Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 18/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3741 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Maria Giovanna Serafino e Meri Pizzata, con le quali è elettivamente domiciliata in Locri (RC), Via Marconi n. 25
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Cinzia Lolli, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC),
Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: iscrizione negli elenchi agricoli
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/12/2021, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, con la qualifica di bracciante agricola, alle dipendenze dell'azienda agricola “CI OV” in Caraffa del Bianco
(RC), nell'anno 2020, dal 10/08/2020 al 31/12/2020, per 102 giornate lavorative;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupata di lavori agricoli vari, tra i quali: pulizia e preparazione del terreno;
piantumazione, coltivazione e raccolta degli ortaggi di stagione;
- che ha percepito una retribuzione giornaliera pari a circa € 45,00, lavorando dal lunedì al sabato, per sette ore, dalle ore 07.00 alle ore 15.00, con un'ora di pausa pranzo;
- che, in seguito alla pubblicazione dell'elenco nominativo annuale dei braccianti agricoli del Comune di residenza, ha appreso di non essere stata iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2020;
- che ha proposto ricorso amministrativo alla competente Commissione per l'Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), rimasto privo di esito;
- che incombe sull'Istituto l'onere di provare la non genuinità del rapporto di lavoro;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, nel merito: 1)
Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di CI OV nel 2020 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di CI OV nel 2020 per 3
un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2020 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
4) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione CP_1
di legge;
5) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/70, nonché l'infondatezza della domanda proposta, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' , in quanto oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto CP_1
della ricorrente all'iscrizione negli elenchi agricoli del comune di residenza, previa verifica dei requisiti di legge, non essendo in discussione alcuna discrezionalità amministrativa.
Sempre in via preliminare, va superata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/70, sollevata dall' CP_1
nella memoria di costituzione. 4
Ed infatti, la sequenza temporale, ai fini della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, è la seguente:
-comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
-decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del
1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
-decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la CP_1
decisione sullo stesso;
-formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (“decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
-decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente non agisce avverso la cancellazione dagli elenchi agricoli, ma lamenta la mancata iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2020 e, dopo aver presentato ricorso al CISOA in data 21/06/2021, ha proposto ricorso giurisdizionale in data 8/12/2021, mentre l' nulla ha allegato o provato in ordine all'eccepita decadenza. CP_1
Nel merito, va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”. 5
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione/mancata iscrizione negli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., a fronte della contestazione della genuinità del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, possiamo affermare che, nella specie, la ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante. 6
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, anche la documentazione prodotta e proveniente dal datore di lavoro (contratti di lavoro, comunicazioni unilav prospetti paga) non è idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso, ma assume carattere indiziario, rappresentando un principio di prova, da esaminare in combinato con le risultanze istruttorie e con le risultanze dell'accertamento ispettivo, (cfr. Cass. n.
10529/1996, n. 9290/2000).
In particolare, parte ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro sottoscritto con il signor CI OV nell'anno 2020, con la relativa comunicazione unilav effettuata da CI OV, unitamente ai prospetti paga.
La mancata iscrizione negli elenchi agricoli del comune di residenza per l'anno 2020 è una conseguenza dell'accertamento ispettivo effettuato dall' CP_1
presso l'azienda di CI OV, che riguarda il periodo dal 01/01/2011 al
30/06/2020.
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del 29/11/1988).
Nella specie, dalle risultanze processuali (in combinato con la documentazione in atti), non è emersa la prova della sussistenza di un rapporto 7
di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'azienda CI OV, nel periodo oggetto di domanda.
Infatti, il teste , premettendo di aver lavorato alle Testimone_1
dipendenze dell'azienda CI OV nell'anno 2020 da agosto a dicembre, per 100/ 102 giornate lavorative, ha riferito di aver lavorato insieme alla ricorrente nel medesimo anno, da agosto a dicembre, dichiarando: “Nel 2020 ho lavorato per l'azienda CI OV da agosto a dicembre per 100/102 giornate;
la NO ha lavorato nello stesso periodo che io Parte_1
sappia per lo stesso numero di giornate;
io la vedevo più o meno ogni giorno;
lavoravamo dal lunedì al sabato;
l'orario di lavoro che dovevamo rispettare era in estate dalle 6:00 alle 14:00, con una pausa pranzo alle 11:00; in inverno dalle 7:00 alle 15:00; Io mi occupavo di pulire le stalle controllavo la recinsione che serviva per non fa uscire gli animali;
gli animali pascolavano sui terreni;
a volte se me lo chiedevano controllavo anche gli animali ma per lo più mi occupavo delle stalle e andavo avanti e indietro per controllare la recinsione;
infatti i terreni erano estesi per circa 150 ettari;
vi era anche un ettaro di coltivazione dove si coltivavano gli ortaggi ma io non mi occupavo degli ortaggi;
la ricorrente faceva ciò che le veniva chiesto di fare;
le donne in genere si occupavano della raccolta degli ortaggi e della pulizia del caseificio che era vicino alle stalle;
la ricorrente puliva il caseificio ma non si occupava della produzione dei formaggi;
di ciò si occupava solo la NO che era Pt_2
la moglie del proprietario OV CI;
OV CI non c'era mai sui terreni e io non l'ho mai visto;
ci diceva cosa fare il figlio;
in quel CP_3
periodo in cui ho lavorato lì non ho mai visto OV CI;
Io ero pagato
45 euro a giornata;
mi pagava in contanti e ci pagava quando Persona_1
aveva i soldi, non c'era un momento preciso del mese in cui venivamo pagati;
la NO era pagata allo stesso modo: eravamo chiamati Parte_1
singolarmente per ricevere la retribuzione nell'ufficio ma a volte ci trovavamo 8
nello stesso posto in attesa di ricevere la retribuzione e in quelle occasioni ho visto a volte anche la NO ”. Parte_1
Tuttavia, il teste ha riferito che: “Mi sono state cancellate tutte le giornate denunciate per l'azienda CI OV;
ho fatto causa all per la CP_1
cancellazione; la ricorrente non è stata chiamata come testimone nel mio giudizio, il giudizio è ancora in corso” e che: “Quando sono venuti gli ispettori dell' in azienda, che mi sembra fossero 3 o 4, io ero in azienda e c'era CP_1
anche la NO;
Io sono stato sentito dagli ispettori e anche la Parte_1
NO ; mi hanno chiesto cosa facessi lì e io ho risposto che Parte_1
facevo la recinsione e che in quel momento stavo pulendo le stalle;
mi sembra che non mi abbiano chiesto altro”.
Inoltre, il teste premettendo di aver lavorato per Testimone_2
l'azienda CI OV nel 2020, pur non essendo stata in grado di riferire con precisione il periodo (avendo dichiarato: “mi sembra di aver lavorato per
l'azienda CI OV da agosto a dicembre per 102 giornate”) ha dichiarato di aver conosciuto la ricorrente sul luogo di lavoro, ma ha specificato che: “l'ho conosciuta sul posto di lavoro a Caraffa del Bianco nell'azienda agricola CI OV;
io lavoravo per tale azienda;
io ho lavorato per
l'azienda CI OV nel 2020; nel 2020 ho conosciuto lì la NO
con la quale ci salutavamo soltanto ma non avevamo alcun Parte_1
rapporto; in questo arco di tempo ho visto la NO una volta o Parte_1
due e se dovessi vederla non la riconoscerei;
perché è passato del tempo;
posso dire di averla incrociata una volta o due ma ognuno faceva il suo lavoro;
io mi occupavo di stendere dei teli sul terreno: si trattava di teli neri che servivamo per le piantagioni non so a cosa servissero ma li mettevamo lì; mi occupavo di piantare melenzane peperoni e di raccogliere anche tali ortaggi;
l'azienda si occupava di ortaggi ma c'era anche un caseificio e c'erano anche gli animali e
a volte li vedevo;
gli animali erano sui terreni, che erano molto grandi e a volte ho visto bovini o ovo caprini;
non mi occupavo degli animali ma se ne 9
occupavano gli uomini;
pulivo inoltre gli attrezzi che servivano per il terreno;
vi era un caseificio ma io non lavoravo nel caseificio;
la NO Parte_1
lavorava presso i terreni con le piantagioni ma ribadisco di averla vista una volta o due perché non socializzavo;
l'ho vista andare avanti e indietro come tutti ma esattamente non ricordo cosa le ho visto fare, ricordo di aver visto questa NO che lavorava lì; insieme a noi vi erano altri dipendenti ed eravamo circa una quindicina;
non ricordo i nomi di tutti i dipendenti ma ricordo il nome di ”. Parte_1
Pertanto, pur avendo riferito in ordine al tipo di attività svolta presso i terreni dell'azienda CI OV, agli orari di lavoro al pagamento della retribuzione e all'esercizio del potere datoriale da parte di , figlio Persona_1
di CI OV, il teste non ha di fatto confermato la presenza della ricorrente sui terreni in maniera continuativa e lo svolgimento, da parte della stessa, di un'attività lavorativa in virtù di un vincolo di subordinazione in favore dell'azienda CI, avendo ammesso di aver visto la ricorrente solo una o due volte, di non essere in grado di riferire cosa facesse la stessa sui terreni e soprattutto che non sarebbe in grado di riconoscerla ove la incontrasse, con la conseguenza che, alla luce della dichiarazione resa (e considerando che il teste ha riferito che vi erano altri dipendenti dei quali non ricordava il nome, ricordando solo il nome di , non può ricavarsi che la Parte_1
ricorrente lavorasse alle dipendenze dell'azienda CI in virtù di un vincolo di subordinazione.
Nondimeno, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate dall' tutte le giornate lavorative denunciate per l'azienda CI;
ho fatto CP_1
causa all' per la cancellazione che è ancora in corso;
non so se la CP_1
ricorrente sia stata chiamata come testimone nel mio giudizio, non ho con lei nessun rapporto e non l'ho mai incontrata”. 10
Orbene, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria processuale, non può dirsi provato il rapporto di lavoro reclamato nel ricorso.
Infatti, uno dei due testi ha ammesso di non essere in grado di riconoscere la ricorrente, mentre l'altro ha dichiarato di aver svolto lavori diversi rispetto alla ricorrente, per cui non ha avuto immediata percezione di quanto riferito in ordine alla presenza della ricorrente e alle mansioni dalla stessa svolte.
Nondimeno, entrambi i testi hanno dichiarato di avere una causa pendente nei confronti dell' per le medesime ragioni e per la medesima annualità CP_1
dell'odierna ricorrente.
Osserva il giudicante che l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione
Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che i testimoni hanno una un giudizio incardinato, nei confronti dell' per le CP_1
medesime ragioni della ricorrente) potrebbe addirittura profilarsi una incapacità
a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la 11
precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2
- , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019 Sez.
3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, i testi potrebbero in astratto avere interesse al giudizio, tale da legittimarne la partecipazione, circostanza che li renderebbe incompatibili ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
In ogni caso, pur non volendo ravvisare un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che i testimoni abbiano una controversia in corso per le medesime ragioni, relativamente anche allo stesso anno e con riferimento alla stessa azienda, incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Infatti, la sola circostanza che il testimone abbia una causa pendente nei confronti dell' , per le medesime ragioni e per lo stesso anno a parere di CP_1
questo giudicante è sufficientemente rilevante, determinando l'inattendibilità del teste stesso.
Nondimeno, le prove testi non sono neanche convergenti sui medesimi fatti, ma le dichiarazioni rese sono contrastanti tra loro, in quanto il primo teste ha riferito con esattezza gli elementi da cui ricavare la sussistenza di un vincolo di subordinazione ma, allo stesso tempo, ha dichiarato di non aver svolto le stesse mansioni della ricorrente;
inoltre, lo stesso è animato da un interesse che, valutato in combinato con le altre risultanze istruttorie, lo rende inattendibile.
Invece, il secondo teste escusso, animato peraltro dal medesimo interesse, non ha confermato il rapporto di lavoro dedotto in giudizio, ammettendo di non essere in grado di riconoscere la ricorrente. 12
Tale circostanza, peraltro, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, non può non essere valorizzata ai fini dell'attendibilità del teste che, oltre ad aver riferito in maniera vaga in ordine alla presenza della ricorrente sul posto di lavoro quale lavoratrice dipendente, si è in qualche modo contraddetta dichiarando, nello stesso tempo, di ricordare il nome della ricorrente ma non il suo aspetto e di non ricordare altri nomi di altri colleghi presenti sul luogo di lavoro nel medesimo periodo.
Pertanto, la prova testi espletata non ha fatto emergere elementi tali da confutare la contestazione della non genuinità del rapporto di lavoro.
Infatti, non sono stati provati dalla ricorrente gli elementi fondanti del rapporto di lavoro contestato e, in particolare, la sussistenza del vincolo di subordinazione e lo svolgimento delle giornate dedotte presso l'azienda CI
OV.
È vero che l'accertamento ispettivo riguarda un periodo che termina con il
30 giugno 2020, mentre l'odierna ricorrente – che non rientra nell'elenco dei lavoratori i cui rapporti sono stati annullati per il 2020 per il periodo oggetto di accertamento - reclama di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda CI
OV a partire dal mese di agosto 2020.
Tuttavia, la ricorrente non censura un provvedimento di cancellazione in seguito ad una precedente iscrizione, ma si duole della mancata iscrizione, proprio in ragione dell'assenza di una realtà aziendale che necessiti di un fabbisogno di lavoratori agricoli, alla luce della situazione fotografata dagli ispettori fino alla data del 30 giugno 2020.
Per tale ragione, considerando quanto accertato dagli ispettori sulla consistenza dell'azienda, la ricorrente non è mai stata iscritta negli elenchi agricoli in virtù del rapporto denunciato nel 2020 e, nel reclamare il proprio diritto all'iscrizione, a fronte di una realtà aziendale della cui consistenza è legittimo dubitare alla luce delle risultanze ispettive, avrebbe dovuto provare gli elementi costitutivi legittimanti l'iscrizione, tra cui la sussistenza di un rapporto 13
di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda CI OV che, invece, non è stata provata.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Infatti, secondo un condivisibile arresto della Suprema Corte di
Cassazione, ha precisato che: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli). (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16676 del
04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo peraltro il giudizio ad oggetto la ripetizione di un indebito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da NRG 3741/2021, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente, in quanto soccombente, alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 4638,00, oltre accessori come per legge Locri, 18/03/2025
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Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci