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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 679/2024 R.G.A.C., promosso da
Avv. Guerrera Fabrizio (c.f. ) e Avv. Anastasi CodiceFiscale_1
Letizia (c.f. ), elettiv.te domiciliati in Via G. Venezian CodiceFiscale_2
23, Messina, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Guerrera, rappresentati e difesi da se stessi, ricorrenti, contro
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3
resistente, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale (ricorso ex art. 14 D.Lgs. n.
150/11).
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 14 D.Lgs. n. 150/11 depositato in data 31 luglio 2024 gli
Avv.ti Fabrizio Guerrera e Letizia Anastasi chiedevano la liquidazione dei compensi loro spettanti per l'attività professionale svolta nell'interesse di in forza di procura da questi rilasciata, nell'ambito del giudizio Controparte_1
iscritto al n. 892/2017 RG svoltosi innanzi alla Corte d'Appello di Messina e concluso con sentenza n. 74/2024 R.S., peraltro favorevole al loro assistito.
1 Lamentavano che, benché sollecitato, il resistente non aveva provveduto al pagamento dei compensi richiesti.
Con decreto del 27 settembre 2024 il Presidente fissava l'udienza collegiale ed assegnava termine ai ricorrenti per la notifica del ricorso e del decreto al resistente.
All'udienza collegiale del 16 gennaio 2025 nessuna delle parti depositata note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; rinviata la causa al 27 marzo 2025, mediante sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti depositava note.
Ciò posto, visto l'art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, visto l'art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Si comunichi.
Messina, 16/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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