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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 4864/2019 del Tribunale di Napoli, emessa il 10/5/2019, iscritto al n. 5194/2019 r.g.a.c.c. pendente
TRA
(c.f. ), costituitosi in persona della Dr.ssa Parte_1 P.IVA_1
, componente della commissione straordinaria per l'amministrazione del Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità Pt_1 di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Bianca Miriello (c.f.
); C.F._1
AP P E L L AN T E
E
Controparte_2
(c.f. ), costituitosi in persona del dr. dichiaratosi P.IVA_2 Controparte_3
amministratore unico, rappresentato e difeso, allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Raffaele Mastrantuono (c.f.
n. 5194/2019 R.G.AA.CC. Pag. 1 di 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
), (c.f. e Silvio C.F._2 Parte_2 C.F._3
Tirelli (c.f. ); C.F._4
AP P E L L A TO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli, la Controparte_2
evocava in giudizio il , chiedendo dichiararsi
[...] Parte_1 la risoluzione per grave inadempimento dell'appaltante, del contratto di appalto stipulato il 6/4/2005, avente ad oggetto lavori di adeguamento ed ampliamento della strada provinciale Cupa San Domenico ed il risarcimento dei danni.
Con sentenza n. 4864/2019, il Tribunale così provvedeva: “a) accoglie la domanda e, accertato il grave inadempimento del al contratto di Parte_1
appalto stipulato con la società attrice in data 6 aprile 2005, ne dichiara la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.;
b) condanna il al pagamento in favore di parte attrice della Parte_1
somma di euro 111.493,55, oltre accessori da calcolarsi come indicato in motivazione, dando atto dell'efficacia assorbente della presente sentenza rispetto all'ordinanza ex art.
186 bis c.p.c. emessa nel corso del giudizio;
c) condanna il al rimborso in favore di parte attrice delle spese Parte_1
di giudizio che liquida in euro 400,00 per spese ed euro 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Mastrantuono”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , con atto di Parte_1 citazione notificato il 21/11/2019, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in riforma dell'appellata sentenza così statuire:
1) rigettare la domanda di risoluzione del contratto d'appalto stipulato dalla società (già CO. con CP_2 CP_2 Controparte_2 CP_4 il in data 06/04/2005, siccome la domanda formulata ai sensi dell'art. Parte_1
1453 c.c., non poteva essere accolta dal Giudice di prime cure, avendo la predetta società già formulato istanza di recesso e dovendo, pertanto, trovare applicazione nella
n. 5194/2019 R.G.AA.CC. Pag. 2 di 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
fattispecie quanto previsto dagli artt. 129 comma 8 del D.P.R. n. 554/1999 e 9 del D.M.
n. 145/2000;
2) riconoscere all'odierna appellata le sole somme relative al danno emergente
(spese contrattuali), tra l'altro già corrisposte alla società, come da documentazione in atti, in quanto la risarcibilità delle somme di € 87.995,55 e 17.598,00, riconosciute, rispettivamente, a titolo di danno da mancato utile e danno curriculare, è espressamente esclusa dalle norme applicabili alla fattispecie (artt. 129 comma 8 del D.P.R. n. 554/1999
e 9 del D.M. n. 145/2000).
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 26/2/2020, la Controparte_2 che ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto appello
[...] incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni: “- respingere l'appello avversario, siccome inammissibile, improcedibile e infondato;
- accogliere il gravame incidentale proposto e dunque, in riforma in parte qua della decisione impugnata: condannare il anche al risarcimento del Parte_1 danno emergente non riconosciuto in parte qua dal Tribunale, pari ad € 40.200,00 ovvero
– in linea subordinata - a quella somma ritenuta equa secondo le risultanze di causa;
il tutto oltre interessi e svalutazione monetaria dal giorno di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare il al pagamento di spese, diritti e onorari anche Parte_1 del presente grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. per averne Parte_2 fatto anticipo”.
Con ordinanza del 22 aprile 2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 18/3/2025, nessuna delle parti è comparsa;
la
Corte ha rinviato pertanto all'udienza del 1/4/2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
Neppure a tale udienza le parti sono comparse, nonostante la regolare comunicazione del precedente rinvio.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309
e 181 c.p.c..
Nessuna statuizione occorre sulle spese, in considerazione di quanto previsto dall'art. 310 ultimo comma c.p.c..
n. 5194/2019 R.G.AA.CC. Pag. 3 di 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 4864/2019 del Tribunale di Napoli, emessa il 10/5/2019: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c..
Così deciso in Napoli, il 1° aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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