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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott. Pierluigi Panariello Consigliere alla pubblica udienza del giorno 15/01/2025, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d'udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.120 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato in data 16/07/2024 da: corrente in Orvieto (TR), con l'avv. Sergio Parte_1
D'Acuti, parte APPELLANTE contro
Controparte_1
corrente in Roma, parte APPELLATA avverso la sentenza n.259/2024, pubblicata il 05/06/2024, del Tribunale di
Terni, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
Il Tribunale di Terni, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta dalla società nei confronti dell' e della Parte_1 CP_1
società diretta ad accertare l'illegittimità della diffida ad CP_2
adempiere ricevuta in data 13 giugno 2021 con invito alla regolarizzazione della posizione contributiva n.8002773089, per il periodo 2015 – 2017, scaturente dal verbale di accertamento con il quale era stato contestato il mancato versamento di contributi previdenziali e assistenziali relativi a due
Contro lavoratori dipendenti della società in appalto alla il cui Parte_1
contratto era stato ritenuto fittizio dall'ente.
Il Tribunale, a conferma del provvedimento amministrativo dell' , CP_1
a seguito dell'istruttoria svolta, ha ritenuto sussistenti tutti gli indici sintomatici della non genuinità del contratto di appalto di servizi.
1 Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la società nei confronti dell' , lamentando, con il primo motivo, Parte_1 CP_1
l'erroneità della decisione laddove non ha tenuto conto della nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e degli atti ad esso presupposti e collegati, stante il decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art.25, comma 1, lett. a), d. lgs. n.46 del 1999.
Con il secondo motivo la società contesta il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, la quale, nel caso in esame, non sarebbe adeguata in quanto tutta fondata su continui richiami a norme e circolari.
Con il terzo motivo l'appellante censura la decisione in quanto derivata da un'errata ricostruzione dei fatti, frutto di un'istruttoria approssimativa.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, infine, la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il primo giudice stante l'errata applicazione del combinato disposto art.1655 c.c. e dell'art.29 d. lgs n.276 del 2003.
La ha, pertanto, concluso chiedendo che, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, la domanda venga accolta integralmente con il favore delle spese.
Nel processo di appello non è comparso e non si è costituito l' . CP_1
All'odierna udienza del 15/01/2025, la Corte, preso atto della mancata comparizione delle parti, ha pronunciato sentenza, con lettura del sotto riportato dispositivo.
Così sinteticamente riassunti i fatti del processo, l'appello va dichiarato improcedibile.
Il ricorso di appello non risulta essere stato notificato all' , il quale CP_1
non si è costituito e nemmeno è comparso in udienza.
Il Collegio rileva che la società appellante, pur comparsa alla prima udienza di discussione, durante la quale ha chiesto termine per la produzione del ricorso notificato, non è comparsa all'odierna udienza di rinvio, non documentando, quindi, l'intervenuta notifica del ricorso di appello.
In considerazione di quanto evidenziato, stante il difetto di notificazione del ricorso introduttivo del processo di secondo grado e della mancata comparizione, va emessa, ex art.348 c.p.c., pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Nessun provvedimento va emesso sulle spese processuali stante la
2 mancata costituzione della controparte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello promosso dalla società nei confronti Parte_1
dell' , avverso la sentenza n.259/2024, pubblicata il 05/06/2024, del CP_1
Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
A. Dichiara l'appello improcedibile;
B. Nulla sulle spese processuali;
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo alla società appellante dei presupposti processuali per il pagamento dell'integrazione del contributo unificato.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
3
La Corte d'Appello di Perugia sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott. Pierluigi Panariello Consigliere alla pubblica udienza del giorno 15/01/2025, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d'udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.120 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato in data 16/07/2024 da: corrente in Orvieto (TR), con l'avv. Sergio Parte_1
D'Acuti, parte APPELLANTE contro
Controparte_1
corrente in Roma, parte APPELLATA avverso la sentenza n.259/2024, pubblicata il 05/06/2024, del Tribunale di
Terni, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
Il Tribunale di Terni, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta dalla società nei confronti dell' e della Parte_1 CP_1
società diretta ad accertare l'illegittimità della diffida ad CP_2
adempiere ricevuta in data 13 giugno 2021 con invito alla regolarizzazione della posizione contributiva n.8002773089, per il periodo 2015 – 2017, scaturente dal verbale di accertamento con il quale era stato contestato il mancato versamento di contributi previdenziali e assistenziali relativi a due
Contro lavoratori dipendenti della società in appalto alla il cui Parte_1
contratto era stato ritenuto fittizio dall'ente.
Il Tribunale, a conferma del provvedimento amministrativo dell' , CP_1
a seguito dell'istruttoria svolta, ha ritenuto sussistenti tutti gli indici sintomatici della non genuinità del contratto di appalto di servizi.
1 Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la società nei confronti dell' , lamentando, con il primo motivo, Parte_1 CP_1
l'erroneità della decisione laddove non ha tenuto conto della nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e degli atti ad esso presupposti e collegati, stante il decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art.25, comma 1, lett. a), d. lgs. n.46 del 1999.
Con il secondo motivo la società contesta il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, la quale, nel caso in esame, non sarebbe adeguata in quanto tutta fondata su continui richiami a norme e circolari.
Con il terzo motivo l'appellante censura la decisione in quanto derivata da un'errata ricostruzione dei fatti, frutto di un'istruttoria approssimativa.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, infine, la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il primo giudice stante l'errata applicazione del combinato disposto art.1655 c.c. e dell'art.29 d. lgs n.276 del 2003.
La ha, pertanto, concluso chiedendo che, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, la domanda venga accolta integralmente con il favore delle spese.
Nel processo di appello non è comparso e non si è costituito l' . CP_1
All'odierna udienza del 15/01/2025, la Corte, preso atto della mancata comparizione delle parti, ha pronunciato sentenza, con lettura del sotto riportato dispositivo.
Così sinteticamente riassunti i fatti del processo, l'appello va dichiarato improcedibile.
Il ricorso di appello non risulta essere stato notificato all' , il quale CP_1
non si è costituito e nemmeno è comparso in udienza.
Il Collegio rileva che la società appellante, pur comparsa alla prima udienza di discussione, durante la quale ha chiesto termine per la produzione del ricorso notificato, non è comparsa all'odierna udienza di rinvio, non documentando, quindi, l'intervenuta notifica del ricorso di appello.
In considerazione di quanto evidenziato, stante il difetto di notificazione del ricorso introduttivo del processo di secondo grado e della mancata comparizione, va emessa, ex art.348 c.p.c., pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Nessun provvedimento va emesso sulle spese processuali stante la
2 mancata costituzione della controparte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello promosso dalla società nei confronti Parte_1
dell' , avverso la sentenza n.259/2024, pubblicata il 05/06/2024, del CP_1
Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
A. Dichiara l'appello improcedibile;
B. Nulla sulle spese processuali;
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo alla società appellante dei presupposti processuali per il pagamento dell'integrazione del contributo unificato.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
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