di una tratta ferroviaria dismessa deve precisarsi come essa, alla luce dell'istruttoria condotta dagli organi statali, risulta essersi svolta con evidenti irregolarità: sul punto va osservato come
Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2020, n. 4314 confermava la legittimità dell'aggiudicazione, ma non scrutinava quelle circostanze afferenti alla procedura (in quanto non dedotte dai ricorren- ti) come la nomina di un r.u.p. privo dei requisiti per tale incarico, l'adozione della determina a contrarre prima dell'approvazione del progetto esecutivo e la mancata verifica dello stato dei luoghi».
È poi plausibile – come ritenuto anche dalla suddetta più recente sentenza del Tribuna- le Amministrativo Regionale del Lazio – o, se si preferisce, presumibile che le più o meno gravi suddette illegalità dell'attività amministrativa svolta dal Controparte_4
fossero ascrivibili, se non solo, anche a forme di condizionamento più o meno larvato derivanti dai rapporti di parentela, affinità, frequentazione o cointeressenza indubbiamente sussistenti tra diversi amministratori e dipendenti comunali con esponenti di vario calibro della criminalità locale sostanzialmente analoghe a quelle che avevano comportato lo scioglimento ai sensi dell'art. 143, co. 1, cit., dell'organo consiliare di detto di cui già erano componenti, CP_4
peraltro allora nell'ambito di schieramenti politicamente contrapposti, il e il CP_1 CP_10
disposto nel 2009 e la conseguente dichiarazione dell'incandidabilità ai sensi dell'art.
[...]
143, co. 11, cit. del secondo, che era allora vicesindaco.
2.3. Queste che si sono sinteticamente esposte essendo le ragioni per le quali è stato proposto dal e disposto con il decreto del Presidente della Repubblica del Controparte_11
12 giugno 2022, che il Giudice amministrativo ha ritenuto non affetto dai vizi di legittimità de- nunciati anche dal e dal lo scioglimento del Consiglio Comunale di CP_1 CP_2
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eletto nel 2018, occorre allora stabilire se esse siano causalmente ri- Controparte_4
conducibili anche a comportamenti, commissivi od omissivi, ascrivibili ai medesimi CP_1
e CP_2
2.4. Ebbene, a tale quesito deve, ad avviso di questa Corte, darsi una risposta senz'altro positiva per quel che concerne il . CP_1
Vero è che costui, sebbene più volte denunziato o indagato, non risulta aver mai subìto condanne penali e che i rapporti da lui intrattenuti con persone accusate o condannate per aver commesso più o meno gravi delitti e, in alcuni casi, per aver fatto parte di un'associazione camorristica o con loro familiari sono di significato equivoco ai fini che, per quel che s'è detto, qui interessano, posto che egli da più di 25 anni esercita la professione di avvocato penalista, con l'unica eccezione di quello, invece indubbiamente sospetto, ma desunto da un episodio verificatosi quasi vent'anni or sono, con tal , condannato irrevocabilmente per i Persona_5
delitti di rapina, associazione per delinquere e detenzione illegale di armi, munizioni e sostanze stupefacenti, insieme al quale venne trovato a bordo di un'autovettura alle ore 4:55 antimeri- diane, cioè all'alba, del 19 giugno 2005 in un comune, quale quello di LE, distante molti chilometri da . Controparte_4
Senonché egli è stato per diversi anni al vertice di un il cui organo consiliare CP_4
era già stato sciolto ai sensi dell'art. 143, co. 1, cit. nel 2009, allorché ne era componente di minoranza, e la cui amministrazione, al cui buon andamento e alla cui imparzialità egli doveva, ai sensi degli artt. 50, co. 2, 54, co. 1, lett. c), e 107, co. 1, del d.lgs. 267/2000, sovraintendere, ha, secondo quanto emerge dal provvedimento che ha disposto lo scioglimento del suo orga- no consiliare eletto nel 2018 e dall'ultima delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regio- nale del Lazio pronunciate in ordine alla legittimità di tale provvedimento, continuato a risulta- re permeabile alle infiltrazioni degli interessi delle locali organizzazioni camorristiche.
Sicché, nonostante le poche ed in concreto poco significative iniziative anticamorra da lui prese e sbandierate, non può non essere ritenuto in qualche misura responsabile, even- tualmente anche solo per disattenzione, inefficienza o incapacità, delle condotte, commissive od omissive, sia pur da lui non direttamente tenute, che hanno dato causa allo scioglimento
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del Consiglio Comunale di eletto nel 2018. Controparte_4
Il che è sufficiente per giustificare la sua sottoposizione alla misura dell'incandidabilità prevista dall'art. 145, co. 11, cit. (v. Cass. 2749/2021, secondo cui: «In tema di accertamento dell'incandidabilità a cariche pubbliche negli enti locali, nel caso in cui, alla luce di una visione di insieme della congerie istruttoria disponibile, risulti che l'amministratore, anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo previsti dagli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c), e 107, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, tale condotta de- ve considerarsi di per sé sufficiente ad integrare i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. cit., così come risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2, comma 30, della legge n. 94 del 2009, dato che la finalità perseguita dalla norma è proprio quella di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale, rendendo possibili ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle già rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni de- mocratiche locali»).
Il reclamo proposto dal va pertanto rigettato. CP_1
2.5. Ad opposta conclusione deve pervenirsi per quel che concerne il CP_2
Vero è che costui, come s'è detto, già vicesindaco del predetto e dichiarato CP_4
incandidabile ai sensi dell'art. 143, co. 11, cit. poiché evidentemente giudicato responsabile delle condotte che avevano dato causa allo scioglimento del Consiglio Comunale disposto ai sensi dell'art. 143, co. 1, cit. nel 2009, e poi, cessata l'incandidabilità, è stato nuovamente eletto consigliere comunale nel 2012 e, passato a sostenere il , nel 2018. CP_1
Egli però non risulta aver avuto nel corso di questa consiliatura la responsabilità di qualche settore dell'amministrazione comunale, né v'è la prova che egli si sia nel medesimo periodo di fatto ingerito nell'attività amministrativa dell'ente comunale.
L'unico dato dal quale una tale ingerenza avrebbe potuto esser desunta è invero costi- tuito dalle risultanze degli atti del procedimento penale n. 6522/2019 r.g.n.r. P.M. OL dalla cui lettura – secondo la relazione prefettizia sulla cui base il ha formulato Controparte_11
N. 477/2023 (+
+ 1 c. + 3 Pag. 15 di 19 Parte_1 Controparte_1
595/2023 +
596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
la proposta di scioglimento del Consiglio Comunale di accolta nel Controparte_4
2022 – emerge il pagamento all'ing. , dirigente responsabile del Servizio Urbani- CP_12
stica del della somma di 20.000 € da dividere con il e destinata a favorire CP_4 CP_2
«un'operazione (non meglio specificata)» che il medesimo avrebbe dovuto compiere nel novembre del 2019 «in funzione del suo incarico».
Ma l'unico atto di tale procedimento penale sottoposto alla considerazione di questa
Corte è costituito dal decreto dell'8 febbraio 2022 (prodotto dal con cui il Pubblico CP_2
Ministero ha disposto lo stralcio delle posizioni del del e di altri, essendo CP_2
«emersa la necessità di procedersi con richiesta di archiviazione» nei riguardi di costoro.
Di nessun o comunque insufficiente significato ai fini che qui interessano, cioè la di- mostrazione della responsabilità del nelle condotte che hanno dato causa allo scio- CP_2
glimento del Consiglio Comunale eletto nel 2018, sono poi anche:
a) le plurime denunce penali che risultano presentate contro la moglie del CP_2
dipendente comunale a tempo indeterminato, per i reati di abuso d'ufficio e Persona_6
di omissione di atti d'ufficio, posto che i procedimenti penali da esse scaturite non risultano approdati ad un rinvio a giudizio e, in almeno due casi, sono stati archiviati e comunque non vedevano in alcun modo coinvolto il marito dell'indagata;
b) l'episodio dello schiaffeggiamento pubblico del da parte di tal CP_2 [...]
, soprannominato 'o sparatore, pregiudicato allora rappresentante legale di una Per_7
società operante nel settore della rimozione dei rifiuti solidi urbani, la Ecologia Ambientale
S.R.L., e la sua mancata successiva denuncia alla polizia o all'autorità giudiziaria da parte del- la vittima, detto episodio risalendo all'ormai lontano 20 dicembre 2007;
c) gli episodi in cui il è stato visto o trovato dagli organi di polizia, l'11 febbraio CP_2
2017, in compagnia di , già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., Parte_5
l'11 novembre 2017, ai funerali di , madre di , cognato di Persona_8 Persona_9 [...]
, figlia di , ritenuto capo del clan , il 5 agosto 2018, in Parte_6 Parte_7 Per_1
compagnia di , soprannominato genero di , il 24 Parte_8 CP_13 Parte_7
novembre 2018, in compagnia di , fratello del netturbino , a sua volta fre- Persona_10 Per_11
N. 477/2023 (+
+ 1 c. + 3 Pag. 16 di 19 Parte_1 Controparte_1
595/2023 +
596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
quentatore della famiglia di , ritenuto «elemento di rilievo» del clan Persona_12 CP_14
, e, il 9 dicembre 2018, in compagnia di , denunciato nel 2021 per
[...] Persona_13
un'estorsione, e il citato . Parte_5
Il reclamo proposto dal va pertanto accolto. CP_2
2.6. Di conseguenza, il reclamo proposto dal va, nei termini e Parte_1
con le precisazioni di cui si dirà appresso, accolto solo nella parte in cui è rivolto contro il
[...]
, che il Tribunale di OL ha dichiarato incandidabile «nelle prossime elezioni regionali, Per_14
provinciali comunali e circoscrizionali successive» alla sua pronuncia, in evidente contrasto con quanto disposto dall'art. 143, co. 11, cit., nel testo risultante dalle modifiche apportatevi dall'art. 28, co. 1-bis, del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge
1° dicembre 2018, n. 132, e nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello vigente all'epoca dello scioglimento del Consiglio Comunale di (cfr. Cass. Controparte_4
30428/2023), secondo il quale «gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non sono candidabili alle elezioni per la Ca- mera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento Europeo, nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provve- dimento definitivo».
Tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sua sentenza n.
18696/2015, nell'interpretare la precedente versione di tale disposizione normativa, ma sulla base di considerazioni valide, mutatis mutandis, anche ai fini dell'interpretazione di quella nella specie applicabile, va però chiarito che l'incandidabilità in questione riguarderà i due tur- ni delle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento
Europeo, nonché delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, immediata- mente successivi alla definitività della presente pronuncia.
2.7. Considerato poi l'esito della controversia, il va condannato a rifondere CP_1
al le spese del procedimento di secondo grado ed il Parte_1 Parte_1
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595/2023 +
596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
va condannato a rifondere al le spese dei due gradi processuali nella Parte_1 CP_1
misura liquidata come precisato nel dispositivo del presente decreto, rapportando alle risul- tanze processuali i i parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014,
n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati per i giu- dizi innanzi ai tribunali e alle corti d'appello aventi ad oggetto cause di valore indeterminabile.
2.8. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 mag- gio 2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale (spet- tando alla Cancelleria ogni altra valutazione: v. Cass., SS.UU., 4315/2020) del pagamento da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto CP_1
per il reclamo da lui proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sui reclami avverso la sentenza del Tribunale di OLn.
3/2023, pubblicata il 13 febbraio 2023, proposti dal insieme alla Parte_1 [...]
da e da Controparte_15 Controparte_1 Parte_9
[...]
A) dichiara il difetto di legittimazione della Parte_2
a partecipare al procedimento di primo grado e ad impugnare il decreto emesso al
[...]
suo esito;
B) rigetta il reclamo del;
CP_1
C) in accoglimento del reclamo del revoca la misura interdittiva a costui ap- CP_2
plicata con il decreto impugnato;
D) in accoglimento, per quanto di ragione, del reclamo del e mo- Parte_1
dificando il decreto impugnato, dichiara il non candidabile alle elezioni per la Came- CP_1
ra dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento Europeo, nonché delle ele- zioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni di ciascuna di tali elezioni successivi alla data in cui la presente pronuncia diverrà definitiva;
E) condanna il a rifondere al le spese del procedimen- CP_1 Parte_1
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596/2023) r.g.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
to di reclamo riferibili al rapporto tra tali parti, che liquida nel complessivo importo di 4.600,00
€, di cui 4.000,00 € per il totale dei compensi e 600,00 € per le spese generali;
F) condanna il a rifondere al le spese dei due gradi del Parte_1 CP_2
procedimento riferibili al rapporto tra tali parti, che liquida nel complessivo importo di
9.200,00 €, di cui 4.000,00 € per il totale dei compensi e 600,00 € per le spese generali del primo grado e 4.000,00 € per il totale dei compensi e 600,00 € per le spese generali del se- condo grado, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
G) dà atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale del pagamento da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu- CP_1
to per il reclamo da lui proposto.
Così deciso in Napoli, il 25 marzo 2025.
Il Presidente
Caterina Molfino
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596/2023) r.g.v.g.