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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1990 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti PASTENA GAETANO Parte_1
e GAETANO VINCENZO;
e
RICORRENTE
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti GUARRIELLO CARMINE CP_1
e RAZZINO GAETANO;
RESISTENTE nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di TA RI AP RE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare dell'8.04.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Teano (CE) il 17.08.2003 con parte resistente, dalla cui unione è nato, il figlio
(il 25/02/2007) portatore di handicap grave. Per_1
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso del figlio con collocazione privilegiata presso la madre;
chiedeva regolamentarsi il diritto di visita del padre;
un assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
riferiva di volere utilizzare le agevolazioni fiscali ex L. 104/1992 e l'indennità di accompagnamento in completa autonomia;
chiedeva, pronunciata la sentenza di separazione, di rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in data 28.06.2024 il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione formulata da controparte ma chiedeva una riduzione dell'assegno di mantenimento a suo carico in favore del figlio e di essere informato sulle disposizioni e sui prelievi effettuati e distratti dal Per_1
libretto postale con vincolo pupillare.
All'udienza di prima comparizione del 12.07.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
il giudice, preso atto del fallito tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti in quanto corrispondente alla legge e all'interesse del minore;
fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza a trattazione scritta in data 25/02/2025, con termine per note fino al giorno di udienza.
All'udienza cd. Cartolare dell'8.04.2025 il giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi
2) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione
3) Essi coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e si impegnano reciprocamente e tempestivamente a comunicarsi a mezzo racc.ta a.r. la rispettiva nuova residenza ed ogni utile recapito postale/telefonico.
4) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori secondo Persona_2
le regole dell'affido condiviso, con residenza privilegiata presso la madre, individuata presso
l'immobile sito in Teano alla Via Matignano n. 40, fraz. S. Marco, già casa Coniugale e ristrutturata con il totale superamento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare, per quanto possibile, la qualità di vita del minore;
5) La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente;
6) A tal fine, le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, alla formazione extrascolastica, all'educazione e alla salute dello stesso dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori;
le decisioni inerenti le questioni di ordinaria importanza verranno assunte dalla sig.ra in autonomia dal sig. ; Pt_1 CP_1
7) Il sig. avrà il diritto/dovere di tenere con sé il figlio, con il seguente calendario: CP_1
8) Tutte le domeniche dalle ore 8:00 con l'onere di riaccompagnarlo alle ore 22.00 della domenica, dalle ore 15:00 alle ore 21:00 di un ulteriore giorno da concordare;
9) Per le Feste Pasquali, a turno con la sig.ra , la Domenica alternativamente Pt_1 Parte_2
alla Domenica di Pasqua insieme al Lunedi dell'Angelo, senza pernottamento notturno per gli anzidetti motivi;
10) Per le Feste Natalizie il 24, 25 e 26 dicembre, alternativamente al 31 dicembre e 1° gennaio
e viceversa per le Festività Natalizie successive. In particolare, per le Feste Natalizie 2025 il minore trascorrerà i giorni 24, 25, 26/12/2025 con la madre, il 31/12/2025 e 01/01/2026 con il padre e alternativamente per gli anni a seguire, con facoltà di pernottamento notturno con il padre;
11) Ad anni alterni il giorno del compleanno e, l'anno successivo, il giorno dell'onomastico, seguendo il calendario già in essere;
12) Durante le vacanze estive, per 15 giorni consecutivi, con cadenza da concordarsi per entrambi
i genitori entro e non oltre il 31 Aprile di ogni anno, onde consentire a ciascuno
l'organizzazione delle proprie ferie, con facoltà di pernottamento presso il padre;
13) Il minore frequenterà sia i nonni materni che paterni e a tal uopo i coniugi si Per_1
impegnano a non ostacolare e a promuovere i rapporti tra gli stessi, fermi restando gli impegni scolastici e terapeutici;
14) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la CP_1 Parte_1
somma di € 2 0 0,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Restano a carico di entrambi i ricorrenti, nella misura del 50%, tutte le spese straordinarie
(mediche e scolastiche) sostenute e da sostenersi, previo accordo ed esibizione delle ricevute
e fatture fiscali.
Per spese straordinarie, tra le altre, si intendono quelle di salute non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale. In particolare, sono da ritenersi straordinarie le visite mediche specialistiche e quelle che discendono da patologie straordinarie. Le spese odontoiatriche
(apparecchio ortodontico, interventi quali impianti, capsule, devitalizzazione, estrazione e otturazioni) le spese oculistiche laddove si richiede l'uso di occhiali ed interventi chirurgici.
15) Le agevolazioni fiscali ex L. 104/1992 e l'indennità di accompagnamento saranno utilizzate in toto dalla IG. , in completa autonomia, in quanto genitore che effettivamente si Pt_1
occupa e si occuperà delle necessità materiali del Figlio;
16) L'assegno per il Nucleo Familiare sarà richiesto esclusivamente dalla IG.ra
[...]
; Parte_1
17) Le parti danno atto che dal mese di Novembre del 2019 il pagamento delle residue rate di mutuo contratto per la ristrutturazione ed acquisto dell'immobile sito in Teano – Fraz. San
Marco (Ce) alla Via Matignano n. 40, per euro 377,00 mensili circa, sono state onorate totalmente dalla IG.ra ; Parte_1
18) Il terreno agricolo cointestato, sito in Teano, distinto al Catasto Terreni al Foglio n. 89, part.
300 e 304 è affidato in custodia al IG. ; CP_1
19) I ricorrenti reciprocamente autorizzano l'autorità amministrativa competente a rilasciare a ciascuno di essi il passaporto e ogni altro documento valido per l'espatrio.
20) ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative. Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civile del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il [...], e , nato in Parte_1 CP_1
TA RI AP RE (CE) il 17/12/1974;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teano (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 45,
Parte II, Serie A, anno 2003);
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4) Dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in S. RI AP RE nella camera di consiglio del 9/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1990 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti PASTENA GAETANO Parte_1
e GAETANO VINCENZO;
e
RICORRENTE
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti GUARRIELLO CARMINE CP_1
e RAZZINO GAETANO;
RESISTENTE nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di TA RI AP RE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare dell'8.04.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Teano (CE) il 17.08.2003 con parte resistente, dalla cui unione è nato, il figlio
(il 25/02/2007) portatore di handicap grave. Per_1
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso del figlio con collocazione privilegiata presso la madre;
chiedeva regolamentarsi il diritto di visita del padre;
un assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
riferiva di volere utilizzare le agevolazioni fiscali ex L. 104/1992 e l'indennità di accompagnamento in completa autonomia;
chiedeva, pronunciata la sentenza di separazione, di rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in data 28.06.2024 il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione formulata da controparte ma chiedeva una riduzione dell'assegno di mantenimento a suo carico in favore del figlio e di essere informato sulle disposizioni e sui prelievi effettuati e distratti dal Per_1
libretto postale con vincolo pupillare.
All'udienza di prima comparizione del 12.07.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
il giudice, preso atto del fallito tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti in quanto corrispondente alla legge e all'interesse del minore;
fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza a trattazione scritta in data 25/02/2025, con termine per note fino al giorno di udienza.
All'udienza cd. Cartolare dell'8.04.2025 il giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi
2) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione
3) Essi coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e si impegnano reciprocamente e tempestivamente a comunicarsi a mezzo racc.ta a.r. la rispettiva nuova residenza ed ogni utile recapito postale/telefonico.
4) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori secondo Persona_2
le regole dell'affido condiviso, con residenza privilegiata presso la madre, individuata presso
l'immobile sito in Teano alla Via Matignano n. 40, fraz. S. Marco, già casa Coniugale e ristrutturata con il totale superamento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare, per quanto possibile, la qualità di vita del minore;
5) La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente;
6) A tal fine, le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, alla formazione extrascolastica, all'educazione e alla salute dello stesso dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori;
le decisioni inerenti le questioni di ordinaria importanza verranno assunte dalla sig.ra in autonomia dal sig. ; Pt_1 CP_1
7) Il sig. avrà il diritto/dovere di tenere con sé il figlio, con il seguente calendario: CP_1
8) Tutte le domeniche dalle ore 8:00 con l'onere di riaccompagnarlo alle ore 22.00 della domenica, dalle ore 15:00 alle ore 21:00 di un ulteriore giorno da concordare;
9) Per le Feste Pasquali, a turno con la sig.ra , la Domenica alternativamente Pt_1 Parte_2
alla Domenica di Pasqua insieme al Lunedi dell'Angelo, senza pernottamento notturno per gli anzidetti motivi;
10) Per le Feste Natalizie il 24, 25 e 26 dicembre, alternativamente al 31 dicembre e 1° gennaio
e viceversa per le Festività Natalizie successive. In particolare, per le Feste Natalizie 2025 il minore trascorrerà i giorni 24, 25, 26/12/2025 con la madre, il 31/12/2025 e 01/01/2026 con il padre e alternativamente per gli anni a seguire, con facoltà di pernottamento notturno con il padre;
11) Ad anni alterni il giorno del compleanno e, l'anno successivo, il giorno dell'onomastico, seguendo il calendario già in essere;
12) Durante le vacanze estive, per 15 giorni consecutivi, con cadenza da concordarsi per entrambi
i genitori entro e non oltre il 31 Aprile di ogni anno, onde consentire a ciascuno
l'organizzazione delle proprie ferie, con facoltà di pernottamento presso il padre;
13) Il minore frequenterà sia i nonni materni che paterni e a tal uopo i coniugi si Per_1
impegnano a non ostacolare e a promuovere i rapporti tra gli stessi, fermi restando gli impegni scolastici e terapeutici;
14) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la CP_1 Parte_1
somma di € 2 0 0,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Restano a carico di entrambi i ricorrenti, nella misura del 50%, tutte le spese straordinarie
(mediche e scolastiche) sostenute e da sostenersi, previo accordo ed esibizione delle ricevute
e fatture fiscali.
Per spese straordinarie, tra le altre, si intendono quelle di salute non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale. In particolare, sono da ritenersi straordinarie le visite mediche specialistiche e quelle che discendono da patologie straordinarie. Le spese odontoiatriche
(apparecchio ortodontico, interventi quali impianti, capsule, devitalizzazione, estrazione e otturazioni) le spese oculistiche laddove si richiede l'uso di occhiali ed interventi chirurgici.
15) Le agevolazioni fiscali ex L. 104/1992 e l'indennità di accompagnamento saranno utilizzate in toto dalla IG. , in completa autonomia, in quanto genitore che effettivamente si Pt_1
occupa e si occuperà delle necessità materiali del Figlio;
16) L'assegno per il Nucleo Familiare sarà richiesto esclusivamente dalla IG.ra
[...]
; Parte_1
17) Le parti danno atto che dal mese di Novembre del 2019 il pagamento delle residue rate di mutuo contratto per la ristrutturazione ed acquisto dell'immobile sito in Teano – Fraz. San
Marco (Ce) alla Via Matignano n. 40, per euro 377,00 mensili circa, sono state onorate totalmente dalla IG.ra ; Parte_1
18) Il terreno agricolo cointestato, sito in Teano, distinto al Catasto Terreni al Foglio n. 89, part.
300 e 304 è affidato in custodia al IG. ; CP_1
19) I ricorrenti reciprocamente autorizzano l'autorità amministrativa competente a rilasciare a ciascuno di essi il passaporto e ogni altro documento valido per l'espatrio.
20) ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative. Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civile del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il [...], e , nato in Parte_1 CP_1
TA RI AP RE (CE) il 17/12/1974;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teano (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 45,
Parte II, Serie A, anno 2003);
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4) Dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in S. RI AP RE nella camera di consiglio del 9/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio