Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
01224 /02 LA CORTE SUPREMAUI SEZ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Giovanni Consigliere LOSAVIO R.G.N.03371/99 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Cron. 3034 Dott. Gabriella Maria LUCCIOLI Consigliere Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. 364 ha pronunciato la seguente: OGGETT graz ione- espulsione Sentenza sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CA LL, elettivamente domiciliato in Roma, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio via Cicerone 49, presso l'avv. Antonio Bernardini, IL SOLE 24 ORE dal Sig. rappresentato e difeso dall'avv. Torquato Sartori delper diritti 1.55 30 GEN 2002 i! foro di Camerino, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente
contro
LA IM MEBORA COSTRUZIONI s.r.l. intimato - e contro 紅:30001 ELLERIA ACQUEDOTTO CONSORZIALE del TENNACOLA intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona OG724555 n.328 del 02.07/05.09.98. 6/189 2001 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
rileva: Su ricorso di CA LL, che si assumeva ausiliario della ME ST s.r.l. nell'attività da tale società espletata quale appaltatrice di lavori commissionati dal Consorzio dell'Acquedotto del Tennacola, il Presidente del tribunale di Macerata ingiungeva alla società ed al consorzio -a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1676 cc- in solido tra loro, di pagare al LL la somma di lire 20.632.768, oltre accessori. Con atto notificato il 30.09.87 la curatela del fallimento della s.r.l. ME ST proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, assumendone l'inefficacia perché emesso il 23.07.87 e quindi dopo che, con sentenza 21.07.87, era stato dichiarato il fallimento della società; contestava inoltre l'ordine, rivolto al consorzio, di detrarre, da quanto dovuto all'appaltatore, le somme spettanti al LL. Si costituiva il LL, resistendo;
si costituiva il Consorzio, che non proponeva opposizione ma si associava alle deduzioni della curatela, peraltro dichiarandosi disponibile a pagare a chi fosse risultato creditore la somma ingiunta. Con sentenza 06.11.91 il tribunale di Macerata revocava il decreto ingiuntivo nei confronti della fallita, ritenendone l'inefficacia ai sensi dell'art. 52 L.F. e condannava il LL alle spese nei confronti della 2 Caf curatela;
nulla disponeva, invece, riguardo al Consorzio Svolgimento del processo Su ricorso di CA LL, che si assumeva ausiliario della ME ST s.r.l. nell'attività da tale società espletata quale appaltatrice di lavori commissionati dal Consorzio dell'Acquedotto del Tennacola il " Presidente del tribunale di Macerata ingiungeva alla società ed al consorzio -quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1676 cc- in solido tra loro, di pagare al LL la somma di lire 20.632.768, oltre accessori. Con atto notificato il 30.09.87 la curatela del fallimento della s.r.l. ME ST proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, assumendone l'inefficacia perché emesso il 23.07.87 e quindi dopo che, con sentenza 21.07.87, era stato dichiarato il fallimento della società; contestava inoltre l'ordine, rivolto al consorzio, di detrarre, da quanto dovuto all'appaltatore, le somme spettanti al LL. Si costituiva il LL, resistendo;
si costituiva il Consorzio, che non proponeva opposizione ma si associava alle deduzioni della curatela, peraltro dichiarandosi disponibile a pagare a chi fosse risultato creditore la somma ingiunta. Con sentenza 06.11.91 il tribunale di Macerata revocava il decreto ingiuntivo nei confronti della fallita, ritenendone l'inefficacia ai sensi dell'art. 52 L.F. e condannava il LL alle spese nei confronti della curatela;
nulla disponeva, invece, sulla posizione del Consorzio nei cui confronti, per mancata opposizione, il decreto ingiuntivo era passato in giudicato. Proponeva appello il LL contro la curatela e la Corte d'appello d'Ancona, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei 3 برة confronti dell'Acquedotto Consorziale del Tennacola, pronunciava sentenza 02.07/05.09.98, con la quale confermava, nei rapporti tra LL e curatela, la dichiarazione di inefficacia del decreto, poiché, in forza della vis actractiva del fallimento, l'accertamento di tali rapporti rientrava, ai sensi dell'art. 52 L.F., nella competenza del giudice fallimentare. Nei rapporti tra LL e Consorzio affermava da un lato che la revoca disposta dal tribunale aveva travolto anche la "legittimazione del Consorzio a liberarsi per la parte de qua del suo debito nei confronti della ME pagando altra persona" ed era perciò infondato l'appello del LL, volto al mantenimento di tale legittimazione;
rilevava dall'altro che, in forza dell'appello incidentale che la curatela aveva proposto nella comparsa di risposta, doveva dichiararsi la inefficacia del decreto anche nei confronti del Consorzio: statuizione a cui la curatela aveva interesse, per la evidente difficoltà ad ottenere il pagamento dell'intero debito “fino a quando non sarà caducato l'ordine impartito al Consorzio di pagare con denaro altrui il LL", non potendosi, d'altro canto, pretendere che il Consorzio pagasse l'intero due volte. L'ostacolo del giudicato era insussistente, perché ad impedirne la formazione era sufficiente che la curatela si fosse opposta ed avesse poi proposto appello incidentale. Contro tale sentenza ricorre CA LL avanzando, con atto notificato alla curatela il 09.02.99, tre motivi di censura. La curatela non si è costituita. Con ordinanza collegiale 22.09.00, comunicata il 27.11.00 presso il domicilio eletto, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Acquedotto consorziale del Tennacola, 4 Cof incombente a cui le parti costituite non hanno provveduto, perciò, all'udienza collegiale odierna, assenti i difensori delle parti, il P.M. conclude per l'improcedibilità del ricorso e la Corte decide in conformità
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Roma, 20 settembre 2001 Il Presidente Aberyims Il Consant LIEME ILCY NUZZO Man POSITATA IN CAN ULRIA Janie só ser 2002 Oggi, IT CANCELLITE 1097 129,11 Agenzia delle Entrate 456T 20.66 Ufficio di Roma 21.03.12 polo il 1075. Iscritto a ITOT. 149,77 Art. n. 怕 5 Cof