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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
In Nome del Popolo Italiano
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, nella seguente composizione: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Linda Pattonelli giudice relatore dott. ssa Stefania Grasselli giudice nella camera di consiglio del 20/05/25
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4365/2022 tra le parti:
(C.F.: , con gli avv. ORGES MANDI e Parte_1 C.F._1
SIMONE NOCENTINI ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via de' Rondinelli n. 2.
ATTORE
SO.CO.TA. (C.F.: , in Parte_2 P.IVA_1 persona del rappresentante legale pro tempore con sede a Firenze, via Parte_3
Valdinievole n. 44/C, con l'avv. LEONARDO LIMBERTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Firenze, piazza Alberti n. 16.
CONVENUTA
OGGETTO: Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del CdA
Decisa a Firenze nella camera di consiglio del 20/05/25 sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Firenze Sezione specializzata in materia d'impresa accogliere le domande dell'attore e per l'effetto accertare il diritto del sig.
a mantenere o comunque conseguire la qualifica di socio della società Parte_1 cooperativa convenuta con effetto dalla sua domanda, previa dichiarazione di nullità
e/o annullamento e/o disapplicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di del 4.2.2022 e, ove occorrer possa, del provvedimento disciplinare di Parte_4 irrogazione dell'ammenda del 10.1.2022. In via istruttoria parte attrice si riporta a quanto fin qui dedotto e prodotto, opponendosi alle prove ex adverso richieste ed insistendo, in caso di loro ammissione, per l'ammissione a controprova con i testi indicati. In ogni caso con vittoria di competenze, spese e spese generali di giudizio, iva
e cap compresi, e con rimborso del contributo unificato”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“In via istruttoria: Voglia ammettere i mezzi istruttori richiesti con la seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. e la prova contraria come richiesta nella terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., opponendosi per le motivazioni contenute nelle predette memorie alle richieste istruttorie formulate da parte attrice;
1 Nel merito: Voglia rigettare, per tutte le ragioni contenute negli scritti difensivi depositati, la domanda attrice in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e diritto;
Con vittoria di spese del presente giudizio”.
FATTO E PROCESSO
Il sig. già socio in prova della convenuta Parte_1 [...] Co (d'ora innanzi, la , ha chiesto l'accertamento del suo diritto al Controparte_1 conseguimento o al mantenimento della qualifica di socio, previa, ove necessario, dichiarazione di nullità/annullamento/disapplicazione:
Co
- della delibera del 04/02/22, con cui il CdA della ha decretato il mancato superamento, da parte dell'attore, del periodo di prova, disponendone, per l'effetto, l'esclusione dalla compagine;
- del provvedimento del 10/01/22 di irrogazione di sanzione disciplinare a suo danno Co da parte della all'esito dell'espletato procedimento disciplinare, per la ritenuta violazione:
✓ dell'art. 23, comma 1, lett. a) (“obbligo di… comportarsi secondo correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza”), lett. e) (“obbligo… di prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto…”), comma 2, lett. d) (“divieto di … interrompere la corsa di propria iniziativa”) del Regolamento per il servizio taxi del Comune di Firenze;
✓ dell'art. 9, commi 1 e 4 Regolamento interno della Cooperativa (“Il socio non deve nei confronti dell'utenza avere un comportamento che causi danno economico e/o d'immagine alla società e/o alla categoria dei tassisti”);
esponendo, in punto di fatto:
- di avere ricevuto, con nota del 13/12/21, lettera di contestazione di addebito disciplinare, comunicazione di avvio di procedimento disciplinare e invito a controdedurre, in relazione a una segnalazione di comportamenti che lo stesso attore avrebbe tenuto nella notte del 05/12/21, allorquando, prelevate due clienti di anni diciannove e venti, alle ore 3.56, presso il locale Viper di Firenze, via
Pistoiese, lungo il tragitto verso la destinazione indicata in San Piero a Ponti, giunto all'altezza di viale Roti, strada di scorrimento, a seguito del malore di una delle ragazze, egli avrebbe interrotto la corsa del proprio taxi “Milano 10”, intimando alle clienti di scendere dall'autovettura, offendendole e impedendo loro di risalire a bordo, per poi abbandonarle sul posto;
- di avere presentato, in sede di procedimento disciplinare, le proprie deduzioni Co difensive, tuttavia non prese in considerazione dalla che ha, appunto, dapprima irrogato la sanzione disciplinare dell'ammenda di euro 125,00 a suo danno, e quindi deliberato il mancato superamento da parte sua del periodo di prova, fondando quest'ultima decisione sui medesimi fatti già oggetto della contestazione Co disciplinare, dalla stessa valutati in sé come condotta incompatibile con lo status di socio e, dunque, quali “elementi negativi di valutazione che non consentono il superamento del periodo di prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 ultimo periodo dello Statuto sociale”;
2 e deducendo, in diritto:
- l'infondatezza del provvedimento disciplinare emesso ai suoi danni, siccome fondato su una ricostruzione dei fatti non rispondente al vero, operata sulla sola base della segnalazione del fatto da parte degli utenti e delle registrazioni video della schermata GPS della vettura, nonché di un'ulteriore schermata video indicante le corse assegnate all'attore, senza adeguata valutazione della divergente versione dei fatti esposta in sede di controdeduzioni endoprocedimentali dal medesimo, secondo cui, in particolare:
✓ in conseguenza del malore, presumibilmente dovuto ad abuso di sostanze alcoliche e comunque di entità modesta e temporalmente circoscritto, la trasportata avrebbe vomitato affacciata al finestrino mentre la vettura era in corsa, imbrattando il veicolo sia dentro l'abitacolo che fuori;
✓ alla richiesta dell'attore, le ragazze si sarebbero rifiutate di pagare la penale dovuta, oltreché l'intera corsa;
✓ la necessità manifestata dal conducente di interrompere la corsa, a 1,7 km dalla destinazione, sarebbe derivata dall'esigenza di ripulire la vettura, per poi proseguire con il servizio in favore di nuovi clienti;
✓ nessuna offesa sarebbe stata rivolta alle due trasportate;
✓ le stesse ragazze, dal canto loro, avrebbero allontanato il tassista, dichiarando la propria intenzione di provvedere autonomamente a chiamare un nuovo mezzo per giungere a destinazione;
- l'insussistenza delle violazioni regolamentari contestate, legittima essendo l'operata interruzione della corsa, in considerazione dello stato del veicolo e della necessità di provvedere alla sua pulizia - circostanze, a suo dire, integranti gli estremi dell'esimente della c.d. “forza maggiore”, a fortiori in epoca di pandemia;
- l'arbitrarietà della delibera di esclusione, motivata esclusivamente per relationem con il richiamo delle circostanze oggetto di contestazione disciplinare, nonché
l'irragionevolezza e la sproporzione della stessa decisione, fondata su un unico addebito oggetto di contestazione, laddove, invece, gli altri quattro procedimenti Co disciplinari in precedenza avviati dalla contro il medesimo attore si sarebbero tutti conclusi con l'archiviazione.
Ha resistito rilevando, in particolare, che: Parte_4
- le censure mosse dall'attore alla delibera di mancato conseguimento della qualifica di socio avrebbero dovuto essere rivolte contro la sanzione disciplinare, verso la quale, invece, non è stata proposta alcuna impugnazione al di fuori della domanda di annullamento formulata nel presente giudizio in funzione del richiesto annullamento della delibera consiliare di esclusione;
- a ogni buon conto, all'esito dell'istruttoria espletata in sede di procedimento disciplinare:
✓ le prove raccolte avrebbero confermato la versione dei fatti narrata nell'esposto, smentendo, invece, la diversa ricostruzione prospettata dall'attore: in particolare, la tempistica dei movimenti del tassista nell'immediatezza del fatto
3 rilevata dalla registrazione del GPS, attestante l'accettazione di una nuova corsa, da parte sua, alle ore 4.15, e l'ingresso a bordo di nuovi clienti alle ore
4.17, dopo che lo stesso aveva lasciato le ragazze alle 4.10, risulterebbero incompatibili con l'affermazione attorea per cui le condizioni del veicolo avrebbero impedito la prosecuzione della corsa, imponendo l'interruzione del servizio alle clienti a seguito del malore;
✓ in ogni caso, quand'anche la versione dei fatti offerta dal sig. e Parte_1 ritenuta inattendibile dall'Organo di disciplina fosse stata conforme al vero, le circostanze fattuali divergenti nelle due contrapposte ricostruzioni atterrebbero a particolari ritenuti irrilevanti ai fini e nell'ambito della decisione consiliare, in quanto non costituenti idonea esimente dal divieto di interruzione della corsa, e comunque dall'obbligo di prestare assistenza, assicurandosi della disponibilità di altra vettura, a fortiori in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo e delle condizioni personali delle clienti;
- in base allo Statuto della Sc, spetta alla valutazione discrezionale del CdA
l'individuazione degli elementi negativi di valutazione ostativi al conseguimento della qualifica di socio, senza alcun vincolo determinato dal numero e dall'esito dei provvedimenti disciplinari avviati o dall'entità delle sanzioni irrogate;
- vieppiù, proprio il fatto della reiterata verificazione di episodi oggetto di reclami e segnalazioni dell'utenza, a sua volta costituenti la causa dell'obbligata apertura di plurimi procedimenti disciplinari coinvolgenti il sig. durante il periodo di Parte_1 prova, varrebbe a confermare l'assenza di intento persecutorio e la fondatezza della decisione.
Rigettate le richieste di prove costituende avanzate hinc et inde; istruita la causa con le produzioni documentali;
provocato il contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art
101, comma 2 c.p.c., sulla questione, rilevata d'ufficio, dell'ammissibilità della domanda attorea non soltanto di disapplicazione incidenter tantum, ai soli fini della valutazione della fondatezza delle ragioni sottese all'impugnativa della delibera consiliare, ma anche di annullamento, in via principale, del provvedimento irrogativo della sanzione disciplinare e di tutti gli atti della procedura disciplinare;
all'udienza del
13/01/25, le parti hanno precisato le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come chiarito da parte attrice nella nota autorizzata depositata in data 05/12/23,
“l'attore, oltre all'accertamento del diritto, ha chiesto espressamente anche l'annullamento e/o la disapplicazione dei provvedimenti ablatori del diritto stesso, ivi compreso quello sanzionatorio come parte integrante della delibera consiliare di non ammissione a socio”, proponendo, in altri termini, in via cumulata e principale:
- una domanda di accertamento del diritto al conseguimento e/o alla conservazione Co della posizione di socio della
- una domanda costitutiva tesa all'annullamento della delibera del 04/02/22;
4 - un'analoga domanda costitutiva tesa all'annullamento della delibera del 10/01/22, formulata sull'espresso presupposto per cui tale delibera costituirebbe l'antecedente logico necessario dell'altra.
Orbene, all'esito dell'espletata istruttoria documentale e del contraddittorio suppletivo instaurato in corso di giudizio dal GI sulla questione ex officio rilevata, nessuna delle tre predette domande può trovare accoglimento, per i motivi di seguito esposti - attinenti al merito, quanto alla prima e alla seconda delle suindicate domande,
e al rito, quanto alla terza.
1. In rito: sull'ammissibilità delle domande attoree
In limine litis, invero, ritiene il Collegio l'inammissibilità delle domande attoree aventi a oggetto tanto l'annullamento in via principale, quanto la disapplicazione incidenter tantum della delibera di irrogazione della sanzione disciplinare, nonché, a fortiori, degli atti endoprocedimentali che ne hanno costituito i presupposti, non convincenti né esaustive essendo le argomentazioni sul punto spese dalle parti, iussu iudicis, in merito alla questione de qua, a seguito del suo rilievo officioso da parte del
GI con l'ordinanza riservata emessa ai sensi dell'art. 183, comma 7 c.p.c..
Benvero, nel caso di specie, non si pone un problema di ammissibilità nel senso, richiamato dall'attore (e in effetti afferente, più propriamente, a questione di giurisdizione), di insussistenza in capo all'adito Giudice Ordinario del potere di conoscere, sindacare ed eventualmente annullare, in via principale, e non soltanto disapplicare incidenter tantum, la deliberazione consiliare e la misura disciplinare adottata sulla scorta di questa:
- trattasi, infatti, nel caso che occupa, di impugnativa di un atto societario costituente spendita di un potere di spettanza dell'organo amministrativo (esercitato attraverso un organo di disciplina collegiale costituito da una Commissione, oppure monocratico costituito dal Consigliere Delegato, come avvenuto nel caso di specie: art. 3 Regolamento sul procedimento disciplinare) che, benché di natura latu sensu amministrativa, intesa come afferenza alle questioni di organizzazione endosocietaria, e quantunque statutariamente definito “discrezionale”, con terminologia richiamante quella degli atti di matrice pubblicistica, e seppure oggetto di procedimentalizzazione (disciplinata da apposito Regolamento: doc. 12 attore), non promana, peraltro, da una Pubblica Autorità, bensì da un organo interno alla compagine di appartenenza del destinatario, traendo il proprio titolo e il proprio fondamento da una previsione pattizia di natura civilistica, id est da un rapporto paritetico di diritto privato su cui ben può estendersi il sindacato dell'AGO;
- oggetto di devoluzione alla cognizione del Tribunale, in altri termini, è un provvedimento di natura paritetica e contrattuale, avente portata cogente per il relativo destinatario in base a un regolamento interno, richiamato nello Statuto societario - norma convenzionale accettata dal medesimo socio al momento dell'ingresso nella compagine - di cui costituisce parte integrante;
- oltretutto, se è pur vero che lo stesso regolamento, dotato anch'esso della medesima natura pattizia e di efficacia cogente inter partes, quale atto integrativo e
5 specificativo delle norme statutarie, ha disposto, per la valida emissione della decisione consiliare, la previa celebrazione di una procedura ad hoc contemplante l'instaurazione del contraddittorio con il socio interessato e l'espletamento di un'istruttoria; e se è altrettanto incontestato che tale procedura è stata compiutamente espletata a monte dell'emanazione della decisione irrogativa della sanzione disciplinare;
è d'altro canto da ritenersi che:
✓ in assenza della previsione regolamentare di un rimedio impugnatorio specifico e autonomamente procedimentalizzato, contro le decisioni di tale organo interno possa essere esperito il ricorso all'Autorità Giudiziaria, se e nella misura in cui detta decisione incida su situazioni giuridicamente tutelate dall'ordinamento, pena altrimenti la violazione del diritto costituzionale alla difesa dei diritti di cui all'art. 24 Cost.;
✓ in difetto di una previsione normativa specifica, debba farsi applicazione, in via analogica, della disciplina in tema di procedimento, legittimazione, termini, prevista in relazione alle impugnative di delibere del CdA da parte dei soci, a sua volta richiamante quella delle impugnative di delibere assembleari (cfr. artt.
2388-2377-2378 c.c.): e ciò in ragione della riferibilità del potere disciplinare e delle decisioni che ne costituiscono esercizio al CdA, organo da cui promana la delega al relativo esercizio in favore dell'organo disciplinare materiale assuntore della singola delibera.
Né, tantomeno, la controversia in esame pone un problema di difetto, in capo al socio destinatario della sanzione, di legittimazione all'impugnazione della delibera irrogativa della misura disciplinare:
- costituisce, invero, principio invalso nella prassi giurisprudenziale di legittimità e di merito quello dell'impugnabilità delle delibere del Consiglio d'Amministrazione anche da parte del singolo socio, qualora dette delibere siano direttamente lesive dei suoi diritti;
e un siffatto principio, traente fondamento normativo nel disposto del comma 4 dell'art. 2388 c.c. relativamente alla disciplina delle Spa, e comportante l'estensione, in via analogica, all'impugnativa, della disciplina relativa all'impugnazione delle delibere assembleari (Cass. n. 15786/00), deve ritenersi estensibile anche alle Società cooperative (Tribunale di Venezia, Sez. Imprese,
Sent. 06/07/21: “La legittimazione del socio di società cooperativa rispetto all'impugnativa di delibere del CdA è confinata a ipotesi eccezionali e solo se la delibera violi direttamente una posizione di diritto amministrativo o patrimoniale sua propria – come in caso di illegittima esclusione, di mancato riconoscimento del diritto di opzione o di recesso che gli spetti –, mentre per altre violazioni di fonti legali o statutarie che involgano l'attività gestoria, i rimedi messi a disposizione dell'ordinamento in favore dei soci sono di diversa natura e si sostanziano nell'esercizio dell'azione di responsabilità. Pertanto, il socio di società cooperativa che intende impugnare una delibera del CdA è onerato di dimostrare di aver subito un pregiudizio che colpisca in modo diretto la sua sfera giuridico- personale patrimoniale”);
6 - orbene, posto che, come rilevato dal precedente di merito testé citato, “l'utilizzo nel testo dell'art. 2388 cc della parola diritto evoca un diritto soggettivo e non un mero interesse”, nell'ipotesi in esame, pur a fronte della previsione di un potere discrezionale in capo all'organo amministrativo endosocietario sia in ordine alla valutazione degli elementi che impongono l'adozione della misura, sia nella modulazione della relativa entità afflittiva in relazione alla gravità sul piano disciplinare della condotta contestata e accertata, nondimeno, la situazione giuridica incisa dal provvedimento consiliare irrogativo di sanzione disciplinare ben può ritenersi alla stregua di una posizione di diritto soggettivo, siccome:
✓ insorta e sussistente, in capo al destinatario della misura, come direttamente correlata e contrapposta a un potere disciplinare di cui l'organo consiliare è stato investito in ragione di un rapporto di natura negoziale e di matrice paritetica sottoscritto e accettato dai soci all'atto dell'ingresso nella compagine;
✓ incidente in via immediata e diretta in senso negativo – ancorché in misura quantitativamente esigua e in ragione di un importo irrisorio - sulla sfera patrimoniale del destinatario;
✓ potenzialmente incidente, in via indiretta, sulla sfera dei diritti partecipativi del destinatario all'interno della compagine ben potendo, come avvenuto nel caso di specie, le circostanze accertate in sede disciplinare essere prese in considerazione dal medesimo organo gestorio ai fini dell'assunzione di decisioni afferenti alla posizione e alle prerogative del socio nella compagine di appartenenza;
- ciò posto, pertanto, nel caso di specie, ben potendosi affermare che la delibera di applicazione della sanzione disciplinare incide direttamente su una posizione di diritto soggettivo del socio, deve conseguentemente ritenersi la legittimazione in capo a questi rispetto all'impugnativa della delibera consiliare conclusiva del procedimento disciplinare;
- per contro, in mancanza del presupposto della diretta lesività di diritti soggettivi, deve ritenersi inammissibile, per difetto di una siffatta legittimazione,
l'impugnazione degli altri atti endoprocedimentali afferenti al procedimento disciplinare (in effetti soltanto prospettata nel corpo dell'atto introduttivo ma non riprodotta nelle conclusioni precisate in prima memoria e ai sensi dell'art. 189
c.p.c.), in quanto rivolta a vicende attizie aventi efficacia meramente interna alla compagine e non ancora incidenti sulla sfera amministrativa e patrimoniale del socio sottoposto a procedimento.
Parimenti inconferente, d'altro canto, appare l'argomento speso da parte convenuta nelle note autorizzate dal GI per consentire alle parti di prendere posizione sulla questione di inammissibilità sollevata d'ufficio (e reiterato alla pag. 5 della comparsa conclusionale), per cui “l'omessa impugnazione autonoma del provvedimento disciplinare rende inammissibile la relativa domanda incidentale di annullamento formulata nel presente giudizio (…) con conseguente definitivo accertamento dei fatti emersi in esito al procedimento disciplinare”, non vertendosi, nella specie, al cospetto
7 di alcun tentativo surrettizio di impugnazione tardiva di un provvedimento ormai divenuto inoppugnabile o insuscettibile di autonoma impugnabilità:
- come testé osservato, infatti, in relazione a una delibera consiliare direttamente incidente sulla sfera del patrimonio personale del socio, deve ritenersi sussistente, in via astratta e di principio, la legittimazione del medesimo destinatario a contrastare la decisione consiliare mediante proposizione di giudizio di impugnazione;
- né può porsi alcuna questione di sopravvenuta inoppugnabilità della medesima decisione sino alla scadenza dei termini previsti dal Codice Civile per la proposizione dell'impugnazione, dovendo detti termini, nella specie, ritenersi in effetti ancora in corsoal momento della notifica della citazione, avvenuta in data
11/04/22, in quanto:
✓ con riferimento alla delibera di irrogazione della sanzione disciplinare, in assenza della previsione, in sede regolamentare, di un termine ad hoc per l'impugnazione, deve ritenersi operante, come già osservato, in via estensiva la regola generale di cui all'art. 2388 c.c., salve diverse previsioni regolamentari da ritenersi prevalenti;
✓ orbene, nel provvedimento impugnato risulta indicata, quale data di pubblicazione della deliberazione, quella del 10/01/22, laddove, invece, la notifica del medesimo provvedimento disciplinare è stata indicata, in citazione, con affermazione rimasta incontestata, come eseguita il successivo 11/01/22;
✓ del resto, se è pur vero che dal combinato disposto degli artt. 2388-2377-2378
c.c. i novanta giorni per l'impugnazione risultano decorrere dalla data della deliberazione o delle relative iscrizione o registrazione, ove previste, è d'altro canto da osservarsi come il Regolamento disciplinare, lex specialis prevalente, disponga al proprio art. 10, oltre alla pubblicazione presso la Segreteria della
Cooperativa, anche la comunicazione mediante notifica per raccomandata o via
PEC del provvedimento disciplinare al relativo destinatario;
il che induce a ritenere che da tale momento, e non già quello eventualmente diverso della pubblicazione, decorra il termine per l'impugnativa: diversamente opinando, infatti, la stessa previsione di una notificazione, evidentemente mirante a garantire l'effettiva conoscibilità della sanzione da parte del relativo interessato, rimarrebbe destituita di alcuna utilità;
✓ di qui la ritenuta tempestività dell'impugnazione, essendo l'introduzione del presente giudizio avvenuta, mediante la notifica dell'atto introduttivo (recante data del 11/04/22) entro i novanta giorni decorrenti dal 10/01/22, data della deliberazione.
Il profilo di frizione della domanda proposta con le regole generali in tema di condizioni dell'azione e di ammissibilità dell'accesso alla tutela giurisdizionale risiede, invece, a ben vedere, sul diverso piano dell'interesse concreto e attuale sotteso alla relativa proposizione, nell'accezione di cui all'art. 100 c.p.c., e dell'utilità pratica che il richiesto annullamento (o anche soltanto una dichiarazione di illegittimità incidenter
8 tantum) potrebbe fornire all'attore, in caso di accoglimento e ritenuta infondatezza dell'iniziativa disciplinare. Premesso, infatti, che, come noto, l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale e richiede non soltanto l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche la prospettazione, a opera della parte, dell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. ord. n. 12733/24):
- non convincente, anzitutto, appare la prospettazione attorea, contenuta nelle summenzionate note autorizzate, per cui la domanda di annullamento (o in subordine di disapplicazione) del provvedimento disciplinare si porrebbe quale
“presupposto propedeutico ai fini dell'accertamento del diritto”: ciò in quanto, a ben vedere, proprio nella parte motiva della delibera di mancato superamento del periodo di prova prodromica all'esclusione del socio, l'organo consiliare ha espressamente osservato che la decisione è stata assunta in ragione dell'obiettiva gravità dei fatti contestati all'attore in sé considerati e valutati, nell'irrilevanza della sanzione disciplinare in concreto irrogata: “il C.d.A. rileva che nel corso del periodo di prova il sig. è stato oggetto di un provvedimento Parte_1 disciplinare a motivo del comporta-mento da lui tenuto in data 05/12/21 nei confronti di due giovani utenti. Viene data lettura integrale del provvedimento disciplinare. Dopo ampia discussione il Consiglio, all'unanimità, ritiene che i fatti ascritti al Sig. in sé valutati e cioè a prescindere dall'entità della Parte_1 sanzione comminata – che rappresenta comunque il massimo edittale previsto per tipo di illeciti disciplinari – configurino, in ragione della loro gravità, un comportamento incompatibile con lo status di socio. Per tale ragione, si evidenziano elementi negativi di valutazione che non consentono il superamento del periodo di prova ai sensi dell'art. 7, ultimo periodo dello Statuto sociale”); talché, in effetti, non è il fatto dell'essere stato il socio sottoposto a procedimento disciplinare, né tantomeno è il relativo esito nel senso dell'irrogazione della sanzione disciplinare, ma sono, piuttosto, i fatti oggetto di tale provvedimento disciplinare a costituire il presupposto assunto dal CdA a fondamento della delibera di esclusione (come, del resto, riconosciuto anche dall'attore: cfr. pag. 5 comparsa conclusionale: “la delibera CdA di mancato superamento del periodo di prova da parte dell'attore si fonda soltanto sugli stessi fatti oggetto del provvedimento disciplinare…”);
- orbene, se è irrilevante, in sé, l'esito del procedimento disciplinare sfociato nella decisione di applicazione della sanzione rispetto alla decisione di esclusione, rilevanti essendo le sole circostanze fattuali portate a fondamento della predetta irrogazione e che il CdA ha comunque fatto oggetto di autonoma valutazione ai fini della delibera sullo specifico oggetto, ciò vale a consentire a questo Collegio giudicante di prescindere, nella verifica della sussistenza dei presupposti per la conservazione del diritto del socio alla permanenza all'interno della compagine sociale, non soltanto dall'esito del procedimento disciplinare, ma altresì, e ancora prima, dalla stessa rilevanza disciplinare dei fatti oggetto di contestazione ai danni dell'attore da parte del CdA, dirimenti essendo, ai fini di tale valutazione,
9 unicamente la gravità intrinseca dei fatti stessi e la relativa idoneità a integrare, al contempo, la violazione delle regole comportamentali interne;
- in quest'ottica, dunque, la circostanza dell'avvenuta irrogazione, a seguito dell'accertamento dei medesimi fatti, di una sanzione disciplinare, oltretutto la più grave possibile, così come quella, emersa in corso di causa, dell'avvenuta irrogazione di un'ulteriore misura disciplinare per i medesimi fatti da parte del
Comune a seguito di autonoma istruttoria e di autonomo procedimento (oltretutto svoltisi in epoca successiva alla decisione di mancato superamento del periodo di prova), rilevano soltanto ad colorandum, e valgono, in particolare, a corroborare la valutazione di oggettiva gravità e deprecabilità della condotta tenuta (dall'Ente Comunale definita in termini di “comportamenti contrari al senso di civismo e responsabilità” e contrastanti con il disposto dell'art. 23, comma 1, lett. a) del
Regolamento Comunale), ma non già anche quale antecedente fattuale e logico necessario supportante il riesame giudiziale del ragionamento seguito dall'organo consiliare per la decisione in ordine all'idoneità del socio ammesso al superamento del periodo di prova e al conseguente consolidamento della sua posizione all'interno della compagine;
- il che, sul piano processuale, si traduce nella duplice inferenza per cui:
✓ tra la domanda attorea di accertamento e invalidazione della delibera irrogativa di sanzione e quella di impugnativa della delibera di esclusione intercorre una connessione c.d. “debole” per identità di parti e di fatti storici, ma non anche un vincolo di connessione c.d. “forte” per pregiudizialità in senso “tecnico”, o tantomeno in senso “logico”;
✓ ben può ritenersi la sussistenza in capo al Tribunale di un potere autonomo - già nell'ambito della revisione funditus, allo stesso delegata, della legittimità delle ragioni sottese alla delibera di mancato superamento del periodo di prova come esplicate nella motivazione della decisione organizzativa impugnata - di operare, ante omnia e in via principale, il riesame dei fatti posti dall'organo deliberante a fondamento della decisione assunta, in quanto oggetto rientrante nel thema decidendum quale presupposto logico necessario della delibera nella sua parte dispositiva;
- ciò posto, deve allora rilevarsi la carenza di un interesse giuridicamente apprezzabile in capo all'attore rispetto all'accertamento in via principale della delibera conclusiva del procedimento disciplinare teso all'annullamento della sanzione:
✓ l'esito dell'annullamento della delibera applicativa della sanzione disciplinare, infatti, non varrebbe di per sé a comportare la necessaria conseguenza della caducazione della delibera di esclusione (rectius, mancato superamento del periodo di prova), non costituendo la prima l'antecedente logico necessario della seconda;
✓ né, del resto, la stessa parte ha manifestato di essere portatore, rispetto a tale impugnazione, di alcun interesse autonomo, ulteriore e distinto dall'accertamento negativo funzionale all'autonoma contestazione della delibera di esclusione quale, per esempio, quello all'ottenimento dell'annullamento degli
10 effetti economici della sanzione pecuniaria sulla propria sfera patrimoniale, avendo, anzi, lo stesso attore espressamente valutato come antieconomica l'autonoma impugnazione della delibera di applicazione della sanzione disciplinare, attesa l'irrisoria entità della stessa (cfr. pag. 1 prima memoria istruttoria: “Fermo restando il fatto che non è ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale per la presentazione di un'autonoma azione giudiziaria avverso il suddetto provvedimento disciplinare, si fa comunque presente che tale azione sarebbe antieconomica per il sig. considerato Parte_1
l'importo dell'ammenda irrogata pari ad euro 125,00”; cfr., ancora, pag. 26 comparsa conclusionale, punto 4.3); e comunque valendo già di per sé l'irrisorio ammontare della sanzione a consentire di escludere ex officio ogni interesse alla relativa caducazione, alla luce del principio affermato dal S.C. sviluppando le conclusioni da tempo raggiunte in tema di abuso del processo (in pronuncia riferita all'interesse a promuovere azione esecutiva, ma espressamente dichiarata estensibile anche all'interesse all'azione di cognizione) per cui “l'interesse a proporre l'azione esecutiva, infatti, quando abbia ad oggetto un credito di natura esclusivamente patrimoniale, nemmeno indirettamente connesso ad interessi giuridicamente protetti di natura non economica, non diversamente dall'interesse che deve sorreggere l'azione di cognizione, non può ricevere tutela giuridica se l'entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso. Per tale ragione neppure appare fondato il sospetto che la lettura dell'art. 100 c.p.c. che la Corte ritiene di condividere si ponga in violazione dell'art. 24 Cost., che, tutelando il diritto di azione non esclude certamente che la legge possa richiedere, nelle controversie meramente patrimoniali, che per giustificare
l'accesso al giudice il valore economico della pretesa debba superare una soglia minima di rilevanza, innanzi tutto economica e, quindi, anche giuridica. Poiché la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata ben può la legge, esplicitamente o implicitamente, limitare il ricorso al giudice per far valere pretese di natura meramente patrimoniale, tenendo anche conto che il numero delle azioni giudiziarie non può non influire, stante la limitatezza delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei giudizi, che è bene protetto dall'art. 111
Cost. e dall'art. 6 della CEDU (come interpretato dalla Corte di Strasburgo e quindi comprensivo non solo della fase del giudizio di cognizione ma anche i connessi procedimenti esecutivi, dovendo la ragionevolezza valutarsi con riferimento all'intero periodo intercorrente dalla data di proposizione del giudizio di cognizione a quella dell'effettivo soddisfacimento della pretesa)”
(Cass. n. 4228/15);
- l'unico interesse giuridicamente apprezzabile di cui l'attore può dirsi portatore, pertanto, è quello a contestare la correttezza e la conformità alla legge e ai principi generali della procedura seguita in concreto per l'accertamento dei fatti posti alla base del provvedimento disciplinare, in considerazione dell'assenza di un'autonoma attività istruttoria e accertativa dell'an di quegli stessi fatti, intesi alla stregua di meri dati storici, da parte dell'organo amministrativo in sede di
11 accertamento di eventuali elementi negativi di valutazione funzionale alla spendita del potere discrezionale di cui all'art. 7 Statuto: è lo stesso CdA, nella delibera
04/02/22, invero, ad avere dichiarato di avere posto a base della propria decisione i medesimi fatti oggetto dell'istruttoria e dell'accertamento compiuti in sede disciplinare, cui non ha provveduto nuovamente in via autonoma, dando, invece, per correttamente eseguiti quelli già compiuti in sede di procedimento disciplinare;
ma tale pacifica circostanza può condurre, semmai, a legittimare l'attore ad articolare, tra i motivi di impugnazione della sola delibera che ha interesse a vedere annullata, anche quello della scorretta conduzione dell'accertamento in sede disciplinare, giammai potendo, invece, determinare l'interesse a vederne annullati i relativi esiti disciplinati, per i motivi suesposti;
- in ogni caso, infatti, in virtù della già rilevata pregiudizialità logica dell'accertamento di tali dati fattuali, sufficiente risulta, ai fini dell'ottenimento del solo bene della vita avuto di mira dall'attore (consistente, come già osservato, nella conservazione della qualifica di socio), la richiesta di rinnovazione dell'accertamento delle medesime circostanze poste a fondamento del procedimento disciplinare già implicita nelle domande di rivalutazione e conseguente caducazione della delibera sfociata nell'esclusione, senza che si ponga, invece, come necessario né un accertamento in via principale della vicenda disciplinare, né, tantomeno, una pronuncia caducatoria del provvedimento disciplinare in cui essa è esitata o, a fortiori, degli atti allo stesso prodromici;
- in quest'ottica, nessun interesse processualmente apprezzabile sussiste, allora, neppure rispetto alla disapplicazione incidenter tantum degli atti disciplinari oggetto della domanda in subordine – oltretutto espressione di una facoltà non consentita all'AGO, se non nei confronti di provvedimenti della PA, in ossequio al disposto dell'all. E L. n. 2248/1865 (artt. 4-5) – siccome, comunque, per quanto sopra esposto, non necessaria, non dipendendo l'esclusione del socio dalla sanzione disciplinare.
Per contro, deve ritenersi l'ammissibilità dell'impugnativa rivolta avverso la delibera consiliare del 04/02/22, con cui “il Cda rileva che nel corso del periodo di prova il sig. è stato oggetto di un provvedimento disciplinare a motivo Parte_1 del comportamento da lui tenuto in data 05/12/21 nei confronti di due giovani utenti.
Viene data lettura integrale del provvedimento disciplinare. Dopo ampia discussione il
Consiglio, all'unanimità, ritiene che i fatti ascritti al Sig. in sé valutati e cioè Parte_1
a prescindere dall'entità della sanzione comminata – che rappresenta comunque il massimo edittale previsto per tipo di illeciti disciplinari – configurino, in ragione della loro gravità, un comportamento incompatibile con lo status di socio. Per tale ragione, si evidenziano elementi negativi di valutazione che non consentono il superamento del periodo di prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 ultimo periodo dello Statuto sociale”, e da cui è scaturita la comunicazione al socio del mancato superamento del Co periodo di prova e dell'avvenuta sua esclusione dalla atteso che:
12 - trattasi, anzitutto, di decisione dell'organo endosocietario direttamente suscettibile di impugnazione avanti all'Autorità Giudiziaria, come previsto anche dalla legge
(art. 2533, comma 3 c.c.;
- devono essere ritenute la legittimazione e l'interesse alla relativa impugnazione in capo al socio escluso, trattandosi di delibera direttamente incidente sulla sua sfera giuridica soggettiva e, in particolare, su posizioni che, quantunque contrapposte a un potere di valutazione di natura discrezionale affidato all'organo consiliare, ben possono configurarsi alla stregua di diritto soggettivo, stante la natura paritetica del rapporto tra la società, per il tramite dei suoi organi, e il singolo socio, traente titolo nella vicenda negoziale costituita dal contratto sociale;
- ancora, deve essere ritenuta la tempestività dell'iniziativa giudiziale, risalendo la notifica della citazione al giorno 11/04/22, e quindi essendo stato introdotto il giudizio entro i sessanta giorni previsti dall'art. 2533 c.c. per l'impugnazione della delibera di esclusione, comunicata il 11/02/22.
2. Nel merito
Ciò premesso in punto di rito, e venendo, quindi, alla disamina del merito, osserva Co il Collegio che lo Statuto della (prodotto dall'attore al doc. 10 nella versione approvata al 29/10/14, la cui conformità a quella ratione temporis vigente all'epoca dei fatti per cui è causa, implicitamente affermata dal medesimo attore con la relativa produzione, non ha costituito oggetto di contestazione) è stato accettato dall'attore all'atto della richiesta di ammissione, unitamente al “Regolamento” e al “disciplinare”,
e prevede, per quanto in questa sede di interesse, all'art. 7, rubricato “Procedura di ammissione”, al successivo art. 8, rubricato “Obblighi”, che:
- “ogni socio ammesso è in prova per la durata di mesi ventiquattro” (art. 7);
- “durante il periodo di prova il socio ha comunque gli stessi diritti ed obblighi del socio cooperatore…” (art. 7);
- i soci cooperatori, ivi inclusi, dunque, quelli ammessi in prova, sono obbligati, tra l'altro, all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali (art. 8);
- “dovendosi intendere il suddetto periodo di prova come esclusivamente previsto a favore della Cooperativa e quindi con facoltà di recesso solo in favore di essa” (art. 7): in altri termini, dunque, nel corso dei primi ventiquattro mesi immediatamente successivi all'ingresso nella compagine, il socio ammesso “in prova” si trova in uno stato di soggezione, a fronte di un diritto potestativo di recesso unilateralmente Co concesso alla sola
- “in mancanza di elementi negativi di valutazione rimessi alla discrezione del
Consiglio di Amministrazione, e trascorsi ventiquattro mesi, il socio in prova diventerà automaticamente e a tutti gli effetti socio cooperatore” (art. 7, all'ultimo capoverso, richiamato nella delibera di ammissione dell'attore datata 13/02/20: doc.
1 convenuta): detto altrimenti, Co
✓ l'esercizio del predetto diritto potestativo riconosciuto in capo alla rimesso alla discrezionalità dell'organo gestorio, incontra il solo limite della necessità di
13 comprovata e motivata sussistenza di “elementi negativi di valutazione” - formula generica e volutamente più ampia rispetto ai requisiti stringenti e tassativi imposti dall'art. 11 per giustificare l'esclusione del socio successivamente al superamento con esito positivo del periodo di prova;
✓ detta discrezionalità dovrà ancorarsi, innanzitutto, alla verifica del rispetto degli obblighi comportamentali richiamati dall'art. 8, e dovrà ritenersi, più ampiamente, delimitata dal necessario rispetto del principio di proporzionalità e congruita;
✓ talché, la condotta in concreto ritenuta rilevante siccome assunta quale elemento negativo di valutazione, pur potendo esulare dal novero delle casistiche enunciate tra le cause di esclusione del socio ormai stabilmente entrato nella compagine a seguito di positivo superamento del periodo di prova, potrà nondimeno considerarsi legittima soltanto se, valutato ogni aspetto rilevante del caso concreto, l'inadempimento del socio-lavoratore venga a minare insanabilmente l'elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti, e risulti di una gravità tale da imporre l'esclusione del socio quale unico rimedio atto a tutelare l'interesse sociale (cfr., mutatis mutandis, Tribunale di Milano, Sez. Imprese, 31/12/14).
Una volta epurato dalle domande inammissibili, il thema decidendum si esaurisce, dunque, in una valutazione del corretto esercizio di tale discrezionalità riconosciuta statutariamente al CdA nell'emettere il giudizio sotteso alla decisione di mancato superamento del periodo di prova: in sostanza, quello che è richiesto al Tribunale è
l'effettuazione di un riesame funditus della vicenda storica sottesa alla deliberazione consiliare, anche al di là della mera valutazione dei profili di irregolarità o non conformità della singola espressione di volontà dell'organo e della singola vicenda decisionale, o dell'iter procedurale che ha preceduto la formazione della volontà del
CdA - riesame da condursi, peraltro, in ossequio al principio di cui all'art. 112 c.p.c., nell'alveo delle contestazioni mosse dall'attore sul triplice profilo:
- della ricostruzione della vicenda fattuale,
- della valutazione della conformità regolamentare della condotta e della vicenda storica come accertata,
- della proporzionalità e della congruità della decisione adottata rispetto alla gravità del contegno ascritto all'attore.
2.1. Sulla censura afferente alla ricostruzione della vicenda fattuale
Tanto premesso, se è pur vero che, in linea astratta e di principio, ogni potere discrezionale impingente l'altrui sfera soggettiva incontra quale primo invalicabile limite quello dell'obbligo di adeguata motivazione che dia conto del percorso logico e istruttorio seguito a monte della decisione, deve, d'altro canto, osservarsi come, nel caso di specie, tale limite non possa dirsi infranto: infondata - nonché, in parte, neppure pertinente - risulta, infatti, la censura attorea afferente a una pretesa carenza motivazionale della decisione impugnata, consistente nel mero richiamo per relationem all'esito sanzionatorio del procedimento disciplinare, a detta dell'attore fondato su una
14 ricostruzione della vicenda storica asseritamente non conforme al vero, in quanto frutto di un'istruttoria asseritamente carente e affetta da irregolarità.
Preliminarmente, come già osservato in parte supra (cfr. § 1), inconferente risulta l'argomento attoreo per cui la carenza della motivazione per relationem deriverebbe dall'asserita mancanza della violazione disciplinare sanzionata, e ciò in quanto:
- deve, anzitutto, ritenersi la sussistenza delle violazioni regolamentari contestate (sul punto, cfr., amplius, infra, § 2.2);
- a ogni buon conto, e in via del tutto assorbente, ai fini della decisione in punto di esclusione, ciò che si è rivelato dirimente non è già né il fatto dell'essere stato il socio sottoposto a procedimento disciplinare, né quello della rilevanza disciplinare delle condotte allo stesso contestate e accertate come dallo stesso compiute, né tantomeno quello dell'esito sanzionatorio del procedimento disciplinare avviato;
ma risiede, piuttosto, nella gravità oggettiva dei fatti contestati in sé e nella relativa valenza quali condotte idonee a compromettere il necessario legame fiduciario del socio con la cooperativa, la valutazione della cui persistenza, nelle more del periodo di prova, è rimessa alla discrezionalità dell'organo amministrativo ex art. 7
Statuto.
Ciò premesso, e venendo alla disamina delle censure attoree afferenti a pretese irregolarità e inesattezze nell'accertamento dei fatti contestati, deve anzitutto rilevarsi che nella condotta istruttoria endodisciplinare, i cui esiti sono stati fatti propri dalla decisione consiliare di mancato superamento del periodo di prova, risulta pienamente rispettato il principio del contraddittorio: il socio, destinatario di puntuale contestazione dell'addebito, infatti, ha potuto presentare le proprie osservazioni e prospettare la propria versione dei fatti, irrilevante essendo, ai fini della verifica della regolarità del relativo svolgimento, il mero fatto che detta versione sia stata dall'organo amministrativo non soltanto disattesa, ma vieppiù ritenuta non inconferente ai fini del decidere, laddove afferente ai fatti oggetto di descrizione divergente dalla ricostruzione fattuale compiuta dall'organo gestorio.
Priva di pregio, oltreché ancora prima irrilevante, risulta, poi, la doglianza attorea per cui le risultanze istruttorie del procedimento disciplinare consisterebbero, perlopiù, in dati e informazioni – quali, in particolare, l'acquisizione delle schermate GPS e della schermata delle corse assegnate alla vettura “Milano 10” - appresi illecitamente:
- in primo luogo, infatti, non risulta neppure indicato il parametro normativo la cui asserita violazione comporterebbe la dedotta illiceità;
- né tantomeno può porsi nella specie una questione di potenziale lesione del diritto del socio alla privacy, non risultando coinvolti dati in sé e per sé definibili come
“personali” (ossia potenzialmente idonei a consentire l'identificazione della persona cui si riferiscono) nell'accezione di cui alla normativa vigente in materia, e comunque dovendosi ritenere la tutela della riservatezza del lavoratore recessiva a fronte dell'esigenza di tutela del datore da possibili illeciti potenzialmente compromissivi dell'integrità patrimoniale o morale dell'azienda, quando non, addirittura, dell'integrità fisica di terzi trasportati (ex multis, Cass. n. 19922/16);
15 - oltretutto, lo stesso attore, che ha fondato parte delle proprie difese sulla schermata di assegnazione delle corse, ha implicitamente dimostrato di avere accettato il contraddittorio su tale documentazione;
- irrilevante appare, infine, la circostanza, lamentata, della mancata indicazione dei nominativi delle persone autrici delle dichiarazioni contenute nei reclami, atteso che:
✓ per la parte ritenuta dall'organo procedente come dirimente ai fini del decidere, le circostanze riferite da tali testi risultano non oggetto di contestazione da parte dell'attore nella presente sede giudiziale;
✓ con riguardo, invece, alle circostanze riferite dai reclamanti ma contestate dall'attore – comunque, come già osservato, ritenute non rilevanti ai fini della decisione sul superamento del periodo di prova - ben avrebbe potuto quest'ultimo produrre prove a discarico quali, per esempio, le registrazioni tratte dalla videocamera asseritamente collocata nel suo abitacolo (asserzione richiamata nella parte motiva della missiva di comunicazione dell'avvenuta irrogazione della sanzione disciplinare del 10/01/22), ove dallo stesso ritenute idonee a confutare la valenza indiziaria delle dichiarazioni de quibus.
Quanto, ancora, all'affermazione attorea per cui l'acquisizione della schermata GPS
e di quella delle corse assegnate, quali sole emergenze istruttorie tenute in considerazione dall'organo gestorio a corroborare le dichiarazioni dei reclamanti, non varrebbero, di per sé, in assenza di ulteriori riscontri, a consentire di comprendere lo stato dell'abitacolo del veicolo taxi “Milano 10”, accertamento, invece, ritenuto dall'attore rilevante ai fini dell'invocata disamina della ricorrenza dell'esimente della forza maggiore impeditiva della prosecuzione del servizio, osserva, per contro, il
Collegio che:
- proprio dalla lettura delle predette schermate ben possono agevolmente desumersi e valutarsi le tempistiche intercorse tra il fatto contestato e l'assunzione di una nuova corsa da parte del medesimo conducente;
- e l'analisi di tale dato fattuale consente già di per sé di inferire indizi dirimenti nell'accertamento delle condizioni del veicolo;
- condizioni dalle quali, a loro volta, ben possono essere tratte, con ragionevole grado di certezza, inferenze atte a consentire una valutazione sull'agevole proseguibilità o meno della corsa nell'immediatezza del fatto e, conseguentemente, sulla giustificabilità o meno della pacifica mancata prosecuzione della stessa.
In ultima analisi, comunque, come testé osservato, la stessa disamina delle censure mosse al quomodo dell'indagine volta all'accertamento fattuale risulta anch'essa irrilevante ai fini del decidere, afferendo, a ben vedere, le doglianze attoree alla sola attività accertativa (e ai relativi esiti) di fatti secondari (ubicazione delle macchie da vomito dentro o fuori dall'abitacolo, condotta delle clienti, contestuale disponibilità di ulteriori veicoli per la prosecuzione della corsa) ritenuti non dirimenti dal CdA nella valutazione discrezionale di gravità degli addebiti mossi al socio (come evincibile dal contenuto della parte motiva del provvedimento disciplinare del 10/01/22, di cui è stata data lettura integrale nella sessione consiliare del 04/02/22 e sulla scorta della cui ricostruzione fattuale è stata per relationem fondata la decisione di mancato
16 superamento del periodo di prova); laddove, invece, la motivazione della delibera impugnata si è fondata esclusivamente su circostanze non contestate (la cui oggettiva e intrinseca gravità ha indotto l'organo deliberante a ritenerle, nell'esercizio della propria discrezionalità, quali elementi negativi di valutazione ai fini della decisione di mancato superamento del periodo di prova), rendendo, pertanto, superfluo sinanco il compimento dell'istruttoria.
2.2. Sulla valutazione della conformità regolamentare della condotta e della vicenda storica come accertata
Dal riesame funditus dei fatti occorsi nella notte del 05/12/21, ritiene il Collegio che la condotta tenuta dall'attore, anche con riferimento alle sole parti della ricostruzione della vicenda storica non oggetto di contestazione nella presente sede giudiziale:
- configuri, in effetti, la violazione di quegli obblighi regolamentari e di quelle discipline interne di fonte pattizia richiamati all'art. 8 Statuto e rientranti tra i parametri di valutazione orientanti l'organo consiliare nella spendita del potere di valutazione discrezionale della sussistenza delle condizioni per dichiarare il mancato superamento del periodo di prova e, in particolare:
✓ dell'art. 23, comma 1, lett. a) (“obbligo di… comportarsi secondo correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza”), lett. e) (“obbligo… di prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto…”), comma 2, lett. d) (“divieto di … interrompere la corsa di propria iniziativa”) del Regolamento per il servizio taxi del Comune di Firenze;
✓ dell'art. 9, commi 1 e 4 Regolamento interno della Cooperativa (“Il socio non deve nei confronti dell'utenza avere un comportamento che causi danno economico e/o d'immagine alla società e/o alla categoria dei tassisti”);
- in ogni caso, anche a prescindere dalla difformità da specifiche prescrizioni regolamentari, e sulla sola scorta del raffronto con i parametri comportamentali imposti dal dovere di buona fede e correttezza (artt. 1175-1375 c.c.) imposti a ciascun contraente nell'esecuzione della prestazione pattuita (inteso come obbligo di salvaguardia degli interessi della controparte contrattuale nei limiti dell'apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio: ex multis, Cass. n. 10182/09) e più ampiamente dal dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., risulti inverare un fatto di una tale gravità oggettiva da costituire elemento negativo di valutazione nella spendita della discrezionalità di cui al citato art. 7, ultimo cpv
Statuto, siccome idoneo a compromettere irreversibilmente il necessario intuitu personae tra il socio e la Sc.
Non hanno, infatti, costituito oggetto di contestazione:
- le circostanze di tempo (una notte di dicembre, alle 4 del mattino) di luogo (una strada tangenziale a scorrimento veloce in periferia), le condizioni delle ragazze
(una ventenne e una diciannovenne, appena uscite da un locale notturno);
- il malore di una delle ragazze sfociato in un episodio di vomito durante la corsa;
- l'arresto del veicolo e l'interruzione del servizio da parte del conducente, una volta appreso del malore;
17 - la mancata ripresa del servizio e l'allontanamento repentino del veicolo, con abbandono delle ragazze sul ciglio della strada, allorquando le stesse non avevano ancora reperito un nuovo mezzo di trasporto;
contestati essendo, invece:
- l'origine del malore (se da stato temporaneo di salute, come indicato dai reclamanti,
o da assunzione di alcol, come prospettato dall'attore);
- l'ubicazione dell'imbrattatura del veicolo causata dalle macchie di vomito soltanto sulla fiancata posteriore (come affermato dalle reclamanti) o anche dentro l'abitacolo, come allegato dall'attore;
- il rifiuto delle clienti di pagamento della corsa e della penale per la provocata imbrattatura del mezzo;
- le offese proferite dal conducente alle trasportate;
- l'agevole reperibilità e la disponibilità di ulteriori mezzi nell'immediatezza del fatto;
- l'impedimento oggettivo alla prosecuzione della corsa dato dalle condizioni del veicolo.
Orbene, la sola verificazione delle circostanze incontroverse e l'altrettanto pacifica oggettiva ascrivibilità delle stesse all'attore valgono già, di per sé, a ritenere integrate le violazioni comportamentali summenzionate, e in particolare il divieto di interruzione del servizio e l'obbligo di prestare assistenza fino alla fine della corsa;
laddove, invece, incombeva sull'attore l'onere di dimostrazione della ricorrenza, in concreto della causa esimente della rimproverabilità delle condotte sul piano soggettivo costituita dalla c.d.
“forza maggiore”, intesa quale evento indipendente dalla volontà del conducente e impeditivo della prosecuzione della corsa, della dovuta prestazione di assistenza o, più in generale, della condotta alternativa conforme a correttezza.
Sennonché, all'esito della nuova istruttoria documentale in questa sede effettuata, detta prova liberatoria non risulta essere stata fornita, atteso che le summenzionate circostanze oggetto del thema disputandum:
- o risultano ante omnia irrilevanti, siccome inidonee a configurare cause impeditive rientranti nella surrichiamata nozione di forza maggiore – con conseguente superfluità del relativo accertamento, quantunque contestate;
- oppure, pur a fronte della loro natura controversa che ne rendeva necessaria la prova, non sono state, tuttavia, oggetto di dimostrazione.
