Ordinanza cautelare 28 dicembre 2019
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 30/01/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00305/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01960/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1960 del 2019, proposto da
Consorzio -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfilippo Ceccio, Gaetano Mercadante e Salvatore Librizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliata in IA, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
del D.D.G. n. 2094/2019 del 16.9.2019 con cui “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 60, comma 1, del regolamento delegato (UE) n. 891/2017 della Commissione del 13/03/2017, come da pronuncia della IV Sezione del TAR di IA, giusta sentenza n. 1614/2018, è sospeso il riconoscimento e contestualmente i pagamenti in itinere, per l’O.P. “Consorzio -OMISSIS- Soc. Coop. A.r.l. con sede in Piazza Stazione Zappulla, -OMISSIS- (-OMISSIS-), Cod IT 158 – CUUA 02151620834 per la durata di 12 mesi; i pagamenti degli aiuti alla stessa O.P. sono differiti fino alla revoca della sospensione, qualora il ricorso in appello (Affare legale n. 001835/2019) proposto dal Consorzio -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS- (-OMISSIS-), sia accolto dal CGA”, emesso dal Dirigente Generale Area 5-U.O. A5.03, trasmesso con nota prot. n. 44569 del 16.9.2019 notificato con pec in pari data;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di -OMISSIS--Ufficio controlli dell'11.4.2017 venivano contestate al Consorzio -OMISSIS- s.r.l. “ numerose violazioni formali/sostanziali agli obblighi di tenuta della contabilità, finalizzate, tra l'altro, ‘all'illecita percezione di contributi pubblici’ comunitari e nazionali, previsti per l'attuazione dei Piani Operativi da parte delle Organizzazioni di Produttori del settore ortofrutta ”.
Preso atto di tale accertamento, con nota prot. n. 28741 del 7 giugno 2017 veniva adottato nei confronti del Consorzio -OMISSIS- s.r.l. il decreto del Dirigente Generale di sospensione dal riconoscimento e dai pagamenti in itinere . Decreto che restava confermato pur dopo una richiesta di riesame avanzata dal predetto consorzio, con la precisazione che la sospensione con esso comminata “ avrà validità fino al completamento degli accertamenti relativi all'indagine di che trattasi ”, e che “ la sospensione del riconoscimento comporta anche la sospensione dei pagamenti (comma 1 dell'art. 60 del reg. 891/2017) ma non quella dell'attività quale Organizzazione di Produttori (comma 2- 2° capoverso dell'art. 59 del erg. 891/2017) ”.
Il Consorzio impugnava detto provvedimento e, in esito al giudizio, la Sez. IV di questo Tribunale, con sentenza n. 1614 del 26 luglio 2018, rigettava il gravame.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Consorzio interponeva appello dinanzi al CGA avverso suddetta sentenza.
Con sentenza n. 126 del 1° febbraio 2023, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, rigettava il ricorso in appello confermando la sentenza di primo grado.
Nelle more, in data 16 settembre 2019, l’Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha adottato il D.D.G. n. 2094/2019 del 16 settembre 2019 con cui, ai sensi dell’art. 60 co. 1 Regolamento UE n. 891/2017, “ come da pronuncia della IV Sezione del TAR di IA, giusta sentenza n. 1614/2018 ” , ha sospeso, relativamente all’anno 2018, il riconoscimento ed i pagamenti in itinere in favore del Consorzio ricorrente per la durata di 12 mesi, differendone la corresponsione alla revoca della sospensione, “ qualora il ricorso in appello … proposto dal Consorzio -OMISSIS- … sia accolto dal CGA ”.
2. Con ricorso notificato in data 13 novembre 2019 e depositato il successivo 4 dicembre, il consorzio ricorrente ha impugnato detto provvedimento lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Eccesso di potere per travisamento e sviamento.
Contesta il ricorrente che l’Assessorato Regionale continuerebbe ad operare sulla scorta della ritenuta efficacia dei provvedimenti di sospensione del riconoscimento e dei pagamenti del 2017, frattanto sospesi dalla Commissione Tributaria Provinciale di -OMISSIS- con le ordinanze n. 1315/2019 e n. 1314/2019 entrambe dep. il 17.4.2019; sospensione successiva alla sentenza n. 1614 del 2018 di questo Tribunale, basata sulla efficacia degli accertamenti posti a fondamento del provvedimento assessoriale ivi impugnato ed ormai superata dalle vicende fattuali e giuridiche successive (ovverosia le ordinanze di sospensione sopra indicate e il piano di rateizzazione per il periodo 2012-2014, il cui pagamento della prima rata sospende l’esecutività dell’avviso di accertamento).
Peraltro, la sentenza n. 1614 cit. riguardava i provvedimenti assessoriali del 2017 e, dunque, non avrebbe potuto essere posta a fondamento di un nuovo e diverso provvedimento relativo all’anno
2018, il quale avrebbe potuto fondarsi esclusivamente sugli atti di accertamento dell’Agenzia che, essendo stati nelle more sospesi dalla Commissione Tributaria, non avrebbero potuto comportare la disposta sospensione dei riconoscimenti e dei pagamenti in itinere .
II. Violazione dell’art. 60 Regolamento delegato Commissione 2017/891 del 13.3.2017. Eccesso di potere per travisamento e sviamento.
Lamenta il ricorrente che l’Agenzia delle Entrate ha contestato al ricorrente una presunta inattendibilità della contabilità.
Non sarebbe stata contestata, tuttavia, alcuna frode nella percezione degli aiuti comunitari.
Il provvedimento di sospensione sarebbe, pertanto, illegittimo perché del tutto impropriamente richiama l’articolo 60 del Regolamento delegato 2017/891 atteso che tale disposizione prevede la sospensione solo “per un’accusa di frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013”.
III. Violazione dell’art. 59, comma 2, Regol. Delegato (UE) 891/2017 e dell’art. 8, comma 4 D.M. (MIPAAF) 3 febbraio 2016. Eccesso di potere per contraddittorietà.
Le disposizioni richiamate in rubrica prevedono che la sospensione non possa essere superiore a 12 mesi. Termine che nel caso di specie sarebbe stato ampiamente superato in quanto la sospensione è stata legata alla decisione nel merito dell’appello innanzi al CGA.
IV. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Mancato esame dell’art. 4 dello Statuto. Contraddittorietà della motivazione.
Il provvedimento sarebbe stato adottato in mancanza di qualsiasi istruttoria sulla sussistenza dei relativi presupposti atteso che il verbale di accertamento dell’Agenzia delle Entrate è stato stilato ad altri fini.
3. Con ordinanza n. 831 del 28 dicembre 2019, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
4. In vista dell’udienza di smaltimento del 17 giugno 2024, le parti hanno depositato scritti difensivi e parte ricorrente, con istanza del 14 maggio 2024, ha chiesto il rinvio della trattazione nel merito del ricorso in ragione della connessione oggettiva e soggettiva del gravame con il pendente ricorso n. R.G. 1945/2020.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 giugno 2024, il Collegio ha disposto il rinvio a data da destinarsi.
5. Con istanza depositata il 7 ottobre 2024 parte ricorrente ha chiesto un ulteriore rinvio della trattazione della causa rappresentando di essere stato assolto dai reati ascritti perché il fatto non sussiste con dispositivo di sentenza del Tribunale di Patti n. 706 del 19 settembre 2024 con termine per il deposito delle motivazioni stabilito in 90 giorni.
L’Assessorato dell’agricoltura della Regione Siciliana, cui il dispositivo di sentenza è stato notificato, avrebbe avviato il procedimento di riesame/revoca della sospensione del riconoscimento di OP da ultimo disposta con DF n. 5220 del 20 ottobre 2023 e la conseguente erogazione degli aiuti accantonati per gli anni dal 2018 al 2023.
6. All’udienza dedicata allo smaltimento dell’arretrato dell’11 novembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per l’accoglimento della nuova istanza di rinvio formulata da parte ricorrente atteso che l’assoluzione intervenuta nel 2024 non incide sulla legittimità della sospensione disposta ai sensi dell’art. 60, data la sua natura di provvedimento cautelare e interinale (v. CGA sentenza n. 126/2023).
8. Tanto premesso il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
8.1. Non è fondato il primo motivo di ricorso
Come statuito dalla sentenza n. 126 del 10 febbraio 2023 con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha respinto il gravame presentato dall’odierno ricorrente avverso la sentenza n. 1614/2018 resa da questo Tribunale tra le stesse parti: « in presenza di "fatturazioni che non corrisponderebbero a reali operazioni", sussisterebbe un aumento della produzione artificioso e non conforme alla realtà dei fatti, per cui, in presenza di un'indagine in corso volta ad accertare la detta fraudolenza, la sospensione dei pagamenti costituisce un atto dovuto. I provvedimenti di sospensione posti in essere, d'altra parte, hanno natura cautelare e sono destinati a perdere la loro efficacia con il completamento dei relativi accertamenti.
Di talché, non assume alcun rilievo, ai fini della legittimità degli atti impugnati, la successiva sentenza della CTP di -OMISSIS-. 16 del 2021, confermata, secondo quanto indicato in memoria dall'-OMISSIS-, con sentenza della CTR del Molise con la sentenza n. 75 del 2022, atteso che tali vicende attengono al completamento degli accertamenti, ma non incidono sul fatto che l'O.P. è stata oggetto di indagine ex art. 60 del regolamento delegato, circostanza in presenza della quale il provvedimento di sospensione, ai sensi della richiamata normativa europea, costituisce atto vincolato » .
Analogamente, il provvedimento di sospensione gravato nell’odierno giudizio – anch’esso avente natura cautelare e interinale - muove dalla medesima indagine per frode, costituendo dunque atto vincolato.
Non incide sulla legittimità di tale provvedimento la sospensione degli accertamenti disposta dalla commissione tributaria nel 2019, ovvero prima dell’adozione dello stesso. E ciò anche in considerazione del fatto che tale sospensione ha riguardato, comunque, solo due delle tre annualità interessate dagli stessi (2012 e 2013 ma non anche il 2014).
Non rileva altresì l’accoglimento della domanda di rateizzazione del debito tributario atteso che presupposto della sospensione di cui al’articolo 60 più volte richiamato è che l’organizzazione di produttori o l’associazione di organizzazioni di produttori sia oggetto di indagine da parte delle autorità nazionali per un’accusa di frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013 fino al completamento dei relativi accertamenti e che, come chiarito dal CGA con la sentenza 126/2023, la violazione delle norme tributarie ha << effetti anche sulla misura degli aiuti che il Consorzio avrebbe avuto diritto di conseguire atteso che, ai sensi dell’art. 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato 2017/891 “il massimale dell’aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato annualmente in funzione del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento dai produttori che aderiscono all’organizzazione di produttori o all’associazione di organizzazione di produttori, al 1° gennaio dell’anno per il quale è chiesto l’aiuto ”. L’art. 22, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato dispone che “il valore della produzione commercializzata di un’organizzazione di produttori è calcolato in base alla produzione della stessa organizzazione e dei suoi soci produttori e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l’organizzazione è riconosciuta ”. Ne consegue che, in presenza di “fatturazioni che non corrisponderebbero a reali operazioni”, sussisterebbe un aumento della produzione artificioso e non conforme alla realtà dei fatti, per cui, in presenza di un’indagine in corso volta ad accertare la detta fraudolenza, la sospensione dei pagamenti costituisce un atto dovuto>> .
La rateizzazione, pertanto, riguardando unicamente il debito tributario, non può rilevare ai fini dell’accertamento del carattere fraudolento della condotta posta in essere e della sua incidenza sulla misura degli aiuti concessi. In ragione di ciò l’art. 60 del regolamento delegato UE 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 stabilisce che qualora l’O.P. sia oggetto di indagine da parte delle autorità nazionale per un’accusa di frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013 gli Stati membri sono tenuti a sospendere i pagamenti fino al completamento dei relativi accertamenti.
Pertanto, né la sospensione (peraltro solo di una parte) dei verbali di accertamento né la rateizzazione avrebbero potuto far venir meno la sospensione dei riconoscimenti e dei pagamenti in itinere.
8.2. Anche le ulteriori censure devono essere rigettate per le ragioni già esposte in seno alla citata sentenza n. 126/2023 del CGARS, resa tra le stesse parti, che di seguito si riportano:
«L'Amministrazione regionale nella fattispecie, ha dato applicazione all'art. 60, comma 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017, secondo cui "gli Stati membri sospendono i pagamenti e il riconoscimento di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori che sia oggetto di indagine da parte delle autorità nazionali per un'accusa di frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013 fino al completamento dei relativi accertamenti".
Ne consegue, in primo luogo, che l'Amministrazione regionale non ha applicato alla fattispecie l'art. 59 del regolamento delegato (UE) 2017/891, che si riferisce in generale all'inosservanza dei criteri di riconoscimento, ma, come visto, l'art. 60, che si riferisce specificamente alle frodi, e che prevede come dies ad quem della sospensione il completamento degli accertamenti delle Autorità nazionali.
Il termine della sospensione, pertanto, non può essere individuato nei dodici mesi di cui all'art, 59, paragrafo 2, del regolamento delegato 2017/891, ma deve essere individuato con riferimento al completamento degli accertamenti di cui all'art. 60, comma 1, dello stesso regolamento.
L'unico riferimento che l'atto del 29 giugno 2017 reca all'art. 59 del regolamento è riferito al secondo capoverso del secondo paragrafo, secondo cui "durante la sospensione del riconoscimento, l'organizzazione di produttori può continuare le proprie attività, ma i pagamenti sono differiti fino alla revoca della sospensione".
.... Il punto centrale della controversia, invece, ricade sull'accertamento dei presupposti per procedere all'applicazione del disposto di cui al richiamato art. 60 del regolamento delegato.
La genesi dei provvedimenti in contestazione è individuabile nel processo verbale di costatazione datato 11/04/2017, con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di -OMISSIS- - Ufficio controlli, a seguito degli accertamenti per il periodo di imposta anno 2013, ha contestato alla O.P. "numerose violazioni formali/sostanziali agli obblighi di tenuta della contabilità, finalizzate, a parere dei funzionari accertatori, all'illecita percezione dei contributi pubblici comunitari e nazionali, previsti per l'attuazione dei Piani Operativi delle Organizzazioni di Produttori del settore ortofrutta".
Il Collegio ritiene che tale circostanza rientri nel perimetro applicativo dell'art. 60 del regolamento delegato (UE) 2017/891, in quanto l'organizzazione di produttori è divenuta oggetto di indagine da parte di un'autorità nazionale per un'accusa di frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013.
In proposito, occorre convenire con quanto esposto dall'Assessorato regionale, secondo cui la violazione delle norme tributarie nazionali hanno effetti anche sulla misura degli aiuti che il Consorzio avrebbe avuto diritto di conseguire, atteso che, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato 2017/891 "il massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato annualmente in funzione del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento dai produttori che aderiscono all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazione di produttori, al 1° gennaio dell'anno per il quale è chiesto l'aiuto",
L'art. 22, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato dispone che "il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori è calcolato in base alla produzione della stessa organizzazione e dei suoi soci produttori e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l'organizzazione è riconosciuta".
Ne consegue che, in presenza di "fatturazioni che non corrisponderebbero a reali operazioni", sussisterebbe un aumento della produzione artificioso e non conforme alla realtà dei fatti, per cui, in presenza di un'indagine in corso volta ad accertare la detta fraudolenza, la sospensione dei pagamenti costituisce un atto dovuto.
I provvedimenti di sospensione posti in essere, d'altra parte, hanno natura cautelare e sono destinati a perdere la loro efficacia con il completamento dei relativi accertamenti.
Di talché, non assume alcun rilievo, ai fini della legittimità degli atti impugnati, la successiva sentenza della CTP di -OMISSIS-. 16 del 2021, confermata, secondo quanto indicato in memoria dall'-OMISSIS-, con sentenza della CTR del Molise con la sentenza n. 75 del 2022, atteso che tali vicende attengono al completamento degli accertamenti, ma non incidono sul fatto che l'O.P. è stata oggetto di indagine ex art. 60 del regolamento delegato, circostanza in presenza della quale il provvedimento di sospensione, ai sensi della richiamata normativa europea, costituisce atto vincolato.
D'altra parte, nella stessa bozza di CTU (pag. 56) resa nel giudizio tributario e depositata a seguito dell'ordinanza istruttoria di questo Consiglio n. 365 del 2022, emerge che "relativamente all'anno 2013 ... le operazioni attive riscontrate sono pari ad € 2.861.414,47 oltre IVA per un totale di kg. 9.547.095 di prodotti venduti. Tali operazioni sono documentate da: fatture, documenti di prodotti venduti. Vengono ritenute dall'Agenzia delle Entrate come fatture emesse oggettivamente inesistenti in quanto conseguenti ad operazioni di acquisto ritenute inesistenti ...", per cui, a prescindere dall'esito del contenzioso, l'indagine era stata avviata per un'accusa di frode.
Di contro, lo stesso provvedimento impugnato ha posto in rilievo che, in base all'esito conclusivo del contenzioso, l'Amministrazione avrebbe di conseguenza provveduto all'eventuale revoca del provvedimento di sospensione del riconoscimento.
Pertanto, al di là dell'esito del giudizio tributario, in larga parte favorevole all'odierno appellante, risulta confermato che i presupposti per procedere al provvedimento cautelare di sospensione sussistevano, sicché le doglianze proposte dal sig. -OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentante dell'-OMISSIS-, non possono essere condivise.
… Sulla base del quadro delineato, infatti, non risulta persuasiva alcuna delle ulteriori considerazioni svolte in appello, secondo cui il Tar avrebbe erroneamente ritenuto accertata la presenza di fatturazioni non corrispondenti a reali operazioni o che le stesse avrebbero sortito concreto effetto o secondo cui, prima di emettere il provvedimento impugnato, l'Assessorato regionale avrebbe dovuto effettuare delle verifiche sul -OMISSIS- e ciò in quanto, sia pure con diverse sfumature, le argomentazioni proposte si fondano tutte su un equivoco di fondo, vale a dire che il provvedimento avrebbe dovuto essere emesso solo una volta conclusi gli accertamenti, laddove la natura cautelare della misura, come già evidenziato, collega l'adozione della stessa all'avvio delle indagini.
… Va da sé che, in relazione alle molteplici specificazioni e puntualizzazioni delle doglianze contenute nell'atto di appello, il Collegio ha preso in considerazione, nella motivazione della presente sentenza, solo quelle ritenute astrattamente rilevanti ai fini della definizione del giudizio, per cui i profili eventualmente non menzionati si intendono ritenuti dal Collegio privi di sostanziale interesse ».
9. Conclusivamente il ricorso è infondato e deve, dunque, essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente ed ogni persona fisica o giuridica richiamata in motivazione.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.