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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/05/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 544/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 544/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. CARDONE PAOLO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. CARDONE PAOLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 02/09/2016 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in SAN GIOVANNI TEATINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 17/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. La premessa del ricorso è patto e costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3. Il Sig. risiederà presso l'abitazione cointestata con la Sig.ra Controparte_1
, sita in Spoltore (PE), alla Via De Cesaris n. 1. Parte_1
4. Tale residenza si protrarrà sino a quando la suddetta abitazione non verrà venduta attraverso una procedura di Concordato minore che coniugi sono in procinto di depositare presso il Tribunale di Pescara.
5. La moglie, invece, che attualmente risulta ancora residente in [...], si trasferirà e sarà residente in [...];
6. La vettura Lancia Y, intestata al Sig. viene assegnata alla sig.ra CP_1 Pt_1 che si impegna a provvedere al passaggio entro trenta giorni dall'omologa del provvedimento di separazione;
7. I coniugi avranno il reciproco obbligo di comunicarsi ogni eventuale successivo cambiamento di residenza o domicilio.
8. La figlia viene affidata ad ambedue i genitori con affido alternato Persona_1
una settimana ciascuna, nella quale la piccola vivrà alternativamente con Per_1
entrambi i genitori, garantendo così una presenza equilibrata e continuativa degli stessi nella propria vita.
pagina 3 di 6 9. I ricorrenti eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore stessa;
ciascuno dei genitori, invece, eserciterà separatamente la potestà, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, durante il tempo di permanenza della figlia con sé.
10. I coniugi decidono di comune accordo le modalità di gestione della figlia
11. Per mero scrupolo vengono disciplinati in maniera dettagliata i periodi di festività:
a) nel periodo natalizio, il sig. , terrà con sé la figlia dal 23 dicembre Controparte_1
al 30 dicembre negli anni dispari, mentre dal 30 dicembre al 6 gennaio negli anni pari;
b) nel periodo pasquale il padre terrà con sé il figlio il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo negli anni dispari, mentre nel week-end delle sante Palme negli anni pari;
c) La piccola trascorrerà con il padre il giorno della Festa del Papà, Persona_1
del compleanno di quest'ultimo e del compleanno dei nonni paterni, come pure starà con la madre il giorno della Festa della Mamma e del compleanno della medesima e del compleanno dei nonni materni e ciò anche se tali ultime festività dovessero coincidere con il periodo in cui la minore è convivente con l'altro genitore;
d) tutte le festività inerenti alla piccola (compleanni, prima comunione ecc..) Per_1
saranno festeggiate di comune accordo alla presenza di entrambi i genitori e dei rispettivi familiari;
e) nel caso di viaggi, anche per brevi periodi, del minore con uno dei genitori, si renderà sempre necessaria la previa comunicazione all'altro genitore, il quale dovrà conoscere il luogo di destinazione del figlio, il suo domicilio (albergo, pensione ecc.)
pagina 4 di 6 nonché ogni ulteriore utile notizia sulla sua sistemazione e dovrà altresì essere messo nella condizione di potere comunicare telefonicamente con il figlio stesso.
I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio di documenti in favore del minore, anche validi per l'espatrio, ove ve ne sia la necessità.
I coniugi si dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nessun contributo per il mantenimento dovrà essere versato dall'uno all'altro.
Allo stesso modo nessun contributo dovrà essere versato da un coniuge all'altro per il mantenimento della suddetta figlia minore, poiché ciascuno dei due provvederà a tutto quanto necessario alla medesima nei giorni in cui l'avrà con sé.
Come contributo indiretto il Sig. riconosce alla ex moglie CP_1 Parte_1 il diritto esclusivo a percepire l'assegno familiare riconosciuto dall'INPS.
I coniugi hanno già regolato ogni rapporto patrimoniale tra di loro intercorrente e, per l'effetto, si dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per tale titolo o ragione.
I ricorrenti pattuiscono, inoltre, che in ogni caso di eventuali spese straordinarie, quali ad esempio quelle per gravi malattie o particolari esigenze del minore, il coniuge che non avrà anticipato la spesa rimborserà all'altro la metà delle spese da quest'ultimo sostenute per le medesime, previa esibizione delle relative ricevute o fatture di spesa.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GIOVANNI
TEATINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime pagina 5 di 6 patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 544/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. CARDONE PAOLO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. CARDONE PAOLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 02/09/2016 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in SAN GIOVANNI TEATINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 17/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. La premessa del ricorso è patto e costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3. Il Sig. risiederà presso l'abitazione cointestata con la Sig.ra Controparte_1
, sita in Spoltore (PE), alla Via De Cesaris n. 1. Parte_1
4. Tale residenza si protrarrà sino a quando la suddetta abitazione non verrà venduta attraverso una procedura di Concordato minore che coniugi sono in procinto di depositare presso il Tribunale di Pescara.
5. La moglie, invece, che attualmente risulta ancora residente in [...], si trasferirà e sarà residente in [...];
6. La vettura Lancia Y, intestata al Sig. viene assegnata alla sig.ra CP_1 Pt_1 che si impegna a provvedere al passaggio entro trenta giorni dall'omologa del provvedimento di separazione;
7. I coniugi avranno il reciproco obbligo di comunicarsi ogni eventuale successivo cambiamento di residenza o domicilio.
8. La figlia viene affidata ad ambedue i genitori con affido alternato Persona_1
una settimana ciascuna, nella quale la piccola vivrà alternativamente con Per_1
entrambi i genitori, garantendo così una presenza equilibrata e continuativa degli stessi nella propria vita.
pagina 3 di 6 9. I ricorrenti eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore stessa;
ciascuno dei genitori, invece, eserciterà separatamente la potestà, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, durante il tempo di permanenza della figlia con sé.
10. I coniugi decidono di comune accordo le modalità di gestione della figlia
11. Per mero scrupolo vengono disciplinati in maniera dettagliata i periodi di festività:
a) nel periodo natalizio, il sig. , terrà con sé la figlia dal 23 dicembre Controparte_1
al 30 dicembre negli anni dispari, mentre dal 30 dicembre al 6 gennaio negli anni pari;
b) nel periodo pasquale il padre terrà con sé il figlio il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo negli anni dispari, mentre nel week-end delle sante Palme negli anni pari;
c) La piccola trascorrerà con il padre il giorno della Festa del Papà, Persona_1
del compleanno di quest'ultimo e del compleanno dei nonni paterni, come pure starà con la madre il giorno della Festa della Mamma e del compleanno della medesima e del compleanno dei nonni materni e ciò anche se tali ultime festività dovessero coincidere con il periodo in cui la minore è convivente con l'altro genitore;
d) tutte le festività inerenti alla piccola (compleanni, prima comunione ecc..) Per_1
saranno festeggiate di comune accordo alla presenza di entrambi i genitori e dei rispettivi familiari;
e) nel caso di viaggi, anche per brevi periodi, del minore con uno dei genitori, si renderà sempre necessaria la previa comunicazione all'altro genitore, il quale dovrà conoscere il luogo di destinazione del figlio, il suo domicilio (albergo, pensione ecc.)
pagina 4 di 6 nonché ogni ulteriore utile notizia sulla sua sistemazione e dovrà altresì essere messo nella condizione di potere comunicare telefonicamente con il figlio stesso.
I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio di documenti in favore del minore, anche validi per l'espatrio, ove ve ne sia la necessità.
I coniugi si dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nessun contributo per il mantenimento dovrà essere versato dall'uno all'altro.
Allo stesso modo nessun contributo dovrà essere versato da un coniuge all'altro per il mantenimento della suddetta figlia minore, poiché ciascuno dei due provvederà a tutto quanto necessario alla medesima nei giorni in cui l'avrà con sé.
Come contributo indiretto il Sig. riconosce alla ex moglie CP_1 Parte_1 il diritto esclusivo a percepire l'assegno familiare riconosciuto dall'INPS.
I coniugi hanno già regolato ogni rapporto patrimoniale tra di loro intercorrente e, per l'effetto, si dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per tale titolo o ragione.
I ricorrenti pattuiscono, inoltre, che in ogni caso di eventuali spese straordinarie, quali ad esempio quelle per gravi malattie o particolari esigenze del minore, il coniuge che non avrà anticipato la spesa rimborserà all'altro la metà delle spese da quest'ultimo sostenute per le medesime, previa esibizione delle relative ricevute o fatture di spesa.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GIOVANNI
TEATINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime pagina 5 di 6 patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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