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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/10/2021, n. 7009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7009 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/10/2021
N. 07009/2021REG.PROV.COLL.
N. 02136/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2021, proposto dal signor IC BA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mastrangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corigliano Rossano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigina Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Seconda, n. 23/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano Rossano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Mastrangelo e Sara Di Cunzolo (quest’ultima su delega dichiarata dell’avvocato Luigina Maria Caruso);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in qualità di proponente un piano di lottizzazione per l’edificazione di tre costruzioni da adibire ad abitazione privata e di una costruzione a destinazione ristorante - albergo, ha chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Corigliano Rossano datata 20 maggio 2020, n. 80, nella parte in cui ha apposto le seguenti prescrizioni:
“ 1) alla localizzazione dell’area destinata a standard per parcheggi pubblici in adiacenza al tratto di strada pubblica di piano nell’area attualmente destinata al lotto n. 2 sub lotto 2/A riducendo di conseguenza l’area dello stesso lotto 2/A e in uguale misura aumentando l’area del lotto n. 1 sub lotto 2/C;
2) alla definizione della domanda di condono edilizio pratica n. 249/95; 3) alla presentazione degli elaborati corretti sulla base della nuova localizzazione dell’area di parcheggio pubblico per come descritto al punto a) nonché la correzione della quantità di area destinata a strada in modo che la superficie riportata nella relazione mq 392,00 e quella riportata negli elaborati mq 413,42 siano uguali (la superficie deve corrispondere a quella derivante dalla misurazione dell’area riportata come viabilità, marciapiedi e pista ciclabile negli elaborati progettuali) nonché all’adeguamento dei dati numerici riportati in convenzione (diversi da quelli indicati in relazione) quelli derivanti dagli elaborati corretti” .
2. Il ricorrente ha domandato, altresì, che il Comune sia condannato a risarcire i danni per il pregiudizio economico derivante dalla mancata possibilità di esercitare attività imprenditoriale ricettiva, nonché il danno da ritardo nella definizione della pratica.
3. A sostegno delle proprie pretese, lamentava i seguenti motivi di illegittimità:
3.1) incompetenza dell’organo che ha emanato il provvedimento impugnato - Violazione o falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, lettera b) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Violazione del giudicato per contrarietà del provvedimento alle statuizioni contenute nelle sentenze T.A.R. Calabria, Catanzaro, nn. 570/2017 e 1447/2019.
3.2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza e disparità di trattamento, difetto di istruttoria e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione – Violazione di legge e/o eccesso di potere per errata applicazione del nuovo regolamento edilizio e variante alle NTA e contraddittorietà con precedenti provvedimenti della medesima amministrazione, nonché lesione del legittimo affidamento.
3.3) Eccesso di potere per difetto di motivazione.
4. Il Tar adito, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
5. L’interessato, nell’appellare la pronuncia, ha riproposto tutte le censure dedotte nel primo grado del giudizio, articolandole quali motivi di censura avverso il ragionamento logico giuridico seguito dal primo giudice.
6. Il Comune di Corigliano Rossano si è costituito ed ha chiesto il rigetto del gravame.
7. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, anche mediante il deposito di documenti.
8. All’udienza pubblica del 23 settembre 2021, la causa è passata in decisione.
9. La Sezione ritiene che l’appello non sia fondato e che, pertanto, debba essere respinto alla luce delle considerazioni che di seguito si espongono.
10. In primo luogo, con riferimento all’organo competente ad emanare l’atto impugnato, si osserva che il piano di lottizzazione proposto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e non implica necessità di adottare e approvare varianti.
L’apposizione di ‘prescrizioni’ al progetto, in vista del rilascio del titolo, non costituisce atto di variante urbanistica, ma soltanto condizione di assentibilità del titolo medesimo sotto il profilo del rispetto della vigente disciplina urbanistico-edilizia (localizzazione delle aree da destinare a standard di parcheggio e computo delle superfici e delle volumetrie).
Il piano di lottizzazione è un piano attuativo, secondo il consolidato indirizzo seguito dalla giurisprudenza amministrativa.
L’art. 5, comma 13, d.l. n. 70/2011 (convertito dalla legge n. 106/2011) prevede che “ b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale .”.
