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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. Dodicesima, sentenza 20/01/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 436/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO, Dodicesima Sezione, riunita in udienza il 14 gennaio 2026 alle ore 9:00 in composizione monocratica: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Giudice monocratico in data 14 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 3406/2025 depositato il 7 ottobre 2025 proposto da Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Palermo
Email_2elettivamente domiciliata presso Agenzia delle Entrate-Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240016187431503 IMP.SOSTITUTIVA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240016187431503 IRPEF-REDDITI IMPRESA
(REGIMI SEMPLIFICATI) 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240012320146503 RIT. LAV. DIP. 2020 visto il dispositivo n. 87/2026 Richieste delle parti: Ricorrente: Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, annullare le cartelle di pagamento di cui al presente ricorso.
1 Agenzia delle Entrate: Rigettare il ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento alle spese di giudizio.
Agenzia delle Entrate-Riscossione: Dichiarare la cessata materia del contendere;
compensare le spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 7 ottobre 2025, ha chiesto l'annullamento delle cartelle di pagamento indicate in epigrafe, emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (DE) in relazione all'omesso pagamento dei tributi in esse indicati da parte del suo coniuge deceduto.
L'Agenzia delle Entrate e l'DE hanno concluso nei termini trascritti in epigrafe.
All'udienza del 14 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
2. Ciò posto, questo giudice prende atto che l'DE, «fatte le opportune verifiche Ricorrente_1della rinuncia all'eredità della sig.ra – giusto atto redatto dal notaio
Nominativo_1 Dati Notarili_1 in data 24 aprile 2020 - - registrato presso il Tribunale di Palermo in data 4 agosto 2020 – ha provveduto all'annullamento delle cartelle di pagamento n. 29620240016187431503 e n. 29620240012320146503 oggetto del presente contenzioso» (in questi termini le controdeduzioni della stessa DE).
Di conseguenza, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'estinzione del giudizio ai sensi del 1° comma dell'art. 46 Dlgs 546/1992, per il quale – com'è noto – «il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere».
3. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell'DE.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo di Palermo dichiara estinto il giudizio;
2 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3406/2025 condanna l'DE al rimborso, alla parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €1.065,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.
Palermo, 14 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
NT TO CI Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
3 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3406/2025
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO, Dodicesima Sezione, riunita in udienza il 14 gennaio 2026 alle ore 9:00 in composizione monocratica: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Giudice monocratico in data 14 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 3406/2025 depositato il 7 ottobre 2025 proposto da Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Palermo
Email_2elettivamente domiciliata presso Agenzia delle Entrate-Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240016187431503 IMP.SOSTITUTIVA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240016187431503 IRPEF-REDDITI IMPRESA
(REGIMI SEMPLIFICATI) 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240012320146503 RIT. LAV. DIP. 2020 visto il dispositivo n. 87/2026 Richieste delle parti: Ricorrente: Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, annullare le cartelle di pagamento di cui al presente ricorso.
1 Agenzia delle Entrate: Rigettare il ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento alle spese di giudizio.
Agenzia delle Entrate-Riscossione: Dichiarare la cessata materia del contendere;
compensare le spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 7 ottobre 2025, ha chiesto l'annullamento delle cartelle di pagamento indicate in epigrafe, emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (DE) in relazione all'omesso pagamento dei tributi in esse indicati da parte del suo coniuge deceduto.
L'Agenzia delle Entrate e l'DE hanno concluso nei termini trascritti in epigrafe.
All'udienza del 14 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
2. Ciò posto, questo giudice prende atto che l'DE, «fatte le opportune verifiche Ricorrente_1della rinuncia all'eredità della sig.ra – giusto atto redatto dal notaio
Nominativo_1 Dati Notarili_1 in data 24 aprile 2020 - - registrato presso il Tribunale di Palermo in data 4 agosto 2020 – ha provveduto all'annullamento delle cartelle di pagamento n. 29620240016187431503 e n. 29620240012320146503 oggetto del presente contenzioso» (in questi termini le controdeduzioni della stessa DE).
Di conseguenza, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'estinzione del giudizio ai sensi del 1° comma dell'art. 46 Dlgs 546/1992, per il quale – com'è noto – «il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere».
3. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell'DE.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo di Palermo dichiara estinto il giudizio;
2 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3406/2025 condanna l'DE al rimborso, alla parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €1.065,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.
Palermo, 14 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
NT TO CI Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
3 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3406/2025