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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 716/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' avv. Pugnetti Giada ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sant' Ilario D'Enza (RE), via Indipendenza n. 2/c, come da procura in atti;
- RICORRENTE -
contro
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 30.12.2024
[...] ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“In via principale, 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare della “Carta del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023
o per quei diversi anni scolastici che saranno accertati in sede di giudizio, per l'importo di € 500,00 annui.
2) Conseguentemente, condannare la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere alla ricorrente tramite la
Carta del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, o altro equipollente, la somma di euro 500,00 per ogni anno di servizio prestato a tempo determinato nella scuola statale, attivando a tal fine le necessarie procedure amministrative, in conformità a quanto avvenuto negli stessi anni scolastici per i docenti a tempo indeterminato dell'amministrazione scolastica statale. Per un importo complessivo pari a
€ 2.500,00, o quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di giudizio, oltre accessori come per legge, oppure
In via subordinata, riconoscere detto importo di € 2500,00, o quella somma maggiore o minore che sarà stabilita dal Giudice anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario.”
Il ricorrente ha dedotto di essere stato dipendente del Parte_1
, con contratto a tempo determinato per l'a.s. Controparte_1
2023-2024 (doc. contratto 23-24), di aver precedentemente prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente per gli anni scolastici
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2022-2023 (doc. contratti) per i quali non gli è stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015. Con il presente ricorso il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'esclusione da tale beneficio per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 sul solo presupposto di essere e di essere stato titolare di contratti di lavoro a tempo determinato.
2 All'udienza del 15 aprile 2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del convenuto in giudizio. CP_1
La causa, stante la natura documentale, veniva discussa all'udienza del 15.04.2025 e decisa all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante deposito in cancelleria.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione sottoposta a questo giudice attiene il riconoscimento del diritto in capo ai docenti assunti con contratto a tempo determinato del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, diversamente riconosciuto ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Per espressa previsione legislativa i docenti precari rimanevano pertanto esclusi dall'accesso a tale beneficio.
3 Sul punto si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia europea (proprio in relazione al contrasto tra la normativa interna sopra richiamata e la clausola 4 dell' Accordo Quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE, CEEP- recepito con Direttiva 1999/70/CE) rilevando come: “la clausola 4 al punto 1 dell' accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all' accordo quadro CES, UNICE CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell' importo di euro CP_1
500;00 all' anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all' aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso ai musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”(Ord. CGUE sez. 6 del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2).
La CGUE, valorizzando il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerga il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”, ha affermato quindi che non vi può essere una discriminazione nel riconoscimento di tale beneficio, basata sulla sola durata contrattuale del rapporto e vista l'identità di mansioni e funzioni svolte, competenza e professionalità richieste e in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, con conseguente violazione della clausola 4 dell'accordo quadro da parte della norma interna che disponga in senso contrario.
Con la sentenza n. 1842/2022 è intervenuto sul punto anche il Consiglio di
Stato, rilevando che “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno
4 dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, non formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Il Consiglio di Stato ha quindi censurato la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a tempo determinato in quanto in contrasto con i principi di non discriminazione e buon andamento della
Pubblica Amministrazione secondo i canoni costituzionali di cui agli artt. 3,
35 e 97 Cost.
Per l'effetto è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015,
e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il CP_3
D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Il quadro giurisprudenziale sopra delineato, integralmente confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del
27.10.2023, deve trovare applicazione al caso in esame, non essendovi
5 evidenza alcuna che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
A ciò consegue l'accoglimento della domanda e l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 con la conseguente condanna del convenuto a mettere a CP_1 disposizione del docente detta carta (o strumento equipollente) per poterne fruire nel prosieguo e nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva e della serialità della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto del ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici come indicati in parte motiva, per l'importo di €
500,00 annui e condanna la parte resistente a mettere a disposizione del ricorrente detta carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida complessivi in euro 500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Piacenza, 15 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Camilla Milani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' avv. Pugnetti Giada ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sant' Ilario D'Enza (RE), via Indipendenza n. 2/c, come da procura in atti;
- RICORRENTE -
contro
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 30.12.2024
[...] ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“In via principale, 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare della “Carta del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023
o per quei diversi anni scolastici che saranno accertati in sede di giudizio, per l'importo di € 500,00 annui.
2) Conseguentemente, condannare la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere alla ricorrente tramite la
Carta del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, o altro equipollente, la somma di euro 500,00 per ogni anno di servizio prestato a tempo determinato nella scuola statale, attivando a tal fine le necessarie procedure amministrative, in conformità a quanto avvenuto negli stessi anni scolastici per i docenti a tempo indeterminato dell'amministrazione scolastica statale. Per un importo complessivo pari a
€ 2.500,00, o quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di giudizio, oltre accessori come per legge, oppure
In via subordinata, riconoscere detto importo di € 2500,00, o quella somma maggiore o minore che sarà stabilita dal Giudice anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario.”
Il ricorrente ha dedotto di essere stato dipendente del Parte_1
, con contratto a tempo determinato per l'a.s. Controparte_1
2023-2024 (doc. contratto 23-24), di aver precedentemente prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente per gli anni scolastici
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2022-2023 (doc. contratti) per i quali non gli è stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015. Con il presente ricorso il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'esclusione da tale beneficio per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 sul solo presupposto di essere e di essere stato titolare di contratti di lavoro a tempo determinato.
2 All'udienza del 15 aprile 2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del convenuto in giudizio. CP_1
La causa, stante la natura documentale, veniva discussa all'udienza del 15.04.2025 e decisa all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante deposito in cancelleria.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione sottoposta a questo giudice attiene il riconoscimento del diritto in capo ai docenti assunti con contratto a tempo determinato del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, diversamente riconosciuto ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Per espressa previsione legislativa i docenti precari rimanevano pertanto esclusi dall'accesso a tale beneficio.
3 Sul punto si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia europea (proprio in relazione al contrasto tra la normativa interna sopra richiamata e la clausola 4 dell' Accordo Quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE, CEEP- recepito con Direttiva 1999/70/CE) rilevando come: “la clausola 4 al punto 1 dell' accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all' accordo quadro CES, UNICE CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell' importo di euro CP_1
500;00 all' anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all' aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso ai musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”(Ord. CGUE sez. 6 del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2).
La CGUE, valorizzando il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerga il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”, ha affermato quindi che non vi può essere una discriminazione nel riconoscimento di tale beneficio, basata sulla sola durata contrattuale del rapporto e vista l'identità di mansioni e funzioni svolte, competenza e professionalità richieste e in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, con conseguente violazione della clausola 4 dell'accordo quadro da parte della norma interna che disponga in senso contrario.
Con la sentenza n. 1842/2022 è intervenuto sul punto anche il Consiglio di
Stato, rilevando che “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno
4 dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, non formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Il Consiglio di Stato ha quindi censurato la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a tempo determinato in quanto in contrasto con i principi di non discriminazione e buon andamento della
Pubblica Amministrazione secondo i canoni costituzionali di cui agli artt. 3,
35 e 97 Cost.
Per l'effetto è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015,
e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il CP_3
D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Il quadro giurisprudenziale sopra delineato, integralmente confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del
27.10.2023, deve trovare applicazione al caso in esame, non essendovi
5 evidenza alcuna che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
A ciò consegue l'accoglimento della domanda e l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 con la conseguente condanna del convenuto a mettere a CP_1 disposizione del docente detta carta (o strumento equipollente) per poterne fruire nel prosieguo e nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva e della serialità della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto del ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici come indicati in parte motiva, per l'importo di €
500,00 annui e condanna la parte resistente a mettere a disposizione del ricorrente detta carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida complessivi in euro 500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Piacenza, 15 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Camilla Milani
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