L’eccezione di contrasto tra giudicati (il contrasto è dedotto rispetto alla sentenza n. 570/2017 del medesimo Tar) non trova riscontro in atti, non essendosi quella pronuncia occupata – principaliter – di verificare la conformità (o meno) del piano al P.R.G.
In definitiva, il ragionamento seguito dal primo giudice nell’affermare la competenza della Giunta comunale è esente da vizi logico-giuridici.
11. In secondo luogo, con riferimento all’asserita ingiustizia delle prescrizioni apposte al progetto, la Sezione ritiene, al contrario, che non si possa ravvisare alcuna manifesta illogicità, irrazionalità rispetto alla decisione del Comune di allocare i parcheggi in prossimità della strada pubblica di accesso (soluzione, questa, certamente ottimale e funzionale nell’interesse della collettività ad accedere liberamente e comodamente ad aree oramai cedute dal privato a titolo di standard), piuttosto che in area distante e non accessibile dalla strada pubblica, con evidente disfuzionalità rispetto all’interesse pubblico e funzionalità, invece, rispetto ad interessi meramente privatistici (cfr. anche il parere regionale del 16 maggio 2018, n. 16963).
Inoltre, non sono fondate le doglianze di asserita disparità di trattamento rispetto al progetto assentito in favore del vicino di lotto.
In disparte il fatto che il ricorrente non ha dimostrato la medesimezza dei due progetti edilizi, va escluso comunque sia escluso che un’eventuale illegittimità realizzata in riferimento ad un progetto a suo tempo approvato, possa giustificare la reiterazione di un’eventuale ulteriore illegittimità amministrativa (cfr. anche il punto 2 della comunicazione prot. n. 44304 del 20 novembre 2017 e la nota prot. 49606 del 5 ottobre 2018).
Le doglianze relative alla quantificazione delle aree, invece, sono divenute improcedibili per difetto di interesse, essendo nel frattempo sopraggiunto provvedimento di condono edilizio.
12. Infine, non è fondata la doglianza relativa all’asserito eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il Comune ha puntualmente esposto le ragioni sottostanti all’apposizione di prescrizioni, anche avuto riguardo alla necessità di conformarsi alle indicazioni contenute nel surriferito parere regionale.
13. La domanda di risarcimento del danno derivante dal mancato esercizio dell’attività di impresa va respinta in quanto non è fondata, per le ragioni appena illustrate, la domanda di annullamento dell’atto, dalla cui presupposta illegittimità non può prescindersi ai fini della successiva valutazione di tutti gli altri elementi costitutivi dell’illecito, essendo pregiudiziale la dimostrazione della spettanza del bene della vita.
14. La domanda di risarcimento del danno da ritardo va anch’essa respinta, perché il ricorrente si è limitato ad allegare in maniera generica la durata che – a suo dire - il procedimento avrebbe avuto nel suo complesso (il ricorrente la stima in circa tredici anni), senza tuttavia specificare, contestualizzare e dimostrare il nesso di inferenza tra il comportamento tenuto dall’Amministrazione e la durata del procedimento.
Più in particolare, il ricorrente (anche nell’atto di appello, a pag. 30) ha sostenuto che il Comune “ non esitava ad approvare la lottizzazione dei fondi confinanti senza ulteriori prescrizioni o ritardi e, dall’altro, onerava il ricorrente di produrre documentazione non necessaria, aggravava il procedimento richiedendo l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (anch’essa non dovuta perché la tipologia di costruzione da realizzare non è compresa nell’elenco previsto dal Reg. Reg. 4 agosto 2008 n. 3 e relativi allegati), eludeva sistematicamente le memorie endoprocedimentali depositate dal ricorrente senza alcuna motivazione ”, senza tuttavia provare i fatti materiali sottostanti e collocarli temporalmente.
A ciò si aggiunga che la vicenda procedimentale è stata complicata da altri contenziosi tra le parti (in atti si fa riferimento alle sentenze n. 570/2017 e n. 1447/2019 del medesimo Tar), i quali anch’essi sono menzionati genericamente e senza specifica contestualizzazione cronologica rispetto al dedotto ritardo.
15. In definitiva, l’appello è respinto.
16. Le spese del presente grado sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri contenuti nel regolamento n. 55 del 2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 2136/2021, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e condanna l’appellante alla refusione in favore del Comune appellato delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Roberto Giovagnoli |
IL SEGRETARIO