È rimasto, anzitutto, indimostrato e risulta, anzi, smentito dalle risultanze della condotta istruttoria il fatto, allegato dall'attore, per cui le condizioni dell'abitacolo interno della vettura a seguito del malore della passeggera avrebbero precluso la prosecuzione del servizio, giustificandone, pertanto, la relativa interruzione e la mancata ripresa:
- dirimente, sul punto, deve ritenersi la ricostruzione della stretta tempistica dei movimenti del veicolo come risultante dai tabulati GPS e dalle schermate delle corse - acquisiti in sede di istruttoria endo-disciplinare e prodotti nel presente
18 giudizio, sulla cui conformità al vero e, comunque, alla ricostruzione narrata in atti non è sorta controversia tra le parti – dalla quale emerge che il sig. Parte_1
✓ alle 3.56, aveva prenotato una corsa per il Viper Club;
✓ alle 4.08, prelevate le due giovani clienti dal Viper Club, risultava occupato e in corsa;
✓ alle ore 4.10, ha interrotto la corsa;
✓ alle 4.15, dopo cinque minuti dall'interruzione del servizio e dall'abbandono delle clienti sul ciglio della tangenziale (avvenuto alle 4.10), aveva già prenotato una successiva corsa (alle ore 4.15), e prelevato, dopo ulteriori due minuti
(4.17), un nuovo cliente presso il medesimo locale Viper Club (circostanza ammessa nel presente giudizio dal medesimo attore a pag. 5 memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.; ma invece smentita nell'audizione resa avanti al
Comune nel procedimento parallelo che ha condotto, in data 18/10/22, all'emanazione del provvedimento di diffida, rivolto all'attore quale titolare della licenza, attualmente oggetto di impugnativa pendente avanti al TAR – discrasia, questa, che vale a riprova della scarsa attendibilità delle dichiarazioni a discarico del sig. ; Parte_1
- da una siffatta ricostruzione della dinamica degli eventi, nonché dalla pratica e logica incompatibilità di una così repentina ripresa di un altro servizio con una pulitura a fondo e con l'adeguata rimessione in pristino (o comunque in condizioni di fruibilità) di un veicolo asseritamente inidoneo, a cagione delle sue condizioni di imbrattamento, a consentire la prosecuzione di un servizio in corso, invero, può desumersi un plurimo ordine di inferenze, ognuna delle quali, peraltro, conducente al medesimo esito di esclusione della ricorrenza di cause esimenti: a ben vedere, infatti, la considerazione dell'esiguo arco temporale intercorso tra la corsa interrotta e la successiva corsa assunta impone di pervenire, in alternativa, a una delle seguenti implicazioni:
✓ o le condizioni del veicolo non erano tali da imporre alcuna pulitura immediata,
o comunque da impedire di proseguire o di portare a termine la corsa interrotta
(vuoi per l'assenza di imbrattatura da vomito nell'abitacolo, vuoi per l'esiguità e la non pericolosità di eventuali macchie interne) – nel qual caso l'interruzione del servizio si appaleserebbe come totalmente ingiustificata e la condotta dell'attore risulterebbe gravemente difforme dalle prescrizioni regolamentari;
✓ o le condizioni del veicolo erano tali da imporre l'interruzione di ogni servizio, ricorrendo la causa di forza maggiore, talché la relativa ripresa entro un tempo incompatibile con un'adeguata igienizzazione della vettura avrebbe comportato la messa a rischio del nuovo utente, cui sarebbe stato offerto un trasporto a mezzo di un veicolo non idoneo - condotta, questa, altrettanto valutabile come Co difforme dagli obblighi assunti dal socio all'atto di adesione alla (art. 9, cpv 1 Regolamento Sc, per cui “i Soci nell'esercizio del servizio dovranno riservare ai clienti il miglior trattamento e comportarsi in maniera educata e civile”; art. 23, comma 1, lett. g) Regolamento Servizio Taxi Comunale, per cui nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di “mantenere pulito ed in stato di perfetta efficienza il veicolo”);
19 ✓ o le condizioni del veicolo erano tali per cui una rapida pulitura avrebbe consentito la repentina ripresa del servizio, come confermato dallo stesso attore a pag. 5 della memoria di replica, in considerazione della conformazione dell'abitacolo (e in particolare della presenza di copertura dei sedili posteriori in ecopelle, circostanza che ne avrebbe agevolato la pulizia), e come comunque desumibile dal fatto che, in sette minuti, l'attore avrebbe lasciato le clienti lungo il viale Roti (4.10), ripulito il veicolo, assunto un'altra corsa (4.15) e fatto ritorno al Viper (4.17), ripercorrendo a ritroso un tragitto per il cui compimento aveva appena impiegato almeno due minuti (talché le operazioni di rimessa in pristino non potrebbero avere comportato più di cinque minuti) - nel qual caso, egualmente, l'interruzione del servizio si rivelerebbe comunque ingiustificata, attesa la possibilità della sua ripresa dopo una momentanea sospensione dedicata alla pulitura nel corso della quale, eventualmente, continuare a fare scorrere il tassametro con addebito alle clienti, responsabili dello stato di imbrattamento, del tempo aggiuntivo trascorso in sosta: come è stato pacificamente in grado di riprendere il servizio accettando nuovi clienti, infatti, l'attore sarebbe stato parimenti nelle condizioni di proseguire il servizio momentaneamente sospeso, una volta sinceratosi, come dallo stesso ammesso (cfr. pagg. 13, 15, 16, comparsa conclusionale dell'attore), che la cliente, “liberatasi”, era tornata in forze e sarebbe stata, pertanto, idonea a essere nuovamente trasportata sul taxi.
La circostanza affermata dall'attore per cui la cliente si sarebbe trovata in condizioni fisiche non rischiose per la salute al momento dell'interruzione del servizio, vieppiù, vale a consentire di superare l'argomento attoreo in forza del quale nessun obbligo sussisterebbe per i tassisti a fornire il servizio in favore di chi è colto da malore in corso:
- anche volendosi ammettere ciò (pur nell'assenza di un'espressa disposizione regolamentare in tale senso), infatti, ne conseguirebbe che la sola causa di forza maggiore effettivamente ostativa alla ripresa della corsa avrebbe potuto individuarsi non già nell'avvenuta imbrattatura del mezzo, bensì nell'eventuale protrazione dello stato di malessere della cliente, da intendersi, tuttavia, non già nel senso di persistenza del mero rischio di nuovi episodi di vomito quanto, piuttosto, nel senso di pericolo di aggravamento delle condizioni di salute con collasso o perdita di coscienza - recessivo essendo, nella logica solidaristica imposta dai richiamati principi di correttezza e buona fede, il rischio di ulteriore imbrattamento e di conseguente danno economico eventualmente da addebitare alla trasportata, ove effettivamente indotta al malessere da una condotta incauta come l'abuso di alcol, rispetto al pericolo per l'incolumità fisica delle clienti ingenerato dal relativo abbandono di notte su una strada di scorrimento priva di marciapiede, fuori dal centro abitato e scarsamente illuminata;
- sennonché, come già osservato, la ricorrenza di una siffatta causa impeditiva risulta smentita dalle stesse ammissioni attoree, fermo, peraltro, restando che, anche nel caso opposto di persistenza del rischio, il citato obbligo di prestare assistenza di cui
20 all'art. 23 Regolamento taxi comunale avrebbe imposto al tassista di non abbandonare le ragazze e, anzi, di prestare loro soccorso, provvedendo alla chiamata non già di un altro taxi (il cui conducente, in effetti, si sarebbe trovato nella medesima condizione di oggettiva impossibilità al trasporto), bensì di un mezzo di soccorso o di un familiare delle giovani, di cui avrebbe dovuto attendere l'arrivo prima dell'abbandono delle clienti.
Né confuta o sminuisce, ma semmai, all'opposto, vale a corroborare le suesposte conclusioni in punto di esigibilità della prosecuzione del servizio interrotto la considerazione del dato, altrettanto pacifico, ammesso (cfr. pag. 20 comparsa conclusionale attore) e comunque documentato (cfr. doc 18 attore, estratto da Google
Maps, e doc. 20 convenuta, dettaglio delle corse dell'attore), dell'esiguità della distanza intercorrente tra il luogo in cui è avvenuta l'interruzione del servizio e quello di destinazione (1,7 km, percorribili in tre minuti in auto, come previsto dal doc. 20, ma in ben ventuno minuti a piedi, come da estratto doc. 18):
- invero, il minimo impegno per un conducente di un autoveicolo che il completamento della corsa avrebbe richiesto vale già di per sé a rendere, da un lato, maggiormente esigibile la prosecuzione del servizio (eventualmente anche procrastinando al relativo esito la ripulitura del mezzo, con addebito alle clienti responsabili dell'imbrattatura gli eventuali oneri economici da questa derivanti, in termini di perdita di corse o di costi di ripristino), e dall'altro maggiormente deprecabile la condotta di interruzione e di omessa assistenza;
- e ciò vale, a fortiori, in considerazione dell'orario notturno, delle verosimili condizioni meteorologiche, dello stato fisico e dell'età delle clienti, nonché della conformazione della strada (ben visibile dalla foto prodotta dal doc. 27 di parte convenuta, la cui conformità al luogo dell'abbandono non ha costituito oggetto di contestazione), una tangenziale a scorrimento veloce, ubicata fuori dal centro abitato, scarsamente illuminata, ubicata in mezzo a terreni incolti e disabitato, priva di marciapiede;
- né vale a condurre a diverse conclusioni la circostanza, pur pacifica, della residenza di una delle clienti in zona, dacché l'assenza di punti di riferimento dovuta alla conformazione della strada e all'ubicazione del luogo di interruzione della corsa in mezzo ai campi, fuori dal centro abitato, rendeva impossibile una localizzazione, invece necessaria per il reperimento di un nuovo passaggio, da taxi o da familiare, o da mezzo di soccorso (cfr. le registrazioni audio delle chiamate effettuate al servizio radio taxi dalla madre di una delle due giovani, comprovante l'impossibilità di individuare l'esatta collocazione del punto di sosta, genericamente indicato come prossimo a una rotonda lungo la tangenziale: doc. 15 attore) ed estremamente pericolosa la prosecuzione del percorso a piedi, oltretutto stimata come necessitante un tempo sette volte superiore a quello impiegabile dal mezzo motorizzato per lo stesso tragitto;
- vieppiù, proprio la minima entità del tratto residuo, rendendo, come riconosciuto dallo stesso attore (pag. 18 comparsa conclusionale), del tutto antieconomica
21 l'assunzione della corsa, aveva contribuito in modo determinante al mancato reperimento di un ulteriore mezzo di trasporto a pagamento.
La constatata esigibilità da parte dell'attore della ripresa o della mancata interruzione della corsa, del resto, vale a considerare superata e assorbita la questione relativa alla possibilità o meno di esigere che il medesimo provvedesse a procurare alle clienti un nuovo mezzo di trasporto: donde la superfluità dell'effettuazione di un'apposita istruttoria sul numero di veicoli disponibili nel luogo e nell'immediatezza del fatto e delle ragioni del mancato rimpiazzo - se dovuto al rifiuto di prestare la dovuta assistenza, ex art. 23, comma 1, lett. a) Regolamento taxi comunale, da parte del sig. (come pare evincersi dalle informazioni rese dalle clienti in sede di Parte_1 audizione davanti all'Autorità Comunale - doc. 13 convenuta - così come dalla lettura delle dichiarazioni di cui ai reclami - docc. 3 e 4 convenuta), oppure al rifiuto opposto dalle clienti all'offerta di aiuto invece proveniente da quest'ultimo (come invece allegato in atto di citazione).
Parimenti irrilevante il dato dell'eventuale mancata risposta alle chiamate delle clienti da parte di nuovi tassisti, essendo nella presente sede giudiziale in contestazione la condotta dell'attore e la relativa gravità in sé, né potendo l'eventuale analoga altrui inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio a richiesta valere a esonerare o a giustificare il contegno da questo tenuto – a fortiori in considerazione della non equiparabilità della gravità dell'inadempienza di chi, a servizio in corso e a corsa quasi ultimata, in assenza di comprovate cause ostative, ha interrotto il servizio, con quella, ben inferiore, di chi avesse eventualmente rifiutato l'assunzione di una nuova corsa sicuramente antieconomica.
Del pari inidonei a esimere il conducente dall'addebito o a giustificare, comunque,
l'operata interruzione e la mancata prosecuzione della corsa, infine, risulterebbero anche l'eventuale e indimostrato rifiuto opposto dalle clienti, una volta costrette a scendere dall'abitacolo, al pagamento della corsa e della penale, o l'eventuale violazione da parte delle medesime dell'obbligo, fondato sull'art. 24 Regolamento taxi comunale, di richiedere l'arresto della vettura al primo sentore di malessere, onde prevenire l'imbrattatura del veicolo, dovendo ritenersi la lex specialis impositiva del divieto di interruzione del servizio taxi come prevalente sul diritto di autotutela negoziale spettante a ogni contraente che subisca l'altrui inadempimento nei contratti sinallagmatici (art. 1460 c.c.).
2.3. Sulla proporzionalità della decisione impugnata
Né, tantomeno, infine, può ritenersi nella specie valicato, da parte della decisione impugnata, il limite posto all'esercizio di ogni potere discrezionale, sia pure di fonte pattizia, dal principio di proporzionalità, che impone la disamina della congruità della misura espulsiva rispetto alla portata della condotta accertata:
- le circostanze non contestate, infatti, già di per sé risultano idonee, in ragione della relativa gravità e delle potenziali conseguenze dannose anche per l'incolumità delle
22 clienti, a fondare e a giustificare come non arbitraria la ritenuta sussistenza di elementi negativi di valutazione ai fini della dichiarazione di mancato superamento del periodo di prova, risultando la portata dell'accaduto di entità tale da inficiare il rapporto fiduciario che deve sussistere e permanere alla base dell'ammissione del socio alla cooperativa;
- né vale a confutare tale conclusione la circostanza per cui, a fondamento della deliberata esclusione, sarebbe stata presa in considerazione un'unica condotta, omessa ogni valutazione del comportamento complessivo del socio in prova:
✓ in effetti, al di fuori del contegno tenuto dall'attore nell'unica occasione surrichiamata, nessun ulteriore episodio risulta essere stato considerato in sede di valutazione dell'idoneità del socio al superamento del periodo di prova, in quanto e nella misura in cui non menzionato nella parte motiva della delibera di esclusione;
✓ sennonché, nessuna norma imponeva al collegio deliberante la constatazione di un'abitualità o della ricorrenza di una reiterazione di comportamenti, come ben evincibile dal già operato raffronto (cfr. supra, § 2) tra:
i. la genericità del richiamo operato agli “elementi negativi di valutazione” di cui all'art. 7 Statuto quale unico parametro orientativo nella decisione in ordine al superamento del periodo di prova,
ii. e la necessità, per contro, di una reiterazione di condotte specificamente individuate ai fini della giustificazione dell'espulsione di un socio ormai stabilmente entrato nella compagine, ai sensi dell'art. 11, lett h) Statuto;
✓ donde l'adeguata idoneità giustificativa della singola condotta, ove anche singolarmente considerata, purché – come nel caso di specie - dotata in sé di un livello di gravità compromissivo dell'intuitu personae;
- a ogni buon conto, nell'ambito della richiesta rivalutazione della sussistenza delle ragioni giustificative del diritto del socio alla conservazione della qualifica, essendo consentita al Tribunale anche la valutazione di dati e indici ulteriori e diversi da quelli esaminati dall'organo consiliare, ben potranno e dovranno altresì essere tenuti in considerazione, quali elementi orientativi di un giudizio comportamentale improntato a un'ottica di globalità, i precedenti quattro procedimenti disciplinari pacificamente avviati ai danni del medesimo attore, sempre nel periodo di prova, a seguito di altrettanti reclami provenienti dall'utenza: detta circostanza, invero,
✓ da un lato, è ben lungi dal dimostrare, come intenderebbe parte attrice, alcun Co atteggiamento persecutorio della nei suoi confronti - trattandosi in tutti i casi di procedimenti oggetto di avvio ufficioso, quale atto dovuto (stante l'obbligatorietà dell'avvio della procedura disciplinare alla pervenuta notizia di fatti potenzialmente dotati di rilievo disciplinare: art. 5 cpv 1 e art. 6 cpv 1
Regolamento disciplinare), a seguito della ricezione di lamentele, e conclusisi con l'archiviazione (a ulteriore riprova della finalità non persecutoria emerge, altresì, in considerazione il doc. 15, delibera CdA 29/03/22, comprovante come, su sollecitazione del socio escluso a una revisione, il CdA, pur non a ciò tenuto, si fosse nuovamente riunito per rivalutare l'esclusione);
23 ✓ vale, d'altro canto, quale indice rivelatore di un'attitudine comportamentale del sig. a entrare in attrito con l'utenza durante l'espletamento del Parte_1 servizio.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22, con applicazione dei valori medi relativi alle cause di valore indeterminato di complessità media per le fasi di studio e introduttiva, e dei valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, stante la natura documentale della causa, seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico dell'attore.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:
- dichiara inammissibili le domande di dichiarazione di nullità e/o annullamento e/o disapplicazione del provvedimento disciplinare di irrogazione dell'ammenda comunicato in data 10/01/22;
- rigetta le restanti domande;
- condanna il sig. alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_5
delle spese di lite, che liquida in euro 7.202, a titolo di
[...] compensi, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie.
Firenze, camera di consiglio del 20/05/25
Il Presidente dott. Niccolò Calvani
Il giudice estensore dott.ssa Linda Pattonelli
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