Articolo 1 della Legge 3 giugno 1980, n. 239
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29 giugno 1980
Art. 1. Articolo unico

Salvi i casi di riammissione in servizio previsti dall' articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , alla copertura dei posti vacanti fino al 31 dicembre 1980 nella carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia si provvede mediante assunzione degli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 Le assunzioni hanno luogo seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei che abbiano fatto domanda entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la formazione della graduatoria unica nazionale si applicano le disposizioni dell' articolo 6 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271 .
Gli interessati, che possono eventualmente indicare le loro preferenze, devono dichiarare nella domanda di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede.
Gli idonei devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I nominati avranno l'obbligo di prestare effettivo servizio per cinque anni nel distretto ove e' sito l'ufficio di destinazione, ai sensi dell' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano le disposizioni del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271 , in quanto compatibili.

Entrata in vigore il 29 giugno 1980