TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1995/2019
Successivamente alle ore 15.15, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del Giudice Maurizio Rago pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1995/2019 R.G.;
promossa da:
nato a [...], il [...], (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di C.F._1
citazione, dall'avv. Maria Antonietta Lorenzano, successivamente sostituita dall'avv.
Antonio Poleo, giusta procura rilasciata in calce all'atto di costituzione, depositato in data
13.10.2022, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Crotone alla Via Assisi n.
32;
ATTORE
contro nato a [...] il [...], (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Proto, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domicilio presso il suo studio sito in Crotone alla
Via S. Paternostro, pal. Parte_2
CONVENUTO
1 nonché
, in persona del suo amministratore l.r.p.t., con sede in Crotone, Controparte_2
alla Via Pasquale Zito scala A.
CONVENUTO CONTUMACE
e nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente CP_3 C.F._3
alla Via Cina n. 4.
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, esponeva che: - con Parte_1 ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., depositato in data 19.04.2018, i signori
, e adivano l'intestata autorità Controparte_4 Controparte_5 Parte_1
giudiziaria adducendo in fatto di essere proprietari, in virtù di atto a rogito del notaro dott. del 21/12/2016, di un vano scantinato sito in Crotone alla via Corrado Alvaro Persona_1
snc, facente parte del - il locale era ubicato al piano inferiore Controparte_2
rispetto all'unità immobiliare di proprietà del signor , condotto in fitto da Controparte_1
esercente attività di piscicoltura, e che in esso confluivano lungo il solaio CP_6 tubazioni collegate alle vasche d'acqua contenute nel locale del signor adibito a CP_1
pescheria; - dalle predette tubazioni si erano periodicamente propagate, a intervalli di tempo distanziati, dapprima nel 2016 e successivamente nel 2018 ingenti infiltrazioni di portata tale creare delle vere pozzanghere sul pavimento interno della proprietà dei , Pt_1 cagionando danni irreversibili all'intonaco dei locali con iniziale rigonfiamento, distacco, formazione di muffe e pulvirenti sparse pressoché ovunque e non risparmiando la mobilia, i quadri e quanto riposto nello scantinato;
- con ordinanza del 25.07.2019, emessa a definizione del procedimento cautelare, il giudice, nella persona della dott.ssa Valentina
Tumedei, così statuiva: “(…omissis...)- le parti resistenti non hanno negato la verificazione del fenomeno infiltrativo ed hanno dimostrato di essersi attivate per indagare l'origine e la
2 causa dei bagnamenti, si ritiene che il diritto di cui parte ricorrente invoca tutela non sia, nelle more del giudizio ordinario, esposto ad alcun pericolo attuale, imminente ed irreparabile atteso, che dalla CTU tecnica eseguita dal geom. , è Persona_2
emerso che la situazione dannosa lamentata da parte ricorrente è cessata poiché il vano oggetto di causa non è più interessato dalle infiltrazioni d'acqua avendo CP_1
riparato la tubatura da cui si originavano i bagnamenti;
rigetta il ricorso;
[...]
condanna , , e Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida, Parte_3
a favore del e di , ma con Controparte_2 Controparte_1 distrazione a favore dei difensori dichiaratosi antistatari ex art. 93 cod. proc. civ., in €
1.899,00 ciascuno per compensi oltre IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte ricorrente e di parte interveniente”; - parte attorea nel presente giudizio di merito, riportandosi tutte le eccezioni deduzioni e difese svolte nel procedimento ex art. 700 c.p.c., chiedeva, nella qualità di comproprietario, la condanna del convenuto sig. al ripristino dei danni lamentati;
chiedeva Controparte_1
altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle infiltrazioni subite, oltre interessi e rivalutazione;
chiedeva, infine, la riforma dell'ordinanza resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c., limitatamente al capo del provvedimento con cui si statuiva la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 13.10.2022, si costituiva in giudizio l'avv.
Antonio Poleo, quale nuovo difensore di parte attorea, riportandosi alle domande, eccezioni e conclusioni già formulate nell'atto di citazione.
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.12.2019, si costituiva in giudizio , il quale, in via preliminare, formulava istanza di chiamata in Controparte_1
causa del terzo , evidenziando che l'immobile soprastante a quello oggetto di CP_7
infiltrazioni era condotto in locazione dal sig. , il quale vi esercitava attività CP_3
commerciale di rivendita di prodotti ittici;
deduceva l'assenza di responsabilità del convenuto, proprietario dell'immobile soprastante, in quanto le cause dei danni lamentati erano attribuibili alla “rottura della piletta di scarico della cella frigo”, come accertato dal
CTP ing. - rilevava che la cella frigo era stata realizzata dallo stesso Persona_3
conduttore dell'immobile, esternamente agli impianti esistenti, per l'esercizio della propria attività; osservava a che, anche in caso di accertata responsabilità del convenuto locatore,
l'unico danno risarcibile era quello relativo al ripristino delle strutture eventualmente
3 danneggiate, essendo qualsiasi ulteriore voce di danno e/o aggravamento dello stesso riconducibile a responsabilità del medesimo attore e dei comproprietari dell'immobile danneggiato;
chiedeva il rigetto della domanda attorea;
in subordine, la condanna del terzo chiamato a manlevare il convenuto da ogni eventuale somma dovuta a titolo CP_3 di risarcimento e spese legali verso l'attore.
3.
Con provvedimento, reso in data 30.01.2020, il giudice autorizzava la chiamata in causa di
. CP_3
4.
Nonostante ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano il convenuto
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e il terzo chiamato , e, CP_2 CP_3 pertanto, all'udienza del 17.03.2021 ne veniva dichiarata la contumacia.
5.
Ritenuta l'inammissibilità della prova orale richiesta da parte attorea, acquisito il fascicolo relativo al procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., espletata CTU, la causa viene decisa in data odierna a mente dell'art. 281 sexies c.p.c.
6.
La domanda attorea merita accoglimento per quanto di ragione.
L'art. 1117 n. 3 c.c. stabilisce che gli impianti (idrici, fognari, di riscaldamento, ecc) sono di proprietà comune fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La responsabilità del proprietario di un immobile per i danni da infiltrazioni di acqua causati all'appartamento sottostante è inquadrabile nell'ambito dell'art. 2051 c.c. e ha natura oggettiva, fondandosi unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, senza necessità di provare la colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito, inteso come fatto imprevedibile e non altrimenti impedibile, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale esclusiva o concorrente del danneggiato o di un terzo, purché caratterizzata da colpa ex art. 1227 c.c. e da oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento dannoso. Il proprietario dell'immobile è presunto custode dello stesso e, in quanto tale, è permanentemente investito delle relative potestà di gestione, anche nel caso di utilizzo dell'immobile da parte di terzi, poiché la titolarità del diritto di proprietà non è incompatibile con l'obbligo di custodia ma normalmente lo comprende. La responsabilità del proprietario-custode sussiste anche quando il danno dipende
4 dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso, come nel caso di infiltrazioni
d'acqua da un immobile all'altro, e non viene meno per il solo fatto che l'immobile sia utilizzato da terzi, essendo necessario che la condotta di questi ultimi integri gli estremi del caso fortuito per la sua imprevedibilità e non impedibilità con l'ordinaria diligenza richiesta al custode” (cfr. ex plurimis Cass. n. 6756/2024).
Nel caso in esame la sussistenza dell'evento dannoso subito dall'attore non è oggetto di contestazione.
Nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. 910/2018 R.G., il nominato c.t.u., geom. , ha verificato che il vano seminterrato di proprietà attorea è stato Persona_2 interessato da ingenti infiltrazioni d'acqua provenienti dalla tubazione del locale sovrastante di proprietà del sig. , adibito ad attività commerciale (pescheria). Controparte_1
Il CTU ha riferito che al momento dell'ultimo sopralluogo, avvenuto il 26 febbraio 2019, non erano più presenti fenomeni di bagnamento, essendo rimasto solo il degrado del locale di proprietà attorea, come evincibile dalle foto allegate alla relazione di consulenza tecnica.
L'ausiliario del giudice ha affermato che “così come constatato dal rapporto dei Vigili del
Fuoco, è evidente che il vano è stato interessato dalle infiltrazioni di acqua ma, cessati con la riparazione della tubatura esistente nel locale sovrastante. Infatti, ad oggi, non sono presenti fenomeni di bagnamento e il vano oggetto di causa risulta asciutto con presenza di muffa. Non è necessario indicare le opere per porre rimedio all'infiltrazioni d'acqua in quanto il proprietario ha ripristinato lo stato dei luoghi con la riparazione della tubatura”
(cfr. pag. 7, 8 relazione di consulenza tecnica).
Inoltre, in risposta alle osservazioni del CTP di parte attorea, il consulente tecnico d''ufficio ha chiarito che “ la parte costituita, proprietaria del locale sovrastante, ha riparato il danno provocato dalla rottura di una tubazione che passa attraverso il solaio del locale di proprietà attorea” ( cfr. pag. 8 relazione di consulenza tecnica).
Il CTU, geom. , nominato nel presente giudizio, ha osservato che “ Persona_4
l'immobile in questione risulta totalmente interrato, senza un minimo di areazione, ed al momento del sopralluogo risulta completamente vuoto;
da una prima visione dei luoghi,
l'infiltrazione sul soffitto dell'immobile, già accertata è dovuta alla rottura di una tubazione già riparata;
infatti sono stati eseguiti dei fori sul soffitto al fine di svuotare l'acqua dal solaio, composto da travetti prefabbricati e laterizi;
l'infiltrazione si è propagata per circa
55 mq e risultano proprio in corrispondenza del locale superiore adibito a pescheria;
la parte compromessa da infiltrazioni ormai in fase di asciugatura, necessita comunque di un ulteriore, tempo che può essere ridotto facendo arieggiare il locale, in modo da far
5 “respirare” gli ambienti e favorirne una rapida asciugatura, al momento del sopralluogo non si nota nessuna particolare forma di muffa;
Il consulente ha concluso affermando che “ ad asciugatura avvenuta per il ripristino dello stato dei luoghi è necessario eseguire la rimozione del secondo strato di intonaco, rifacimento dello stesso, possibilmente con rasante a base di bentonite;
e successiva tinteggiatura delle parti danneggiate” ( cfr. pag. 2 relazione di consulenza tecnica).
Risulta, pertanto, adeguatamente provato il rapporto causale tra la cosa ed il danno lamentato.
Il danno risulta provocato dalla rottura di una tubazione che passa attraverso il solaio del locale di proprietà dell'attore.
Non risulta in alcun modo provato che le infiltrazioni siano derivate da una cella frigo, realizzata dal conduttore dell'immobile esternamente agli impianti esistenti e nella sua esclusiva disponibilità, come genericamente prospettato dal convenuto . Controparte_1
Inoltre, non è dimostrato che i danni cagionati dalle infiltrazioni, lamentate da parte attorea, siano stati integralmente risarciti dal convenuto, non potendosi attribuire alla CP_2
documentazione prodotta dal convenuto (dichiarazione del 15.12.2023), in assenza di ulteriori elementi, valore probatorio in ordine al pagamento della pretesa risarcitoria.
Ne consegue che non sussistono i presupposti per ritenere cessata la materia del contendere.
Va perciò disposta la condanna del convenuto alla realizzazione delle opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni, come da consulenza tecnica depositata nel presente giudizio.
7.
La richiesta di risarcimento del danno esistenziale, non può trovare accoglimento.
Non risultano, infatti, acquisiti in atti positivi elementi di riscontro in relazione ai fatti costitutivi del danno lamentato e del rapporto causale con le lamentate infiltrazioni.
Come si evince dall'art. 2 Cost., il danno non patrimoniale va inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi di ingiusta lesione di un valore inerente alla persona umana, costituzionalmente protetto, dalla quale conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, onde esso non si identifica e non si esaurisce nel danno morale soggettivo ma comprende altresì il pregiudizio che dalla lesione di un diritto costituzionalmente garantito si riflette sulla vita di relazione del soggetto interessato (Cass.
n. 19354/2005).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno esistenziale in sé considerato non possa considerarsi esistente, essendo invece risarcibile le lesioni di specifici valori
6 costituzionalmente protetti, le quali però non presuppongono l'esistenza di un danno in re ipsa ma richiedono la prova di un pregiudizio costituito dalla privazione o diminuzione di un valore personale per effetto della condotta dell'agente, cui commisurare il risarcimento
(Cass. n. 14488/2004).
Il danno non può ritenersi “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite (sent. n. 26972/2008), secondo il quale ai fini risarcitori rileva il danno conseguenza, che deve essere allegato e provato (cfr.
Cass. n. 13071/2018; Cass. n. 15111/2013).
Pertanto, non ogni turbamento della dimensione esistenziale od ogni indebolimento del diritto della persona sia tale da intaccarne lo spessore di inviolabilità, che va, ovviamente, rinvenuto nei soli casi in cui il fatto lesivo sia stato effettivamente di portata tale da alterare in maniera significativa la sfera di libera autodeterminazione dell'individuo.
Tale ipotesi va esclusa con riguardo ai disagi lamentati da parte attorea, anche in considerazione della destinazione d'uso dell'immobile e della modestia dei danni arrecati al locale di parte attorea.
8.
Va rigettata anche l'ulteriore istanza risarcitoria relativa ai danni patrimoniali (arredi, quadri, libri..) subiti in conseguenza delle infiltrazioni, in quanto privi di qualsiasi riscontro probatorio.
Uno dei principi generali che disciplinano il processo civile è rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice.
Nel caso di specie i danni lamentati non sono in alcun modo provati neppure attraverso elementi presuntivi.
E' evidente che il Giudice non può sopperire d'ufficio alla carenza assertiva e probatoria, in cui è incorsa parte attrice, neppure mediante una consulenza tecnica d'ufficio, che assumerebbe evidente carattere esplorativo, specie in un processo ove vige il principio dispositivo, rappresentato dal noto brocardo “iudex iuxta alligata et probata iudicare debet”.
9.
Infine, appare del tutto inammissibile la richiesta di revoca del provvedimento, reso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in relazione alla statuizione relativa alle spese processuali in assenza di sopravvenienze che impongano un riesame nel merito del provvedimento.
10.
7 Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nulla va disposto nei confronti del convenuto e del terzo Controparte_2
chiamato in causa , atteso il mancato svolgimento di attività difensiva. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Crotone, in composizione monocratica, per tutto quanto sopra esposto, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto CP_1
al ripristino dello stato dei luoghi attraverso l'esecuzione dei lavori (la
[...]
rimozione del secondo strato di intonaco, rifacimento dello stesso, possibilmente con rasante a base di bentonite e successiva tinteggiatura delle parti danneggiate”), come descritti nella relazione di consulenza tecnica a firma del geom. (pag. Persona_4
2), depositata nel presente procedimento;
- rigetta le ulteriori istanze risarcitorie formulate da parte attorea;
- condanna il convenuto alla rifusione delle competenze processuali Controparte_1 del presente giudizio, che liquida in favore di parte attorea, in complessivi € 1.540,00, di cui euro 1.276,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfetario 15%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c.;
- nulla per le spese nei confronti dei convenuti e del terzo Controparte_2
chiamato , non costituiti in giudizio;
CP_3
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, come Controparte_1
da separato decreto di liquidazione.
Così deciso in Crotone, il 23.05.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
8
Successivamente alle ore 15.15, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del Giudice Maurizio Rago pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1995/2019 R.G.;
promossa da:
nato a [...], il [...], (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di C.F._1
citazione, dall'avv. Maria Antonietta Lorenzano, successivamente sostituita dall'avv.
Antonio Poleo, giusta procura rilasciata in calce all'atto di costituzione, depositato in data
13.10.2022, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Crotone alla Via Assisi n.
32;
ATTORE
contro nato a [...] il [...], (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Proto, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domicilio presso il suo studio sito in Crotone alla
Via S. Paternostro, pal. Parte_2
CONVENUTO
1 nonché
, in persona del suo amministratore l.r.p.t., con sede in Crotone, Controparte_2
alla Via Pasquale Zito scala A.
CONVENUTO CONTUMACE
e nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente CP_3 C.F._3
alla Via Cina n. 4.
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, esponeva che: - con Parte_1 ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., depositato in data 19.04.2018, i signori
, e adivano l'intestata autorità Controparte_4 Controparte_5 Parte_1
giudiziaria adducendo in fatto di essere proprietari, in virtù di atto a rogito del notaro dott. del 21/12/2016, di un vano scantinato sito in Crotone alla via Corrado Alvaro Persona_1
snc, facente parte del - il locale era ubicato al piano inferiore Controparte_2
rispetto all'unità immobiliare di proprietà del signor , condotto in fitto da Controparte_1
esercente attività di piscicoltura, e che in esso confluivano lungo il solaio CP_6 tubazioni collegate alle vasche d'acqua contenute nel locale del signor adibito a CP_1
pescheria; - dalle predette tubazioni si erano periodicamente propagate, a intervalli di tempo distanziati, dapprima nel 2016 e successivamente nel 2018 ingenti infiltrazioni di portata tale creare delle vere pozzanghere sul pavimento interno della proprietà dei , Pt_1 cagionando danni irreversibili all'intonaco dei locali con iniziale rigonfiamento, distacco, formazione di muffe e pulvirenti sparse pressoché ovunque e non risparmiando la mobilia, i quadri e quanto riposto nello scantinato;
- con ordinanza del 25.07.2019, emessa a definizione del procedimento cautelare, il giudice, nella persona della dott.ssa Valentina
Tumedei, così statuiva: “(…omissis...)- le parti resistenti non hanno negato la verificazione del fenomeno infiltrativo ed hanno dimostrato di essersi attivate per indagare l'origine e la
2 causa dei bagnamenti, si ritiene che il diritto di cui parte ricorrente invoca tutela non sia, nelle more del giudizio ordinario, esposto ad alcun pericolo attuale, imminente ed irreparabile atteso, che dalla CTU tecnica eseguita dal geom. , è Persona_2
emerso che la situazione dannosa lamentata da parte ricorrente è cessata poiché il vano oggetto di causa non è più interessato dalle infiltrazioni d'acqua avendo CP_1
riparato la tubatura da cui si originavano i bagnamenti;
rigetta il ricorso;
[...]
condanna , , e Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida, Parte_3
a favore del e di , ma con Controparte_2 Controparte_1 distrazione a favore dei difensori dichiaratosi antistatari ex art. 93 cod. proc. civ., in €
1.899,00 ciascuno per compensi oltre IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte ricorrente e di parte interveniente”; - parte attorea nel presente giudizio di merito, riportandosi tutte le eccezioni deduzioni e difese svolte nel procedimento ex art. 700 c.p.c., chiedeva, nella qualità di comproprietario, la condanna del convenuto sig. al ripristino dei danni lamentati;
chiedeva Controparte_1
altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle infiltrazioni subite, oltre interessi e rivalutazione;
chiedeva, infine, la riforma dell'ordinanza resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c., limitatamente al capo del provvedimento con cui si statuiva la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 13.10.2022, si costituiva in giudizio l'avv.
Antonio Poleo, quale nuovo difensore di parte attorea, riportandosi alle domande, eccezioni e conclusioni già formulate nell'atto di citazione.
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.12.2019, si costituiva in giudizio , il quale, in via preliminare, formulava istanza di chiamata in Controparte_1
causa del terzo , evidenziando che l'immobile soprastante a quello oggetto di CP_7
infiltrazioni era condotto in locazione dal sig. , il quale vi esercitava attività CP_3
commerciale di rivendita di prodotti ittici;
deduceva l'assenza di responsabilità del convenuto, proprietario dell'immobile soprastante, in quanto le cause dei danni lamentati erano attribuibili alla “rottura della piletta di scarico della cella frigo”, come accertato dal
CTP ing. - rilevava che la cella frigo era stata realizzata dallo stesso Persona_3
conduttore dell'immobile, esternamente agli impianti esistenti, per l'esercizio della propria attività; osservava a che, anche in caso di accertata responsabilità del convenuto locatore,
l'unico danno risarcibile era quello relativo al ripristino delle strutture eventualmente
3 danneggiate, essendo qualsiasi ulteriore voce di danno e/o aggravamento dello stesso riconducibile a responsabilità del medesimo attore e dei comproprietari dell'immobile danneggiato;
chiedeva il rigetto della domanda attorea;
in subordine, la condanna del terzo chiamato a manlevare il convenuto da ogni eventuale somma dovuta a titolo CP_3 di risarcimento e spese legali verso l'attore.
3.
Con provvedimento, reso in data 30.01.2020, il giudice autorizzava la chiamata in causa di
. CP_3
4.
Nonostante ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano il convenuto
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e il terzo chiamato , e, CP_2 CP_3 pertanto, all'udienza del 17.03.2021 ne veniva dichiarata la contumacia.
5.
Ritenuta l'inammissibilità della prova orale richiesta da parte attorea, acquisito il fascicolo relativo al procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., espletata CTU, la causa viene decisa in data odierna a mente dell'art. 281 sexies c.p.c.
6.
La domanda attorea merita accoglimento per quanto di ragione.
L'art. 1117 n. 3 c.c. stabilisce che gli impianti (idrici, fognari, di riscaldamento, ecc) sono di proprietà comune fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La responsabilità del proprietario di un immobile per i danni da infiltrazioni di acqua causati all'appartamento sottostante è inquadrabile nell'ambito dell'art. 2051 c.c. e ha natura oggettiva, fondandosi unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, senza necessità di provare la colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito, inteso come fatto imprevedibile e non altrimenti impedibile, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale esclusiva o concorrente del danneggiato o di un terzo, purché caratterizzata da colpa ex art. 1227 c.c. e da oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento dannoso. Il proprietario dell'immobile è presunto custode dello stesso e, in quanto tale, è permanentemente investito delle relative potestà di gestione, anche nel caso di utilizzo dell'immobile da parte di terzi, poiché la titolarità del diritto di proprietà non è incompatibile con l'obbligo di custodia ma normalmente lo comprende. La responsabilità del proprietario-custode sussiste anche quando il danno dipende
4 dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso, come nel caso di infiltrazioni
d'acqua da un immobile all'altro, e non viene meno per il solo fatto che l'immobile sia utilizzato da terzi, essendo necessario che la condotta di questi ultimi integri gli estremi del caso fortuito per la sua imprevedibilità e non impedibilità con l'ordinaria diligenza richiesta al custode” (cfr. ex plurimis Cass. n. 6756/2024).
Nel caso in esame la sussistenza dell'evento dannoso subito dall'attore non è oggetto di contestazione.
Nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. 910/2018 R.G., il nominato c.t.u., geom. , ha verificato che il vano seminterrato di proprietà attorea è stato Persona_2 interessato da ingenti infiltrazioni d'acqua provenienti dalla tubazione del locale sovrastante di proprietà del sig. , adibito ad attività commerciale (pescheria). Controparte_1
Il CTU ha riferito che al momento dell'ultimo sopralluogo, avvenuto il 26 febbraio 2019, non erano più presenti fenomeni di bagnamento, essendo rimasto solo il degrado del locale di proprietà attorea, come evincibile dalle foto allegate alla relazione di consulenza tecnica.
L'ausiliario del giudice ha affermato che “così come constatato dal rapporto dei Vigili del
Fuoco, è evidente che il vano è stato interessato dalle infiltrazioni di acqua ma, cessati con la riparazione della tubatura esistente nel locale sovrastante. Infatti, ad oggi, non sono presenti fenomeni di bagnamento e il vano oggetto di causa risulta asciutto con presenza di muffa. Non è necessario indicare le opere per porre rimedio all'infiltrazioni d'acqua in quanto il proprietario ha ripristinato lo stato dei luoghi con la riparazione della tubatura”
(cfr. pag. 7, 8 relazione di consulenza tecnica).
Inoltre, in risposta alle osservazioni del CTP di parte attorea, il consulente tecnico d''ufficio ha chiarito che “ la parte costituita, proprietaria del locale sovrastante, ha riparato il danno provocato dalla rottura di una tubazione che passa attraverso il solaio del locale di proprietà attorea” ( cfr. pag. 8 relazione di consulenza tecnica).
Il CTU, geom. , nominato nel presente giudizio, ha osservato che “ Persona_4
l'immobile in questione risulta totalmente interrato, senza un minimo di areazione, ed al momento del sopralluogo risulta completamente vuoto;
da una prima visione dei luoghi,
l'infiltrazione sul soffitto dell'immobile, già accertata è dovuta alla rottura di una tubazione già riparata;
infatti sono stati eseguiti dei fori sul soffitto al fine di svuotare l'acqua dal solaio, composto da travetti prefabbricati e laterizi;
l'infiltrazione si è propagata per circa
55 mq e risultano proprio in corrispondenza del locale superiore adibito a pescheria;
la parte compromessa da infiltrazioni ormai in fase di asciugatura, necessita comunque di un ulteriore, tempo che può essere ridotto facendo arieggiare il locale, in modo da far
5 “respirare” gli ambienti e favorirne una rapida asciugatura, al momento del sopralluogo non si nota nessuna particolare forma di muffa;
Il consulente ha concluso affermando che “ ad asciugatura avvenuta per il ripristino dello stato dei luoghi è necessario eseguire la rimozione del secondo strato di intonaco, rifacimento dello stesso, possibilmente con rasante a base di bentonite;
e successiva tinteggiatura delle parti danneggiate” ( cfr. pag. 2 relazione di consulenza tecnica).
Risulta, pertanto, adeguatamente provato il rapporto causale tra la cosa ed il danno lamentato.
Il danno risulta provocato dalla rottura di una tubazione che passa attraverso il solaio del locale di proprietà dell'attore.
Non risulta in alcun modo provato che le infiltrazioni siano derivate da una cella frigo, realizzata dal conduttore dell'immobile esternamente agli impianti esistenti e nella sua esclusiva disponibilità, come genericamente prospettato dal convenuto . Controparte_1
Inoltre, non è dimostrato che i danni cagionati dalle infiltrazioni, lamentate da parte attorea, siano stati integralmente risarciti dal convenuto, non potendosi attribuire alla CP_2
documentazione prodotta dal convenuto (dichiarazione del 15.12.2023), in assenza di ulteriori elementi, valore probatorio in ordine al pagamento della pretesa risarcitoria.
Ne consegue che non sussistono i presupposti per ritenere cessata la materia del contendere.
Va perciò disposta la condanna del convenuto alla realizzazione delle opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni, come da consulenza tecnica depositata nel presente giudizio.
7.
La richiesta di risarcimento del danno esistenziale, non può trovare accoglimento.
Non risultano, infatti, acquisiti in atti positivi elementi di riscontro in relazione ai fatti costitutivi del danno lamentato e del rapporto causale con le lamentate infiltrazioni.
Come si evince dall'art. 2 Cost., il danno non patrimoniale va inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi di ingiusta lesione di un valore inerente alla persona umana, costituzionalmente protetto, dalla quale conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, onde esso non si identifica e non si esaurisce nel danno morale soggettivo ma comprende altresì il pregiudizio che dalla lesione di un diritto costituzionalmente garantito si riflette sulla vita di relazione del soggetto interessato (Cass.
n. 19354/2005).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno esistenziale in sé considerato non possa considerarsi esistente, essendo invece risarcibile le lesioni di specifici valori
6 costituzionalmente protetti, le quali però non presuppongono l'esistenza di un danno in re ipsa ma richiedono la prova di un pregiudizio costituito dalla privazione o diminuzione di un valore personale per effetto della condotta dell'agente, cui commisurare il risarcimento
(Cass. n. 14488/2004).
Il danno non può ritenersi “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite (sent. n. 26972/2008), secondo il quale ai fini risarcitori rileva il danno conseguenza, che deve essere allegato e provato (cfr.
Cass. n. 13071/2018; Cass. n. 15111/2013).
Pertanto, non ogni turbamento della dimensione esistenziale od ogni indebolimento del diritto della persona sia tale da intaccarne lo spessore di inviolabilità, che va, ovviamente, rinvenuto nei soli casi in cui il fatto lesivo sia stato effettivamente di portata tale da alterare in maniera significativa la sfera di libera autodeterminazione dell'individuo.
Tale ipotesi va esclusa con riguardo ai disagi lamentati da parte attorea, anche in considerazione della destinazione d'uso dell'immobile e della modestia dei danni arrecati al locale di parte attorea.
8.
Va rigettata anche l'ulteriore istanza risarcitoria relativa ai danni patrimoniali (arredi, quadri, libri..) subiti in conseguenza delle infiltrazioni, in quanto privi di qualsiasi riscontro probatorio.
Uno dei principi generali che disciplinano il processo civile è rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice.
Nel caso di specie i danni lamentati non sono in alcun modo provati neppure attraverso elementi presuntivi.
E' evidente che il Giudice non può sopperire d'ufficio alla carenza assertiva e probatoria, in cui è incorsa parte attrice, neppure mediante una consulenza tecnica d'ufficio, che assumerebbe evidente carattere esplorativo, specie in un processo ove vige il principio dispositivo, rappresentato dal noto brocardo “iudex iuxta alligata et probata iudicare debet”.
9.
Infine, appare del tutto inammissibile la richiesta di revoca del provvedimento, reso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in relazione alla statuizione relativa alle spese processuali in assenza di sopravvenienze che impongano un riesame nel merito del provvedimento.
10.
7 Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nulla va disposto nei confronti del convenuto e del terzo Controparte_2
chiamato in causa , atteso il mancato svolgimento di attività difensiva. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Crotone, in composizione monocratica, per tutto quanto sopra esposto, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto CP_1
al ripristino dello stato dei luoghi attraverso l'esecuzione dei lavori (la
[...]
rimozione del secondo strato di intonaco, rifacimento dello stesso, possibilmente con rasante a base di bentonite e successiva tinteggiatura delle parti danneggiate”), come descritti nella relazione di consulenza tecnica a firma del geom. (pag. Persona_4
2), depositata nel presente procedimento;
- rigetta le ulteriori istanze risarcitorie formulate da parte attorea;
- condanna il convenuto alla rifusione delle competenze processuali Controparte_1 del presente giudizio, che liquida in favore di parte attorea, in complessivi € 1.540,00, di cui euro 1.276,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfetario 15%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c.;
- nulla per le spese nei confronti dei convenuti e del terzo Controparte_2
chiamato , non costituiti in giudizio;
CP_3
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, come Controparte_1
da separato decreto di liquidazione.
Così deciso in Crotone, il 23.05.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
8