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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per la Separazione consensuale e Scioglimento congiunto di matrimonio iscritta al n. 1125/2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc e
473bis-51 cpc con ricorso depositato il 23/02/2024 da
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MACEDONIA) il 10/04/1992 , con il proc. dom. avv. LUNA EDOARDO del Foro di
Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(MACEDONIA) il 08/06/1986 , con il proc. dom. avv. LUNA EDOARDO del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, RICORRENTI con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO OGGETTO: scioglimento di matrimonio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni congiunti come da nota depositata per l'udienza cartolare del 3.12.24.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di scioglimento congiunto di matrimonio .
Assumevano di aver contratto matrimonio in data 31/10/2022 a COSTA VOLPINO e di avere non avere avuto figli.
Con sentenza n. 153/24 del 28.3.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Il comune procuratore per l'udienza prefissata depositava, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 153/24 pubblicata il 22.4.2024 è passata in giudicato e che la prima udienza di comparizione del giudizio di separazione era del 26.3.2024 così che appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita. Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo cui le parti si ricollegano in seno alle note la cui conformità alle norme di legge di fatto trattandosi di sola pronuncia di stato e che era già stata avallata da questo Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nel marzo 2024.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in COSTA VOLPINO (BG) il 31/10/2022 (iscritto nei registri Controparte_1
dello stato civile del medesimo Comune, anno 2022 , atto n. 14 , parte I);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COSTA VOLPINO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 12/12/2024.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per la Separazione consensuale e Scioglimento congiunto di matrimonio iscritta al n. 1125/2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc e
473bis-51 cpc con ricorso depositato il 23/02/2024 da
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MACEDONIA) il 10/04/1992 , con il proc. dom. avv. LUNA EDOARDO del Foro di
Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(MACEDONIA) il 08/06/1986 , con il proc. dom. avv. LUNA EDOARDO del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, RICORRENTI con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO OGGETTO: scioglimento di matrimonio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni congiunti come da nota depositata per l'udienza cartolare del 3.12.24.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di scioglimento congiunto di matrimonio .
Assumevano di aver contratto matrimonio in data 31/10/2022 a COSTA VOLPINO e di avere non avere avuto figli.
Con sentenza n. 153/24 del 28.3.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Il comune procuratore per l'udienza prefissata depositava, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 153/24 pubblicata il 22.4.2024 è passata in giudicato e che la prima udienza di comparizione del giudizio di separazione era del 26.3.2024 così che appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita. Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo cui le parti si ricollegano in seno alle note la cui conformità alle norme di legge di fatto trattandosi di sola pronuncia di stato e che era già stata avallata da questo Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nel marzo 2024.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in COSTA VOLPINO (BG) il 31/10/2022 (iscritto nei registri Controparte_1
dello stato civile del medesimo Comune, anno 2022 , atto n. 14 , parte I);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COSTA VOLPINO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 12/12/2024.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino