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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6136/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6136/2024 promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NAPOLEONI SARA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. CP_1
LOCCHI LORENA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Mario Formisano
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 12/07/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti, e nel procedimento n. 6136/2024 Parte_1 CP_1 hanno proposto un ricorso in data 12/07/2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Per_1 ato fuori dal matrimonio.
[...]
Gli originari accordi prevedevano di mantenere l'affido al Servizio Sociale del Comune di Corciano di (disposto dal Tribunale per i minorenni in data 05/03/2019 e Per_1 successivamente confermato in data 16/04/2020), con collocamento prevalente presso l'abitazione materna sita in Corciano (PG), via Giolitti. Quanto al regime di incontri con il padre stabilivano una frequentazione libera, previo accordo con la madre e comunque per almeno un fine settimana ogni due dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 18:30 quando sarà la madre a riprenderlo presso l'abitazione paterna.
Nel ricorso introduttivo le parti rappresentavano che nel 2017 era stato avviato d'ufficio un procedimento presso il Tribunale per i minorenni di Perugia a tutela del minore Per_1
causa delle difficoltà dei genitori di provvedere al figlio e del percorso terapeutico
[...] di disintossicazione del padre. In data 05/03/2019 il Tribunale per i minorenni disponeva l'affidamento del minore al Servizio Sociale del Comune di Corciano, con collocamento presso l'abitazione dei nonni materni unitamente alla madre, con possibilità per il padre di incontrare il figlio in modalità protetta secondo le modalità e i tempi ritenuti idonei dal Servizio Sociale affidatario e invito all'ente a inviare una relazione sull'andamento degli incontri entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento.
Le parti evidenziavano poi che durante il periodo di frequenza della comunità di recupero da parte del sig. padre e figlio si incontravano mediante visite organizzate CP_1 alle quali il minore veniva accompagnato dai nonni paterni.
Nel ricorso veniva precisato che allo stato attuale il padre ha terminato il proprio percorso di recupero, svolge un'attività lavorativa, è domiciliato presso i propri genitori ed è in cerca di una personale abitazione. L'originaria conflittualità tra i genitori si è sopita ed è stata svolta per entrambi anche una valutazione delle capacità genitoriali, nella quale è stata evidenziata l'adeguatezza di entrambi e la consapevolezza della madre del proprio ruolo genitoriale.
Quanto, invece, alla misura del contributo al mantenimento, le parti concordemente stabilivano che il padre avrebbe contribuito alle spese ordinarie del figlio corrispondendo alla madre euro 200,00 mensili e che entrambi i genitori avrebbero contribuito alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. In aggiunta la madre avrebbe potuto usufruire in via esclusiva dei contributi statali percepiti nell'interesse del figlio. In data 12/11/2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente dott.ssa Mariella Roberti per il giorno 05/12/2024. All'udienza la sig.ra Pt_1 dichiarava di convivere con il suo nuovo compagno e che il bambino era collocato
[...] presso l'abitazione dei nonni materni ma che, ogni tanto, dormiva con lei nella sua nuova casa. La madre proponeva quindi di collocare il minore presso di sé, affermando che lo stesso le avrebbe manifestato la volontà di vivere insieme a lei.
Il sig. riferiva di vedere il figlio ogni due settimane dal venerdì alla CP_1 domenica e, talvolta, anche durante la settimana, previo accordo con la sig.ra Ha Pt_1 affermato di essere d'accordo circa la richiesta della madre di collocare il minore presso di lei, purché sia mantenuto il regime di incontri descritto nel ricorso introduttivo.
Considerata la concorde volontà delle parti di prevedere il collocamento del minore presso la madre, fermo restando l'affido ai Servizi Sociali, il Presidente invitava i Servizi Sociali del comune di Corciano a depositare una relazione di aggiornamento dell'andamento familiare prima di adottare la sentenza, fissando nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 25/02/2025.
In data 06/02/2025 i Servizi Sociali del Comune di Corciano depositavano una relazione di aggiornamento del nucleo segnalando che dal novembre 2021 il padre veniva accompagnato dagli operatori della Comunità di recupero presso i locali dell'Oratorio di San Sisto (PG) per incontrare il minore e che, secondo l'operatrice, il sig. appariva Per_1 adeguato con il figlio che era contento di incontrarlo. Nel maggio 2022, dopo un'interruzione del sig. del percorso di recupero, lo stesso comunicava ai Servizi Per_1
Sociali l'ingresso presso un'altra comunità di Magione e chiedeva di poter rivedere il figlio almeno attraverso videochiamate. In accordo con la madre, i Servizi Sociali decidevano di riprendere le videochiamate tra padre e figlio con una frequenza settimanale, alla presenza dell'operatrice domiciliare e di un educatore della comunità e, successivamente, venivano organizzati anche degli incontri in presenza tra padre e minore sempre con il sostegno degli educatori per agevolare la ripresa dei loro rapporti.
La coppia da marzo 2023 a gennaio 2024 aderiva al programma P.I.P.P.I. proposto dal Servizio Sociale;
tuttavia, nel novembre 2024, dopo un viaggio familiare del quale il Servizio Sociale veniva a conoscenza in un secondo momento (e di cui i ricorrenti non hanno riferito nel corso della prima comparizione innanzi al Presidente), si riaccendeva la conflittualità tra le parti con conseguente progressivo allontanamento del padre dalla vita del figlio. La comunicazione tra i genitori ha subito un ulteriore peggioramento dopo che, il sig. per un reato commesso nell'anno 2018, ha dovuto scontare un mese di Per_1 detenzione e questo ha portato la sig.ra a perdere la fiducia riposta nell'ex compagno Pt_1
e nella di lui madre, decidendo di interrompere per un periodo la frequentazione del minore con i nonni paterni. I Servizi Sociali hanno rappresentato che, allo stato attuale, gli incontri tra padre e minore avvengono il venerdì pomeriggio alla presenza dell'operatrice domiciliare e due fine settimana al mese sempre presso l'abitazione paterna. Ciononostante, i genitori possono accordarsi liberamente riguardo altri giorni all'interno della settimana in cui il minore può incontrare il padre. Hanno proposto di considerare quindi la possibilità per di mantenere ancora attivo l'aiuto del Servizio di assistenza domiciliare per monitorare l'andamento familiare nell'interesse del minore.
All'udienza del 25/02/2025 innanzi al Presidente dott.ssa Teresa Giardino i difensori delle parti evidenziavano, anche a fronte della relazione dei Servizi Sociali, la congruità del collocamento del minore presso la nuova abitazione materna, fermo restando l'affidamento di al Servizio Sociale competente e il regime di incontri tra padre e figlio descritto nel ricorso.
In data 26/02/2025 è pervenuta all'Ufficio, ad integrazione della relazione dei Servizi Sociali di Corciano inviata in data 06/02/2025, la relazione inerente al percorso del sig. presso il Sert di Perugia. CP_1
La causa veniva quindi rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alla domanda, le condizioni originariamente previste nel ricorso introduttivo devono intendersi integrate dalle dichiarazioni rese dalle parti in occasione dell'udienza del del 25/02/2025 (sostanzialmente riproduttive di quelle rese all'udienza del 05/12/2024).
La domanda di regolamentazione della responsabilità genitoriale per come formulata e integrata successivamente dalle parti con riferimento al collocamento del minore presso la nuova abitazione materna può quindi essere omologata ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. in quanto non contrastante con l'interesse del minore.
Si osserva a riguardo che la situazione parentale è stata caratterizzata in passato da episodi di elevata conflittualità e da alcune difficoltà nella gestione del minore da parte di entrambi i genitori, anche in considerazione dei vari percorsi di recupero dalla condizione di tossicodipendenza del padre avviati nell'anno 2017 e terminati all'incirca nell'anno 2023. Tale situazione da un lato ha determinato il deteriorarsi dei rapporti affettivi tra le parti e, dall'altro, ha necessitato l'intervento d'ufficio del Tribunale per i Minorenni di Perugia e dei servizi sociali di Corciano (luogo di residenza della madre) incaricati di osservare l'andamento familiare a tutala del minore.
Il Tribunale per i Minorenni di Perugia in data 16/04/2020 ha confermato l'affidamento del minore ai Servizi Sociali con collocamento presso l'abitazione dei nonni materni unitamente alla madre, già disposto in data 05/03/2019. In occasione della nuova decisione, veniva chiesto al Servizio Sociale affidatario di monitorare la situazione del minore e del nucleo familiare e di inviare entro sei mesi una relazione sull'andamento familiare (non depositata nel presente procedimento).
Dalla relazione a cura dei Servizi Sociali di Corciano depositata in data 06/02/2025, in adempimento a quanto richiesto all'udienza del 05/12/2024, è emerso che il bambino ha sviluppato nel tempo un rapporto sereno con entrambi i genitori. Il minore è apparso contento di trascorrere del tempo anche con il padre che, pur con una frequenza di incontri minori rispetto alla madre, si è mostrato collaborativo e intenzionato a recuperare il suo rapporto con il figlio.
Nell'anno 2024, dopo il viaggio familiare organizzato dalla coppia all'oscuro dei Servizi Sociali, la conflittualità tra i genitori si è riaccesa e ciò ha influito negativamente sulla gestione del bambino e dei suoi incontri con il padre. Ciononostante, il continuo monitoraggio dei Servizi Sociali affidatari e la collaborazione materna hanno consentito di ristabilire un contatto continuativo tra padre e minore attraverso incontri infrasettimanali costanti presso la nuova abitazione paterna alla presenza degli operatori familiari che, ad oggi, hanno certamente favorito anche un riavvicinamento della coppia sotto il profilo della cura e della crescita del bambino.
Attualmente la sig.ra ha avviato una nuova convivenza con un compagno che ha Pt_1 instaurato un buon rapporto con e alla cui frequentazione il padre non si oppone.
In considerazione del progressivo riallineamento dei rapporti tra le parti e dell'esigenza del minore di mantenere un legame equilibrato e costante con entrambi i genitori, le parti hanno concordemente stabilito di prevedere il collocamento del bambino presso la nuova abitazione materna, mantenendo ferme le modalità di frequentazione di con il padre adottate fino ad oggi.
Peraltro, tale modalità di frequentazione padre-figlio non è stata segnalata come pregiudizievole per il sereno ed equilibrato sviluppo del minore neppure dal Servizio Sociale affidatario che nella relazione di aggiornamento della situazione familiare ha richiesto unicamente di mantenere attivo l'aiuto dell'assistenza domiciliare per monitorare meglio l'interazione tra i genitori per le questioni inerenti al minore.
Non sono emerse criticità neppure rispetto al collocamento del minore presso l'abitazione della madre: pare aver instaurato un sereno rapporto affettivo anche con il nuovo compagno della madre e, secondo quanto riferito da quest'ultima, pare che sia lo stesso bambino ad aver manifestato la volontà di vivere insieme a lei. Sul punto, va evidenziato che il collocamento del minore presso l'abitazione dei nonni materni unitamente alla madre disposto dal Tribunale per i minorenni di Perugia, traeva origine dal fatto che, all'epoca, la sig.ra coabitava con i genitori. Dalla lettura del decreto citato, infatti, non Pt_1 sono emerse questioni particolari tali da ritenere che la disposizione del collocamento del minore presso l'abitazione dei nonni materni fosse intesa nel senso di preferire la permanenza presso i nonni anziché presso la madre (qualora la stessa avesse già al tempo un'abitazione indipendente), poiché lo stesso Tribunale ha valorizzato la circostanza che la sig.ra fosse già impegnata in un processo di differenziazione e svincolo dalla Pt_1 famiglia d'origine finalizzato a intraprendere un progetto di vita autonomo e indipendente.
Per tali motivi si ritiene non contrario all'interesse del minore il suo collocamento presso l'abitazione materna, fermo restando l'affido ai Servizi Sociali che, proseguendo il percorso di monitoraggio del nucleo familiare e del bambino, avranno cura di verificare anche l'adeguatezza del nuovo collocamento presso l'abitazione materna, fornendo dettagli sul coinvolgimento del figlio nella vita di ciascun genitore, sull'attenzione prestata da entrambi alle sue esigenze e, infine, sulla continuità dei rapporti instaurati con lo stesso. Tali valutazioni dovranno necessariamente combinarsi con un attento monitoraggio sulla vita personale di entrambi i genitori, segnalando eventuali condizioni di disagio psicologico ed eventualmente proponendo alle parti l'avvio di percorsi personologici specifici, attenzionando le competenti autorità ove risulti necessario.
Allo stesso modo si ritiene rispondente all'interesse di anche il regime di incontri padre-figlio, anche alla luce di quanto positivamente riscontrato sia dai Servizi Sociali di Corciano che dal Sert di Perugia circa l'impegno e la collaborazione che il sig. sta Per_1 manifestando rispetto alla gestione del suo percorso di vita personale e parentale.
Rilevato quindi che, fermo restando l'affidamento del minore ai Servizi Sociali di Corciano, l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al collocamento e al mantenimento del figlio non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e Parte_1 in favore del figlio sia regolamentato secondo le CP_1 Per_1 condizioni di cui al ricorso depositato il 12/07/2024 come integrato dalle dichiarazioni rese dalle parti alle udienze del 05/12/2024 e del 25/02/2025, da intendersi integralmente riportate;
Nulla per spese.
Perugia, 27/02/2025. IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6136/2024 promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NAPOLEONI SARA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. CP_1
LOCCHI LORENA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Mario Formisano
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 12/07/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti, e nel procedimento n. 6136/2024 Parte_1 CP_1 hanno proposto un ricorso in data 12/07/2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Per_1 ato fuori dal matrimonio.
[...]
Gli originari accordi prevedevano di mantenere l'affido al Servizio Sociale del Comune di Corciano di (disposto dal Tribunale per i minorenni in data 05/03/2019 e Per_1 successivamente confermato in data 16/04/2020), con collocamento prevalente presso l'abitazione materna sita in Corciano (PG), via Giolitti. Quanto al regime di incontri con il padre stabilivano una frequentazione libera, previo accordo con la madre e comunque per almeno un fine settimana ogni due dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 18:30 quando sarà la madre a riprenderlo presso l'abitazione paterna.
Nel ricorso introduttivo le parti rappresentavano che nel 2017 era stato avviato d'ufficio un procedimento presso il Tribunale per i minorenni di Perugia a tutela del minore Per_1
causa delle difficoltà dei genitori di provvedere al figlio e del percorso terapeutico
[...] di disintossicazione del padre. In data 05/03/2019 il Tribunale per i minorenni disponeva l'affidamento del minore al Servizio Sociale del Comune di Corciano, con collocamento presso l'abitazione dei nonni materni unitamente alla madre, con possibilità per il padre di incontrare il figlio in modalità protetta secondo le modalità e i tempi ritenuti idonei dal Servizio Sociale affidatario e invito all'ente a inviare una relazione sull'andamento degli incontri entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento.
Le parti evidenziavano poi che durante il periodo di frequenza della comunità di recupero da parte del sig. padre e figlio si incontravano mediante visite organizzate CP_1 alle quali il minore veniva accompagnato dai nonni paterni.
Nel ricorso veniva precisato che allo stato attuale il padre ha terminato il proprio percorso di recupero, svolge un'attività lavorativa, è domiciliato presso i propri genitori ed è in cerca di una personale abitazione. L'originaria conflittualità tra i genitori si è sopita ed è stata svolta per entrambi anche una valutazione delle capacità genitoriali, nella quale è stata evidenziata l'adeguatezza di entrambi e la consapevolezza della madre del proprio ruolo genitoriale.
Quanto, invece, alla misura del contributo al mantenimento, le parti concordemente stabilivano che il padre avrebbe contribuito alle spese ordinarie del figlio corrispondendo alla madre euro 200,00 mensili e che entrambi i genitori avrebbero contribuito alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. In aggiunta la madre avrebbe potuto usufruire in via esclusiva dei contributi statali percepiti nell'interesse del figlio. In data 12/11/2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente dott.ssa Mariella Roberti per il giorno 05/12/2024. All'udienza la sig.ra Pt_1 dichiarava di convivere con il suo nuovo compagno e che il bambino era collocato
[...] presso l'abitazione dei nonni materni ma che, ogni tanto, dormiva con lei nella sua nuova casa. La madre proponeva quindi di collocare il minore presso di sé, affermando che lo stesso le avrebbe manifestato la volontà di vivere insieme a lei.
Il sig. riferiva di vedere il figlio ogni due settimane dal venerdì alla CP_1 domenica e, talvolta, anche durante la settimana, previo accordo con la sig.ra Ha Pt_1 affermato di essere d'accordo circa la richiesta della madre di collocare il minore presso di lei, purché sia mantenuto il regime di incontri descritto nel ricorso introduttivo.
Considerata la concorde volontà delle parti di prevedere il collocamento del minore presso la madre, fermo restando l'affido ai Servizi Sociali, il Presidente invitava i Servizi Sociali del comune di Corciano a depositare una relazione di aggiornamento dell'andamento familiare prima di adottare la sentenza, fissando nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 25/02/2025.
In data 06/02/2025 i Servizi Sociali del Comune di Corciano depositavano una relazione di aggiornamento del nucleo segnalando che dal novembre 2021 il padre veniva accompagnato dagli operatori della Comunità di recupero presso i locali dell'Oratorio di San Sisto (PG) per incontrare il minore e che, secondo l'operatrice, il sig. appariva Per_1 adeguato con il figlio che era contento di incontrarlo. Nel maggio 2022, dopo un'interruzione del sig. del percorso di recupero, lo stesso comunicava ai Servizi Per_1
Sociali l'ingresso presso un'altra comunità di Magione e chiedeva di poter rivedere il figlio almeno attraverso videochiamate. In accordo con la madre, i Servizi Sociali decidevano di riprendere le videochiamate tra padre e figlio con una frequenza settimanale, alla presenza dell'operatrice domiciliare e di un educatore della comunità e, successivamente, venivano organizzati anche degli incontri in presenza tra padre e minore sempre con il sostegno degli educatori per agevolare la ripresa dei loro rapporti.
La coppia da marzo 2023 a gennaio 2024 aderiva al programma P.I.P.P.I. proposto dal Servizio Sociale;
tuttavia, nel novembre 2024, dopo un viaggio familiare del quale il Servizio Sociale veniva a conoscenza in un secondo momento (e di cui i ricorrenti non hanno riferito nel corso della prima comparizione innanzi al Presidente), si riaccendeva la conflittualità tra le parti con conseguente progressivo allontanamento del padre dalla vita del figlio. La comunicazione tra i genitori ha subito un ulteriore peggioramento dopo che, il sig. per un reato commesso nell'anno 2018, ha dovuto scontare un mese di Per_1 detenzione e questo ha portato la sig.ra a perdere la fiducia riposta nell'ex compagno Pt_1
e nella di lui madre, decidendo di interrompere per un periodo la frequentazione del minore con i nonni paterni. I Servizi Sociali hanno rappresentato che, allo stato attuale, gli incontri tra padre e minore avvengono il venerdì pomeriggio alla presenza dell'operatrice domiciliare e due fine settimana al mese sempre presso l'abitazione paterna. Ciononostante, i genitori possono accordarsi liberamente riguardo altri giorni all'interno della settimana in cui il minore può incontrare il padre. Hanno proposto di considerare quindi la possibilità per di mantenere ancora attivo l'aiuto del Servizio di assistenza domiciliare per monitorare l'andamento familiare nell'interesse del minore.
All'udienza del 25/02/2025 innanzi al Presidente dott.ssa Teresa Giardino i difensori delle parti evidenziavano, anche a fronte della relazione dei Servizi Sociali, la congruità del collocamento del minore presso la nuova abitazione materna, fermo restando l'affidamento di al Servizio Sociale competente e il regime di incontri tra padre e figlio descritto nel ricorso.
In data 26/02/2025 è pervenuta all'Ufficio, ad integrazione della relazione dei Servizi Sociali di Corciano inviata in data 06/02/2025, la relazione inerente al percorso del sig. presso il Sert di Perugia. CP_1
La causa veniva quindi rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alla domanda, le condizioni originariamente previste nel ricorso introduttivo devono intendersi integrate dalle dichiarazioni rese dalle parti in occasione dell'udienza del del 25/02/2025 (sostanzialmente riproduttive di quelle rese all'udienza del 05/12/2024).
La domanda di regolamentazione della responsabilità genitoriale per come formulata e integrata successivamente dalle parti con riferimento al collocamento del minore presso la nuova abitazione materna può quindi essere omologata ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. in quanto non contrastante con l'interesse del minore.
Si osserva a riguardo che la situazione parentale è stata caratterizzata in passato da episodi di elevata conflittualità e da alcune difficoltà nella gestione del minore da parte di entrambi i genitori, anche in considerazione dei vari percorsi di recupero dalla condizione di tossicodipendenza del padre avviati nell'anno 2017 e terminati all'incirca nell'anno 2023. Tale situazione da un lato ha determinato il deteriorarsi dei rapporti affettivi tra le parti e, dall'altro, ha necessitato l'intervento d'ufficio del Tribunale per i Minorenni di Perugia e dei servizi sociali di Corciano (luogo di residenza della madre) incaricati di osservare l'andamento familiare a tutala del minore.
Il Tribunale per i Minorenni di Perugia in data 16/04/2020 ha confermato l'affidamento del minore ai Servizi Sociali con collocamento presso l'abitazione dei nonni materni unitamente alla madre, già disposto in data 05/03/2019. In occasione della nuova decisione, veniva chiesto al Servizio Sociale affidatario di monitorare la situazione del minore e del nucleo familiare e di inviare entro sei mesi una relazione sull'andamento familiare (non depositata nel presente procedimento).
Dalla relazione a cura dei Servizi Sociali di Corciano depositata in data 06/02/2025, in adempimento a quanto richiesto all'udienza del 05/12/2024, è emerso che il bambino ha sviluppato nel tempo un rapporto sereno con entrambi i genitori. Il minore è apparso contento di trascorrere del tempo anche con il padre che, pur con una frequenza di incontri minori rispetto alla madre, si è mostrato collaborativo e intenzionato a recuperare il suo rapporto con il figlio.
Nell'anno 2024, dopo il viaggio familiare organizzato dalla coppia all'oscuro dei Servizi Sociali, la conflittualità tra i genitori si è riaccesa e ciò ha influito negativamente sulla gestione del bambino e dei suoi incontri con il padre. Ciononostante, il continuo monitoraggio dei Servizi Sociali affidatari e la collaborazione materna hanno consentito di ristabilire un contatto continuativo tra padre e minore attraverso incontri infrasettimanali costanti presso la nuova abitazione paterna alla presenza degli operatori familiari che, ad oggi, hanno certamente favorito anche un riavvicinamento della coppia sotto il profilo della cura e della crescita del bambino.
Attualmente la sig.ra ha avviato una nuova convivenza con un compagno che ha Pt_1 instaurato un buon rapporto con e alla cui frequentazione il padre non si oppone.
In considerazione del progressivo riallineamento dei rapporti tra le parti e dell'esigenza del minore di mantenere un legame equilibrato e costante con entrambi i genitori, le parti hanno concordemente stabilito di prevedere il collocamento del bambino presso la nuova abitazione materna, mantenendo ferme le modalità di frequentazione di con il padre adottate fino ad oggi.
Peraltro, tale modalità di frequentazione padre-figlio non è stata segnalata come pregiudizievole per il sereno ed equilibrato sviluppo del minore neppure dal Servizio Sociale affidatario che nella relazione di aggiornamento della situazione familiare ha richiesto unicamente di mantenere attivo l'aiuto dell'assistenza domiciliare per monitorare meglio l'interazione tra i genitori per le questioni inerenti al minore.
Non sono emerse criticità neppure rispetto al collocamento del minore presso l'abitazione della madre: pare aver instaurato un sereno rapporto affettivo anche con il nuovo compagno della madre e, secondo quanto riferito da quest'ultima, pare che sia lo stesso bambino ad aver manifestato la volontà di vivere insieme a lei. Sul punto, va evidenziato che il collocamento del minore presso l'abitazione dei nonni materni unitamente alla madre disposto dal Tribunale per i minorenni di Perugia, traeva origine dal fatto che, all'epoca, la sig.ra coabitava con i genitori. Dalla lettura del decreto citato, infatti, non Pt_1 sono emerse questioni particolari tali da ritenere che la disposizione del collocamento del minore presso l'abitazione dei nonni materni fosse intesa nel senso di preferire la permanenza presso i nonni anziché presso la madre (qualora la stessa avesse già al tempo un'abitazione indipendente), poiché lo stesso Tribunale ha valorizzato la circostanza che la sig.ra fosse già impegnata in un processo di differenziazione e svincolo dalla Pt_1 famiglia d'origine finalizzato a intraprendere un progetto di vita autonomo e indipendente.
Per tali motivi si ritiene non contrario all'interesse del minore il suo collocamento presso l'abitazione materna, fermo restando l'affido ai Servizi Sociali che, proseguendo il percorso di monitoraggio del nucleo familiare e del bambino, avranno cura di verificare anche l'adeguatezza del nuovo collocamento presso l'abitazione materna, fornendo dettagli sul coinvolgimento del figlio nella vita di ciascun genitore, sull'attenzione prestata da entrambi alle sue esigenze e, infine, sulla continuità dei rapporti instaurati con lo stesso. Tali valutazioni dovranno necessariamente combinarsi con un attento monitoraggio sulla vita personale di entrambi i genitori, segnalando eventuali condizioni di disagio psicologico ed eventualmente proponendo alle parti l'avvio di percorsi personologici specifici, attenzionando le competenti autorità ove risulti necessario.
Allo stesso modo si ritiene rispondente all'interesse di anche il regime di incontri padre-figlio, anche alla luce di quanto positivamente riscontrato sia dai Servizi Sociali di Corciano che dal Sert di Perugia circa l'impegno e la collaborazione che il sig. sta Per_1 manifestando rispetto alla gestione del suo percorso di vita personale e parentale.
Rilevato quindi che, fermo restando l'affidamento del minore ai Servizi Sociali di Corciano, l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al collocamento e al mantenimento del figlio non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e Parte_1 in favore del figlio sia regolamentato secondo le CP_1 Per_1 condizioni di cui al ricorso depositato il 12/07/2024 come integrato dalle dichiarazioni rese dalle parti alle udienze del 05/12/2024 e del 25/02/2025, da intendersi integralmente riportate;
Nulla per spese.
Perugia, 27/02/2025. IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino