CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.636 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1 dello Stato Appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellata
All'udienza del 30.01.2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come in atti.
FATTO e RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Il Tribunale di Agrigento, con la sentenza n.555/2023, ha dichiarato “il diritto di
ad usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui, Controparte_1 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 2.000,00 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore di _1
, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 500,00 euro per
[...] compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”. 2) Tale sentenza è stata appellata dal . Parte_1
Con il primo motivo l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.1, commi 121, 122 e 124, L. n.107/15, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. perché il Tribunale, dopo avere ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale che “ha portato all'equi ordinazione dei docenti di ruolo con i docenti a contratto determinato”, desumendone il diritto della ricorrente ad usufruire, del beneficio
Pag.1 economico di 500,00 euro, tramite Carta docente per l'aggiornamento e formazione professionale, ha condannato il : “al pagamento, in suo favore, Parte_1 dell'importo pari a 2.000,00 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo”. Tale statuizione, afferma l'appellante, è errata perché, “come del resto implicitamente dichiarato in sentenza dal Giudice di prime cure”, la ricorrente, in base alla legge che ha istituito il beneficio, ha diritto ad usufruire della Carta docente, con gli importi da utilizzare per l'aggiornamento professionale senza che possa conseguire il pagamento di una somma di denaro. Con il secondo motivo deduce che l'obbligazione non ha carattere pecuniario, essendo una obbligazione di fare che l'Amministrazione adempie mettendo a disposizione del docente una card con un credito da impiegare “entro i precisi confini della formazione e dell'aggiornamento professionale sanciti dalla legge” Pertanto, sostiene il , l'importo di euro 500,00 annui è predeterminato Parte_1 dalla legge e non è soggetto a variazione per adeguamento automatico al variare dei prezzi e non può essere maggiorato degli interessi legali, salvo il risarcimento del danno, nella specie neanche domandato, ove la docente avesse affrontato maggiori costi per il proprio aggiornamento professionale.
Con il terzo motivo si duole del regolamento delle spese.
Ritiene che la compensazione delle spese processuali dovesse essere integrale per la assoluta novità degli orientamenti giurisprudenziali che hanno riconosciuto il diritto dei docenti precari, e tenuto conto che l'Amministrazione, sebbene la Corte di Giustizia in via generale ne avesse affermato il diritto anche per i docenti non di ruolo, non lo avrebbe potuto erogare senza violare le norme sui limiti di spesa perché le risorse erano state stanziate solo per i docenti di ruolo.
3) In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio. Controparte_1
4) Passando al merito della controversia, i primi due motivi di appello, da trattare congiuntamente perché coinvolgenti problematiche strettamente connesse tra loro, non possono trovare accoglimento.
La disposizione normativa (art.1, comma 121, l. n. 107/2015) e il DPCM cui la stessa rinvia (art.1, comma 122) delineano la funzione della Carta docente che è l'«acquisto» di beni o servizi, coerenti con la funzione formativa, il cui pagamento è eseguito dal secondo il meccanismo indicato dal DPCM per rendere Parte_1 disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito.
A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet su una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione dei docenti e dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Pag.2 Il sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, al venditore, in seguito all'acquisto, è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del
. Parte_1
Il diritto del docente sussiste dunque nei termini sopra delineati e non come credito al pagamento di una somma di denaro.
Ed infatti la , con il ricorso introduttivo, aveva chiesto proprio l'attribuzione _1 del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica, non il pagamento diretto della corrispondente somma. Il Tribunale ha accolto tale domanda testualmente statuendo “in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico Controparte_1 di 500,00 euro annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/2022 e 2022/2023”.
La successiva statuizione di condanna (“… e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 2.000,00 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo”) è logicamente consequenziale al contenuto dell'accertato del diritto e partecipa, anche sintatticamente, delle descritte modalità di adempimento (tramite la Carta ..), senza che in essa possa ravvisarsi un comando autonomo al pagamento di una somma di denario.
Di ciò, del resto, è consapevole lo stesso l'appellante (“come del resto implicitamente dichiarato in sentenza dal Giudice di prime cure, la ricorrente non vanta un generico diritto a una somma di denaro, bensì un diritto ad usufruire della carta docente, con le somme spettanti per l'aggiornamento professionale”), che, invero, sembra avere articolato la censura in funzione e a sostegno del secondo motivo che è pure infondato.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 29961/33, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, ha chiarito come “… la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi Parte_1 per lui. L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente- acquirente… Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto
Pag.3 e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico
Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento. Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione… L'esito finale, tra l'altro, coincide con quello fatto proprio da buona parte della giurisprudenza di merito nota, oltre che con la richiesta formulata in via principale dall'odierno ricorrente e con le argomentazioni sul punto del Pubblico Ministero, ove si afferma che la rimozione della discriminazione è da assicurare riconoscendo «il medesimo importo … da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità».”. Ne è derivato, per quanto qui interessa, il seguente principio: Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione>.
5) Merita, invece, accoglimento il terzo motivo di appello.
Invero, tenuto conto che le principali questioni devolute (natura dell'obbligazione e accessori) sono state risolte dall'intervento della Corte di Cassazione (sent.n.29961 del 27/10/2023) successivo alla proposizione del ricorso di prime cure (ed anche dell'appello), si ritiene conforme a legge la compensazione delle spese di primo grado.
In adesione alla medesima argomentazione, alla luce della contumacia dell'appellata, restano a carico della parte che le ha anticipate le spese del presente grado.
P.Q.M
.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , in Controparte_1 parziale riforma della sentenza n.555/2023, emessa dal Tribunale di Agrigento il 14 giugno 2023, compensa le spese di lite del primo grado. Conferma nel resto la sentenza. Pone le spese dell'appello a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Michele De Maria
Pag.4