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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/10/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 557/2023 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Rinaldi;
Reclamante
CONTRO
(p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Franco Toffoletto, Francesco Isola, Giacomo De Fazio,
LE IG e AF De LU AJ;
Reclamata
OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2519/2023, pubblicata l'8.6.2023, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, a conferma dell'ordinanza emessa dal medesimo ufficio all'esito della fase sommaria ai sensi dell'art. 1, comma 49, L. n. 92/2012, rigettava il ricorso proposto da , ex art 1, comma 51 ss., L. n. Parte_1
92/2012, con il quale il ricorrente aveva chiesto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato con nota del 7.1.2021, per insussistenza della giusta causa allegata da parte datoriale, nonché la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.
Il giudice riteneva assolto l'onere della prova posto a carico del datore di lavoro circa i fatti contestati –la fruizione abusiva da parte del lavoratore dei permessi ex
L. n. 104/1992 nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2020 – e posti a base del licenziamento disciplinare. Riteneva sussistere la giusta causa del licenziamento, rilevando che le condotte del lavoratore esprimevano una grave negazione degli obblighi di buona fede e correttezza nei rapporti con il datore di lavoro. Rigettava pertanto l'opposizione e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il lavoratore soccombente proponeva reclamo avverso la sentenza, con atto depositato il 6.7.2023. resisteva al reclamo Controparte_1
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 25.9.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame il reclamante deduce l'erronea valutazione delle prove raccolte. Lamenta che il giudice ha ignorato le numerose incongruenze delle deposizioni dei testi investigatori , padre e figlio, mentre “con Tes_1
fallace intuizione ha tacciato di falsità le genuine dichiarazioni della moglie del ricorrente e degli altri testi escussi”; che non ha rilevato le negligenze investigative, le incongruenze e le contraddizioni rinvenibili nella relazione investigativa;
ha definito come meri “dettagli” le deduzioni del ricorrente relative all'inattendibilità e compiacenza dei testi;
ha ritenuto irrilevante la Tes_1
prova fornita con fotografia datata e la prova testimoniale sul fatto che la telecamera in via San Giorgio era stata collocata il 13.10.2020, circostanza che dimostrava inequivocabilmente che le investigazioni in tale via erano iniziate successivamente all'11.10.2020; ha rinvenuto inesistenti incongruenze nelle testimonianze dei testi e non ha dato il giusto peso alla Tes_2 Tes_3
circostanza che l'uscita della casa del ricorrente sul vico non era mai stata Pt_1
monitorata; ha ignorato il fatto che gli agenti avevano ritenuto il ricorrente sempre chiuso nella propria abitazione e proseguito la sorveglianza, malgrado la casa fosse disabitata e il lavoratore si trovasse ricoverato a Reggio Calabria.
Sostiene che l'attività investigativa non era stata continuativa, effettiva, efficace e corretta e che dette carenze non consentivano di relegare a falsità le dichiarazioni testimoniali della moglie del lavoratore.
2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa prova da parte della reclamata del fatto contestato. Rileva che l'onere di dimostrare l'esistenza, le circostanze e la gravità dei presupposti sulla risoluzione del rapporto di lavoro incombeva sul datore di lavoro, in ossequio al principio di cui agli artt. 5, l. n. 604/1966 e 2697
c.c.; invoca le pronunce della Corte di Cassazione secondo cui il datore di lavoro deve intimare il licenziamento sulla base dei fatti accertati, senza poter invocare presunzioni ovvero sostenere l'onere del lavoratore alla prova contraria (Cass. n.
17108/2016); afferma che invece il Tribunale, nell'ordinanza prima e nella sentenza dopo, aveva violato la legge così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità ora richiamata, addossando al lavoratore l'onere di dimostrare di avere utilizzato i permessi per assistere la nonna disabile;
conclude che l'incertezza, la non univocità e il contrasto delle risultanze istruttorie e delle deposizioni testimoniali dovevano riverberarsi a danno della parte onerata della prova ossia della società datrice di lavoro;
quest'ultima non aveva neppure prodotto spontaneamente la relazione investigativa, a segno che la sua difesa tecnica non l'aveva ritenuta idonea a dimostrare la accuse disciplinari, mentre detta relazione, prodotta solo dopo l'ordine del Tribunale, era stata rimaneggiata e circoscritta, con le evidenti incongruenze, errori e omissioni esposti;
pertanto l'accusa mossa al lavoratore circa l'abusiva fruizione dei permessi era priva di prova ed era stata smentita dalle deposizioni testimoniali.
3. Con il terzo motivo di reclamo censura la decisione del Tribunale in quanto contraria alle norme e agli orientamenti della Cassazione. Ritiene che nel caso di specie non può giustificarsi il licenziamento di un lavoratore – in servizio da oltre quindici anni ed esente da altre pregressi contestazioni e addebiti – contestandogli l'errata interpretazione sull'utilizzo quantitativo e qualitativo dell'assistenza al disabile nei giorni dei permessi, legittimamente autorizzati e chiesti per la prima volta, posto che l'art. 33 della legge n. 104/1992 non impone specifici adempimenti. Richiama le sentenze della Cassazione n. 17968/2016 e n.
18293/2018, le quali hanno ritenuto sussistente un abuso idoneo a ledere il rapporto fiduciario solo in presenza di comportamenti fraudolenti e dolosi del dipendente, ribadendo come detti elementi non ricorrono nel caso di specie.
4. Con il quarto motivo ribadisce che la fruizione in una prima e unica occasione dei permessi, sussistendo l'effettiva assistenza al disabile da parte del lavoratore, non può mai comportare l'irreparabile lesione del rapporto fiduciario.
Rileva a tal fine che quanto contestato al lavoratore non è ascrivibile a nessuna delle ipotesi tassativamente indicate all'art. 225 del CCNL del terziario, che prevede l'irrogazione del licenziamento disciplinare solo in presenza di assenza ingiustificata per oltre tre giorni nell'anno solare. Sostiene che appare privo di fondamento il riferimento del Tribunale alla posizione della madre del ricorrente
(definita “oscura”) e alla sua mancata indicazione come teste, posto che, in primo luogo, era verosimile aspettarsi che anche la deposizione della madre potesse avere la stessa sorte della deposizione della moglie (trasmissione degli atti alla
Procura per l'eventuale accertamento del reato di falsa testimonianza) e, in secondo luogo, il reclamante aveva cercato di lasciare in pace la madre, avendo questa già in precedenza patito un processo ingiusto nei confronti del marito.
5. Con il quinto motivo chiede la riforma della statuizione sulle spese nella doppia fase del giudizio di primo grado ovvero, in subordine, la compensazione delle stesse.
6. I primi due motivi di reclamo, da trattare congiuntamente, sono infondati.
E' corretto affermare che grava a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti da lui addotti a fondamento della giusta causa di licenziamento. E infatti il primo giudice, all'esito della valutazione discrezionale e motivata delle prove assunte, ha ritenuto che il datore di lavoro avesse assolto al proprio onere probatorio, dimostrando che il lavoratore non aveva utilizzato i permessi ex l. per lo scopo per il quale erano stati Numer_1
concessi secondo le previsioni di legge ovvero per prestare assistenza alla nonna disabile nei giorni 9,10 e 11 ottobre 2020, aggiungendo che tale prova non era stata scalfita dalle allegazioni e prove contrarie addotte dal lavoratore.
La condotta contestata dal datore di lavoro – l'abusiva fruizione de permessi ex l. 104/1992 ottenuti per i giorni 9,10 e 11 ottobre 2020 – risulta effettivamente provata sulla base della relazione investigativa commissionata dall'azienda datrice di lavoro e prodotta agli atti di causa, e delle dichiarazioni testimoniali degli investigatori che l'hanno redatta all'esito del servizio di appostamento prestato nei tre giorni suindicati, sia presso l'abitazione del lavoratore, il quale è stato anche osservato nei suoi spostamenti, sia presso la casa della nonna disabile: per tutti e tre i giorni oggetto di osservazione il lavoratore non si è mai recato ad assistere la nonna né, dai suoi spostamenti, è emerso lo svolgimento di attività riconducibili a tale assistenza.
Va premesso che nessun rilievo può assumere di per sé il fatto che la relazione investigativa non sia stata immediatamente prodotta nella fase sommaria, nella quale l'azienda aveva comunque indicato tra i testi informatori anche l'investigatore che aveva svolto l'indagine, ma solo dopo l'ordine del giudice, non essendovi alcuna prova, nemmeno indiziaria della manipolazione e del rimaneggiamento dedotti dal reclamante, il quale afferma solo labialmente che la versione della relazione depositata agli atti di causa non corrisponderebbe a quella originaria.
I testimoni e , rispettivamente padre Testimone_4 Testimone_5 e figlio - essendosi entrambi occupati dell'indagine investigativa commissionata dall'azienda datrice di lavoro, in modo da poter osservare sempre sia i due ingressi dell'abitazione della nonna del lavoratore sia l'abitazione di quest'ultimo, seguito anche nei suoi spostamenti, con un'osservazione “statica e dinamica diretta” - hanno sostanzialmente confermato il contenuto della relazione investigativa, così sinteticamente riportato a pag. 2 della stessa: “Durante il periodo di osservazione effettuato nei giorni del 9-10-11 Ottobre 2020 il sig. non si è mai Parte_1
recato dalla nonna materna, sig.ra in via Archimede n.38, per la Persona_1
quale ha usufruito dei permessi legge art.33 legge n.104/92 al fine di darle assistenza. Il sig. , infatti, con il veicolo Skoda Octavia targato DL 223 DZ, Pt_1
si è recato presso l'ortofrutta “ ”, in via Vittorio Parte_2
AN e poi presso la cartoleria “Euro 2000” di via Battaglia, in compagnia della moglie e della figlia;
in queste occasioni il sig. è sempre rimasto in Pt_1
sosta all'interno del veicolo, non uscendo mai ma attendendo in auto la moglie e la figlia. Il sig. si è anche recato al cimitero di Santa Maria di Licodia Pt_1
(CT) sempre in compagnia della moglie e della famiglia. Al di fuori di queste uscite, il sig. è sempre stato presso la sua abitazione. L'anziana signora Pt_1
si trovava regolarmente all'interno della propria abitazione di via Archimede
n.38 ed era in compagnia della sig.ra , madre dell'osservato”. Persona_2
Entrambi i testimoni hanno precisato che il servizio di osservazione Tes_1
si è svolto dalle ore 7 alle 20 (20/21 secondo ) nei Testimone_4
confronti di entrambe le abitazioni, quella della nonna e quella del lavoratore, mediante l'utilizzo di due autovetture, operando entrambi gli investigatori contemporaneamente: un'autovettura era posizionata presso l'ingresso pedonale e quello carrabile della casa del , in modo da consentire il controllo anche Pt_1
in caso di utilizzo del garage;
l'altra era posizionata in una “piazzetta” in modo da consentire l'osservazione di entrambi gli ingressi della casa della nonna, dalle due strade parallele, via Archimede e via San Giorgio. Entrambi i testimoni hanno riferito di avere montato una telecamera dal 9 (tra il 9 e il 10, ) Testimone_5 all'11 ottobre (“…è stata tolta l'11 sera”, ) per poter Testimone_4
effettuare il controllo nell'arco di tutte le 24 ore.
La sostanziale conformità delle due deposizioni testimoniali non è inficiata dalle apparenti contraddizioni rilevate dal reclamante. Innanzitutto non appare rilavante il fatto che i due testimoni abbiano risposto difformemente in ordine alla prosecuzione dell'attività di osservazione dopo l'11 ottobre, avendo riferito che essa era continuata “dal 12 ottobre in poi perché il ricorrente Testimone_5
era in stato di malattia”, mentre ha affermato che il Testimone_4
servizio era poi proseguito “per controllare il fratello che era in stato di malattia”: non solo non rileva ai fini del giudizio l'osservazione eventualmente svolta nei giorni successivi a quelli in contestazione nei quali il lavoratore aveva usufruito dei permessi ex lege 104/1992, ma oltretutto, essendo pacifico tra le parti che l'attività investigativa si è svolta anche nei confronti del fratello del reclamante
(anch'egli lavoratore licenziato dalla società reclamata, il quale non ha però impugnato il licenziamento) è comprensibile che i testimoni si siano confusi su tale aspetto, considerata anche la distanza temporale tra i fatti e le loro deposizioni e dovendo tenersi conto del fatto che gli stessi “per mestiere” fanno gli investigatori privati, con la conseguenza che non possono tenere a mente tutti i dettagli delle singole attività investigative. Inoltre, , pur Testimone_4
riferendo della prosecuzione dell'attività investigativa nei confronti del fratello del reclamante, non ha detto che tale attività era iniziata il 12 ottobre, subito dopo la fine dell'osservazione di , per cui nessuna contraddizione può Parte_1
rilevarsi rispetto al fatto, allegato nell'atto di reclamo (ma nemmeno documentato), che l'osservazione del fratello era iniziata solo il 21 ottobre.
Inoltre, non si ravvisa alcuna contraddizione tra le dichiarazioni dei due testimoni nemmeno con riferimento alla “giovane signora, forse addetta alle pulizie” vista una sola volta (teste ), che Testimone_5 Testimone_4
definisce una “badante”, chiarendo subito: “anzi presumo fosse una badante, era una giovane donna”, precisando di “avere visto questa badante il 9 ottobre”. Non rileva poi che gli investigatori non avessero visto tale signora entrare nel portone dell'abitazione della nonna, dal momento che non era lei l'oggetto dell'osservazione, tanto che riferisce di averla vista su un Testimone_5
balcone ma di non essere sicuro che si trattasse di un balcone di pertinenza dell'abitazione. Per le stesse ragioni non vi era motivo di riferire nella relazione investigativa della presenza della “badante” nella casa della nonna, presenza che invero non escludeva che il lavoratore prestasse assistenza alla disabile, secondo modalità anche differenti dalla costante cura della persona. Né ciò comproverebbe che solo a partire dal 12 ottobre sarebbe iniziata l'osservazione della casa della nonna (circostanza inverosimile, essendo stati i permessi concessi per i giorni 9-
11 ottobre), in ragione del contenuto della deposizione della teste (di Tes_2
parte reclamante), la quale ha riferito di essersi occupata della nonna del lavoratore a partire dal 12 ottobre, data dalla quale il fu ricoverato in Pt_1
ospedale a Reggio Calabria: la teste , invero, si è confusa e contraddetta Tes_2
sulla data nella quale si recò per la prima volta a casa della nonna, dichiarando inizialmente che ciò era avvenuto “solo successivamente quando iniziai questa attività” (di badante), salvo poi cambiare versione, dicendo che già nell'occasione in cui il Castro le aveva chiesto se era disponibile a prestare assistenza a sua nonna, ella si era recata con lui a casa della stessa.
Pretestuoso è poi il rilievo secondo cui gli investigatori non si erano accorti che dal 12 ottobre il lavoratore non era più presso la propria abitazione per essere ricoverato a Reggio Calabria, posto che gli stessi non erano chiamati a osservare i movimenti del reclamante oltre la data dell'11 ottobre e che, riportando nella relazione la frase: “al di fuori di queste uscite [il ] è sempre stato presso la Pt_1
sua residenza”, si riferivano esclusivamente all'osservazione dei movimenti del lavoratore effettuata dal 9 all'11 ottobre, al fine di escludere che in quei giorni egli si fosse recato ad assistere la nonna.
Irrilevante, ancora, è l'ammissione degli investigatori di non avere effettuato alcuna osservazione sulla strada denominata vico Castro, che a dire del reclamante avrebbe consentito allo stesso di effettuare un percorso alternativo per recarsi ad assistere la nonna, posto che l'autovettura utilizzata per l'appostamento presso la casa del lavoratore era collocata nei pressi dell'ingresso principale e anche del passo carrabile, posizione che avrebbe consentito di vederlo comunque uscire di casa, a prescindere dal percorso da lui prescelto, una volta fuori, per i suoi spostamenti.
Entrambi i testimoni riferiscono, ancora, che era stata montata una sola telecamera per l'osservazione in orario notturno e non rileva che l'uno ricordi che la stessa era stata montata presso la casa del reclamante ( ) e Testimone_5
l'altro invece presso la casa della nonna ), ben potendo Testimone_4
tale divergenza giustificarsi per le ragioni sopra indicate (decorso del tempo dall'attività svolta e pluralità di attività investigative).
Non vi è alcuna prova che tale telecamera fosse quella di cui ha riferito il teste di parte reclamante montata sul tubo del gas di via San Testimone_6
Giorgio, strada sulla quale si affacciava l'abitazione della nonna disabile, il giorno
13 ottobre, per poi scomparire dopo poche ore (circostanza che non ha impedito a un soggetto rimasto ignoto di fotografarla e al reclamante di produrre tale fotografia come prova a discolpa). Peraltro, appare inverosimile che un investigatore privato monti una telecamera sulla pubblica via in presenza degli abitanti del luogo, destando “clamore” tra gli stessi, al punto da spingerli a chiamare i carabinieri (“In particolare fu chiamato il figlio della signora che Per_3
è carabiniere”) i quali tuttavia non ritennero di intervenire (“…ma non ci fu un seguito”).
La testimonianza di poi, non è sufficiente a inficiare la Testimone_6
prova raggiunta sulle condotte contestate disciplinarmente al lavoratore, nemmeno in forza di quanto da detto teste riferito riguardo al fatto di avere incontrato il , suo vicino di casa, la sera dell'11 nei pressi della casa della Pt_1
nonna (distante appena 350 metri dalla casa del nipote) e di averlo visto entrare.
Il testimone non riferisce l'orario, collocando l'incontro in orario serale. Sarebbe quindi potuto avvenire dopo le 20/21, orario in cui era cessato l'appostamento degli investigatori, i quali la sera dell'11 avevano anche smontato la telecamera
(cfr. testimonianza ). La testimonianza del teste Testimone_4 Tes_3
quindi, da un lato non inficia l'attendibilità delle testimonianze dei testi Tes_1
e la veridicità della relazione investigativa;
dall'altro non fa venir meno la fondatezza della contestazione disciplinare, in quanto, quand'anche il lavoratore si fosse recato in un'unica occasione a casa della nonna la sera prima di partire per essere ricoverato, ciò non esclude che per i tre giorni consecutivi per i quali aveva il diritto di fruire di permessi al solo fine al fine di prestare assistenza alla disabile, lo stesso si è astenuto dal compiere qualsiasi attività riconducibile a tale scopo.
Per le modalità spazio-temporali con cui si è svolto il servizio di osservazione investigativa, per tre giorni continuativi con osservazione diretta dal mattino alla sera e a distanza nelle ore notturne dal 9 ottobre alla sera dell'11, può ritenersi provata, da parte del datore di lavoro che ne era onerato, la condotta contestata al lavoratore ovvero di non essersi questi mai recato a casa della nonna disabile e di non avere effettuato alcuna assistenza in favore della stessa nei giorni dal 9 all'11 ottobre 2020.
A fronte di tale monitoraggio degli spostamenti del lavoratore e dell'abitazione della disabile è assolutamente inverosimile quanto dichiarato nella fase sommaria dalla teste informatrice moglie del , la quale ha riferito di Tes_7 Pt_1
plurime visite del coniuge - in diverse ore del giorno, di mattina, pomeriggio e sera nell'arco di tutti e tre i giorni in contestazione - a casa della nonna, dove lo stesso si sarebbe recato in macchina o in motocicletta, insieme alla moglie, alla figlia o da solo per somministrare terapie o per portare il succo di frutta al mirtillo gradito alla disabile, dovendo escludersi che di tali ripetuti spostamenti tra le due abitazioni osservate, distanti appena 350 metri l'una dall'altra, gli investigatori non ne abbiano osservato nemmeno uno.
7. La condotta del lavoratore, che abusa dei permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/1992, utilizzandoli non per l'assistenza al familiare disabile, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi di abuso del diritto e della fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre sul prestatore: Tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, ed integra, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale (Cass. 4984/2014).
Ancora recentemente, la Suprema Corte ha affermato che “L'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso
e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa ed accertabile dal datore anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato” (Cass. 2157/2025).
D'altra parte la condotta del reclamante, che avendo ottenuto tre giorni di permessi retribuiti ex art. 33 della legge 104/92 - permessi che il datore di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti sociali, deve concedere senza poter sindacare nemmeno la scelta dei giorni della fruizione, rimessa esclusivamente al lavoratore e soggetta solo ad obbligo di comunicazione, con evidente aggravio per l'organizzazione aziendale e per le stesse esigenze degli altri lavoratori – non ha reso, nemmeno per una minima frazione di tempo nell'intero arco temporale fruito, la prestazione assistenziale che costituiva la sola giustificazione dell'assenza dal posto di lavoro, non può essere relegata a un'errata interpretazione, da parte del , della portata della norma violata, dovuta a Pt_1
inesperienza e buona fede, configurando invece, tale condotta, una grave negazione dei doveri di lealtà, probità e buona fede nei confronti del datore di lavoro. “In tema di diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992,
l'accertamento dell'abuso del diritto comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando
l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa” (Cass. 1227/2025).
Va escluso poi, in ragione del dato letterale dell'art. 33 legge 104/1992 e della ratio legis, che i permessi possano essere fruiti con finalità meramente compensativa delle energie impiegate dal lavoratore per l'assistenza al disabile
(Cass. 17968/2016)
8. La condotta tenuta dal lavoratore, infine, non può essere inquadrata nella mera assenza ingiustificata, prevista quale illecito disciplinare giustificativo del licenziamento, dall'art. 225 del CCNL del Terziario, solo se protratta per oltre tre giorni nell'anno solare, né, come vorrebbe il reclamante si tratta di una condotta meno grave di quella codificata. Piuttosto, per le ragioni evidenziate al superiore punto 7. l'utilizzo fraudolento dei permessi ex lege 104 appare comportamento riconducibile alla fattispecie disciplinare, pure prevista dall'art. 225 cit., dell'abuso di fiducia, costituendo violazione dei doveri del lavoratore di buona fede e correttezza nei confronti del datore di lavoro.
9. Per le ragioni che precedono, il reclamo va dunque rigettato, restando assorbito il quinto motivo di impugnazione, sulle spese processuali, correttamente liquidate dal tribunale secondo il principio di soccombenza.
Anche le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il reclamo;
condanna il reclamante al pagamento, in favore della società reclamata, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 7.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
A norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 557/2023 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Rinaldi;
Reclamante
CONTRO
(p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Franco Toffoletto, Francesco Isola, Giacomo De Fazio,
LE IG e AF De LU AJ;
Reclamata
OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2519/2023, pubblicata l'8.6.2023, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, a conferma dell'ordinanza emessa dal medesimo ufficio all'esito della fase sommaria ai sensi dell'art. 1, comma 49, L. n. 92/2012, rigettava il ricorso proposto da , ex art 1, comma 51 ss., L. n. Parte_1
92/2012, con il quale il ricorrente aveva chiesto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato con nota del 7.1.2021, per insussistenza della giusta causa allegata da parte datoriale, nonché la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.
Il giudice riteneva assolto l'onere della prova posto a carico del datore di lavoro circa i fatti contestati –la fruizione abusiva da parte del lavoratore dei permessi ex
L. n. 104/1992 nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2020 – e posti a base del licenziamento disciplinare. Riteneva sussistere la giusta causa del licenziamento, rilevando che le condotte del lavoratore esprimevano una grave negazione degli obblighi di buona fede e correttezza nei rapporti con il datore di lavoro. Rigettava pertanto l'opposizione e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il lavoratore soccombente proponeva reclamo avverso la sentenza, con atto depositato il 6.7.2023. resisteva al reclamo Controparte_1
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 25.9.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame il reclamante deduce l'erronea valutazione delle prove raccolte. Lamenta che il giudice ha ignorato le numerose incongruenze delle deposizioni dei testi investigatori , padre e figlio, mentre “con Tes_1
fallace intuizione ha tacciato di falsità le genuine dichiarazioni della moglie del ricorrente e degli altri testi escussi”; che non ha rilevato le negligenze investigative, le incongruenze e le contraddizioni rinvenibili nella relazione investigativa;
ha definito come meri “dettagli” le deduzioni del ricorrente relative all'inattendibilità e compiacenza dei testi;
ha ritenuto irrilevante la Tes_1
prova fornita con fotografia datata e la prova testimoniale sul fatto che la telecamera in via San Giorgio era stata collocata il 13.10.2020, circostanza che dimostrava inequivocabilmente che le investigazioni in tale via erano iniziate successivamente all'11.10.2020; ha rinvenuto inesistenti incongruenze nelle testimonianze dei testi e non ha dato il giusto peso alla Tes_2 Tes_3
circostanza che l'uscita della casa del ricorrente sul vico non era mai stata Pt_1
monitorata; ha ignorato il fatto che gli agenti avevano ritenuto il ricorrente sempre chiuso nella propria abitazione e proseguito la sorveglianza, malgrado la casa fosse disabitata e il lavoratore si trovasse ricoverato a Reggio Calabria.
Sostiene che l'attività investigativa non era stata continuativa, effettiva, efficace e corretta e che dette carenze non consentivano di relegare a falsità le dichiarazioni testimoniali della moglie del lavoratore.
2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa prova da parte della reclamata del fatto contestato. Rileva che l'onere di dimostrare l'esistenza, le circostanze e la gravità dei presupposti sulla risoluzione del rapporto di lavoro incombeva sul datore di lavoro, in ossequio al principio di cui agli artt. 5, l. n. 604/1966 e 2697
c.c.; invoca le pronunce della Corte di Cassazione secondo cui il datore di lavoro deve intimare il licenziamento sulla base dei fatti accertati, senza poter invocare presunzioni ovvero sostenere l'onere del lavoratore alla prova contraria (Cass. n.
17108/2016); afferma che invece il Tribunale, nell'ordinanza prima e nella sentenza dopo, aveva violato la legge così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità ora richiamata, addossando al lavoratore l'onere di dimostrare di avere utilizzato i permessi per assistere la nonna disabile;
conclude che l'incertezza, la non univocità e il contrasto delle risultanze istruttorie e delle deposizioni testimoniali dovevano riverberarsi a danno della parte onerata della prova ossia della società datrice di lavoro;
quest'ultima non aveva neppure prodotto spontaneamente la relazione investigativa, a segno che la sua difesa tecnica non l'aveva ritenuta idonea a dimostrare la accuse disciplinari, mentre detta relazione, prodotta solo dopo l'ordine del Tribunale, era stata rimaneggiata e circoscritta, con le evidenti incongruenze, errori e omissioni esposti;
pertanto l'accusa mossa al lavoratore circa l'abusiva fruizione dei permessi era priva di prova ed era stata smentita dalle deposizioni testimoniali.
3. Con il terzo motivo di reclamo censura la decisione del Tribunale in quanto contraria alle norme e agli orientamenti della Cassazione. Ritiene che nel caso di specie non può giustificarsi il licenziamento di un lavoratore – in servizio da oltre quindici anni ed esente da altre pregressi contestazioni e addebiti – contestandogli l'errata interpretazione sull'utilizzo quantitativo e qualitativo dell'assistenza al disabile nei giorni dei permessi, legittimamente autorizzati e chiesti per la prima volta, posto che l'art. 33 della legge n. 104/1992 non impone specifici adempimenti. Richiama le sentenze della Cassazione n. 17968/2016 e n.
18293/2018, le quali hanno ritenuto sussistente un abuso idoneo a ledere il rapporto fiduciario solo in presenza di comportamenti fraudolenti e dolosi del dipendente, ribadendo come detti elementi non ricorrono nel caso di specie.
4. Con il quarto motivo ribadisce che la fruizione in una prima e unica occasione dei permessi, sussistendo l'effettiva assistenza al disabile da parte del lavoratore, non può mai comportare l'irreparabile lesione del rapporto fiduciario.
Rileva a tal fine che quanto contestato al lavoratore non è ascrivibile a nessuna delle ipotesi tassativamente indicate all'art. 225 del CCNL del terziario, che prevede l'irrogazione del licenziamento disciplinare solo in presenza di assenza ingiustificata per oltre tre giorni nell'anno solare. Sostiene che appare privo di fondamento il riferimento del Tribunale alla posizione della madre del ricorrente
(definita “oscura”) e alla sua mancata indicazione come teste, posto che, in primo luogo, era verosimile aspettarsi che anche la deposizione della madre potesse avere la stessa sorte della deposizione della moglie (trasmissione degli atti alla
Procura per l'eventuale accertamento del reato di falsa testimonianza) e, in secondo luogo, il reclamante aveva cercato di lasciare in pace la madre, avendo questa già in precedenza patito un processo ingiusto nei confronti del marito.
5. Con il quinto motivo chiede la riforma della statuizione sulle spese nella doppia fase del giudizio di primo grado ovvero, in subordine, la compensazione delle stesse.
6. I primi due motivi di reclamo, da trattare congiuntamente, sono infondati.
E' corretto affermare che grava a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti da lui addotti a fondamento della giusta causa di licenziamento. E infatti il primo giudice, all'esito della valutazione discrezionale e motivata delle prove assunte, ha ritenuto che il datore di lavoro avesse assolto al proprio onere probatorio, dimostrando che il lavoratore non aveva utilizzato i permessi ex l. per lo scopo per il quale erano stati Numer_1
concessi secondo le previsioni di legge ovvero per prestare assistenza alla nonna disabile nei giorni 9,10 e 11 ottobre 2020, aggiungendo che tale prova non era stata scalfita dalle allegazioni e prove contrarie addotte dal lavoratore.
La condotta contestata dal datore di lavoro – l'abusiva fruizione de permessi ex l. 104/1992 ottenuti per i giorni 9,10 e 11 ottobre 2020 – risulta effettivamente provata sulla base della relazione investigativa commissionata dall'azienda datrice di lavoro e prodotta agli atti di causa, e delle dichiarazioni testimoniali degli investigatori che l'hanno redatta all'esito del servizio di appostamento prestato nei tre giorni suindicati, sia presso l'abitazione del lavoratore, il quale è stato anche osservato nei suoi spostamenti, sia presso la casa della nonna disabile: per tutti e tre i giorni oggetto di osservazione il lavoratore non si è mai recato ad assistere la nonna né, dai suoi spostamenti, è emerso lo svolgimento di attività riconducibili a tale assistenza.
Va premesso che nessun rilievo può assumere di per sé il fatto che la relazione investigativa non sia stata immediatamente prodotta nella fase sommaria, nella quale l'azienda aveva comunque indicato tra i testi informatori anche l'investigatore che aveva svolto l'indagine, ma solo dopo l'ordine del giudice, non essendovi alcuna prova, nemmeno indiziaria della manipolazione e del rimaneggiamento dedotti dal reclamante, il quale afferma solo labialmente che la versione della relazione depositata agli atti di causa non corrisponderebbe a quella originaria.
I testimoni e , rispettivamente padre Testimone_4 Testimone_5 e figlio - essendosi entrambi occupati dell'indagine investigativa commissionata dall'azienda datrice di lavoro, in modo da poter osservare sempre sia i due ingressi dell'abitazione della nonna del lavoratore sia l'abitazione di quest'ultimo, seguito anche nei suoi spostamenti, con un'osservazione “statica e dinamica diretta” - hanno sostanzialmente confermato il contenuto della relazione investigativa, così sinteticamente riportato a pag. 2 della stessa: “Durante il periodo di osservazione effettuato nei giorni del 9-10-11 Ottobre 2020 il sig. non si è mai Parte_1
recato dalla nonna materna, sig.ra in via Archimede n.38, per la Persona_1
quale ha usufruito dei permessi legge art.33 legge n.104/92 al fine di darle assistenza. Il sig. , infatti, con il veicolo Skoda Octavia targato DL 223 DZ, Pt_1
si è recato presso l'ortofrutta “ ”, in via Vittorio Parte_2
AN e poi presso la cartoleria “Euro 2000” di via Battaglia, in compagnia della moglie e della figlia;
in queste occasioni il sig. è sempre rimasto in Pt_1
sosta all'interno del veicolo, non uscendo mai ma attendendo in auto la moglie e la figlia. Il sig. si è anche recato al cimitero di Santa Maria di Licodia Pt_1
(CT) sempre in compagnia della moglie e della famiglia. Al di fuori di queste uscite, il sig. è sempre stato presso la sua abitazione. L'anziana signora Pt_1
si trovava regolarmente all'interno della propria abitazione di via Archimede
n.38 ed era in compagnia della sig.ra , madre dell'osservato”. Persona_2
Entrambi i testimoni hanno precisato che il servizio di osservazione Tes_1
si è svolto dalle ore 7 alle 20 (20/21 secondo ) nei Testimone_4
confronti di entrambe le abitazioni, quella della nonna e quella del lavoratore, mediante l'utilizzo di due autovetture, operando entrambi gli investigatori contemporaneamente: un'autovettura era posizionata presso l'ingresso pedonale e quello carrabile della casa del , in modo da consentire il controllo anche Pt_1
in caso di utilizzo del garage;
l'altra era posizionata in una “piazzetta” in modo da consentire l'osservazione di entrambi gli ingressi della casa della nonna, dalle due strade parallele, via Archimede e via San Giorgio. Entrambi i testimoni hanno riferito di avere montato una telecamera dal 9 (tra il 9 e il 10, ) Testimone_5 all'11 ottobre (“…è stata tolta l'11 sera”, ) per poter Testimone_4
effettuare il controllo nell'arco di tutte le 24 ore.
La sostanziale conformità delle due deposizioni testimoniali non è inficiata dalle apparenti contraddizioni rilevate dal reclamante. Innanzitutto non appare rilavante il fatto che i due testimoni abbiano risposto difformemente in ordine alla prosecuzione dell'attività di osservazione dopo l'11 ottobre, avendo riferito che essa era continuata “dal 12 ottobre in poi perché il ricorrente Testimone_5
era in stato di malattia”, mentre ha affermato che il Testimone_4
servizio era poi proseguito “per controllare il fratello che era in stato di malattia”: non solo non rileva ai fini del giudizio l'osservazione eventualmente svolta nei giorni successivi a quelli in contestazione nei quali il lavoratore aveva usufruito dei permessi ex lege 104/1992, ma oltretutto, essendo pacifico tra le parti che l'attività investigativa si è svolta anche nei confronti del fratello del reclamante
(anch'egli lavoratore licenziato dalla società reclamata, il quale non ha però impugnato il licenziamento) è comprensibile che i testimoni si siano confusi su tale aspetto, considerata anche la distanza temporale tra i fatti e le loro deposizioni e dovendo tenersi conto del fatto che gli stessi “per mestiere” fanno gli investigatori privati, con la conseguenza che non possono tenere a mente tutti i dettagli delle singole attività investigative. Inoltre, , pur Testimone_4
riferendo della prosecuzione dell'attività investigativa nei confronti del fratello del reclamante, non ha detto che tale attività era iniziata il 12 ottobre, subito dopo la fine dell'osservazione di , per cui nessuna contraddizione può Parte_1
rilevarsi rispetto al fatto, allegato nell'atto di reclamo (ma nemmeno documentato), che l'osservazione del fratello era iniziata solo il 21 ottobre.
Inoltre, non si ravvisa alcuna contraddizione tra le dichiarazioni dei due testimoni nemmeno con riferimento alla “giovane signora, forse addetta alle pulizie” vista una sola volta (teste ), che Testimone_5 Testimone_4
definisce una “badante”, chiarendo subito: “anzi presumo fosse una badante, era una giovane donna”, precisando di “avere visto questa badante il 9 ottobre”. Non rileva poi che gli investigatori non avessero visto tale signora entrare nel portone dell'abitazione della nonna, dal momento che non era lei l'oggetto dell'osservazione, tanto che riferisce di averla vista su un Testimone_5
balcone ma di non essere sicuro che si trattasse di un balcone di pertinenza dell'abitazione. Per le stesse ragioni non vi era motivo di riferire nella relazione investigativa della presenza della “badante” nella casa della nonna, presenza che invero non escludeva che il lavoratore prestasse assistenza alla disabile, secondo modalità anche differenti dalla costante cura della persona. Né ciò comproverebbe che solo a partire dal 12 ottobre sarebbe iniziata l'osservazione della casa della nonna (circostanza inverosimile, essendo stati i permessi concessi per i giorni 9-
11 ottobre), in ragione del contenuto della deposizione della teste (di Tes_2
parte reclamante), la quale ha riferito di essersi occupata della nonna del lavoratore a partire dal 12 ottobre, data dalla quale il fu ricoverato in Pt_1
ospedale a Reggio Calabria: la teste , invero, si è confusa e contraddetta Tes_2
sulla data nella quale si recò per la prima volta a casa della nonna, dichiarando inizialmente che ciò era avvenuto “solo successivamente quando iniziai questa attività” (di badante), salvo poi cambiare versione, dicendo che già nell'occasione in cui il Castro le aveva chiesto se era disponibile a prestare assistenza a sua nonna, ella si era recata con lui a casa della stessa.
Pretestuoso è poi il rilievo secondo cui gli investigatori non si erano accorti che dal 12 ottobre il lavoratore non era più presso la propria abitazione per essere ricoverato a Reggio Calabria, posto che gli stessi non erano chiamati a osservare i movimenti del reclamante oltre la data dell'11 ottobre e che, riportando nella relazione la frase: “al di fuori di queste uscite [il ] è sempre stato presso la Pt_1
sua residenza”, si riferivano esclusivamente all'osservazione dei movimenti del lavoratore effettuata dal 9 all'11 ottobre, al fine di escludere che in quei giorni egli si fosse recato ad assistere la nonna.
Irrilevante, ancora, è l'ammissione degli investigatori di non avere effettuato alcuna osservazione sulla strada denominata vico Castro, che a dire del reclamante avrebbe consentito allo stesso di effettuare un percorso alternativo per recarsi ad assistere la nonna, posto che l'autovettura utilizzata per l'appostamento presso la casa del lavoratore era collocata nei pressi dell'ingresso principale e anche del passo carrabile, posizione che avrebbe consentito di vederlo comunque uscire di casa, a prescindere dal percorso da lui prescelto, una volta fuori, per i suoi spostamenti.
Entrambi i testimoni riferiscono, ancora, che era stata montata una sola telecamera per l'osservazione in orario notturno e non rileva che l'uno ricordi che la stessa era stata montata presso la casa del reclamante ( ) e Testimone_5
l'altro invece presso la casa della nonna ), ben potendo Testimone_4
tale divergenza giustificarsi per le ragioni sopra indicate (decorso del tempo dall'attività svolta e pluralità di attività investigative).
Non vi è alcuna prova che tale telecamera fosse quella di cui ha riferito il teste di parte reclamante montata sul tubo del gas di via San Testimone_6
Giorgio, strada sulla quale si affacciava l'abitazione della nonna disabile, il giorno
13 ottobre, per poi scomparire dopo poche ore (circostanza che non ha impedito a un soggetto rimasto ignoto di fotografarla e al reclamante di produrre tale fotografia come prova a discolpa). Peraltro, appare inverosimile che un investigatore privato monti una telecamera sulla pubblica via in presenza degli abitanti del luogo, destando “clamore” tra gli stessi, al punto da spingerli a chiamare i carabinieri (“In particolare fu chiamato il figlio della signora che Per_3
è carabiniere”) i quali tuttavia non ritennero di intervenire (“…ma non ci fu un seguito”).
La testimonianza di poi, non è sufficiente a inficiare la Testimone_6
prova raggiunta sulle condotte contestate disciplinarmente al lavoratore, nemmeno in forza di quanto da detto teste riferito riguardo al fatto di avere incontrato il , suo vicino di casa, la sera dell'11 nei pressi della casa della Pt_1
nonna (distante appena 350 metri dalla casa del nipote) e di averlo visto entrare.
Il testimone non riferisce l'orario, collocando l'incontro in orario serale. Sarebbe quindi potuto avvenire dopo le 20/21, orario in cui era cessato l'appostamento degli investigatori, i quali la sera dell'11 avevano anche smontato la telecamera
(cfr. testimonianza ). La testimonianza del teste Testimone_4 Tes_3
quindi, da un lato non inficia l'attendibilità delle testimonianze dei testi Tes_1
e la veridicità della relazione investigativa;
dall'altro non fa venir meno la fondatezza della contestazione disciplinare, in quanto, quand'anche il lavoratore si fosse recato in un'unica occasione a casa della nonna la sera prima di partire per essere ricoverato, ciò non esclude che per i tre giorni consecutivi per i quali aveva il diritto di fruire di permessi al solo fine al fine di prestare assistenza alla disabile, lo stesso si è astenuto dal compiere qualsiasi attività riconducibile a tale scopo.
Per le modalità spazio-temporali con cui si è svolto il servizio di osservazione investigativa, per tre giorni continuativi con osservazione diretta dal mattino alla sera e a distanza nelle ore notturne dal 9 ottobre alla sera dell'11, può ritenersi provata, da parte del datore di lavoro che ne era onerato, la condotta contestata al lavoratore ovvero di non essersi questi mai recato a casa della nonna disabile e di non avere effettuato alcuna assistenza in favore della stessa nei giorni dal 9 all'11 ottobre 2020.
A fronte di tale monitoraggio degli spostamenti del lavoratore e dell'abitazione della disabile è assolutamente inverosimile quanto dichiarato nella fase sommaria dalla teste informatrice moglie del , la quale ha riferito di Tes_7 Pt_1
plurime visite del coniuge - in diverse ore del giorno, di mattina, pomeriggio e sera nell'arco di tutti e tre i giorni in contestazione - a casa della nonna, dove lo stesso si sarebbe recato in macchina o in motocicletta, insieme alla moglie, alla figlia o da solo per somministrare terapie o per portare il succo di frutta al mirtillo gradito alla disabile, dovendo escludersi che di tali ripetuti spostamenti tra le due abitazioni osservate, distanti appena 350 metri l'una dall'altra, gli investigatori non ne abbiano osservato nemmeno uno.
7. La condotta del lavoratore, che abusa dei permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/1992, utilizzandoli non per l'assistenza al familiare disabile, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi di abuso del diritto e della fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre sul prestatore: Tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, ed integra, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale (Cass. 4984/2014).
Ancora recentemente, la Suprema Corte ha affermato che “L'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso
e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa ed accertabile dal datore anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato” (Cass. 2157/2025).
D'altra parte la condotta del reclamante, che avendo ottenuto tre giorni di permessi retribuiti ex art. 33 della legge 104/92 - permessi che il datore di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti sociali, deve concedere senza poter sindacare nemmeno la scelta dei giorni della fruizione, rimessa esclusivamente al lavoratore e soggetta solo ad obbligo di comunicazione, con evidente aggravio per l'organizzazione aziendale e per le stesse esigenze degli altri lavoratori – non ha reso, nemmeno per una minima frazione di tempo nell'intero arco temporale fruito, la prestazione assistenziale che costituiva la sola giustificazione dell'assenza dal posto di lavoro, non può essere relegata a un'errata interpretazione, da parte del , della portata della norma violata, dovuta a Pt_1
inesperienza e buona fede, configurando invece, tale condotta, una grave negazione dei doveri di lealtà, probità e buona fede nei confronti del datore di lavoro. “In tema di diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992,
l'accertamento dell'abuso del diritto comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando
l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa” (Cass. 1227/2025).
Va escluso poi, in ragione del dato letterale dell'art. 33 legge 104/1992 e della ratio legis, che i permessi possano essere fruiti con finalità meramente compensativa delle energie impiegate dal lavoratore per l'assistenza al disabile
(Cass. 17968/2016)
8. La condotta tenuta dal lavoratore, infine, non può essere inquadrata nella mera assenza ingiustificata, prevista quale illecito disciplinare giustificativo del licenziamento, dall'art. 225 del CCNL del Terziario, solo se protratta per oltre tre giorni nell'anno solare, né, come vorrebbe il reclamante si tratta di una condotta meno grave di quella codificata. Piuttosto, per le ragioni evidenziate al superiore punto 7. l'utilizzo fraudolento dei permessi ex lege 104 appare comportamento riconducibile alla fattispecie disciplinare, pure prevista dall'art. 225 cit., dell'abuso di fiducia, costituendo violazione dei doveri del lavoratore di buona fede e correttezza nei confronti del datore di lavoro.
9. Per le ragioni che precedono, il reclamo va dunque rigettato, restando assorbito il quinto motivo di impugnazione, sulle spese processuali, correttamente liquidate dal tribunale secondo il principio di soccombenza.
Anche le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il reclamo;
condanna il reclamante al pagamento, in favore della società reclamata, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 7.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
A norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi