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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 09/12/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 58/2025 R.G. promossa da nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Cappannini ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica, giusta delega estesa in calce al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-Appellante=
nei confronti di nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2
difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Rita Tiburzi e dall'Avv. Elisa
NI IO ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica,
giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-Appellata=
OGGETTO: divorzio-cessazione degli effetti civili pagina 1 di 9 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello, e cioè: “In via principale nel merito: -
riformare per tutti i motivi di cui in narrativa, la sentenza del 8.11.2024 n.1511 emessa
dal Tribunale Civile di Perugia e non notificata, nella parte in cui dispone a carico del
sig. l'obbligo di versare in favore della sig.ra la somma Parte_1 CP_1
mensile di €. 300,00 a titolo di mantenimento per i figli minori e e, per Per_1 Per_2
l'effetto, revocare l'obbligo di mantenimento indiretto a carico del sig. Parte_1
con effetto dalla domanda non prevedendo alcun contributo mensile oltre la
partecipazione delle spese straordinarie nella misura del 50%; riformare la sentenza del
8.11.2024 n.1511 emessa dal Tribunale Civile di Perugia nella parte in cui prevede un
regime di affidamento pressoché paritario per il minore prevedendo anche per Per_2
lui il regime paritario a settimane intere alternate con ciascun genitore, allo stesso
modo del fratello maggiore . Con vittoria di competenze professionali e spese di Per_1
lite. In via istruttoria: ordinare ex art. 210 cpc alla sig.ra l'esibizione delle CP_1
dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022, 2023 e 2024, i CUD e i cedolini relativi
al medesimo periodo, la documentazione attestante le somme erogate dall'INPS e
ricevute a titolo di assegni familiari e/o altri benefici connessi al carico della prole a far
data dalla separazione, nonché la sua attuale condizione patrimoniale e finanziaria
complessiva”;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta, e cioè: “Voglia l'adita
Corte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, rigettare l'appello
proposto, con conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado in merito
all'obbligo paterno di contribuire al mantenimento dei due figli nella misura di €.150,00
ciascuno rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e del regime di
frequentazione paterno per il minore , con rigetto di ogni altra istanza e Per_2
pagina 2 di 9 richiesta, anche istruttoria, in quanto inammissibile per le motivazioni sopra specificate.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso del 26.1.2021 adiva il Tribunale di Perugia al fine di sentir Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 21.7.2007, con riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore CP_1
dei figli minori nati dall'unione ( e ) di complessivi €.400,00 mensili Per_1 Per_2
(€.200,00 per ogni figlio), in luogo dei €.600,00 mensili concordati in sede di separazione, e con la conferma, nel resto, delle condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale del 15.5.2019, omologate dal Tribunale di Perugia con decreto del 2.10.2019.
Radicatosi il contraddittorio, non si opponeva alla richiesta di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio ma contrastava la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento, chiedendone anzi l'aumento ad €.1.000,00 mensili (€.500,00 per ciascun figlio), e richiedendo una diversa regolamentazione dei tempi di visita e frequentazione dei figli con il padre più adeguata alle esigenze dei minori.
All'esito dell'udienza presidenziale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale di Perugia confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti innanzi al Giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n.1485/2021, pubblicata il 2.11.21, il Tribunale di Perugia
dichiarava la cessazione degli effetti del matrimonio e disponeva la prosecuzione del giudizio per la decisione delle altre domande.
Esperita l'attività istruttoria mediante la produzione documentale delle parti, l'esame dei testi citati ed una CTU sulla condizione psicologica dei minori e sulla capacità pagina 3 di 9 genitoriale di entrambi i genitori (CTU espletata nell'ambito del sub procedimento n.409-3/2021 attivato dal per sentir affermare l'affidamento paritario condiviso Pt_1
dei minori al quale la si era opposta chiedendo l'affido esclusivo della prole in suo CP_1
favore), il giudice di prime cure, con sentenza n.1511/2024, ha, inter alia: - confermato l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, prevedendo Per_1 Per_2
per che lo stesso trascorra, secondo la regola dell'alternanza, una settimana col Per_1
padre ed una con la madre, e, quanto a , il collocamento prevalente presso la Per_2
madre; - disposto a carico di un assegno di mantenimento a favore dei Parte_1
minori nella misura di €.300,00 mensili (€.150,00 per ciascun figlio), fermo restando l'obbligo per i genitori di provvedere in via diretta nei periodi di collocamento presso ciascuno di essi, con spese straordinarie a carico di entrambe le parti nella misura del
50% e compensazione integrale delle spese di lite.
Con ricorso datato 5.2.25 ha proposto appello avverso la citata sentenza Parte_1
resa dal Tribunale di Perugia, sostenendo l'erroneità della pronuncia laddove è stato riconosciuto il diritto di mantenimento di €.300,00 mensili, dato l'identico tempo di permanenza di e presso i genitori (quest'ultimo con una modifica “di Per_1 Per_2
fatto” seguita a “due mesi di sperimentazione”) e l'assenza di “sbilanciamenti reddituali dei genitori” (che praticamente percepiscono gli stessi redditi mensili); in conformità di quanto dedotto l'appellante ha chiesto la revoca del citato obbligo di mantenimento e la modifica del regime di affidamento del figlio , nel senso che venga previsto Per_2
anche per lui il regime paritario a settimane intere alternate con ciascun genitore.
Ha resistito in giudizio l'appellata che ha contestato la fondatezza nel merito CP_1
dell'impugnazione, sostenendo che l'appellante ha tenuto nel corso del procedimento una condotta “ondivaga e reticente” in ordine agli introiti percepiti (ad esempio indicando in sede di ricorso divorzile di percepire €.1.900,00 mensili salvo, all'udienza pagina 4 di 9 presidenziale del 22.6.21, dichiarare di percepire €.2.400,00 mensili, somma quasi doppia di quella che guadagna la , tra l'altro senza nemmeno spiegare la ragione di CP_1
una continua diminuzione dei redditi nel corso degli anni;
inoltre, quanto al figlio
, ha sostenuto l'appellata che non è intervenuto alcun accordo tra le parti di Per_2
modifica delle frequentazioni, onde non ricorre l'ipotesi di un affidamento paritario.
Tutto ciò posto la ha concluso per il rigetto dell'appello, con conferma della CP_1
sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Con memoria datata 24.2.25 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione, con conseguente riforma della gravata sentenza, rilevando la mancanza di presupposti per il riconoscimento del contributo al mantenimento per i figli a carico del Pt_1
All'esito della discussione innanzi al Collegio la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 13.10.2025.
*****
Ritiene questa Corte che l'impugnazione proposta da sia parzialmente Parte_1
fondata e meriti di essere accolta per quanto di ragione.
Per motivi di priorità logica va innanzitutto affrontata la questione delle modalità di frequentazione e visita del figlio minore , visto che in ordine al presunto Per_2
affidamento paritario che lo riguarderebbe vi è contestazione.
Al riguardo occorre rilevare che, effettivamente, nessun diverso accordo -rispetto a quanto deliberato nella sentenza gravata- è stato raggiunto tra le parti, quindi non sussiste alcun provvedimento giudiziale che statuisca l'affidamento paritario.
Sostiene l'appellante che per il figlio minore sarebbe in corso una Per_2
“sperimentazione” della modalità a settimane alternate (regime che si applica già al pagina 5 di 9 fratello maggiore ), ma la modifica non risulta ancora intervenuta e, soprattutto, il Per_1
diverso assetto è tutt'altro che “consensualmente e pacificamente consolidato”.
Tanto premesso, occorre considerare che il giudice di prime cure ha valorizzato il timore di di stare lontano dall'uno o dall'altro genitore per una settimana intera Per_2
(timore espresso al CTU e da Questi riportato;
cfr. pag.7) e, allo stato degli atti, non può
ritenersi provato che il detto minore abbia definitivamente superato tale criticità.
In buona sostanza, da un lato le parti non hanno ancora trovato un accordo in ordine alla frequentazione a settimane alternate anche per il piccolo , dall'altro le criticità Per_2
espresse dal CTU -fatte proprie dal Tribunale di Perugia- non risulta siano state definitivamente superate.
Ne consegue che per il collocamento del piccolo rimangono in vigore le Per_2
prescrizioni indicate nella sentenza gravata, al netto del fatto che, una volta accertato il superamento del timore già espresso dal minore in passato, le prescrizioni potranno essere riviste e corrette.
*****
Il collocamento prevalente di presso la madre giustifica, com'è ovvio, il Per_2
contributo di mantenimento da parte del padre, contributo che va confermato nella misura indicata dal primo giudice, anche perché non contestata sotto lo stretto profilo del suo ammontare.
Del tutto diversa la questione del mantenimento di , che frequenta ciascun Per_1
genitore a settimane alterne, in base ad un affidamento condiviso totalmente paritario.
Nel suo caso, dunque, il tempo di permanenza presso ciascun genitore è assolutamente identico;
opera per ciò il criterio del mantenimento diretto, ma senza che questo escluda un contributo per il mantenimento, visto che alcune spese non sono legate alla pagina 6 di 9 convivenza e che, a norma dell'art. 337 ter c.c., occorre riconoscere lo stesso tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
Tanto premesso è evidente che, per garantire quanto sopra detto, occorra verificare i rispettivi redditi dei genitori.
Nella fattispecie risulta per tabulas che la nella sua qualità di insegnante della CP_1
scuola pubblica primaria, abbia percepito nel 2023 una retribuzione da lavoro dipendente (lordo) di €.26.845,00 annui, con una imposta lorda pari ad €.6.411,00 e detrazioni per €.2.796,00 (cfr. la dichiarazione dei redditi contenuta nel modello
730/2024), con un reddito medio di circa €.1.500,00-1.600,00 mensili netti per 13
mensilità.
A sua volta il ha dichiarato di godere attualmente di un reddito mensile Parte_1
netto di circa €.1.600,00, di talché le situazioni reddituali dei due genitori non sono connotate da alcuna reale differenza.
Obietta l'appellata che i rispettivi redditi dei due genitori non siano, per così dire,
“sovrapponibili”, anche perché l'appellante non spiega il motivo per cui i suoi redditi abbiano subito una contrazione rispetto agli anni passati (ancora nel 2022 il netto stipendiale non risultava inferiore ad €.2.200,00 mensili, come riportato dalle buste paga versate in atti).
Invero dalle buste paga versate in atti si ricava che due voci consistenti sono date,
mensilmente, da “trasferte” e “rimborso indennità”, che hanno la funzione di tenere indenne il lavoratore da spese effettuate per conto della parte datoriale (per lo svolgimento dell'attività lavorativa) e non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.
Osserva pertanto questa Corte che dalla produzione documentale acquisita non si evince che, allo stato attuale, vi siano differenze reddituali tra gli ex coniugi, né vi sono pagina 7 di 9 elementi di valutazione per ritenere che quanto percepito da per Parte_1
“trasferte” e “rimborsi indennità” costituisca una posta fittizia, oppure che percepisca somme ulteriori (al nero) rispetto a quelle dichiarate.
Vero è che con riferimento a quanto attestato dallo stesso appellante in sede di separazione consensuale l'attuale retribuzione sia inferiore, così come sono indubitabili le torsioni dialettiche del nelle specifiche sedi ricorso divorzile / udienza Pt_1
presidenziale, ma questa Corte non ha elementi per ritenere che questi goda di redditi occulti o abbia dolosamente ridimensionato il proprio reddito.
Ne consegue che, a fronte di un affidamento condiviso totalmente paritario ed in presenza di condizioni reddituali sostanzialmente equivalenti, i genitori debbano provvedere al mantenimento diretto di , senza ulteriori aggiunte a carico del Per_1
padre.
*****
Da quanto argomentato deriva che l'appello proposto da merita un Parte_1
parziale accoglimento, attraverso la revoca dell'assegno di mantenimento di €.150,00
mensili a favore del figlio . Per_1
Sussistono giustificati motivi, dati dalla natura della causa e dalla parziale soccombenza reciproca, per compensare interamente tra le parti le spese di lite della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sulla domanda proposta dall'appellante nei confronti di contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 CP_1
- in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, revoca l'assegno di mantenimento di €.150,00 mensili a carico di a favore del figlio Parte_1
pagina 8 di 9 , disponendo che nei confronti dello stesso i genitori provvedano al Per_1
mantenimento diretto, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, lì 13 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 58/2025 R.G. promossa da nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Cappannini ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica, giusta delega estesa in calce al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-Appellante=
nei confronti di nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2
difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Rita Tiburzi e dall'Avv. Elisa
NI IO ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica,
giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-Appellata=
OGGETTO: divorzio-cessazione degli effetti civili pagina 1 di 9 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello, e cioè: “In via principale nel merito: -
riformare per tutti i motivi di cui in narrativa, la sentenza del 8.11.2024 n.1511 emessa
dal Tribunale Civile di Perugia e non notificata, nella parte in cui dispone a carico del
sig. l'obbligo di versare in favore della sig.ra la somma Parte_1 CP_1
mensile di €. 300,00 a titolo di mantenimento per i figli minori e e, per Per_1 Per_2
l'effetto, revocare l'obbligo di mantenimento indiretto a carico del sig. Parte_1
con effetto dalla domanda non prevedendo alcun contributo mensile oltre la
partecipazione delle spese straordinarie nella misura del 50%; riformare la sentenza del
8.11.2024 n.1511 emessa dal Tribunale Civile di Perugia nella parte in cui prevede un
regime di affidamento pressoché paritario per il minore prevedendo anche per Per_2
lui il regime paritario a settimane intere alternate con ciascun genitore, allo stesso
modo del fratello maggiore . Con vittoria di competenze professionali e spese di Per_1
lite. In via istruttoria: ordinare ex art. 210 cpc alla sig.ra l'esibizione delle CP_1
dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022, 2023 e 2024, i CUD e i cedolini relativi
al medesimo periodo, la documentazione attestante le somme erogate dall'INPS e
ricevute a titolo di assegni familiari e/o altri benefici connessi al carico della prole a far
data dalla separazione, nonché la sua attuale condizione patrimoniale e finanziaria
complessiva”;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta, e cioè: “Voglia l'adita
Corte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, rigettare l'appello
proposto, con conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado in merito
all'obbligo paterno di contribuire al mantenimento dei due figli nella misura di €.150,00
ciascuno rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e del regime di
frequentazione paterno per il minore , con rigetto di ogni altra istanza e Per_2
pagina 2 di 9 richiesta, anche istruttoria, in quanto inammissibile per le motivazioni sopra specificate.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso del 26.1.2021 adiva il Tribunale di Perugia al fine di sentir Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 21.7.2007, con riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore CP_1
dei figli minori nati dall'unione ( e ) di complessivi €.400,00 mensili Per_1 Per_2
(€.200,00 per ogni figlio), in luogo dei €.600,00 mensili concordati in sede di separazione, e con la conferma, nel resto, delle condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale del 15.5.2019, omologate dal Tribunale di Perugia con decreto del 2.10.2019.
Radicatosi il contraddittorio, non si opponeva alla richiesta di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio ma contrastava la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento, chiedendone anzi l'aumento ad €.1.000,00 mensili (€.500,00 per ciascun figlio), e richiedendo una diversa regolamentazione dei tempi di visita e frequentazione dei figli con il padre più adeguata alle esigenze dei minori.
All'esito dell'udienza presidenziale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale di Perugia confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti innanzi al Giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n.1485/2021, pubblicata il 2.11.21, il Tribunale di Perugia
dichiarava la cessazione degli effetti del matrimonio e disponeva la prosecuzione del giudizio per la decisione delle altre domande.
Esperita l'attività istruttoria mediante la produzione documentale delle parti, l'esame dei testi citati ed una CTU sulla condizione psicologica dei minori e sulla capacità pagina 3 di 9 genitoriale di entrambi i genitori (CTU espletata nell'ambito del sub procedimento n.409-3/2021 attivato dal per sentir affermare l'affidamento paritario condiviso Pt_1
dei minori al quale la si era opposta chiedendo l'affido esclusivo della prole in suo CP_1
favore), il giudice di prime cure, con sentenza n.1511/2024, ha, inter alia: - confermato l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, prevedendo Per_1 Per_2
per che lo stesso trascorra, secondo la regola dell'alternanza, una settimana col Per_1
padre ed una con la madre, e, quanto a , il collocamento prevalente presso la Per_2
madre; - disposto a carico di un assegno di mantenimento a favore dei Parte_1
minori nella misura di €.300,00 mensili (€.150,00 per ciascun figlio), fermo restando l'obbligo per i genitori di provvedere in via diretta nei periodi di collocamento presso ciascuno di essi, con spese straordinarie a carico di entrambe le parti nella misura del
50% e compensazione integrale delle spese di lite.
Con ricorso datato 5.2.25 ha proposto appello avverso la citata sentenza Parte_1
resa dal Tribunale di Perugia, sostenendo l'erroneità della pronuncia laddove è stato riconosciuto il diritto di mantenimento di €.300,00 mensili, dato l'identico tempo di permanenza di e presso i genitori (quest'ultimo con una modifica “di Per_1 Per_2
fatto” seguita a “due mesi di sperimentazione”) e l'assenza di “sbilanciamenti reddituali dei genitori” (che praticamente percepiscono gli stessi redditi mensili); in conformità di quanto dedotto l'appellante ha chiesto la revoca del citato obbligo di mantenimento e la modifica del regime di affidamento del figlio , nel senso che venga previsto Per_2
anche per lui il regime paritario a settimane intere alternate con ciascun genitore.
Ha resistito in giudizio l'appellata che ha contestato la fondatezza nel merito CP_1
dell'impugnazione, sostenendo che l'appellante ha tenuto nel corso del procedimento una condotta “ondivaga e reticente” in ordine agli introiti percepiti (ad esempio indicando in sede di ricorso divorzile di percepire €.1.900,00 mensili salvo, all'udienza pagina 4 di 9 presidenziale del 22.6.21, dichiarare di percepire €.2.400,00 mensili, somma quasi doppia di quella che guadagna la , tra l'altro senza nemmeno spiegare la ragione di CP_1
una continua diminuzione dei redditi nel corso degli anni;
inoltre, quanto al figlio
, ha sostenuto l'appellata che non è intervenuto alcun accordo tra le parti di Per_2
modifica delle frequentazioni, onde non ricorre l'ipotesi di un affidamento paritario.
Tutto ciò posto la ha concluso per il rigetto dell'appello, con conferma della CP_1
sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Con memoria datata 24.2.25 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione, con conseguente riforma della gravata sentenza, rilevando la mancanza di presupposti per il riconoscimento del contributo al mantenimento per i figli a carico del Pt_1
All'esito della discussione innanzi al Collegio la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 13.10.2025.
*****
Ritiene questa Corte che l'impugnazione proposta da sia parzialmente Parte_1
fondata e meriti di essere accolta per quanto di ragione.
Per motivi di priorità logica va innanzitutto affrontata la questione delle modalità di frequentazione e visita del figlio minore , visto che in ordine al presunto Per_2
affidamento paritario che lo riguarderebbe vi è contestazione.
Al riguardo occorre rilevare che, effettivamente, nessun diverso accordo -rispetto a quanto deliberato nella sentenza gravata- è stato raggiunto tra le parti, quindi non sussiste alcun provvedimento giudiziale che statuisca l'affidamento paritario.
Sostiene l'appellante che per il figlio minore sarebbe in corso una Per_2
“sperimentazione” della modalità a settimane alternate (regime che si applica già al pagina 5 di 9 fratello maggiore ), ma la modifica non risulta ancora intervenuta e, soprattutto, il Per_1
diverso assetto è tutt'altro che “consensualmente e pacificamente consolidato”.
Tanto premesso, occorre considerare che il giudice di prime cure ha valorizzato il timore di di stare lontano dall'uno o dall'altro genitore per una settimana intera Per_2
(timore espresso al CTU e da Questi riportato;
cfr. pag.7) e, allo stato degli atti, non può
ritenersi provato che il detto minore abbia definitivamente superato tale criticità.
In buona sostanza, da un lato le parti non hanno ancora trovato un accordo in ordine alla frequentazione a settimane alternate anche per il piccolo , dall'altro le criticità Per_2
espresse dal CTU -fatte proprie dal Tribunale di Perugia- non risulta siano state definitivamente superate.
Ne consegue che per il collocamento del piccolo rimangono in vigore le Per_2
prescrizioni indicate nella sentenza gravata, al netto del fatto che, una volta accertato il superamento del timore già espresso dal minore in passato, le prescrizioni potranno essere riviste e corrette.
*****
Il collocamento prevalente di presso la madre giustifica, com'è ovvio, il Per_2
contributo di mantenimento da parte del padre, contributo che va confermato nella misura indicata dal primo giudice, anche perché non contestata sotto lo stretto profilo del suo ammontare.
Del tutto diversa la questione del mantenimento di , che frequenta ciascun Per_1
genitore a settimane alterne, in base ad un affidamento condiviso totalmente paritario.
Nel suo caso, dunque, il tempo di permanenza presso ciascun genitore è assolutamente identico;
opera per ciò il criterio del mantenimento diretto, ma senza che questo escluda un contributo per il mantenimento, visto che alcune spese non sono legate alla pagina 6 di 9 convivenza e che, a norma dell'art. 337 ter c.c., occorre riconoscere lo stesso tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
Tanto premesso è evidente che, per garantire quanto sopra detto, occorra verificare i rispettivi redditi dei genitori.
Nella fattispecie risulta per tabulas che la nella sua qualità di insegnante della CP_1
scuola pubblica primaria, abbia percepito nel 2023 una retribuzione da lavoro dipendente (lordo) di €.26.845,00 annui, con una imposta lorda pari ad €.6.411,00 e detrazioni per €.2.796,00 (cfr. la dichiarazione dei redditi contenuta nel modello
730/2024), con un reddito medio di circa €.1.500,00-1.600,00 mensili netti per 13
mensilità.
A sua volta il ha dichiarato di godere attualmente di un reddito mensile Parte_1
netto di circa €.1.600,00, di talché le situazioni reddituali dei due genitori non sono connotate da alcuna reale differenza.
Obietta l'appellata che i rispettivi redditi dei due genitori non siano, per così dire,
“sovrapponibili”, anche perché l'appellante non spiega il motivo per cui i suoi redditi abbiano subito una contrazione rispetto agli anni passati (ancora nel 2022 il netto stipendiale non risultava inferiore ad €.2.200,00 mensili, come riportato dalle buste paga versate in atti).
Invero dalle buste paga versate in atti si ricava che due voci consistenti sono date,
mensilmente, da “trasferte” e “rimborso indennità”, che hanno la funzione di tenere indenne il lavoratore da spese effettuate per conto della parte datoriale (per lo svolgimento dell'attività lavorativa) e non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.
Osserva pertanto questa Corte che dalla produzione documentale acquisita non si evince che, allo stato attuale, vi siano differenze reddituali tra gli ex coniugi, né vi sono pagina 7 di 9 elementi di valutazione per ritenere che quanto percepito da per Parte_1
“trasferte” e “rimborsi indennità” costituisca una posta fittizia, oppure che percepisca somme ulteriori (al nero) rispetto a quelle dichiarate.
Vero è che con riferimento a quanto attestato dallo stesso appellante in sede di separazione consensuale l'attuale retribuzione sia inferiore, così come sono indubitabili le torsioni dialettiche del nelle specifiche sedi ricorso divorzile / udienza Pt_1
presidenziale, ma questa Corte non ha elementi per ritenere che questi goda di redditi occulti o abbia dolosamente ridimensionato il proprio reddito.
Ne consegue che, a fronte di un affidamento condiviso totalmente paritario ed in presenza di condizioni reddituali sostanzialmente equivalenti, i genitori debbano provvedere al mantenimento diretto di , senza ulteriori aggiunte a carico del Per_1
padre.
*****
Da quanto argomentato deriva che l'appello proposto da merita un Parte_1
parziale accoglimento, attraverso la revoca dell'assegno di mantenimento di €.150,00
mensili a favore del figlio . Per_1
Sussistono giustificati motivi, dati dalla natura della causa e dalla parziale soccombenza reciproca, per compensare interamente tra le parti le spese di lite della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sulla domanda proposta dall'appellante nei confronti di contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 CP_1
- in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, revoca l'assegno di mantenimento di €.150,00 mensili a carico di a favore del figlio Parte_1
pagina 8 di 9 , disponendo che nei confronti dello stesso i genitori provvedano al Per_1
mantenimento diretto, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, lì 13 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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